inaugurazione dell`anno giudiziario 2017

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Transcript inaugurazione dell`anno giudiziario 2017

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO
INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO
2017
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Maurizio Zappatori
TRENTO – 24 FEBBRAIO 2017 – PALAZZO GEREMIA
TRENTO – 24 FEBBRAIO 2017 – PALAZZO GEREMIA
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO
Relazione del Presidente della Sezione
MAURIZIO ZAPPATORI
UDIENZA D’INAUGUARAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017
TRENTO – 24 FEBBRAIO 2017 – PALAZZO GEREMIA
Premessa
Presidente Maurizio Zappatori
Con il recente decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, denominato nuovo codice della giustizia
contabile è stata introdotta una disciplina organica dei giudizi che si svolgono davanti alla Corte
dei Conti, in precedenza disciplinati con poche disposizioni dal Regio Decreto 13 agosto 1933 n.
1038, che faceva rinvio, per quanto non espressamente previsto, alle norme di procedura civile. Il
testo del 1933 era stato ovviamente modificato ed integrato da successive disposizioni legislative,
senza che venisse mai data una disciplina organica alla materia.
Va però anche detto che la vecchia disciplina ha consentito, comunque, un rapido svolgimento dei
giudizi davanti alla Corte dei Conti, specie in raffronto alla durata eccessiva dei processi civili.
E’ auspicabile che la speditezza dei giudizi contabili non venga compromessa dalla nuova
disciplina.
Rischi di allungamento dei tempi si intravvedono nelle disposizioni, che inseriscono nell’attività
della Procura regionale nuovi e rigorosi adempimenti di natura formale a pena di nullità dell’azione
processuale.
Il giudizio di responsabilità, come è noto, si instaura per i danni erariali prodotti da funzionari o
amministratori pubblici per comportamenti dolosi o gravemente colposi e si conclude con una
sentenza di condanna al risarcimento del danno o di assoluzione.
A volte tali comportamenti possono concretizzarsi in reati, quali il peculato e la corruzione, e
quindi vengono perseguiti anche dal giudice penale.
Va però precisato che eventuali proscioglimenti in sede penale per mancanza di dolo, non fanno
cessare l’azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, la quale deve valutare il
comportamento dei presunti responsabili, per lo meno sotto il profilo della colpa grave ai fini del
risarcimento del danno erariale.
Deve essere inoltre osservato che la prescrizione nel processo penale non influisce in alcun modo sul
giudizio di responsabilità, per il quale, una volta iniziato, opera la sospensione del termine di
prescrizione per il periodo di durata del processo contabile.
Quindi il funzionario o l’amministratore pubblico, che in sede penale venga assolto o si avvantaggi
della prescrizione, resta tuttavia sottoposto al giudizio di responsabilità dalla Corte dei Conti, che
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Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
ha l’obbligo di valutare, anche in assenza di reato, il comportamento del predetto sotto il profilo
della causazione del danno e della colpa.
I fatti produttivi di danno erariale, specie quelli dolosi, quali emergono dalle sentenze emesse nel
corso del 2016 (che evidenziano appropriazioni di denaro pubblico da parte di funzionari e
acquisizioni di finanziamenti pubblici da parte di privati non utilizzati per le finalità, cui erano
destinati) hanno una rilevanza non trascurabile in rapporto alla modesta estensione del territorio
provinciale e all’entità numerica ristretta della popolazione che vi abita. Sono dei chiari segnali di
allarme e forse la parte emersa di una grande iceberg. Deve essere, quindi, mantenuto alto il livello
di attenzione su questi fenomeni. Eventuali sottovalutazioni, alla lunga, potrebbero rivelarsi
pericolose.
Nella situazione di grave difficoltà economica e di preoccupante indebitamento finanziario del
nostro Paese, non sono assolutamente tollerabili situazioni di appropriazione e di spreco del denaro
pubblico, che è il del denaro dei cittadini, cioè il nostro denaro.
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Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
1 GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE
Questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti esercita innanzitutto la funzione
giurisdizionale di responsabilità, attraverso la quale giudica i funzionari o gli amministratori
pubblici accusati dalla Procura Regionale di avere arrecato danni alle pubbliche amministrazioni.
In materia di giudizi di responsabilità amministrativa sono state emesse 26 sentenze, di cui 12 di
condanna, 2 di assoluzione, 12 di inammissibilità per nullità delle citazioni.
Tra le sentenze emesse pubblicate nel 2016 vanno evidenziate alcune di queste.

