Inaugurazione dell`anno giudiziario 2017

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO
2017
INTERVENTO DEL PRESIDENTE
Prof. Maurizio Mirabella
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario
2017
INTERVENTO DEL PRESIDENTE
Prof. Maurizio Mirabella
Il file dell’intervento è disponibile sul sito web della Corte dei conti – http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/marche
ANCONA, 17 FEBBRAIO 2017
Signor Presidente,
prima di svolgere il mio intervento, sono lieto di porgere un cordiale saluto ed un
ringraziamento alle illustrissime autorità politiche, civili, militari e religiose, alle
Signore ed ai Signori intervenuti alla cerimonia odierna, testimoni dell’interesse delle
Istituzioni per la nostra Magistratura.
Un pensiero commosso rivolgo alle genti colpite dal tragico sisma.
Il complessivo quadro legislativo fa emergere una Corte dei conti unitaria, pur nella
variegata articolazione delle sue funzioni; siano esse di controllo (art. 100 Cost.), o
giurisdizionali in materia di contabilità pubblica o altre specificate dalla legge (art.
103 Cost.), oppure consultive o amministrative; ed è per questa ragione che il Consiglio
di Presidenza della nostra Magistratura ha disposto, con deliberazione n. 210/CP/2016,
che all’inaugurazione dell’anno giudiziario intervenga anche il Presidente della
Sezione regionale di controllo, oltre ai tradizionali attori. Il fil rouge che le unisce
consiste, infatti: a) nel fatto di essere attribuite ad un solo organo di rilievo
costituzionale, la Corte dei conti, autonomo ed indipendente non solo per la sua
posizione costituzionale (indipendenza esterna), ma anche per quella dei suoi
magistrati (indipendenza interna) da altri poteri dello Stato, e segnatamente dal
Parlamento e dal Governo, che, peraltro, coadiuva, tanto da essere posta nel titolo III,
Sezione III, della Costituzione tra gli organi ausiliari, per quanto riguarda la funzione
di controllo; b) nello svolgere, esse, un ruolo di servizio, non solo di altre funzioni, ma
soprattutto della collettività, posto che la Corte vigila sulla corretta gestione delle
pubbliche risorse, assicurando l’osservanza degli equilibri della finanza pubblica,
nonché l’efficienza, l’efficacia, l’economicità dell’agire pubblico e la regolarità delle
gestioni.
L’attività della Corte dei conti si svolge, infatti, a livello costituzionale, su più piani:
il primo, il rapporto Corte – Esecutivo, che consiste, essenzialmente, nel controllo sugli
atti (controllo di legittimità) da quest’ultimo emanati, nell’ambito della reciproca
indipendenza di cui si è detto; il secondo, la relazione Corte – Parlamento, che si
estrinseca nella c.d. funzione referente, che deve ausiliare quest’ultimo per lo
svolgimento dei suoi poteri: legislativo, di indirizzo, nonché di controllo politico sul
Governo; il terzo, che è costituito dalla funzione giurisdizionale, la quale deve
assicurare, comunque, come chiusura del sistema, il ristoro del danno arrecato alle
pubbliche finanze da pubblici agenti che, gestendo in modo improprio la res publica
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loro affidata, abbiano posto in essere condotte dolose o gravemente colpose a danno
dell’erario, e svolge, altresì, una funzione di deterrenza e di prevenzione da loro
condotte illecite, atteso l’incombere della possibile irrogazione di sanzioni.
La Corte ha seguito il progressivo estendersi dell’intervento pubblico nell’economia ed
è parte del variegato e complesso sistema di pesi e contrappesi che governano l’assetto
della Repubblica.
Il ruolo della Corte dei conti, in un sistema bilanciato di poteri dell’ordinamento, qual
è il nostro, è quello essenziale di assicurare la sana e corretta gestione delle pubbliche
finanze e la rispondenza dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon
andamento sanciti dall’art. 97 Cost., nel rispetto del principio di legalità e del canone
dell’uguaglianza dei cittadini, di cui all’art 3 Cost., garantendo, nel loro interesse,
l’adempimento di scelte politiche e gestionali corrette da parte dell’Amministrazione
e sanzionando le condotte di mala gestio, poiché quando vi è un vulnus alla finanza
pubblica, questo è inferto all’intero corpo sociale.
