Provvedimento del 1° marzo 2017

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Transcript Provvedimento del 1° marzo 2017

A498A - ENEL-PREZZI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO AREA BRINDISI
Provvedimento n. 26421
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2017;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”);
VISTA la propria delibera adottata il 29 settembre 2016, con cui è stata avviata un’istruttoria nei confronti
di Enel Produzione S.p.A. e di Enel S.p.A., concernente condotte di offerta nei mercati dell’energia in
possibile violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90 o dell’articolo 102 TFUE, che avrebbero
comportato in particolare l’applicazione di prezzi eccessivi sul mercato dei servizi di dispacciamento nella
zona di Brindisi;
VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990,
n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre
2012;
VISTE le comunicazioni del 13 febbraio 2017, con le quali Enel Produzione S.p.A. ed Enel S.p.A. hanno
presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate
nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge
n. 287/90”, consistenti, in sintesi:
- nell’impegno di Enel Produzione S.p.A. di garantire che i ricavi annuali complessivamente ottenuti
dall’impianto di Brindisi Sud saranno non superiori a [250-280] 1 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019, al netto dei costi variabili riconosciuti ai sensi della delibera n. 111/2006 dell’Autorità
per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (“CVR”). La redditività dell’impianto è ridotta di circa 174
milioni di euro per il 2017, 155 milioni di euro per il 2018 e 148 milioni di euro per il 2019 rispetto
all’ipotesi di ammissione al regime di reintegro dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del
sistema elettrico di cui alla citata delibera n. 111/2006. I ricavi generati dall’impianto saranno certificati da
una primaria società di revisione contabile e, qualora essi fossero superiori a quelli oggetto di impegni (al
netto dei CVR, anch’essi quantificati dal revisore secondo i criteri di cui alla delibera n. 111/2006), Enel
Produzione S.p.A. restituirà gli importi eccedenti secondo le modalità definite dall’Autorità o da altra
autorità da quest’ultima individuata. In tale contesto, Enel Produzione S.p.A. svolgerà con cadenza mensile
un monitoraggio gestionale della redditività cumulata nel corso dell’anno e, qualora siano raggiunti gli
importi oggetto di impegni, a partire dal mese successivo offrirà tutta la capacità disponibile dell’impianto a
un prezzo non superiore ai CVR sia sul mercato del giorno prima sia sul mercato dei servizi di
dispacciamento (Impegno n. 1 del formulario di Enel Produzione S.p.A.);
- nell’impegno di Enel Produzione S.p.A. di offrire sul mercato del giorno prima l’intera potenza
disponibile di almeno due unità produttive dell’impianto di Brindisi Sud a prezzi non superiori ai CVR.
Eventuali riacquisti sui mercati infra-giornalieri avverranno solo nei casi in cui il programma di
funzionamento non risulti tecnicamente fattibile o le operazioni necessarie a renderlo tale portino a una
perdita economica rispetto ai costi di funzionamento, secondo una valutazione effettuata su base giornaliera
sulla base di una formula algebrica riportata nell’allegato 1 al formulario di Enel Produzione S.p.A.
(Impegno n. 2 del formulario di Enel Produzione S.p.A.);
- qualora l’impianto sia ammesso al regime di reintegro dei costi di cui alla delibera n. 111/2006 per gli anni
2017, 2018 e/o 2019, Enel Produzione S.p.A. si impegna a limitare i costi fissi dell’impianto stesso da
considerare ai fini del reintegro a quanto oggetto dell’Impegno n. 1;
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Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.
- Enel S.p.A. si impegna a garantire il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche riguardanti le
misure proposte da parte di Enel Produzione S.p.A.;
CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e
tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità
a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento;
RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Enel
Produzione S.p.A. ed Enel S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;
DELIBERA
a) di pubblicare in data 7 marzo 2017 sul sito Internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da Enel Produzione S.p.A. e da
Enel S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90;
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Enel Produzione S.p.A. e da Enel S.p.A. dovranno
pervenire per iscritto, entro e non oltre il 6 aprile 2017 alla Direzione Generale per la Concorrenza –
Direzione Energia e Industria di Base dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel.
+39(0)6/85821.832, fax +39(0)6/85821.375);
c) che eventuali rappresentazioni da parte di Enel Produzione S.p.A. e di Enel S.p.A. della propria posizione
in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di
modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 6 maggio
2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella