Dlgs n. 165/2001 - unsa beni culturali
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Dlgs n. 165/2001
Vecchio
Articolo 5 Potere di organizzazione
Nuovo
Articolo 5 Potere di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni 1. Identico
determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma
1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti
i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove
previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano,
in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le
misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito
degli uffici.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del
principio di pari opportunità, e in particolare la
direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito
degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la
sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori
forme di partecipazione, ove previste nei contratti
di cui all'articolo 9.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente
la
rispondenza
delle
determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre
l'adozione di eventuali interventi correttivi e di
fornire elementi per l'adozione delle misure
previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorità amministrative
indipendenti.
Vecchio
Articolo 6 Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione
e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli
effettivi fabbisogni e previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove
prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in
cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
3. Identico
3-bis. Identico
Nuovo
Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni
di personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate
all’articolo 1, comma 1, adottando gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali.
1
processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività
e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo
33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un
esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi
o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi
trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la
pubblica
amministrazione
procede
alla
dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in
presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarietà
di
personale,
anche
temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi
alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilità collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica
e
profilo
professionale.
Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica può
essere modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque
a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario
a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance
organizzativa,
efficienza,
economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano altresì il
piano triennale dei fabbisogni di personale,
comprensivo delle unità di cui all’articolo 35,
comma 2, in coerenza con l’organizzazione degli
uffici definita ai sensi del comma 1, con la
pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell’articolo 6-bis. Qualora siano
individuate eccedenze di personale, si applica
l’articolo 33. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie, nei limiti di quelle disponibili a
legislazione vigente, necessarie per coprire il
fabbisogno di personale. L’attuazione del piano è
subordinata alla verifica della disponibilità delle
predette risorse da parte dei competenti
organismi. Le assunzioni effettuate in difformità
al piano e i conseguenti contratti sono nulli.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, le dotazioni organiche sono rimodulabili, in
base ai fabbisogni programmati e in relazione alle
assunzioni da effettuare, senza alcun vincolo nella
distribuzione del personale tra livelli di
2
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione inquadramento giuridico, fatto salvo il rispetto
procede adottando gli atti previsti dal proprio dei limiti di spesa complessiva derivanti dagli
ordinamento.
organici stessi, considerati distintamente tra
personale dirigente e personale non dirigente.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già
determinate sono approvate dall'organo di vertice
delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, e con gli strumenti di
programmazione
economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la
programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e
le variazioni delle dotazioni organiche sono
determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2 è adottato con decreto del ministro
competente. Qualora il piano comporti una
rimodulazione di dotazione organica con
incremento della spesa, si applica l’art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le altre amministrazioni pubbliche adottano a tal
fine gli atti previsti dai propri ordinamenti.
Nell’adozione degli atti di cui al presente comma,
è assicurata la preventiva informazione sindacale,
ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. Abrogato
4-bis. Il documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale ed i suoi
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su
proposta dei competenti dirigenti che individuano i
profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono
preposti.
5. Identico
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di
settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti
per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni
del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario,
ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università
di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di
3
personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Identico
6. Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie 6-bis. Sono fatte salve le procedure di
protette.
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218.
Vecchio
Nuovo
Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti 1. identico
vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione
di
appartenenza.
Le
amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in
cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino
all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di
personale delle amministrazioni pubbliche, per il
trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
nazionali
non
è
richiesto
l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale
dispone il trasferimento entro due mesi dalla
richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti
salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una
percentuale
di
posti
vacanti
superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare
le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la
domanda e l'offerta di mobilità. (136) (151)
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede 1-bis. identico
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda
di trasferimento è accolta, eventualmente
4
avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della
Scuola
nazionale
dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. (143)
1-ter. identico
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione,
debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza, può presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica
ubicata in un comune diverso da quello di
residenza,
previa
comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro
quindici giorni dalla suddetta comunicazione
l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti 2. identico
corrispondenti alla sua qualifica professionale. (145)
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono
essere
trasferiti
all'interno
della
stessa
amministrazione o, previo accordo tra le
amministrazioni
interessate,
in
altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio
dello stesso comune ovvero a distanza non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui
sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma
dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e previa
intesa, ove necessario, in sede di conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente
comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per
garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai dipendenti con figli
di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al
congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, con il
consenso degli stessi alla prestazione della propria
attività lavorativa in un'altra sede. (137) (150)
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia 2.1. identico
5
necessario un trasferimento di risorse, si applica il
comma 2.3. (142)
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
2.3 identico
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato
al miglioramento dell'allocazione del personale
presso le pubbliche amministrazioni, con una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di
30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da
attribuire alle amministrazioni destinatarie dei
predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le
risorse corrispondenti al cinquanta per cento del
trattamento economico spettante al personale
trasferito mediante versamento all'entrata dello
Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero
mediante contestuale riduzione dei trasferimenti
statali all'amministrazione cedente. I criteri di
utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste
finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici
giudiziari che presentino rilevanti carenze di
personale e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono
assegnate alle amministrazioni di destinazione sino
al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi
1 e 2. (142) (144) (148)
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 2.4 identico
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24
6
novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno
2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente articolo. (142)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità
di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti
da altre amministrazioni, in posizione di comando
o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei
posti vacanti, con inquadramento nell’area
funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto
anche se la vacanza sia presente in area diversa da
quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralità finanziaria.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalità richiesta ai propri
dipendenti,
avviene
previa
valutazione
comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al
momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto,
in ragione della specifica professionalità richiesta ai
propri dipendenti può procedere alla riserva di
posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della Protezione civile e
del servizio civile, nell’ambito delle procedure
concorsuali di cui all’ articolo 3, comma 59, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’ articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
2-bis. identico
2-ter. identico
2-quater. identico
2-quinquies. identico
7
destinazione, al dipendente trasferito per mobilità
si applica esclusivamente il trattamento giuridico
ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto
della stessa amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per
motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti all’ articolo
6, possono utilizzare in assegnazione temporanea,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre amministrazioni per un periodo
non superiore a tre anni, fermo restando quanto
già previsto da norme speciali sulla materia,
nonché il regime di spesa eventualmente previsto
da tali norme e dal presente decreto.
Vecchio
Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione
di
appartenenza.
Le
amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in
cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino
all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di
personale delle amministrazioni pubbliche, per il
trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
nazionali
non
è
richiesto
l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale
dispone il trasferimento entro due mesi dalla
richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti
salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una
percentuale
di
posti
vacanti
superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare
le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la
domanda e l'offerta di mobilità. (136) (151)
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda
2-sexies. identico
Nuovo
Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. identico
1-bis. identico
8
di trasferimento è accolta, eventualmente
avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della
Scuola
nazionale
dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. (143)
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, 1-ter. identico
debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza, può presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica
ubicata in un comune diverso da quello di
residenza,
previa
comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro
quindici giorni dalla suddetta comunicazione
l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti
corrispondenti alla sua qualifica professionale. (145)
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui 2. identico
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono
essere
trasferiti
all'interno
della
stessa
amministrazione o, previo accordo tra le
amministrazioni
interessate,
in
altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio
dello stesso comune ovvero a distanza non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui
sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma
dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e previa
intesa, ove necessario, in sede di conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente
comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per
garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai dipendenti con figli
di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al
congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, con il
consenso degli stessi alla prestazione della propria
attività lavorativa in un'altra sede. (137) (150)
9
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il
comma 2.3. (142)
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
2.1. identico
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2.3 identico
2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato
al miglioramento dell'allocazione del personale
presso le pubbliche amministrazioni, con una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di
30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da
attribuire alle amministrazioni destinatarie dei
predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le
risorse corrispondenti al cinquanta per cento del
trattamento economico spettante al personale
trasferito mediante versamento all'entrata dello
Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero
mediante contestuale riduzione dei trasferimenti
statali all'amministrazione cedente. I criteri di
utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste
finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici
giudiziari che presentino rilevanti carenze di
personale e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono
assegnate alle amministrazioni di destinazione sino
al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi
1 e 2. (142) (144) (148)
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.4 identico
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.
