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FISCO E CONTABILITA’
Più compiti agli agenti contabili dalla chiusura dell’esercizio 2016
Istituzione dell’anagrafe degli agenti contabili e obbligo di individuare un responsabile del
procedimento per verifica e controllo amministrativo sui conti giudiziali, per tutte le pubbliche
amministrazioni: con i conti 2016 debuttano le novità sul giudizio di conto del decreto legislativo
174/16, riguardante il codice della giustizia contabile. La riforma si applica ai conti giudiziali da
presentare presso l’amministrazione di competenza a decorrere dalla sua entrata in vigore, il 7
ottobre 2016. In base all’articolo 138, le amministrazioni devono comunicare alla sezione
giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi dei soggetti nominati agenti
contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale (anagrafe degli agenti contabili). Questa banca dati,
cui avranno accesso sia gli enti che gli uffici territorialmente competenti della Corte conti, va
aggiornata costantemente da ciascuna amministrazione, anche con comunicazioni telematiche.
Modalità telematiche
Il codice prevede modalità telematiche (articolo 6, comma 3) per il deposito dei conti e dei relativi
documenti, nonché per l’accesso all’anagrafe. Viene, in ogni caso, specificato che conti giudiziali e
relativi documenti sono trasmessi tramite posta elettronica certificata (Pec) alla Corte conti. Il
nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti (Sireco) è la soluzione web di
immediata applicazione per acquisire e gestire i conti giudiziali in formato digitale, prodromica
all’entrata a pieno regime della giustizia contabile telematica. Con una corretta gestione della
banca dati, le segreterie delle Sezioni giurisdizionali sono in grado di operare la verifica annuale del
tempestivo deposito dei conti giudiziali, per garantire l’effettività del giudizio di conto e, in primo
luogo, della resa dei conti. Eventuali omissioni, rilevate in esito alla ricognizione annuale, saranno
comunicate alla Procura, in un elenco anche riepilogativo, per la formulazione di istanza per resa
di conto dinanzi al giudice monocratico. L’agente contabile renitente rischia una sanzione
pecuniaria, al pari del responsabile di procedimento che omette il deposito dei conti alla sezione
giurisdizionale.
Gli agenti, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (o entro il diverso termine
previsto dallo specifico ordinamento) o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il
conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza. Per gli enti locali, l’articolo 233, comma 1,
del Tuel obbliga l’economo, il consegnatario di beni e gli altri agenti contabili a rendere il conto
della propria gestione all’ente locale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Parificazione dei conti
Il codice riafferma anche l’importanza della parificazione dei conti, consistente nella dichiarazione
di concordanza con le scritture dell’amministrazione che, nella prassi, coincide col visto di
regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo
amministrativo. In base all’articolo 139, l’amministrazione individua inoltre un responsabile del
procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo previsti dalla normativa, entro 30
giorni dall’approvazione lo deposita (con relazione degli organi di controllo interno) presso la
sezione della Corte conti territorialmente competente. Per gli enti locali l’articolo 233 obbliga al
deposito entro 60 giorni. Il giudizio di conto, che ha inizio con la presentazione del conto da parte
dell’agente contabile, si conclude con una pronuncia della Corte conti, che può essere di discarico
o di condanna.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/02/2017
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini