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EDILIZIA E APPALTI
Affidamento illegittimo se il Durc viene presentato dopo la scadenza
La sentenza n. 45 del 25 gennaio 2017del Tar per la Sardegna risulta di particolare interesse
perché evidenzia come la scarsa “professionalità” delle società partecipanti alle gare di appalto
possa invalidare aggiudicazioni che, con attività improntate a maggiore scrupolo, sarebbero invece
valide. Nella fattispecie vengono in rilievo lacune attinenti a due prescrizioni “ricorrenti”: l’assenza
di un’adeguata concretezza e specificità del contratto di avvalimento e la presentazione del Durc,
attestante la sussistenza del requisito della regolarità contributiva, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
Le “superficialità” addebitate
Un’azienda regionale per l’edilizia abitativa bandiva una gara d’appalto mediante procedura
aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di 22 alloggi di Erp e relative opere di
urbanizzazione. Il partecipante, classificatosi in terza posizione, proponeva ricorso al Tar,
muovendo una serie di censure e affermando, tra l’altro, che:
- la società classificatasi in seconda posizione, al momento dell’aggiudicazione definitiva aveva
perduto il requisito di qualificazione in quanto a suo carico si era verificato il declassamento della
categoria a una classifica insufficiente in relazione all’importo dei lavori (pari a 2.205.000,00 euro);
- nell’Ati (composta da due società) risultata aggiudicataria, una società si era avvalsa
dell’attestazione Soa nonché della certificazione per la qualità UNI EN ISO 9001 in possesso
dell’altra impresa che, però, come risultava dal contratto di avvalimento, si era limitata a mettere
a disposizione la categoria OG1, classifica III, assumendo un obbligo incerto e indeterminato;
- la stazione appaltante aveva acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva delle società
componenti l’Ati solo successivamente all’aggiudicazione e, per la precisione, in un momento
successivo sia alla data utile per la presentazione delle offerte che alla data della aggiudicazione
definitiva.
La sentenza
Il Collegio accoglieva i tre motivi d’appello rilevando innanzitutto che effettivamente la società
seconda classificata non aveva più il possesso, al momento dell’aggiudicazione definitiva, della
necessaria qualificazione. In relazione alla seconda doglianza il Tar richiamava recenti precedenti
del Consiglio di Stato che ha avuto modo di affermare che, nelle gare pubbliche di appalto, non
può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente
che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della società principale a fornirle i propri requisiti e
a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata
dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano
e, pertanto, tale carenza non può ritenersi colmata dal semplice riferimento contrattuale
all’attestazione Soa per le categorie in questione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 2 dicembre
2016, n. 5052). Infine, circa l’acquisizione del Durc veniva evidenziato che ai fini della
partecipazione alle gare di appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 8, del Dl
21 giugno 2013 n. 69, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale,
dovendo l’impresa concorrente essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e
assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato di regolarità per tutta la
durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/03/2017
Autore: Giuseppe Nucci