Valutazione competenze I° ciclo ed esami di Stato

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Transcript Valutazione competenze I° ciclo ed esami di Stato

DECRETO 384
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I° ciclo ed esami di Stato
Art. 1
Oggetto
valutazione e
certificazione
Art. 2
Valutazione I°
ciclo
Art. 3
Ammissione
classe successiva
scuola primaria
Art. 4
Rilevazione
apprendimenti
scuola primaria
Art. 5
Validità anno
scuola secondaria
Art. 6
Ammissione
classe successiva
ed esami di Stato
sc. Sec. I° grado
Art. 7
Prove INVALSI sc.
Sec. I° grado
Art. 8
Ammissione
Esami Stato
privatisti
Art. 9
Esame di Stato
Art. 10
Attestazione
competenze I°
Ciclo
Art. 11
Esami di idoneità
La valutazione ha per oggetto il processo ed i risultati dell’apprendimento ed è
coerente con l’offerta formativa. Le Istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni
internazionali e nazionali. I minori con cittadinanza italiana hanno diritto all’istruzione
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresi gli Esami di Stato, è
espressa in decimi. E’ effettuata collegialmente dai docenti contitolari ovvero dal
Consiglio di Classe compresi i docenti di religione. La valutazione è integrata dalla
descrizione del processo e del livello di sviluppo dell’apprendimento. Le operazioni di
scrutinio sono presiedute dal DS o da suo delegato. La valutazione del
comportamento è collegiale attraverso un giudizio descrittivo. Nella scuola sec. di I°
grado, la valutazione del comportamento è in decimi. I docenti di sostegno
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. La valutazione
dell’insegnamento della religione cattolica, per chi se ne avvale, è resa in una nota
distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento
raggiunti.
Nella scuola primaria si può non ammettere alla classe successiva con decisione
assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali e motivati
Rilevazioni Invalsi in italiano, matematica ed inglese in classe 2° e 5° (inglese solo in
5°). Le rilevazioni sono attività ordinarie di servizio di Istituto.
E’ richiesta la frequenza di ¾ del monte ore annuale. Il Collegio dei Docenti può
deliberare limitate deroghe documentate per casi eccezionali . Se non ci sono i giorni,
Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva.
Il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato
sulla base della media dei voti che deve essere almeno di 6. Vale anche il voto di
religione se determinante.
Prove standardizzate computer based in italiano, matematica ed inglese in classe 3°.
Le prove si svolgono in Aprile e rappresentano requisito di ammissione all’esame di
Stato. Sono attività ordinarie di Istituto
Occorre aver compiuto i 13 anni entro dicembre dell’anno scol. di riferimento ed aver
acquisito l’ammissione alla classe I° media. Fanno le prove Invalsi presso una
istituzione scolastica statale o paritaria.
La Commissione di esame è composta dai docenti delle classi 3°. Il presidente è il DS.
La commissione predispone le prove ed indica i criteri per correzione e valutazione.
L’esame consta di 3 prove scritte ed un colloquio. Le 3 prove scritte sono di 1-italiano,
2-matematica e 3- inglese. Per le scuole ad indirizzo musicale il colloquio comprende
anche una prova pratica di strumento. La commissione delibera, a maggioranza, l’esito
finale dell’esame di stato, in decimi(voto unico complessivo) Può esserci la lode. Per i
candidati assenti ci sono le prove suppletive.
L’attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria ed al termine del I° ciclo. I
modelli di attestazione sono emanati dal Miur
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità o non idoneità.
I° Ciclo
Art. 12
Valutazione
alunni H
Art. 13
Valutazione
alunni in
ospedale
Art. 14
Esame di Stato
nel 2° ciclo.
Finalità
Art. 15
Ammissione
candidati interni
Art. 16
Ammissione
candidati esterni
Art. 17
Credito scolastico
Art. 18
Commissione di
esame
Art. 19
Prove di esame
Art. 20
Esiti esame
Art. 21
Prove Invalsi
Art. 22
Esame di Stato
per alunni H o
DSA
Art. 23
Diploma finale
Art da 24 a 27
Disposizioni finali
etc..
Si deve tener conto del P.E.I. Le prove di verifica possono essere personalizzate in
riferimento all’H e così pure per gli esami finali ove ci possono essere prove
differenziate. Se sono equipollenti, c’è pieno valore del titolo di studio. Se le prove
non sono equipollenti, si rilascia un certificato/attestato di credito formativo che è
valido per l’iscrizione alla scuola superiore. Anche per gli alunni con DSA –BES ci sono
prove personalizzate.
Così come per l’istruzione domiciliare, anche per gli alunni in ospedale, il docente che
è andato in ospedale fornisce alla Commissione o al Consiglio di Classe gli elementi
valutativi.
L’esame di stato verifica gli apprendimenti e tiene conto dell’alternanza scuola-lavoro,
del curriculum scolastico e delle competenze digitali
Scrutinio finale presieduto dal DS. Occorre aver frequentato almeno i ¾ del monte ore
annuo , aver partecipato alle prove Invalsi, aver svolto l’alternanza scuola-lavoro ed
avere una media voti di almeno 6 compreso il comportamento. Conta anche il voto di
religione se necessario. Si può andare direttamente agli Esami di Stato dalla classe 4°
se si ha almeno 8 in tutte le discipline nello scrutinio finale.
Abbiano almeno 19 anni, siano in possesso del diploma di scuola media di I° grado
(oppure diploma quadriennale), abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno prima
del 15 marzo. Devono superare un esame preliminare e le prove Invalsi.
Il Consiglio di Classe,nell’ultimo scrutinio, attribuisce un massimo di 40 punti. Il
prospetto è nell’allegata tabella A
1 commissione ogni 2 classi (3 membri esterni e 3 interni). Il presidente complessivo è
esterno ed è un DS o un professore.
2 prove nazionali ed 1 colloquio. 1° prova di italiano,2° prova di indirizzo. Il Miur farà
griglie di valutazione per omogeneizzare i voti nella varie regioni. La 2° prova è
individuata in gennaio.. Nella prova orale c’è anche la discussione di un elaborato
multimediale fatto dal candidato. Si parla anche dell’esperienza di alternanza scuolalavoro. Prove suppletive per gli assenti
Voto in 100.(20 punti a prova scritta, 20 per la prova orale =60) + 40 per il credito. Per
superare l’esame occorre prendere almeno 60 su 100. Ci sono 5 punti a disposizione
della commissione che può anche dare la lode
Si devono sostenere le prove Invalsi computer based in italiano, matematica ed
inglese. Sono attività ordinarie di istituto e necessarie per accedere all’Esame di Stato
Sono ammessi in base al PEI. I loro docenti di sostegno fanno parte della Commissione
di esame. Previste prove equipollenti che danno il titolo valido a tutti gli effetti.(+
tempo con ausili). Per le prove non equipollenti viene rilasciato un attestato di
partecipazione che vale come credito scolastico. Lo stesso vale per i DSA.
Contiene i livelli di apprendimento, le competenze etc..
Da art 24 ad art 27 ci sono le disposizioni finali, finanziarie ed abrogazioni