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Con le nuove formule i registri anagrafici si adeguano alle unioni civili
I decreti legislativi n. 5, n. 6 e n. 7 del 19 gennaio 2017 hanno istituito le unioni civili come
delineato dalla fonte primaria (legge n. 76 del 2016). Tuttavia, l'articolo 4 del Dlgs 5/2017 ha
demandato al ministero dell'Interno (entro il 27 febbraio 2017) di apportate al Dm Interno 27
febbraio 2001 le modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di ordinamento
dello stato civile.Con la circolare n. 3 del 27 febbraio 2017 e con il Dm 27 febbraio 2017 è stato
aggiornato il Dm 27 febbraio 2001 «all'attualità».
Le nuove formule
L'articolo 3 del Dm 27 febbraio 2017 introduce importanti modifiche al Dm Interno del 5 aprile
2002, approvando le nuove formule per la redazione degli atti dello stato civile in materia di unioni
civili tra persone dello stesso sesso. L'unioni civile si costituisce mediante apposito atto inserito
negli «atti di unioni civile» (parte I): dalla lettura della formula, si appura che, al momento della
costituzione, come gli sponsali, gli “unendi” «devono pronunciare il fatidico sì». Un altro dato
rilevante è quello che concerne le forme della celebrazione: dalle formule, si comprende che
l'unione civile deve costituirsi in una sala aperta al pubblico.
Il nuovo formulario conferma – e non poteva non farlo – il dato legislativo di nuovo conio quanto
al cognome comune e contiene i format necessari per la trascrizione delle unioni civili e dei
matrimoni contratti all'estero, che in base a quanto previsto dal nuovo articolo 134-bis del Regio
decreto n. 1238/1939 andranno trascritti nella parte seconda dei registri delle unioni civili.
Restano, però, dubbi in merito alla esatta interpretazione dell'articolo 32-bis della legge n. 218 del
1995.
La formula n. 121.4 è di particolare interesse. Essa trae linfa dal nuovo articolo 31 comma 4-bis del
Dlgs 150/2011, aggiunto dal Dlgs n. 5 del 2017: «fino alla precisazione delle conclusioni la persona
che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e il coniuge possono, con
dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di
accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni
riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che
accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del
matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle
unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome
ed al regime patrimoniale».
La sentenza di rettifica
In ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2014), una coppia
attraversata da una vicenda di rettifica può dunque conservare il proprio legame e ricostituirsi in
forma di unione civile. Ove la coppia abbia espresso questa volontà, il tribunale, con la sentenza
che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di celebrazione del
matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle
unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome
ed al regime patrimoniale.
Dalla formula n. 121.4 si comprende che il meccanismo è completamente automatico: l'ufficiale di
stato civile, ricevuta comunicazione della sentenza di rettifica e preso atto dell'ordine giudiziale di
costituzione del nuovo vincolo, procede a costituire l'unione civile. In questo caso, quindi, non è
prevista alcuna celebrazione e nemmeno una procedura costitutiva preliminare. Ne consegue che
la costituzione è ex nunc, dal momento della nuova iscrizione, e non ex tunc. Tuttavia, riguardo
alla coppia, il fenomeno del rapporto è considerato in modo unitario, tenendo conto della nascita
della relazione giuridica sin dalla celebrazione del matrimonio (ad esempio agli effetti
dell'eventuale divorzio, per la determinazione dell'assegno divorzile ex articolo 5 legge 898 del
1970).
Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/03/2017
Autore: Giuseppe Buffone