Inaugurazione dell`Anno Giudiziario 2017

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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO
Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario
2017
RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
DONATA CABRAS
ROMA 17 FEBBRAIO 2017
La cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario rappresenta il
momento nel quale dare conto del lavoro svolto dall’Ufficio nell’esercizio
da poco concluso e, nel contempo, l’occasione per rivolgere uno sguardo e
formulare una prima riflessione sui mutamenti intercorsi nel quadro
normativo, destinati ad incidere sulle modalità di espletamento
dell’attività di competenza.
Le modifiche intervenute negli anni passati hanno avuto come
obiettivo prioritario la lotta a tutti quei fenomeni che connotano l’attuale
e perdurante stato di crisi della legalità e dell’etica che sono causa, e nello
stesso tempo anche effetto, delle gravi difficoltà in cui versa l’economia
nazionale.
Le generalizzate aspettative di moralizzazione, che non possono
comunque prescindere dal coinvolgimento del comune senso civico di una
intera collettività, attualizzano sicuramente i temi etici e, soprattutto nei
periodi di crisi economica, accentuano l’attenzione sui fenomeni patologici
in grado di ripercuotersi sulla finanza pubblica.
A dare risposta a tali esigenze appare ispirata anche la complessiva
riforma della Pubblica Amministrazione - delineata dal decreto legge 24
giugno 2014, n.90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari,
convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114, e dalla legge 7 agosto 2015,
n. 124, contenente Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche – che avrebbe dovuto concretizzarsi nel 2016.
La rivisitazione dell’apparato amministrativo dovrebbe, infatti,
risultare funzionale all’insieme delle misure ritenute fondamentali per
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rendere più snello e rapido l’iter burocratico e far fronte a carenze e
vischiosità che appaiono d’ostacolo allo sviluppo e alla ripresa economica
del Paese.
Si tratta di interventi che intendono perseguire obiettivi di
semplificazione procedurale e organizzativa, principalmente attraverso
misure
di
accelerazione
dei
procedimenti
amministrativi
e
di
potenziamento del controllo sociale a garanzia del contrasto ai fenomeni
di corruzione, in virtù della trasparenza dell’azione amministrativa.
Il percorso attuativo delle deleghe finalizzate alla complessiva
riforma della pubblica Amministrazione è risultato inciso dalla pronuncia
della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha determinato il Governo a
ritirare alcuni decreti legislativi non ancora inviati alla Presidenza della
Repubblica, quali il decreto sulla dirigenza pubblica e quello sui servizi
pubblici locali. La sentenza non ha avuto, peraltro, alcuna conseguenza
immediata sui decreti già approvati atteso che, come precisato nella stessa
dalla Consulta, le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa
decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124
del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni
attuative. In caso di impugnazione di tali disposizioni si dovrà accertare
l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni
correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto
del principio di leale collaborazione.
Nell’ambito della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
era contenuta anche la delega governativa per il riordino della procedura
dei giudizi davanti alla Corte dei conti, da realizzare sulla base dei principi
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e dei criteri individuati dall’art. 20 della legge n. 124/2015.
Il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia
contabile, adottato ai sensi dell’art.20 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
costituisce, per il nostro Istituto, la più importante novità nel quadro
normativo di riferimento.
La sua entrata in vigore, il 7 ottobre 2016, ha da subito impegnato i
Magistrati dell’Ufficio ad approfondirne gli aspetti innovativi di
immediata applicazione, attraverso un primo esame e una valutazione
dell’impatto delle disposizioni, individuando linee interpretative e
operative coordinate e condivise.
Eventuali problematiche, scaturenti dallo svolgimento dell’attività
di competenza, potranno meglio essere considerate all’esito della
quotidiana esperienza applicativa del nuovo codice e adeguatamente
rappresentate anche al fine dell’adozione degli interventi che apparissero
necessari. La norma della legge di delega, infatti, contiene espressamente
la previsione della possibilità, per il Governo, di adottare entro due anni
dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni
integrative e correttive che l’applicazione pratica renda necessarie ed
opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo.
Per ora si deve dare atto, con soddisfazione, che l’esigenza, da gran
tempo avvertita e rappresentata, di un testo coordinato e aggiornato
contenente le norme procedurali per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti,
considerato il superamento e la parziale obsolescenza di quelle del
regolamento di procedura del 1933, ha trovato finalmente riscontro e che
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prassi oramai consolidate, adottate in osservanza della giurisprudenza
costituzionale, della funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della
Corte dei conti e in materia di “giusto processo” secondo l’art. 111 della
Costituzione, hanno ricevuto una sistemazione normativa. Così come si
deve rilevare che l’inclusione del credito erariale tra quelli assistiti da
privilegio rappresenta e costituisce sicuramente una garanzia per
l’effettivo ristoro del danno.
Nell’ambito dell’attuazione delle deleghe - e in particolare dell’art.
18 della legge 124/2015 - ha visto la luce anche il Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, adottato col D.lgs. 19 agosto 2016, n.
175.
La normativa interessa direttamente lo svolgimento dell’attività di
competenza della Magistratura contabile, in particolare per quanto
attiene al riparto di giurisdizione.
L’articolo 12 del decreto, mentre precisa che i componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono
soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina
ordinaria delle società di capitali, fa salva la giurisdizione della Corte dei
conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti
delle società in house. Al di fuori di tali organismi, per le altre società a
partecipazione pubblica, e limitatamente alla quota di partecipazione,
devolve al Giudice contabile le controversie in materia di danno
patrimoniale e non patrimoniale subito dagli enti partecipanti qualora,
nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave
pregiudicato il valore della partecipazione.
