Il progetto delle opere di urbanizzazione è

Download Report

Transcript Il progetto delle opere di urbanizzazione è

Il progetto delle opere di
urbanizzazione è competenza
esclusiva degli ingegneri
Secondo il Tar Campania, gli architetti sono abilitati alle
opere di urbanizzazione solo se le opere sono di pertinenza di
singoli edifici civili
La sentenza n. 1023/2017 del Tar Campania afferma che il
progetto delle opere viarie e di urbanizzazione a servizio di
complessi edilizi compete ai soli ingegneri, con l’eccezione
delle opere di pertinenza di singoli edifici civili; in questi
casi, il progettista può essere anche un architetto.
Il caso
Nel 2014 il Comune di Puglianello indiceva una gara d’appalto
integrato per il “completamento delle opere di urbanizzazione
del 2° Comparto del Piano degli Insediamenti Produttivi”, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e con importo base di euro 2.716.239,93. Le
lavorazioni che componevano l’intervento risultavano così
specificate:
• categoria prevalente OG3 – classifica III;
• categorie scorporabili e subappaltabili OG6 – classifica III
e OG1 – classifica III.
Alla procedura concorsuale partecipavano solo due imprese.
L’impresa seconda classificata aveva proposto ricorso,
sostenendo – tra altre motivazioni – l’irregolarità
dell’incarico aggiudicato a un’impresa che aveva indicato come
progettista un architetto.
Guida alle pratiche edilizie
Un nuovo prontuario che organizza e documenta la normativa sui
titoli abilitativi edilizi, sulla base del testo aggiornato
del D.P.R. n. 380/2001 e delle normative specifiche regionali,
con relativa modulistica.
Giorgio Tacconi
Wolters Kluwer
Vai su shop.wki.it
ACQUISTA
La sentenza
I giudici amministrativi condividono l’assunto del ricorrente,
secondo cui “la progettazione delle opere viarie non connesse
ai singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli
ingegneri, sulla base dell’art. 51 (che devolve a tali
professionisti la progettazione e la conduzione dei lavori
relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di
comunicazione”) e dell’art. 52 (che attribuisce ai detti
ingegneri le “costruzioni di ogni specie”) del Regio Decreto
n. 2537/1925, norme ancora in vigore che costituiscono il
punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra
le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri”.
Secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato,
Sez. IV, n. 2938/2000, Sez. VI, n. 1150/2013; Tar Sicilia,
Palermo, n. 2274/2002; Tar Calabria, Catanzaro n. 354/2008;
Tar Veneto, n. 1153/2011; Tar Puglia, Lecce, n. 1270/2013; Tar
Lazio, Latina, n. 608/2013), “tali disposizioni vanno
interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva
competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere
necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali
destinati alle costruzioni e la progettazione delle
costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere
igienico – sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria,
per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità,
gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli
impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere
non siano di pertinenza di singoli edifici civili”. In tal
caso, anche gli architetti sono ammessi alla progettazione.
Nel caso specifico, le attività progettuali non riguardano
opere a servizio di singoli fabbricati ma opere di
urbanizzazione di un comparto del Piano di Insediamenti
produttivi, come tale devoluto alla competenza degli
ingegneri. Ne consegue la illegittimità in parte qua della
disciplina di gara e, di conseguenza, del provvedimento di
ammissione alla gara della società aggiudicataria.
Leggi anche: Diritti edificatori: sì alla cessione di cubatura
nella stessa zona omogenea
Abusi edilizi
Obiettivo dell'eBook è quello di chiarire e illustrare le
tematiche dell’illecito edilizio, e il complesso comparto
sanzionatorio
penale
e
amministrativo
previsto
dall’ordinamento alla luce di quanto espresso dal Testo Unico
dell’edilizia.
Roberta Distinto
Wolters Kluwer Italia
Vai su shop.wki.it
ACQUISTA
Copyright © - Riproduzione riservata