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Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana
PIANO PARCHEGGI UFFICIALI MODENA PARK 2017
SCHEMA DI CONVENZIONE AREE PRIVATE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il presente Schema di convenzione disciplina le condizioni previste per le attività di gestione
temporanea dei parcheggi di proprietà privata, a pagamento, resi disponibili da soggetti privati
nell'ambito della procedura di selezione pubblica del Piano Parcheggi Ufficiali “Modena Park
2017”, in occasione del concerto dell'artista Vasco Rossi programmato a Modena per il giorno 1
luglio 2017.
Art. 2 - Caratteristiche delle attività
1. Il Soggetto gestore privato si impegna, previa autorizzazione rilasciata dai competenti uffici
comunali di cui al successivo art. 5, alla gestione delle attività di parcheggio a pagamento su
aree private secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione.
2. La gestione da parte del soggetto privato prevede attività minime a cura e spese del
medesimo gestore privato proposte in sede di selezione pubblica, secondo le caratteristiche
gestionali indicate nella relazione e negli elaborati grafici in atti del Servizio Patrimonio.
3. Il soggetto gestore, in particolare, si impegna a garantire il rispetto delle seguenti attività con
oneri a proprio carico:
a) la durata delle attività di parcheggio dovrà iniziare entro le ore 00.01 del giorno 01
luglio 2017 e terminare non prima delle ore 16.00 del giorno 02 luglio 2017, fatta salva
l’eventuale estensione dei suddetti orari proposta in sede di selezione;
b) la presenza del personale di servizio indicata nella relazione presentata in sede di
selezione, fatta salva l’eventuale richiesta di ulteriore personale da parte
dell’Amministrazione Comunale;
c) l’accesso all’area dovrà essere destinato, prevalentemente, ai possessori del biglietto del
concerto “MODENA PARK 2017”;
d) l'eventuale dotazione di segnaletica orizzontale e verticale, proposta dal Soggetto gestore
in sede di selezione, oppure richiesta dalla commissione giudicatrice in sede di valutazione
delle offerte pervenute e costituente parte integrante della presente convenzione;
e) l'idonea assistenza ed informazione agli utenti;
f) il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi
compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio e l'indicazione
degli orari del servizio.
Art. 3 - Oneri a carico del gestore privato
1. Tutti i costi dell’intervento legati alla gestione, alla predisposizione e alla manutenzione
delle aree private di cui alla presente convenzione, nonché dell’eventuale segnaletica
verticale ed orizzontale relativi all’espletamento del servizio in oggetto, saranno a cura ed
onere esclusivamente del Gestore privato.
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2. Il Gestore privato dovrà altresì stipulare idonea assicurazione, a proprie spese, che sollevi il
Comune di Modena da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose od animali
derivanti dall’esercizio e dal funzionamento degli spazi privati adibiti a parcheggio, per un
massimale di importo minimo pari ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), a decorrere dalla
data di avvio del servizio e sino al termine del medesimo, previsto per le ore 16:00 del
giorno 02 luglio 2017, fatta salva l’eventuale proroga del suddetto orario proposta in sede di
selezione.
Art. 4 – Aree di sosta a pagamento - Tariffe, giorni e orari dei servizi
1. La presente convenzione riguarda lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1
con riferimento alle seguenti aree di proprietà privata, proposte in sede di partecipazione
alla selezione pubblica:
…..............................................
…..............................................
…...............................................
2. Le tariffe massime per la sosta dei singoli automezzi per il periodo autorizzato, sono definite
come segue:
 autoveicoli € 10,00 (Euro dieci/00)
 motoveicoli € 5,00 (Euro cinque/00)
 camper € 30,00 (Euro trenta/00)
Art. 5 – Autorizzazione alla gestione della aree di sosta
Il Gestore privato avrà titolo all'utilizzo delle aree private adibite a parcheggio temporaneo con
decorrenza dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte del competente ufficio comunale, e
limitatamente al periodo di tempo indicato nella suddetta autorizzazione.
Art. 6 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata dalle ore 00:01 del giorno 01 luglio 2017 alle ore 16.00 del
giorno 02 luglio 2017 fatta salva l’eventuale estensione dell’orario delle attività proposta in sede di
selezione pubblica dal Gestore privato.
Art. 7 – Introito delle tariffe
Il Soggetto gestore potrà trattenere l’introito derivante dall’applicazione delle tariffe di cui al
precedente art. 4, comma 2.
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Art. 8 – Obblighi in materia di personale impiegato
Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare per il personale impiegato il rispetto di tutte le
disposizioni normative vigenti.
Il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che ne
consenta una facile individuazione e sia conforme al disposto delle norme vigenti in materia
di lavoro nelle aree di circolazione.
Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti potranno essere
ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi,
previa espressa autorizzazione del Comune.
Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente le caratteristiche e le modalità in cui
dovranno svolgersi le attività, anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli
utenti.
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5. Il Soggetto gestore è responsabile per danni o incidenti che si verifichino durante le attività e
vedano coinvolto il proprio personale e le proprie attrezzature.
6. Il Comune è esonerato da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla
gestione del servizio.
7. Il personale addetto ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e
del pubblico.
8. Il Soggetto gestore si obbliga a richiamare e, se necessario, a sostituire gli addetti non in
grado di mantenere un comportamento consono ad un corretto svolgimento del servizio.
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Art. 9 – Cauzione definitiva
Il Soggetto gestore è tenuto a costituire, prima della stipula della presente convenzione, una
cauzione definitiva pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) alternativamente come segue:
- mediante versamento in denaro contante presso il Tesoriere comunale secondo le modalità
indicate;
- mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- mediante fideiussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazioni autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni;
In caso di fideiussione la medesima deve avere validità per tutto il periodo contrattuale,
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la sua operatività a prima richiesta, con l'obbligo per il garante di versare la
somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi a semplice richiesta del
Comune beneficiario. L'assicuratore/fideiussore dovrà impegnarsi ad effettuare il
versamento della somma garantita presso la Tesoreria Comunale;
La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposito
svincolo (costituito anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
del Comune beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni
eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione della presente
convenzione e dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto
convenzionale;
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'autorizzazione suddetta da
parte del Comune concedente.
Art. 10 - Coperture assicurative
1. L’Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi
evento dannoso che possa accadere al personale del Soggetto gestore, a terzi ed agli utenti
del servizio essendo interamente riconducibile al medesimo Soggetto la relativa
responsabilità.
2. Il Soggetto gestore si impegna a garantire che l'attività sarà espletata in modo da non
arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terzi.
3. Il Soggetto gestore, prima del perfezionamento dell’atto di convenzione, deve munirsi delle
seguenti coperture assicurative con massimali adeguati alla natura e qualità del servizio, per
un massimale di importo minimo pari ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per l'intera
durata della convenzione a garanzia di:
 danni a terzi, persone, animali e cose nell’ambito di esecuzione delle attività, anche a
seguito di incendio;
 danni a terzi in conseguenza di responsabilità personale dei propri dipendenti e collaboratori
a qualunque titolo;
 danni a terzi per attività di manutenzione per l'approntamento dell'area.
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Art. 11 – Penalità
Nel caso in cui i servizi oggetto della convenzione, per qualsiasi ragione imputabile al
Soggetto gestore, siano interrotti o non iniziati nei tempi stabiliti, siano espletati in modo
non conforme alle clausole di cui alla presente convenzione, ovvero in caso di
inadempienza, il Soggetto gestore del servizio sarà passibile di una penalità pari a €
2.000,00.
Il Soggetto gestore, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni, ha diritto di
presentare, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, contestate con nota inviata tramite
PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le deduzioni di discolpa.
Qualora venga applicata la penalità, il Soggetto gestore sarà tenuto al pagamento della
somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
L'applicazione della penale non esclude l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni
derivanti dalla condotta del Soggetto gestore.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune di Modena provvederà a recuperare la
somma corrispondente con prelievo dalla cauzione di cui al precedente art. 9.
In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto
versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
Art. 12 – Interruzione delle attività
Le attività oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico
interesse e, come tali, non potranno essere sospese o abbandonate, eccettuati i casi di forza
maggiore.
Art. 13 - Decorrenza
1. Il Soggetto gestore rimane vincolato alla presente convenzione dal momento
dell'autorizzazione di cui all'art. 5 e per tutta la durata dell'attività.
2. Il Soggetto gestore delle attività di cui alla presente convenzione potrà avviare la gestione
delle medesime solo dopo le verifiche da parte del Comune di Modena circa la regolare
predisposizione delle aree.
Art. 14 - Tutela dei dati personali
1. Il Soggetto gestore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma
ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.
2. Il Soggetto gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti, s'impegna ad osservare gli obblighi di cui
al "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, per la
tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Art. 15 - Registrazione
Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata tra le parti e verra' registrato solo in caso
d'uso a cura e spese della parte interessata.
Art. 16 – Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza della presente
convenzione e che non possano essere definite in via transattiva, saranno demandate al Giudice
ordinario; in tal caso sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.
Art. 17 – Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non previsto dal presente atto, per la gestione delle attività di cui alla presente
convenzione si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.
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Per l'Amministrazione Comunale
Il Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio
Dott. Giampiero Palmieri
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Il Soggetto gestore
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