sentenze 21/2016, 25/2016, 31/2016, 32/2016, 34/2016, 35/2016 e 45/2016. Sono sette sentenze
di condanna per un importo complessivo di circa 436.772,00 euro nei confronti di alcune
associazioni private e i loro organizzatori, che avevano ricevuto dalla Provincia Autonoma
di Trento finanziamenti per 7 progetti, mai realizzati, di cooperazione allo sviluppo
internazionale in Costa d’Avorio e in Guinea Bissau (costruzione di un polo scolastico, di
una banca di credito cooperativo e di una unità produttiva avicola in alcuni villaggi della
Costa d’Avorio, costruzione di una scuola elementare, di muri di recinzione di una scuola, di
un pozzo d’acqua e di un internet point in alcuni villaggi della Guinea Bissau). La Provincia
ha disposto la revoca dei contributi concessi ed erogati, anche a seguito di procedimenti
penali contro i rappresentanti delle predette organizzazioni.

sentenza n. 39/2016 di condanna di un funzionario comunale al pagamento di euro
422.566,60, quale danno patrimoniale e di euro 200.000,00, quale danno d’immagine, a
favore di un ente locale, a seguito dei suoi comportamenti fraudolenti, protratti per molti
anni, di appropriazione di denaro pubblico. Prima del processo questa Sezione
Giurisdizionale aveva disposto, su richiesta della Procura, il sequestro conservativo di beni
immobili ed altro nei confronti del funzionario.

sentenza n. 47/2016 di condanna al pagamento di euro 483.633,80 nei confronti di un falso
medico dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, per il danno arrecato in
relazione agli emolumenti complessivamente erogati al predetto dipendente, che aveva
esercitato a lungo illegittimamente la professione medica presso le strutture sanitarie
pubbliche, pur essendo sprovvisto della laurea di medico chirurgo. Prima del processo,
questa Sezione aveva disposto il sequestro conservativo di beni immobili ed altro nei
confronti del falso medico.
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Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017

sentenza 43/2016 di condanna di un ex presidente di un’importante società partecipata al
pagamento di complessive euro 60.000,00 a favore della Regione Trentino A.A., della
Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento (titolari di quote di partecipazione),
quale risarcimento del danno d’immagine subito a seguito di comportamenti illegittimi del
suddetto. Tale sentenza, nel ribadire la competenza della Corte dei Conti, richiama la
consolidata
giurisprudenza
della
Corte
di
Cassazione.
Infatti
con
riferimento
all’individuazione del giudice competente a conoscere del danno erariale causato dagli
amministratori e dipendenti delle società pubbliche, le Sezioni Unite della Cassazione (n.
26806/2009), hanno affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nel caso in cui l’ente
pubblico partecipante risulti danneggiato non di riflesso, quale conseguenza indiretta del
pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente dall’azione illegittima
dell’amministratore o dipendente della società partecipata.
Tipico esempio di tale
situazione è quello concernente il danno all’immagine; danno che può immediatamente
determinarsi in capo all’ente pubblico, per il fatto stesso di avere quote di partecipazione di
una società, in cui si siano manifestati comportamenti illegittimi. La giurisdizione del
Giudice contabile sul danno all’immagine dell’ente pubblico-socio si radica, quindi, sulla
base dell’evidente, ed innegabile, collegamento tra la società partecipata e la P.A., titolare
di quote della stessa società (Corte conti, Sezione III centrale n. 228/2012; Sezione II
centrale n. 718/2016).
Si rileva che il recente decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, all’art. 12, ha devoluto alla
giurisdizione contabile i danni subiti dagli enti partecipanti, nei limiti della quota di
partecipazione pubblica, nelle controversie in materia di danno erariale, precisando che
“costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti
partecipanti”.

