Polizza Gold+ 2017

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Transcript Polizza Gold+ 2017

Agenzia Principale di Milano Magenta

– Maurizio Stagno s.r.l. Viale Piceno, 5 - 20129 Milano (MI) / Tel. +39 02 757021- Fax +39 02 7570288 [email protected] -

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TESSERA GOLD

Ambito di copertura

Oltre a quanto indicato nell’ambito di copertura per i tesserati, l’assicurazione è estesa alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti collegiali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati e controllati dai tecnici delle singole organizzazioni sportive della FITRI.

Relativamente al ciclismo per gli allenamenti su strada è obbligatoria la presenza di almeno tre atleti della medesima organizzazione.

Alla denuncia deve essere allegata – pena la decadenza del diritto all’indennizzo - una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organizzazione sportiva della FITRI per la quale l’Assicurato risulti tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa e che certifichi i nominativi e i numeri delle tessere degli atleti presenti alla sessione di allenamento su strada. Le condizioni previste dalla suddetta tessera sostituiscono quelle previste dalla Tessera Base e pertanto non sono cumulabili tra loro. I tesserati assicurati con Tessera Base, quindi, non possono essere assicurati con tessera Gold e viceversa.

Garanzie e Somme assicurate

Tessera Gold:

MORTE:

euro 100.000,00.

INVALIDITA’ PERMANENTE:

euro 100.000,00.

Valutazione grado di Invalidità Permanente Tabelle Ministeriali

FRANCHIGIA IP:

assoluta del 5% dal primo euro di capitale assicurato. Con una Invalidità Permanente superiore al 60% verrà liquidato il 100% del capitale assicurato.

DIARIA DA RICOVERO:

euro 30,00 (con il massimo di 30 giorni per sinistro).

RIMBORSO SPESE DI CURA:

euro 500,00 (operante con almeno un pernottamento in Istituto di Cura). Vedere condizioni riportate in calce.

Premio annuo lordo unitario Tessera Gold:

euro 25,00 su adesione minima di n. 50 tessere. Le successive adesioni, oltre le 50 iniziali, dovranno essere comunicate di volta in volta ed il relativo premio che verrà regolato alla fine dell’anno assicurativo sarà pari ad euro 25,00 cadauna.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI CURA

L’articolo 4.1 D del Mod. 5208 INF si intende abrogato e sostituito dal seguente. La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni infortunio, le spese rese necessarie dalla cura di un infortunio indennizzabile a termini di polizza e sostenute: in caso di ricovero in istituto di cura per: a) accertamenti diagnostici (e relativi onorari dei medici) effettuati nei 30 giorni precedenti il ricovero; b) onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento - comprese le endoprotesi - trattamenti riabilitativi, rette di degenza durante il ricovero; c) accertamenti diagnostici, onorari dei medici specialisti, trattamenti riabilitativi nei 90 giorni successivi alla dimissione. Le prestazioni sanitarie indicate nel presente comma c) sono assicurate soltanto se il ricovero ha comportato almeno un pernottamento in istituto di cura; in caso di intervento chirurgico ambulatoriale per: onorari dei medici, esami, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

- FONDATA NEL 1828 - VIA CORTE D’APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA) - TEL. +39 011 4311111 - FAX +39 011 4350966 [email protected] - WWW.REALEMUTUA.IT - SERVIZIO ASSISTENZA “BUONGIORNO REALE”: 800 320320 - [email protected] REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806 - ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

Per intervento chirurgico ambulatoriale si intende un provvedimento terapeutico che è attuato con manovre manuali o strumentali, cruente, eseguito senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante; in caso di intervento riparatore del danno estetico per: la chirurgia plastica, purché l'intervento riparatore avvenga entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, e non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto. Per danno estetico si intende la deturpazione al viso obiettivamente constatabile. Le spese indennizzabili in base alla presente Condizione Particolare verranno rimborsate nella misura dell’ 80%; il rimanente 20%, con il minimo di € 100 resta a carico dell'Assicurato. Qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni di cui al punto 1) b) sono sostituite dal pagamento di una diaria di € 75 per ogni pernottamento, per un massimo di 90 pernottamenti per infortunio.