Tassa annuale su libri e registri

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Transcript Tassa annuale su libri e registri

TASSA ANNUALE SU LIBRI E REGISTRI
Versamento entro il 16 marzo 2017
Entro il prossimo 16 marzo 2017 occorrerà versare la tassa annuale di concessione
governativa per la bollatura e numerazione dei libri e dei registri.
Attenzione
Segnaliamo che stanno arrivando alle aziende alcuni bollettini di conto corrente postale che si
possono confondere con gli importi da versare alla Camera di commercio per la tassa annuale sui
libri sociali o con il diritto annuale della Camera di commercio.
Si tratta di proposte commerciali che non hanno nulla a che vedere con gli adempimenti obbligatori
cui sono tenute le imprese.
In particolare le iniziative pubblicitarie riguardano:
- Casellario unico telematico imprese 298,29 euro
- Imprendo Italia 309,78 euro
Adempimento obbligatorio versamento tassa annuale sui libri e registri
Entro il 16 marzo prossimo le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa
annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei libri e dei registri. L’obbligo
riguarda le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.).
L’importo, da versare con il Modello F24 utilizzando, nella sezione Erario, il Codice tributo 7085,
anno di riferimento 2017, è pari a:
- euro 309,87 per le società il cui capitale (o fondo di dotazione) alla data del 1° gennaio non
è superiore a 516.456,90 euro;
- euro 516,46 per le società il cui capitale (o fondo di dotazione) alla data del 1° gennaio è
superiore a 516.456,90 euro.
Di seguito l’esempio di compilazione dell’F24:
L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (IRES ed IRAP) e può essere compensato
utilizzando altri crediti segnalati in apposita riga del modello F24.
La scrittura contabile per il pagamento della tassa annuale (deducibile fiscalmente nell’anno del
pagamento) è la seguente:
__________________________
___________________
Imposte e tasse dell’esercizio
a
Banca c/c
309,87
(oneri diversi di gestione)
pagamento tassa annuale forfetaria bollatura e numerazione libri sociali
La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421
del codice civile). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:
• libro dei soci
• libro delle obbligazioni
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
• ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di
Commercio o presso un notaio.
Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari - art. 2214
codice civile) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non
devono essere vidimati.
Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla
numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta
delle stesse (circolare 92/2001).
Precisazioni sull’imposta di bollo
Nonostante la soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale, l'imposta di bollo resta dovuta per le
formalità di numerazione con riferimento al libro giornale e libro degli inventari. Nel momento
della loro stampa occorrerà assolvere l’imposta:
per le società di capitali che hanno fatto il versamento della tassa di concessione
governativa: una marca da bollo da 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione;
per gli altri soggetti che non devono versare la tassa di concessione governativa: una
marca da bollo da 32,00 euro (ovvero due marche da bollo da 16,00 euro) ogni 100 pagine
o frazione.
Sanzioni omesso versamento tassa di concessione governativa per vidimazione libri sociali
Si riporta l’art. 9 del DPR 641/1972 (in vigore dal 1 aprile 1998) in tema di sanzioni:
“Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni
governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non
inferiore a lire duecentomila (103 euro).
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia
stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila
a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.”
Nella versione precedente dell’articolo era prevista una sanzione specifica per il mancato
versamento della tassa di concessione governativa annuale, non più presente nell’attuale norma.
Riportiamo quanto indicato sul sito dell’agenzia delle entrate: “L’omesso versamento della tassa
annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa
medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.”
Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/1997) prevede la riduzione delle sanzioni sempreché
la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche
o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati,
abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad 1/10 del minimo (1/10 del 100%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad 1/9 del minimo (1/9 del 100%) se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla
data dell'omissione o dell'errore;
c) ad 1/8 del minimo (1/8 del 100%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene quando non è
prevista dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale (dal 1 gennaio 2017 pari allo 0,1%) con maturazione giorno per
giorno.
Gli interessi si sommano al tributo da versare, mentre la sanzione amministrativa deve essere
corrisposta mediante versamento con il modello F23 (causale "SZ" da evidenziare al campo "9" codice tributo "678T" da indicare al campo "11" - codice Ufficio delle Entrate competente in
relazione della sede legale del soggetto interessato da rilevare al campo "6" reperibile sul sito
dell’agenzia delle entrate.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e
approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
28/02/2017