sentenze 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 19/2016, 22/2016, 23/2016, 26/2016,
27/2016, 28/2016 e 29/2016. Sono dodici sentenze di inammissibilità di dodici citazioni in
giudizio, per nullità delle medesime, formulate dalla Procura regionale contro funzionari
della Provincia Autonoma di Trento e dell’Associazione Trentini nel Mondo per danni
erariali conseguenti a finanziamenti pubblici per progetti a favore di trentini e loro eredi
residenti all’estero nell’America meridionale. Le citazioni facevano seguito a due sentenze
ordinanze emesse nel 2015, che avevano dichiarato la nullità di precedenti citazioni sui
medesimi fatti, rilevando l’indeterminatezza della “causa petendi” in relazione all’oggetto
della domanda, e avevano invitato la Procura a rinnovare le citazioni, stabilendo che le
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nuove domande di risarcimento contenessero precise indicazioni coerenti con le premesse
(indicazione delle fattispecie causative di danni; individuazione dei soggetti ritenuti
responsabili con l’indicazione delle condotte lesive degli obblighi d’ufficio; rappresentazione
del nesso di causalità tra i singoli comportamenti antigiuridici e ciascuna voce di danno).
La Sezione ha ritenuto che le nuove citazioni fossero non idonee a sanare i vizi di nullità
delle precedenti citazioni poiché persistevano i profili di incongruenza tra premesse e
conclusioni, che impedivano una chiara individuazione della “causa petendi” in relazione
all’oggetto delle domande stesse, nonché la genericità delle contestazioni prive dei contenuti
minimi necessari per consentire la difesa ai convenuti, non essendo indicati chiaramente i
fatti imputabili ai singoli convenuti e il loro rapporto di causalità con i danni loro
contestati, non risultando se ai medesimi andasse imputato il fallimento dei progetti
finanziati o l’inutilità delle spese o il reiterato rinnovo dei progetti o l’indebito
riconoscimento delle spese di gestione.
In merito alla presunta inutilità di alcuni progetti, la Procura Regionale non ha ritenuto di
contestarla agli organi di governo della Provincia Autonoma, sostenendo che le scelte dei
progetti fossero discrezionali e quindi insindacabili sotto il profilo della responsabilità
erariale.
Questa
Sezione
Giurisdizionale
ha
invece
sottolineato
che
le
scelte
dell’Amministrazione non sono affatto insindacabili, e quindi sono imputabili a chi le decide
e non a chi ha l’obbligo di eseguirle.
La Corte dei Conti può verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli
obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di
legittimità e non di mera opportunità (Cassazione SS. UU. n. 18757 del 2008 e n. 4283 del
2013); può, quindi, sindacare le scelte dell’Amministrazione, che si rivelino arbitrarie e
diseconomiche violando i criteri generali di logica e ragionevolezza (Corte Conti Sez. I
centrale n. 806 del 4.6.2014, Sez. III centrale n. 786 dell’11.12.2013).
Pertanto della eventuale irrealizzabilità di alcuni progetti e della diseconomica gestione
delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati, sostenuta dalla Procura, dovevano
rispondere, in primo luogo, coloro che dette scelte avevano effettuato disponendo il
finanziamento di progetti, che, secondo la prospettazione dell’accusa, non avevano
possibilità di successo e che si erano tradotti in costosi fallimenti.

sentenza n. 46/2016 di assoluzione a seguito del rinnovo della citazione dichiarata nulla
riguardante uno dei progetti finanziati a favore dei Trentini all’estero. In questo caso, la
Sezione, dopo aver rilevato che la nuova citazione non era viziata da nullità, è entrata nel
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merito, osservando che la Procura Regionale non aveva contestato esplicitamente la
mancata realizzazione totale o parziale del progetto, ma soltanto le modalità di
rendicontazione del tutto inadeguate, in quanto non consentivano di “rendere conto”
puntualmente dell’effettivo impiego dei finanziamenti in conformità dello scopo al quale
erano destinati. La Sezione ha osservato che le modalità inadeguate di rendicontazione
erano stabilite dai regolamenti della Provincia Autonoma ed ha evidenziato che
dell’insufficienza delle regole, stabilite dall’organo di governo provinciale, per attestare la
reale corrispondenza tra i finanziamenti erogati ed i risultati attesi, non potevano
certamente risponderne i funzionari, che erano tenuti a darvi applicazione.
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2 GIUDIZI DI CONTO E CONTI GIUDIZIALI
Questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti esamina i conti giudiziali ed emette sentenze
nei giudizi sui conti, instaurati per i conti non risultati regolari.
I conti giudiziali devono essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti che maneggiano
denaro pubblico.
Tali soggetti (chiamati agenti contabili) sono solitamente dei funzionari pubblici, ma possono
anche essere dei privati appositamente incaricati dalle pubbliche amministrazioni (molto spesso il
servizio di tesoreria degli enti pubblici è gestito da banche private).
Gli agenti contabili, oltre ai normali rendiconti amministrativi resi alle amministrazioni di
appartenenza, presentano, con appositi modelli, i conti giudiziali alla Sezione Giurisdizionale, che
ne dichiara la regolarità dopo averli esaminati.
I conti, per i quali non sussistono le condizioni per dichiararne la regolarità, sono sottoposti ad un
processo (giudizio sul conto), davanti alla Sezione in presenza dell’agente contabile e della Procura
regionale, che si conclude con una sentenza, che, in caso di conferma dell’irregolarità, condanna
l’agente contabile al pagamento dei danni conseguenti alla sua condotta.
Quando un agente contabile non presenta il conto, si instaura un giudizio per la resa di conto allo
scopo di stabilire l’effettivo obbligo e intimare la consegna del conto entro un termine perentorio.
Sono state emesse 15 sentenze per giudizi sui conti, di cui 2 di condanna e 13 di improcedibilità,
nonché 2 sentenze per giudizi per la resa di conto, entrambe dichiarative della cessata materia del
contendere.
Sono stati definiti n. 3.159 conti giudiziali.
In materia di giudizi sui conti assumono importanza i conti dei tesorieri comunali.
Si evidenziano qui di seguito le sentenze più rilevanti.