La legalità, la coerenza, la correttezza e la legittimità delle scelte amministrative, unite
ad un attento perseguimento di utili risultati di gestione, sono sicuro presidio di
democrazia.
Per garantire tali obiettivi, la magistratura contabile ha necessità della collaborazione
di tutti i soggetti pubblici, forze politiche e di polizia, operatori di diritto ed
amministratori, in una sinergia tutta finalizzata alla ricerca dell’interesse della
comunità organizzata, per il raggiungimento di risultati di buona amministrazione e
di sana gestione, nel rispetto dei differenti ruoli.
In quest’ottica, devono essere, pertanto, letti gli interventi del Legislatore, a partire
dal 1994, sia in materia di controllo, sia sul versante della giurisdizione, che hanno
consolidato e rafforzato il ruolo della Corte, quale soggetto preposto, da un lato, alla
verifica delle pubbliche spese, dall’altro, al perseguimento, attraverso la giurisdizione,
anche in sede regionale, di quelle condotte caratterizzate da dolo o colpa grave
causative di danno all’erario.
La perdurante crisi economico-finanziaria ha fatto sì che emergesse, con vigore,
nell’opinione pubblica, pressata da sempre maggiori oneri finanziari e, quindi, sempre
più attenta al tema dell’etica pubblica, l’esigenza di rafforzare il controllo
magistratuale della Corte sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con un’azione ancor più
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penetrante della nostra Istituzione a tutela dai fatti corruttivi o dai comportamenti
inefficienti, inefficaci, antieconomici e poco trasparenti degli agenti pubblici.
Una gestione efficiente della P.A. richiede un'attenta azione di controllo, preventivo e
collaborativo con le Amministrazioni e, sinergicamente, un'efficace azione
giurisdizionale.
Il recente D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 232/2012, va in questa direzione,
inserendosi pienamente nel contesto delineato dalla riforma del titolo V, parte II,
Cost., avente ad oggetto la finanza regionale e locale sotto il profilo dell’arricchimento
dello strumentario atto a coordinarla. Tra i suoi punti di forza, ricordiamo: il
rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti territoriali e, in particolare, sui più rilevanti atti di
programmazione delle spese della Regione; l’esame, da parte delle Sezioni regionali di
controllo, dei bilanci preventivi regionali; la sottoposizione del rendiconto generale
della Regione al giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti, così come
avviene, in sede centrale, con il bilancio dello Stato (art. 100, comma 2, Cost.); la
trasmissione, ogni anno, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti ai Consigli regionali di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri; la
verifica da parte delle Sezioni regionali della Corte, con cadenza annuale, della
legittimità e regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni,
ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione;
il controllo di regolarità dei rendiconti di esercizio annuali dei Gruppi consiliari delle
Assemblee regionali; il controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e
consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il servizio sanitario
nazionale; la verifica annuale della legittimità e della regolarità delle gestioni delle
Province e dei Comuni, nonché del funzionamento dei controlli interni; la
procedimentalizzazione delle misure correttive, accertate dalla competente Sezione
regionale di controllo della Corte, occorrenti al conseguimento del riequilibrio
finanziario pluriennale, ove vi siano squilibri strutturali che possano provocare il
dissesto degli enti locali; un ruolo, quindi, determinante, della magistratura contabile,
nell’analizzare, accertare e razionalizzare la spesa degli enti locali.
A causa della crescente esigenza di coordinare le politiche finanziarie in ambito
comunitario e nazionale, il Legislatore ha introdotto, quindi – a partire dalla legge
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finanziaria 2006 (L. n. 266 del 2005) – nuove forme di controllo di legittimitàregolarità sui bilanci degli enti territoriali e delle aziende sanitarie.
Correlativamente all’evoluzione del quadro normativo, la giurisprudenza della Corte
costituzionale ha nettamente distinto tali nuove forme di controllo sull’attività
finanziaria degli enti territoriali dal controllo collaborativo sulla gestione, risalente
alla legge n. 20 del 1994, ed avente ad oggetto valutazioni di performance dell’agire
amministrativo, secondo parametri di efficacia, efficienza ed economicità, con esito in
apposite relazioni conclusive.