10
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno
2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente articolo. (142)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità
di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti
da altre amministrazioni, in posizione di comando
o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei
posti vacanti, con inquadramento nell’area
funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto
anche se la vacanza sia presente in area diversa da
quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralità finanziaria.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalità richiesta ai propri
dipendenti,
avviene
previa
valutazione
comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al
momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto,
in ragione della specifica professionalità richiesta ai
propri dipendenti può procedere alla riserva di
posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della Protezione civile e
del servizio civile, nell’ambito delle procedure
concorsuali di cui all’ articolo 3, comma 59, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’ articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
2-bis. identico
2-ter. identico
2-quater. identico
2-quinquies. identico
11
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilità
si applica esclusivamente il trattamento giuridico
ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto
della stessa amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per
motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti all’ articolo
6, possono utilizzare in assegnazione temporanea,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre amministrazioni per un periodo
non superiore a tre anni, fermo restando quanto
già previsto da norme speciali sulla materia,
nonché il regime di spesa eventualmente previsto
da tali norme e dal presente decreto.
Vecchio
Articolo 35 Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalità richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento ai sensi della legislazione
vigente per le qualifiche e profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per
specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità della
invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e
modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
2-sexies. identico
Nuovo
Articolo 35 Reclutamento del personale
1. Identico
2. Identico
3.identico
12
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra
lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di
reclutamento;
e)
composizione
delle
commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
e-bis) possibilità di individuare idonei in numero
non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso,
con
arrotondamento
all’unità
superiore;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento, il possesso del titolo di dottore di
ricerca, che deve comunque essere valutato, ove
pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai
fini del concorso;
e-quater) possibilità di prevedere un numero
massimo di titoli che i candidati possono
sottoporre alla valutazione della commissione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, 3-bis. Identico
nonché del limite massimo complessivo del 50 per
cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
della normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale,
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui al comma 4, possono avviare
procedure di reclutamento mediante concorso
pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del
40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato che, alla data di pubblicazione dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio
alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
13
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di
coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della
riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo
comma in rapporto ad altre categorie riservatarie.
Le disposizioni normative del comma 3-bis
costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di
personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le
relative
assunzioni
del
personale
delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali
mediante l'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
al comma 4 si applica anche alle procedure di
reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto
degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende
autonome si espletano di norma a livello regionale.
Eventuali
deroghe,
per
ragioni
tecnicoamministrative o di economicità, sono autorizzate
dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli
uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali
per
l'accesso
alle
varie
professionalità.
3-ter. Identico
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base del piano
triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6,
comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
4-bis. Identico
5. Le amministrazioni pubbliche, per lo
svolgimento delle proprie procedure selettive,
possono rivolgersi al Dipartimento della funzione
pubblica e avvalersi della Commissione per
l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le
competenze delle
Commissioni esaminatrici. A tal fine, la
14
Commissione RIPAM si avvale di personale messo
a disposizione dall’Associazione Formez PA.
5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso può fissare un contributo di
ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3septies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni nella legge 31
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e
della Commissione RIPAM, elabora, d’intesa in
sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo n. 287 del 1997, linee guida
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori
pratiche a livello nazionale e internazionale in
materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa vigente in materia.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento
del
personale
presso
le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti
da leggi regionali. Il principio della parità di
condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è
garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo
26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
5-bis. Identico
5-ter. Identico
6. Identico
7. Identico
15
Vecchio
Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
Nuovo
Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di
lavoro, nonché le materie relative alle relazioni
sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di
partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari,
alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilità e delle progressioni economiche, la
contrattazione collettiva è consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
1. La contrattazione collettiva disciplina il
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si
svolge con le modalità previste dal presente
decreto. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità, la contrattazione collettiva è
consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.
Sono escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici,
quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e
17, la materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le 2. identico
Confederazioni rappresentative, secondo le
procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono definiti fino a un massimo di
quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro
separate aree per la dirigenza. Una apposita
sezione contrattuale di un'area dirigenziale
riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per
specifiche professionalità.
3. Identico
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la struttura
contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.