sentenza n. 7/2016, con la quale è stato ribadito, richiamando la giurisprudenza di questa
stessa Sezione Giurisdizionale, l’obbligo del tesoriere di prelevare le somme giacenti sui conti
correnti postali e riversarle con cadenza quindicinale sul conto di tesoreria (più vantaggioso
per l’ente locale) con cadenza quindicinale, richiedendo la regolarizzazione all’ente, in caso
di mancata emissione dell’ordinativo, con la conseguente attribuzione all’agente contabile di
un ruolo attivo e non di mero esecutore materiale di quanto disposto dal comune, e si è
quindi osservato che, non avendo provveduto l’ente locale ad ordinare i prelievi
quindicinali, il tesoriere avrebbe dovuto provvedervi autonomamente, richiedendo la
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regolarizzazione all’ente medesimo. In applicazione di detti principi, il Collegio ha disposto
la condanna dell’agente contabile al pagamento, in favore del comune, della somma
equivalente al danno subito dall’ente locale per minori interessi riscossi a causa del mancato
rispetto della cadenza quindicinale dei prelevamenti e dei conseguenti versamenti sul conto
di tesoreria delle somme inutilmente giacenti sul conto corrente postale.

sentenza n. 41/2016, con la quale si è fatta applicazione degli stessi principi, osservando che
il termine quindicinale per l’esecuzione di dette operazioni, in questo caso, era prefissato
direttamente dall’art. 46, comma 3 del regolamento di contabilità comunale, al quale
l’agente
contabile
era
assoggettato
in
quanto
convenzionalmente
inserito
nell'organizzazione dell’ente locale, e si è di conseguenza condannato il tesoriere a rifondere
al comune il danno dovuto alla mancata maturazione degli interessi attivi previsti dalla
convenzione di tesoreria, inferiori a quelli corrisposti sul conto corrente postale sul quale
giacevano le somme non trasferite;

sentenza n. 42/2016, con la quale è stato affermato che l’obbligo della resa del conto
giudiziale costituisce un principio generale del nostro ordinamento giuridico e grava su chi
gestisce, anche in via di mero fatto, denaro o altri valori della Pubblica Amministrazione. Si
è preso comunque atto che nel frattempo erano stati depositati i conti e quindi è stata
dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nella decisione è stato evidenziato
come nel giudizio per resa di conto non possa trovare ingresso l’esame di merito delle poste
contabili, trattandosi di valutazione che pertiene al successivo e diverso giudizio sul conto.

sentenza n. 33/2016, con la quale si è sottolineato che i conti dell’agente della riscossione
devono dimostrare (attraverso la rappresentazione contabile e l’integrazione documentale) il
completamento di tutte le attività, nonché delle cautele e degli obblighi gravanti in materia
di riscossione; che tali conti devono essere unici per ciascun esercizio finanziario, in quanto
la definizione del rapporto di debito-credito tra agente contabile e Pubblica
Amministrazione deve essere oggetto di un giudizio unitario, diretto alla verifica di quantità
e legittimità dei movimenti del carico del contabile, descritti e rappresentati in espressioni
numeriche che indichino la misura del carico (entrata) e quella del discarico (uscita),
globalmente considerate per l’esercizio di riferimento.