Ed, invero, l’attuale controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali
affidato alla Corte dei conti, ed in particolare alle Sezioni regionali, trova,
essenzialmente, fondamento costituzionale nell’esigenza di verificare il rispetto dei
vincoli comunitari. Così, infatti, si esprime la Corte costituzionale: “Detti obblighi
hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del 2004) – nel
momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche nei confronti delle
amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale consolidato. Quest’ultimo
deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa Unione europea, mentre le sue
componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla
disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell’obiettivo stabilito in
sede comunitaria. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire
dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto
progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013),
proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare
l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di
coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.” (sentenza n.
40 del 2014).
Nella medesima sentenza, la Corte rileva che questa particolare tipologia di controlli
ha come parametro il dato normativo ed ha esito in un giudizio di ordine propriamente
giuridico: “In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla
Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n.
179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci
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preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in
equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità”
(sentenza n. 40 del 2014).
Tale generale sindacato sui conti degli enti del settore pubblico allargato è stato
attribuito alla Corte dei conti “in ragione della sua natura di organo posto al servizio
dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 267 del 2006)” e
“la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis
del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117,
terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a
prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e
dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del
2013)” (sentenza n. 40 del 2014).
Secondo la Corte costituzionale, pertanto, i controlli in argomento sono “ascrivibili a
controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di
bilancio” (sentenza n. 60 del 2013), svolgendo la funzione di “prevenire o contrastare
gestioni contabili non corrette” ed assumendo “caratteri cogenti nei confronti dei
destinatari” (sentenza n. 40 del 2014), all’uopo conferendo alla Corte in sede di
controllo “poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive” dei principi di
copertura e di equilibrio di bilancio (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).
Concludendo, alla luce delle richiamate riforme legislative e della giurisprudenza della
Consulta, il fondamento costituzionale dei nuovi e più ampi controlli risiede non
soltanto nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, ma anche in quei principi
costituzionali che presiedono all’agire delle pubbliche amministrazioni, ovvero quelli
del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), della responsabilità dei
funzionari (art. 28 Cost.), dell’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), del coordinamento
dell’autonomia finanziaria delle Regioni con la finanza dello Stato, delle Province e
dei Comuni (art. 119 Cost.), dell’appartenenza del Paese all’Unione europea (artt. 11
e 117 Cost.).
Nell’ambito del descritto disegno costituzionale, la Corte dei conti, quale organo terzo
ed imparziale di garanzia dell’equilibrio finanziario del settore pubblico e della
corretta gestione delle risorse collettive, posto al servizio dello stato-ordinamento, è
individuata come titolare di tutte quelle azioni volte a prevenire ed evitare pubblici
sprechi e pregiudizi ai pubblici bilanci, che costituiscono un alto costo per la
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collettività, contrastando pratiche lesive degli equilibri e della sana gestione, sia in
sede di controllo che attraverso un’efficace e sinergica azione giurisdizionale.
Con riferimento all’attività svolta dalla Sezione di controllo, si indicano, partitamente,
le pronunce di maggior interesse rese nel corso del 2016.
CONTROLLI SULLA REGIONE
Nell’ambito dei controlli svolti dalla Sezione regionale sulla Amministrazione
regionale, valenza centrale hanno assunto le verifiche svolte sul rendiconto regionale
2015, in vista del giudizio di parificazione celebrato il 30 novembre 2016 (deliberazione
n. 157/2016/PARI).
Dette verifiche – principalmente incentrate sugli aspetti di rilievo ai fini della
parificazione rigorosamente intesa – sono state, altresì, estese a specifici ambiti
gestionali rispetto ai quali, pur a fronte di un giudizio complessivamente positivo, sono
stati formulati rilievi ai fini dell’adozione di opportune misure correttive.
Di interesse, le criticità rilevate con riferimento alla gestione delle partecipazioni
societarie, nell’ambito delle quali sono state mosse censure in ordine ai ritardi rilevati
nell’attuazione delle programmate dismissioni e relativamente ad operazioni di
ricapitalizzazione effettuate dalla Regione Marche in favore di una società a
prevalente capitale pubblico siccome in violazione del c.d. divieto di soccorso
finanziario – posto dall’art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 e, di recente, ribadito dal
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica – nonché dei principi di sana gestione finanziaria.
Oggetto di approfondimento sono state, altresì, tematiche di carattere ordinamentale.