La durata viene stabilita in modo che vi sia
coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica
e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
16
amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance ai sensi
dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque
denominato. Essa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali
che questi ultimi prevedono; essa può avere
ambito
territoriale
e
riguardare
più
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali
definiscono il termine delle sessioni negoziali in
sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance ai sensi
dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla
performance
una
quota
prevalente
del
trattamento accessorio complessivo comunque
denominato. Essa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali
che questi ultimi prevedono; essa può avere
ambito
territoriale
e
riguardare
più
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali
definiscono il termine delle sessioni negoziali in
sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il
migliore svolgimento della funzione pubblica,
qualora non si raggiunga l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione interessata può provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilità economicofinanziaria previste dall'articolo 40-bis.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo
integrativo, qualora il protrarsi delle trattative
determini un pregiudizio alla funzionalità
dell’azione amministrativa, nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede fra le parti,
l'amministrazione interessata può provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo e prosegue le trattative al fine di
pervenire in tempi celeri alla conclusione
dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si
applicano le procedure di controllo di compatibilità
economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
I contratti collettivi nazionali possono individuare
un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata può in ogni caso
provvedere, in via provvisoria, sulle materie
oggetto del mancato accordo. E’ istituito presso
l’ARAN un osservatorio a composizione paritetica
con il compito di monitorare i casi e le modalità
con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di
cui al primo periodo.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del 3-quater. Abrogato
decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di
performance delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa
17
le singole amministrazioni, per settori, su almeno
tre livelli di merito, in funzione dei risultati di
performance ottenuti. La contrattazione nazionale
definisce le modalita' di ripartizione delle risorse
per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli
di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di
contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale 3-quinqiues. Identico
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni,
per quanto concerne le proprie amministrazioni, e
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive
alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti
dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei
parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di
stabilita' e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa è
correlato all'affettivo rispetto dei principi in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance e in materia di merito e premi
applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono in ogni
caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che disciplinano materie non espressamente
delegate a tale livello negoziale ovvero che
comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e
dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate
e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da
parte delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica
o del Ministero dell'economia e delle finanze è
fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della
18
sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere
dai contratti sottoscritti successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le 3-sexies. Identico
pubbliche amministrazioni, redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e
resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali
dal Ministero dell'economia e delle finanze di
intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.
Tali relazioni vengono certificate dagli organi di
controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli 4. Identico
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva
e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che
impediscono incrementi della consistenza
complessiva delle risorse destinate ai trattamenti
economici accessori, nei casi in cui i dati sulle
assenze, a livello di amministrazione o di sede di
contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla
concentrazione in determinati periodi in cui è
necessario assicurare continuità nell'erogazione
dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità
con le giornate festive e di riposo settimanale,
significativi scostamenti rispetto a dati medi
annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa e di consentirne un
utilizzo più funzionale ad obiettivi di
valorizzazione degli apporti del personale, nonché
di miglioramento della produttività e della qualità
dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale
provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla
semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa, anche attraverso il
consolidamento, per le amministrazioni in regola
con i vincoli di contenimento della spesa, della
consistenza della componente variabile dei fondi
e tenuto conto delle esigenze di continuità dei
19
servizi resi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Dlgs n. 150/2009
Vecchio
Art. 3. Principi generali
1.
La misurazione e la valutazione della
performance sono volte al miglioramento della
qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonché alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l'erogazione dei
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle
unità organizzative in un quadro di pari
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei
risultati delle amministrazioni pubbliche e delle
risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a
misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo
complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti, secondo modalità conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui
all'articolo 13.
Nuovo
Art. 3. Principi generali
1. Identico
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a
misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso,
alle unità organizzative o aree di responsabilità in
cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le
modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi
impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica
ai sensi del decreto adottato ai sensi dell’articolo
19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
3.
Le amministrazioni pubbliche adottano 3. Identico
modalità e strumenti di comunicazione che
garantiscono la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le
valutazioni della performance.
4.
Le amministrazioni pubbliche adottano 4. Identico
metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente
connessi al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente 5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è
Titolo è condizione necessaria per l'erogazione condizione necessaria per l'erogazione di premi e
di premi legati al merito ed alla performance.