sentenza n. 55/2016, con la quale si è evidenziato come nel sistema di contabilità pubblica
l’obbligo di rendicontare si esplichi attraverso diverse modalità, sia con la gestione
complessiva dell’ente pubblico (rendiconti generali, conti consuntivi o bilanci consuntivi) sia
con la gestione dei singoli agenti (rendiconti amministrativi o conti giudiziali della gestione
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svolta per l’Amministrazione). Si è osservato che, per rafforzare il sistema delle garanzie
sulle gestioni pubbliche, la normativa di settore ha previsto che alcuni conti siano
assoggettati alle verifiche, proprie, della giurisdizione contabile, attraverso il modello
processuale del necessario giudizio sul conto. Nel sottolineare che i rendiconti
amministrativi esauriscono la loro funzione di controllo all’interno dell’Amministrazione si
è, poi, richiamata la disciplina relativa ai consegnatari per affermare il principio che
l’obbligo di resa del conto giudiziale riguarda solo i consegnatari di beni mobili, per debito di
custodia, con esclusione quindi dei consegnatari di beni immobili.
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3 GIUDIZI PENSIONISTICI
Questa Sezione Giurisdizionale infine esercita la funzione di giudice delle pensioni, esaminando ed
emettendo sentenze sui ricorsi presentati dai cittadini avverso i provvedimenti degli enti pubblici
sulle pensioni loro spettanti.
I giudizi vengono definiti con sentenza entro pochi mesi dalla presentazione dei ricorsi.
Non esiste in questa Sezione Giurisdizionale alcun arretrato pensionistico.
In materia pensionistica sono state emesse n. 17 sentenze, di cui n. 8 di rigetto, n. 5 di
accoglimento, n. 3 di inammissibilità e n. 1 di difetto di giurisdizione.
Si evidenziano qui di seguito alcune sentenze di particolare interesse.

sentenza n. 3/2016, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014, di migliore favore
nei confronti di coloro che accedono alla pensione anticipata con età inferiore ai 62 anni per
il solo periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, rispetto a quanto stabilito con la
preesistente disciplina, di cui all’art. 24, comma 10 del decreto legge 6.12.2011, n. 201,
convertito con legge 22.12.2011 n. 214. La questione, sollevata da un ricorrente cessato dal
servizio il 31 dicembre 2014, verteva sulla denunciata lesione del principio di uguaglianza
sostanziale e di non irragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione, poiché l’esonero dalle
penalizzazioni previste dalla disciplina previgente nei confronti di coloro che erano cessati
anticipatamente dal servizio nel triennio 2015 – 2017 si sarebbe, a suo avviso, tradotta in
una discriminazione nei confronti di coloro che ne avevano invece "subito" l'applicazione,
avendo avuto accesso alla pensione anticipata con età inferiore ai 62 anni prima del 2015.
Nel merito, il ricorso diretto all’accertamento e declaratoria del diritto alla corresponsione
della pensione anticipata per intero, senza la riduzione percentuale, di cui all’art. 24, comma
10, L. n. 214/2011, con conseguente ricalcolo della medesima è stato respinto. E’ stato
applicato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il
quale rientra nell’ambito della discrezionalità legislativa il regolare diversamente rapporti
simili in funzione del fluire del tempo e del contemperamento delle differenti esigenze,
pubbliche e private, ad esso conseguenti.

sentenza n. 4/2016, con la quale la Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, qualificato
dallo stesso ricorrente come “richiesta intervento”, genericamente diretto a richiedere alla
Corte dei Conti una irrituale “autorizzazione” dell’INPS alla erogazione di somme sia pur
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Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
vagamente ricollegabili alla corresponsione di benefici perequativi, in quanto non solo non
suffragato dai fatti costitutivi della pretesa, ma anche totalmente sprovvisto degli elementi
di diritto a suo fondamento, nonché di rituali conclusioni.