Un particolare focus è stato svolto con riguardo allo stato di attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Del Rio) con riferimento alle problematiche, anche di
carattere finanziario, correlate al trasferimento delle funzioni c.d. non fondamentali –
fissato con decorrenza 1° aprile 2016 – alla cui definizione la Regione Marche sta
provvedendo con l’adozione di una serie di provvedimenti di natura compensativa
volti a regolare le reciproche partite debitorie e creditorie.
CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI
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1. Controlli ex art. 1, commi 166 e ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ex art. 148 bis
T.U.E.L
•
Deliberazione 19/2016/PRSP, relativa ai controlli sui rendiconti 2011/2012 del Comune
capoluogo di regione: è stata pronunciata declaratoria di grave irregolarità contabile
con riferimento alla sussistenza di un volume di passività afferenti alle spese sostenute
in giudizio per la difesa dell’Ente, non rappresentate in bilancio e non comunicate alla
Sezione regionale di controllo per le Marche, nonostante le richieste specifiche
formulate dalla stessa Sezione nell’ambito delle verifiche svolte in ordine ai
presupposti per dar corso alla procedura di dissesto c.d. guidato ex art. 6, comma 2,
D.Lgs. n. 149/2011. La Sezione ha, altresì, censurato, sotto il profilo della sana gestione
finanziaria, le modalità di gestione dell’Ufficio legale, come ricostruite in parte motiva,
ravvisando profili critici in relazione alle modalità osservate dall’Ente per la gestione
degli oneri da contenzioso, segnatamente di quelli afferenti alla tutela in giudizio
dell’Ente stesso, in quanto: tali da originare una violazione del principio di
competenza finanziaria, precludere un tempestivo riconoscimento dei debiti fuori
bilancio e, comunque, suscettibili di produrre un effetto distorsivo sui saldi rilevanti
ai fini del rispetto del patto di stabilità.
•
Deliberazione 64/2016/PRSP, riguardante i controlli sul rendiconto 2013 di un piccolo
comune della provincia di Macerata: nell’occasione, la Sezione ha rilevato la
sussistenza di gravi irregolarità contabili con riferimento alla veridicità del risultato
di amministrazione ed ha, per l’effetto, assegnato termine di 60 giorni per
l’approvazione di idonei provvedimenti volti al ripiano del disavanzo effettivo, nonché
per l’individuazione delle misure necessarie per il ripristino, entro l’esercizio in corso,
dell’equilibrio di bilancio. Risultano, allo stato, sospese le verifiche relative alle misure
consequenziali, trattandosi di ente interessato dai noti eventi sismici.
•
Deliberazione 68/2016/PRSP, concernente i controlli sul rendiconto 2013 di un comune
di medie dimensioni demografiche della provincia di Ancona: la Sezione ha reso
declaratoria di grave irregolarità contabile, ravvisando profili critici idonei ad incidere
sul rispetto, in termini di effettività, del patto di stabilità interno. Nella specie, è stata
censurata l’interposizione della società in house per la realizzazione dei lavori di
adeguamento di un impianto fotovoltaico di proprietà comunale, nonché la
contabilizzazione tra le spese d’investimento di quelle sostenute, a detto titolo, in
favore della medesima società. Per l’effetto, è stato assegnato termine di sessanta
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giorni per la rideterminazione del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno. Con successiva deliberazione n. 162/2016/PRSE la Sezione
si è pronunciata in ordine ai provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale a
seguito della citata declaratoria di grave irregolarità contabile ed ha verificato la
corretta contabilizzazione delle spese inerenti il rimborso del mutuo contratto dalla
società partecipata e la conseguente rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini
dell’obiettivo programmatico, comunque conseguito, per l’esercizio 2013.
•
Deliberazione 82/2016/PRSP, relativa alle verifiche infra annuali svolte dalla Sezione
ex art. 243 quater TUEL, in ordine allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale adottato da una amministrazione provinciale nell’aprile del
2013. Nell’occasione, rilevato uno scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli
conseguiti, la Sezione ha adottato pronuncia di grave irregolarità ma non ha ritenuto
di dar corso all’attivazione della procedura di dissesto guidato, rilevando come
nell’ambito del giudizio sulla gravità dell’inadempimento di cui all’art. 243 quater,
comma 7, cit. non possano non trovare adeguata ponderazione esiti positivi della
gestione emersi in sede istruttoria.