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del , per il
riconoscimento delle progressioni economiche, per
dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al
personale, nonché del per la rilevanza dei risultati
conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative
valutazioni al fine del conferimento degli incarichi
dirigenziali.
5-bis. Il rispetto delle disposizioni del presente
Titolo è altresì condizione necessaria per la
rilevanza delle valutazioni negative ai fini
20
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale
e per l'irrogazione del licenziamento disciplinare ai
sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera fquinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. La valutazione negativa, resa nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale
e ai fini dell’irrogazione del licenziamento
disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma
1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”.
6. Fermo quanto previsto dall' articolo 13, 6. Identico
dall'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate utilizzano a tale fine le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Vecchio
Art. 19. Criteri per la differenziazione delle
valutazioni
1. In ogni amministrazione, l'Organismo
indipendente, sulla base dei livelli di
performance attribuiti ai valutati secondo il
sistema di valutazione di cui al Titolo II del
presente decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del
personale non dirigenziale.
Nuovo
Art. 19. Criteri per la differenziazione delle
valutazioni
1.Il contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle
risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance ai sensi
dell’articolo 40, comma 3-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la
quota delle risorse destinate a remunerare,
rispettivamente, la performance organizzativa e
quella individuale e fissa criteri idonei a garantire
che alla significativa differenziazione dei giudizi di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) corrisponda
un’effettiva diversificazione dei trattamenti
economici correlati.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il
personale è distribuito in differenti livelli di 2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi
performance in modo che:
di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla
a) il venticinque per cento è collocato nella retribuzione di risultato.
fascia di merito alta, alla quale corrisponde
l'attribuzione del cinquanta per cento delle
risorse destinate al trattamento accessorio
collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia
di merito intermedia, alla quale corrisponde
l'attribuzione del cinquanta per cento delle
risorse destinate al trattamento accessorio
collegato alla performance individuale;
c) il restante venticinque per cento è collocato
nella fascia di merito bassa, alla quale non
corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento
accessorio
collegato
alla
performance
individuale.
21
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di attribuzione
del trattamento accessorio di cui al comma 2,
con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa può
prevedere deroghe alla percentuale del
venticinque per cento di cui alla lettera a) del
comma 2 in misura non superiore a cinque punti
percentuali in aumento o in diminuzione, con
corrispondente variazione compensativa delle
percentuali di cui alle lettere b) o c). La
contrattazione può altresì prevedere deroghe
alla composizione percentuale delle fasce di cui
alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le
medesime fasce delle risorse destinate ai
trattamenti accessori collegati alla performance
individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica
provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al
comma 4, al fine di verificare il rispetto dei
principi di selettività e di meritocrazia e riferisce
in proposito al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente, se il numero
dei dipendenti in servizio nell'amministrazione
non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il
numero
dei
dirigenti
in
servizio
nell'amministrazione non è superiore a cinque.
In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione
selettiva della quota prevalente delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla perfomance, in applicazione del
principio di differenziazione del merito, ad una
parte limitata del personale dirigente e non
dirigente.
Vecchio
Art. 23. Progressioni economiche
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono
selettivamente le progressioni economiche di cui
all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,
sulla base di quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei
limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in
modo selettivo, ad una quota limitata di
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze professionali ed ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione.
Nuovo
Art. 23. Progressioni economiche
1.
Le amministrazioni pubbliche riconoscono
selettivamente le progressioni economiche di cui
all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali e integrativi di
lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Identico
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3. La collocazione nella fascia di merito alta ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per
tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità
anche non consecutive, costituisce titolo
prioritario ai fini dell'attribuzione delle
progressioni economiche.
Vecchio
Art. 24. Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come
introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,
le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella
dotazione organica attraverso concorsi pubblici,
con riserva non superiore al cinquanta per cento
a favore del personale interno, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare
le competenze professionali sviluppate dai
dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze
delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre
anni consecutivi, ovvero per cinque annualità
anche non consecutive, costituisce titolo
rilevante ai fini della progressione di carriera.
3. Abrogato
Nuovo
Art. 24. Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni
pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono
i posti disponibili nella dotazione organica
attraverso concorsi pubblici, con riserva non
superiore al cinquanta per cento a favore del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni.
2.Identico
3. Abrogato.
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