Sintesi istruzioni operative

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La tua Assicurazione svizzera.
POLIZZE "DORMIENTI"
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap S.p.A.), ha riaperto i termini del bando per il rimborso delle polizze vita “dormienti” per le quali
sono soddisfatte congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
1. evento (decesso dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale
assicurato, intervenuto dopo il 1° gennaio 2006 e prima del 1°gennaio 2009;
2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2011;
3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della suddetta
prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”;
4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti quattro avvisi di
presentazione delle domande per polizze dormienti.
I titolari/beneficiari delle polizze dormienti che abbiano ricevuto il rifiuto alla liquidazione delle prestazioni
da parte delle Compagnie di assicurazione (in quanto dette somme siano già state devolute al Fondo
"Rapporti dormienti"), potranno presentare le domande di rimborso alla Consap dal 1° marzo al 30
aprile 2017. Le domande di rimborso dovranno essere predisposte secondo lo schema predisposto dalla
stessa Concessionaria.
Sul sito della Consap (http://www.consap.it), sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
(http://www.mise.gov.it) e sul sito della Compagnia stessa (http://www.helvetia.it) è disponibile la
documentazione utile per la richiesta di rimborso e le relative istruzioni per la compilazione.
Per rendere maggiormente tempestivo il supporto ai clienti, di seguito si illustra sinteticamente la
documentazione per la presentazione delle domande disponibile nei suddetti siti web:
 5° Avviso di Presentazione delle domande di rimborso (vale a dire il regolamento delle modalità di
presentazione delle domande di rimborso e di gestione delle richieste da parte della Consap. L'Avviso di
Presentazione chiarisce, inoltre, come viene determinato il rimborso parziale - fino a un massimo del
60% - dell’importo della polizza devoluto dalla Compagnia al Fondo rapporti dormienti);
 Domanda di rimborso da utilizzare obbligatoriamente per la richiesta di rimborso;
 Attestazione in caso di richiesta da parte di persona diversa dell'avente diritto;
 Attestazione di devoluzione da richiedere alla Compagnia. E' necessario che l’avente diritto,
richieda per iscritto alla Compagnia l’“Attestazione di devoluzione di somme al Fondo”,
conformemente al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Mod. A/11 – Ed. 05/2015
CONSAP.
La
richiesta
può
essere
inoltrata
tramite
fax
(02/5351352),
o
e-mail
([email protected]).
Si ricorda, infine, che il Decreto Legge 179/2012 (cd. Decreto Crescita 2.0 - art. 22, comma 14) ha
ripristinato il termine di 10 anni per la prescrizione delle polizze vita.
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Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
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e-mail-pec: [email protected]
www.helvetia.it
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
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ISTRUZIONI OPERATIVE
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per il rimborso dovrà conformarsi allo schema allegato al presente avviso. La stessa va
presentata entro e non oltre il 30 aprile 2017, a pena di irricevibilità della domanda stessa.
La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:
1. Raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa - Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 –
00198, Roma (saranno istruite solamente le domande inoltrate dal 1° marzo 2017 ed entro il 30 aprile
2017, purché pervengano comunque entro l’11 maggio 2017. Le domande che dovessero pervenire oltre
l’11 maggio 2017, pur se spedite entro il termine del 30 aprile, non saranno infatti prese in
considerazione;
2. Plico a mano: le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore
17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda
presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap);
3. Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [email protected]. (non saranno prese in
considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).
N.B.: i documenti di cui al successivo paragrafo richiesti in originale (es. l’attestazione dell’Intermediario) non
potranno essere inviati a mezzo pec, bensì solo a mezzo raccomandata a.r. o plico a mano.
Dovrà essere inviata una domanda per ogni singola polizza per la quale si chiede il rimborso.
Ogni raccomandata/plico a mano deve contenere, oltre allo schema di domanda, la documentazione indicata
al successivo paragrafo. Sul plico deve essere apposta la dicitura: “Gestione Polizze Dormienti”.
NOTA BENE Solo le domande presentate nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso
avranno la possibilità di concorrere al rimborso. Le domande presentate prima del 1° marzo 2017 o
presentate dopo il 30 aprile 2017 continueranno ad essere respinte.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO PARZIALE
La domanda di rimborso parziale dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro);
2. copia del codice fiscale;
3. copia della polizza vita. In mancanza (es. in caso di smarrimento) sarà necessaria una dichiarazione
dell’Intermediario con indicazione di contraente, assicurato e beneficiario della polizza;
4. originale dell’attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007,
n.116 (compagnie assicuratrici, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui
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l’Intermediario dichiari di:
a. aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che:
 l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza che hanno determinato il diritto a riscuotere il
capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
 la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 1°
gennaio 2011;
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b. aver estinto il contratto di polizza esistente e trasferito il capitale assicurato al Fondo rapporti
dormienti (indicando la data del versamento, importo e numero di CRO);
c. aver rifiutato la prestazione assicurativa, opponendo l’intervenuta prescrizione, con contestuale
impegno a non provvedervi in futuro.
N.B.: l’attestazione di cui sopra deve contenere – a pena di improcedibilità dell’istanza – il numero
identificativo della polizza.
In fase di presentazione della domanda dovrà essere fornito l’IBAN sul quale saranno bonificati gli importi
riconosciuti in caso di accoglimento della domanda. L’IBAN deve essere intestato all’avente diritto (o agli
aventi diritto) al rimborso.
Se la domanda è presentata da persona diversa dall’avente diritto al rimborso, dovrà essere inviata, altresì,
documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente. Più
precisamente:
1. nel caso di richiesta avanzata dall’erede del beneficiario indicato in polizza, dovrà essere prodotta in
originale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il decesso del beneficiario e la
relativa data con i nominativi degli eredi (va specificato se trattasi di unici eredi);
2. nel caso di richiesta avanzata dal tutore nell’interesse di un minore ovvero nell’interesse di un soggetto
interdetto, dovrà essere prodotto il provvedimento di nomina nonché autorizzazione all’incasso del
giudice tutelare.
3. nel caso di richiesta avanzata dal delegato o dal mandatario - con o senza rappresentanza del
mandante - dovranno essere prodotti in originale:
a) la delega o il mandato del beneficiario corredata del documento d’identità del delegante o del
mandante;
b) delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2, e art. 47, DPR
445/2000) o, in alternativa, procura notarile all’incasso, con indicazione delle coordinate IBAN del
soggetto delegato.
Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni di legge
vigenti in materia; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è effettuata nei confronti del
rappresentante legale (genitore o tutore).
REFERENTE DELLA PROCEDURA
Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti:

INDIRIZZO: Consap S.p.A. – Gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 - ROMA

NUMERO CONTACT CENTER: 06/85796444

E-MAIL: certificata (utilizzabile per l’invio delle domande di rimborso) - [email protected]; non
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certificata - [email protected] (utilizzabile per chiarimenti sulla procedura di rimborso)

FAX: 06/85796446
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Massimiliano D’Alleva.
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