•
Deliberazione 99/2016/PRSP, riguardante i controlli svolti ex art. 148 bis TUEL in
ordine alla idoneità dei provvedimenti assunti da un ente capoluogo di provincia a
seguito di una precedente declaratoria di grave irregolarità contabile (n.
164/2015/PRSP), con la quale la Sezione, ravvisati profili critici relativamente alle
modalità di contabilizzazione delle entrate (Titolo III in luogo del Titolo IV) afferenti
ad una operazione di alienazione immobiliare, siccome suscettive di incidere sul
rispetto, in termini di effettività, del patto di stabilità interno, ha assegnato termine
di sessanta giorni per la rideterminazione dei saldi. Chiamata a pronunciarsi sulle
misure c.d. consequenziali, la Sezione, non condividendo le prospettazioni della
amministrazione circa l’ammissibilità di una più complessiva rideterminazione – non
circoscritta alla corretta contabilizzazione delle entrate al Titolo IV – dei saldi, ha
dichiarato l’inidoneità dei provvedimenti assunti ed ha assegnato nuovo termine per
provvedere.
•
Deliberazione 100/2016/PRSP, concernente i controlli sul rendiconto 2013 di un
comune della provincia di Pesaro e Urbino di piccole dimensioni: la Sezione ha
adottato pronuncia specifica, rilevando la sussistenza di gravi irregolarità contabili
riguardo alla conservazione in bilancio ed alla contabilizzazione nel risultato di
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amministrazione al 31.12.2014 di residui attivi di parte corrente e di parte capitale
insussistenti, siccome non correlati all’esistenza di idonei titoli giuridici e
successivamente cancellati in fase di riaccertamento straordinario. In questa
prospettiva, è stato assegnato termine di sessanta giorni per: a) la rideterminazione
del risultato di amministrazione al 31.12.2014 e del risultato di amministrazione al
1.01.2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui; b) l’approvazione, secondo
le modalità previste dall’art. 188 TUEL, di un piano di rientro dal disavanzo, così
come ricalcolato alla data del 31.12.2014; c) l’approvazione di un piano di rientro dal
“maggior disavanzo” derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, così come
ricalcolato alla data del 1.01.2015, secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 118/2011 e dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015.
•
Deliberazione 101/2016/PRSP, relativa ai controlli sul rendiconto 2013 di un Comune,
medio/grande, della provincia di Fermo: la Sezione ha reso declaratoria di grave
irregolarità con riferimento alle modalità di gestione dell’anticipazione di tesoreria.
Sono stati, in particolare, rilevati profili critici in ordine ai rapporti intercorrenti tra
il Comune e l’Istituto tesoriere, nonché, sotto un profilo più strettamente contabile, in
ordine alla rappresentazione ed alla regolazione della anticipazione non rimborsata
all’esito dell’esercizio. Sono state riservate verifiche sulle misure correttive medio
tempore adottate in occasione dei controlli sul rendiconto 2015 in fase istruttoria.
2. Controlli sulla sana gestione finanziaria
Completano il quadro dei controlli svolti sugli enti territoriali le numerose pronunce
(n. 91) rese con riferimento ai piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
adottate in forza della previsione di cui all’articolo unico, commi 611 e ss., della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) per i quali, com’è noto, la
predetta normativa statuisce l’obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di
controllo.
A
completamento
dell’attività
già
avviata
nell’ambito
della
programmazione 2015, la Sezione ha svolto un monitoraggio sui piani adottati dagli
Enti della Regione Marche, al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro
complessivo volto a verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le
modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali
profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al
prudente apprezzamento degli enti interessati.
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Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo agli
atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di
riferimento, come dianzi richiamati, riservandosi la Sezione, in coerenza con la
peculiare sequela procedimentale fissata dal Legislatore, ulteriori, e più approfonditi,
controlli di natura sostanziale, all’esito dell’acquisizione della relazione sui risultati
conseguiti dagli Enti, da predisporsi entro il 31 marzo 2016.