sentenza n. 6/2016, con la quale è stato respinto il ricorso diretto ad ottenere l’applicazione
della normativa previgente all’entrata in vigore del d. l. n. 201/2011 convertito in legge n.
214/2011, poiché la ricorrente, che aveva dedotto il diritto al trattamento pensionistico
secondo i requisiti richiesti alla data in cui era stata autorizzata alla prosecuzione volontaria
della contribuzione, ovvero 35 anni di contributi e 57 anni di età, aveva maturato i requisiti
per il pensionamento secondo detta normativa solo in epoca successiva. Viene affermato che
la generale salvaguardia del diritto all’accesso della pensione, di cui all’art. 24, comma 3 del
d. l. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, entrato in vigore successivamente alla legge
n. 247/2007, riguarda i soggetti che avevano maturato il diritto a pensione, anche tramite il
versamento di contributi volontari, prima dell’entrata in vigore della riforma “Fornero”, e
non coloro che a detta epoca non avevano ancora maturato i requisiti per il pensionamento
secondo l’ordinamento preesistente alla riforma peggiorativa, ne’ li avevano maturati alla
data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria secondo l’ordinamento allora vigente.

sentenza n. 17/2016, con la quale è stato accolto il ricorso di una vedova di un dipendente di
un ente locale, per ottenere la pensione di reversibilità, a seguito della sentenza di morte
presunta del coniuge, dalla data della scomparsa e non da quella della domanda di pensione,
inoltrata in seguito al passaggio in giudicato di detta sentenza.

sentenza n. 37/2016, con la quale viene fatta applicazione dei principi enunciati nelle
decisioni n. 2/Q.M./2012 e n. 11/Q.M./2015 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e viene
ribadito che deve escludersi la ripetibilità dell’indebito, insorto a seguito del conguaglio tra
pensione definitiva e provvisoria, quando in base ad una pluralità di elementi, ivi compreso
il periodo di erogazione del trattamento provvisorio, sia maturato e si sia consolidato, nel
tempo, l’affidamento incolpevole del pensionato percettore delle maggiori somme. E’ stato
affermato l’obbligo dell’ente previdenziale di restituire le somme, oggetto di ritenute
cautelative sul trattamento pensionistico, limitatamente alla sorte capitale trattandosi di
importi corrisposti indebitamente al titolare del trattamento pensionistico;

sentenze n. 15/2016, n. 16/2016 e n. 18/2016, con le quali è stata affermata la giurisdizione
della Corte dei conti sulle controversie relative alla disciplina della ricongiunzione dei
periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diversi settori di attività, poiché riguardanti
questioni che producono effetti sulla misura della futura pensione;
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
sentenze n. 5/2016, n. 58/2016 e n. 59/2016 (riguardanti la perequazione automatica delle
pensioni) è stato evidenziato che gli interventi legislativi di blocco, sospensione o
raffreddamento della dinamica perequativa delle pensioni, succedutisi nel tempo, risultano
caratterizzati da due direttrici fondamentali: a) una costante tendenza a bilanciare le
posizioni dei pensionati con le variabili e cogenti esigenze di contenimento della spesa
pubblica; b) la preminenza della tutela delle fasce più basse dei trattamenti pensionistici. Si
è richiamata la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale le necessità di bilancio,
affiancate al dovere di solidarietà, possono giustificare la soppressione temporanea della
rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici più elevati e, quindi, meno esposti
al rischio di inflazione. Aderendo al diffuso orientamento giurisprudenziale della Corte dei
conti, sono state dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale della normativa di cui all’art. 1 del d. l. n. 65/2015, convertito con modifiche
nella legge n. 109/2015, ritenendosi la novella disciplina conforme ai principi di
ragionevolezza, proporzionalità, progressività, temporaneità nonché rispettosa degli
equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Di conseguenza, i ricorsi sono stati
respinti.