In questa prospettiva, prendendo le mosse dalla previa comparazione tra il portafoglio
delle partecipazioni in società di capitali (dirette ed indirette), nonché in altri enti
strumentali, detenute, al termine dell’esercizio 2014, dagli enti scrutinati - come
desunto dalla banca dati S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti - e quello attestato nel piano
di razionalizzazione trasmesso alla Sezione sì da riscontrane la completezza, è stato in
particolare verificato:
-
Rispetto del termine stabilito dall’art. 1, comma 612, L. n. 190 del 2014;
-
Organo che ha proceduto all’adozione del piano;
-
Avvenuta pubblicazione del piano, unitamente alla prescritta relazione tecnica, nel
sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata nella pagina della sezione
“Amministrazione trasparente – Enti controllati”;
-
Contenuto della relazione tecnica, con specifico riferimento alla compiuta indicazione,
per ciascuna società, dei dati tecnici necessari (attività svolta, quota di partecipazione,
altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della
società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del
controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo,
sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni
prese in considerazione), quale presupposto indefettibile per una scelta ponderata circa
il mantenimento o la dismissione della partecipazione.
Successivamente al 31 marzo 2016 – termine entro il quale gli enti erano tenuti a
predisporre e trasmettere alla Sezione regionale la specifica relazione attestante i
risultati conseguiti – detti controlli si sono estesi allo stato di attuazione dei piani di
razionalizzazione e delle procedure dismissive eventualmente deliberate.
All’esito delle verifiche, sono emerse, in maniera pressoché generalizzata, lacune ed
irregolarità sotto il profilo sostanziale.
FUNZIONE CONSULTIVA
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Con riferimento all’attività consultiva, si segnalano le pronunce di seguito indicate,
con le quali la Sezione, rilevata l’opportunità di una pronuncia di orientamento volta
a comporre ovvero a prevenire contrasti interpretativi, ha disposto la rimessione degli
atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza circa il
deferimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n. 174/2012.
•
Deliberazione n. 63/2016/QMIG, in tema di rispetto della golden rule fissata dall’art.
119 Cost. e, segnatamente, di ricorso all’indebitamento per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio rinvenienti fondamento in sentenze, o comunque, in obbligazioni di
pagamento, afferenti a procedure espropriative eseguite in difformità del prescritto
iter. La Sezione, rilevata una difformità interpretativa tra il restrittivo orientamento
maturato nell’ambito della giurisprudenza contabile – che ha escluso la riconducibilità
alla nozione di investimento, cui si correla il legittimo ricorso all’indebitamento, per
oneri quali interessi e rivalutazioni derivanti da attività o comportamenti illeciti
dell’amministrazione – e le indicazioni, di maggior favore, rese dalla Cassa Depositi e
Prestiti, ha formulato questione di massima. La stessa è stata decisa dalle Sezioni
riunite in sede di controllo con deliberazione 27 luglio 2016, n. 13.
•
Deliberazione n. 123/2016/QMIG, in tema di ripiano del disavanzo di amministrazione
e di corretta interpretazione della locuzione “non oltre la durata della consiliatura” –
che alla luce della nuova formulazione dell’art. 188 TUEL individua l’arco temporale
entro cui può procedersi all’adozione di provvedimenti di riequilibrio – con specifico
riferimento alla ipotesi che sia intervenuto lo scioglimento degli organi elettivi e si sia
insediato il Commissario Prefettizio. La questione – rispetto alla quale si rilevava non
già un contrasto interpretativo ma, data la novità della materia, l’opportunità di una
pronuncia di orientamento – è stata decisa dalla Sezione delle Autonomie, giusta
deliberazione 20 ottobre 2016, n. 30.
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Al termine di questo intervento desidero ringraziare: la Guardia di Finanza e l’Arma
dei Carabinieri per l’alto senso dello Stato e dell’Istituzione con i quali svolgono il loro
compito collaborativo con la Corte, nonché le altre forze di polizia; la stampa e la
televisione per l’obiettività dell’informazione; i magistrati ed il personale
amministrativo del mio Ufficio per l’encomiabile impegno con cui espletano
diuturnamente i compiti loro affidati.
Un saluto cordiale, infine, rivolgo alla collega Patrizia Ferrari, Capo di Gabinetto del
Presidente della Corte, che partecipa a questa cerimonia in rappresentanza del
Consiglio di Presidenza e al collega Pasquale Principato che rappresenta
l’Associazione Magistrati.
Ancona, 17 febbraio 2017
(Maurizio Mirabella)
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