sentenza n. 36/2016, con la quale è stata decisa una controversia concernente l’applicazione
del contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016, sulle pensioni di più elevato importo
(per le fasce di trattamento superiori da quattordici a trenta volte il minimo I.N.P.S.). Si è
osservato che la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 173/2016, ha ritenuto
infondata proprio la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1
comma 486 della legge n. 147/2013, concernente il predetto contributo. Facendo
applicazione dei principi enunciati dalla Consulta è stata disattesa analoga eccezione di
legittimità costituzionale, sollevata dai ricorrenti, respingendo il ricorso. In particolare, si è
rilevato che la richiamata disposizione ha operato un bilanciamento di valori ed interessi
costituzionalmente protetti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e dei mezzi
necessari per far fronte agli impegni di spesa, operando una scelta adeguata ai principi della
Costituzione. Si è sottolineato che il contributo di solidarietà sottende una ratio di mutualità
intergenerazionale, non si traduce in una regolamentazione irragionevole ed è connotata
dalla temporaneità della misura restrittiva sui trattamenti pensionistici.
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Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
Nel terminare questa relazione voglio esprimere il mio ringraziamento alla Guardia di Finanza e
all’Arma dei Carabinieri per la collaborazione data in ogni momento alla Corte dei Conti.
Esprimo la mia gratitudine alle colleghe consiglieri Grazia Bacchi e Stefania Fusaro, che svolgono
con impegno e grande professionalità la loro preziosa attività istituzionale di magistrati nella
Sezione Giurisdizionale.
Estendo il mio ringraziamento a tutto il personale amministrativo della Sezione, che svolge un
importante e apprezzato lavoro di supporto e di assistenza all’attività dei magistrati.
Ringrazio le Autorità e tutti i presenti per l’ascolto prestato a questa relazione.
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Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
Tabella 1 - Giudizi di responsabilità – Danno contestato e Importi di condanna
ANNO
Importo Danno
6.126.796,00
Importo Condanna
4.693.395,88
Importo Danno
1.071.408,00
Importo Condanna
771.694,20
Importo Danno
686.682,00
Importo Condanna
242.876,94
Importo Danno
8.079.139,00
Importo Condanna
1.628.838,48
2013
2014
2015
2016
Tabella 2 - Giudizi di conto – Importi di condanna
14
ANNO
ORDINANZE
SENTENZE
TOTALE
2013
4.266,08
0
4.266,08
2014
4.171,04
21.645,16
25.816,20
2015
13.061,94
19.915,24
32.977,18
2016
2.671,80
577,43
3.249,23
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Tabella 3
CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DI TRENTO
DATI STATISTICI 1.1.2016 - 31.12.2016
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
18
13
31
18
16
34
15
14
29
12
27
39
11
26
37
15
2
17
14
1
15
11
8
19
14
4
18
11
6
17
In materia di responsabilità
26
16
13
29
26
In materia di conti giudiziali
17
7
8
5
12
Totale
60
38
40
52
55
1
4
5
2
3
11
21
4
3
7
8
1
23
39
4
4
3
4
7
18
1
1
2
7
1
19
29
6
2
8
8
1
12
29
1
1
2
1
1
2
4
-
1
2
20
23
-
17.412
16.686
14.527
12.991
11.197
2.724
20.136
2.466
374
319
3.159
16.977
49
2.497
19.193
1.572
150
59
1.781
17.412
57
4.003
18.530
1.748
38
58
1.844
16.686
329
3.395
16.386
1.526
256
77
1.859
14.527
86
3.557
14.754
1.476
287
1.763
12.991
28
2
1
4
5
4
3
8
17
1
14
ATTIVITA’ CONTENZIOSA
UDIENZE (1)
In materia pensionistica
In materia di responsabilità
Totale
SENTENZE
In materia
di pensioni
- Civili
- Militari
- Guerra
Totale pensioni
ORDINANZE
- Civili
- Militari
- Guerra
Totale pensioni
In materia di responsabilità
In materia di conti giudiziali
istruttorie
Condanna (2)
Totale
In materia
di pensioni
DECRETI
In materia di pensioni
In materia di responsabilità
In materia di conti giudiziali
Totale
CONTI GIUDIZIALI
provenienti da
Conti presi in esercizi precedenti
carico nel 2016
protocollati nell’esercizio
Totale
Estinti
Discaricati
Conti definiti
Definiti in giudizio
Totale
Conti in giacenza a fine anno
Conti deferiti all’esame collegiale
SENTENZE APPELLATE
- Pensionistica
- Responsabilità
(1) Il dato delle udienze comprende due udienze monocratiche di comparizione;
(2) Il dato è riferito ai giudizi monitori di conto con ordinanza di condanna per complessivi € 2.671,80.
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INDICE
1
Giudizi di Responsabilità per danno erariale…………………………………………………….3
2
Giudizi di conto e conti giudiziali ………………………………………………………………..7
3
Giudizi Pensionistici …………………………………………………………………………….10
INDICE DELLE TABELLE
Tabella 1-Giudizi di Responsabilità- Danno contestato e importi di condanna……………………14
Tabella 2-Giudizi di conto – Importi condanna……………………………………………………...14
Tabella 3-Dati statistici generali......……………………………………………………...………….15
Modello RPC1- Dati statistici Contabilità - Pensionistica…………………………………………..16
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