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Le disposizioni normative paiono avere recepito gli orientamenti
espressi dalla Corte di cassazione nell’ultimo periodo, anche recentemente
confermati
dalle
Sezioni
Unite
(con
la
sentenza
21692/2016),
successivamente all’entrata in vigore del decreto, con espresso richiamo
all’art. 12.
Col riparto di giurisdizione delineato dalla normativa introdotta,
risulta sottratta alla cognizione della Corte dei conti un’ampia gamma di
fattispecie dannose che si realizzano nell’ambito delle partecipazioni
pubbliche e che soggiacciono ad un meccanismo che non si risolve in una
mera
suddivisione
della
cognizione
del
danno
e
delle
relative
responsabilità tra Giudici appartenenti a distinti ordini giudiziari, ma che
potenzialmente determina un vero e proprio vuoto di tutela.
Occorre considerare, infatti, che l’attribuzione della titolarità
dell’azione in sede civile al socio di una società partecipata per il ristoro
del danno erariale sofferto ad opera degli amministratori, non comporta
semplicemente lo svolgimento del processo dinanzi ad un diverso giudice,
ma intervenendo sulle modalità di accesso alla tutela giurisdizionale, la
sottrae all’impulso della procura contabile, con ciò rischiando di
vanificarla.
Ulteriori spunti di riflessione offre la lettura dell’art. 14 della
medesima normativa, in tema di fallibilità delle società a partecipazione
pubblica, atteso che, sul punto, qualche interprete ritiene tale disposizione
non applicabile alle società in house, in considerazione della loro
assimilabilità agli enti pubblici, ma il dibattito è appena all’inizio. Per
contro, infatti, la recentissima pronuncia della Corte di cassazione
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(Sezione Prima civile, sentenza n. 3196/17, del 7 febbraio 2017),
affrontando incidentalmente la questione, ha concluso nel senso che nelle
società in house providing la disciplina pubblicistica che regola il contegno
del socio pubblico e quella privatistica che attiene al funzionamento della
società convivono e che l’intento del legislatore del 2016, perseguito con
l’assoggettamento degli organismi in house alla giurisdizione contabile, è
solo quello di preservare l’erario dalla mala gestio degli organi sociali di
società strumentali, in un’ottica selettiva e di rafforzamento della
responsabilità che ne investe gli organi, ma non opera una assimilazione
delle in house agli enti pubblici. In virtù dell’art. 12 si determinerebbe,
quindi, solo una responsabilità aggiuntiva – contabile – rispetto a quella
comune, senza l’effetto di far perdere l’applicazione dello statuto
dell’imprenditore.
*****
Il 2016, come già gli esercizi precedenti, è stato caratterizzato dal
moltiplicarsi dei fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica.
In tale contesto alla Corte dei conti è attribuito un ruolo
fondamentale nel contrasto e nella repressione della corruzione, intesa
nella nozione più ampia che va oltre lo specifico reato di corruzione e del
complesso di reati contro la pubblica amministrazione, ma che può
identificarsi nella “maladministration”, vale a dire con l’assunzione di
decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale, a causa del
condizionamento improprio da parte di interessi particolari, che vanno ad
intaccare il principio costituzionale di imparzialità, imprescindibile per le
pubbliche amministrazioni.
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E invero, al di fuori delle fattispecie di rilevanza penale, e
comunque per i connessi aspetti di tutela delle pubbliche finanze, a
garantire il rispetto dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento
e imparzialità cui deve essere improntato l’agire pubblico è chiamata la
Corte dei conti, sia sul versante della prevenzione, attraverso la funzione
del controllo, sia su quello della repressione, che si sviluppa in ambito
giurisdizionale. I momenti di contatto e di raccordo tra le due aree –
giurisdizionale e di controllo – in cui si articola la Magistratura erariale,
trovano dei precisi riscontri nel nuovo codice del processo contabile ed un
ulteriore riconoscimento delle necessarie sinergie tra le diverse funzioni
intestate al nostro Istituto, in una visione tendenzialmente unitaria, si
coglie nella partecipazione attiva del Presidente della Sezione regionale del
Controllo alla cerimonia inaugurale, espressamente prevista in base alle
disposizioni recentemente impartite dal Consiglio di Presidenza.
Nel descritto contesto, al pubblico ministero contabile, titolare
dell’azione di responsabilità risarcitoria nei confronti di quanti, con dolo o
colpa grave, abbiano causato danni all’erario, spetta il compito di dare
effettività alla tutela erariale.
Una rassegna, seppure necessariamente sintetica del lavoro
condotto dall’Ufficio, offre un’ampia casistica dei comportamenti illeciti e
di mala gestio che connotano le pubbliche amministrazioni.
Nel corso dell’anno una particolare attenzione è stata riservata ai
casi di assenteismo o di indebito riconoscimento di benefici retributivi o di
carriera, che hanno riguardato funzionari e dipendenti pubblici.
Tra le varie citazioni rientranti in tale tipologia, si segnalano
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quella concernente l’indebita corresponsione dell’indennità di risultato ai
dirigenti comunali – già pervenuta a sentenza - e quella relativa ad un
assessore municipale della Capitale convenuto in giudizio per rispondere
del danno conseguente alle assenze ingiustificate dal proprio servizio alle
dipendenze di un’amministrazione centrale. Un danno ingente (euro
1.145.196,19)
è
stato
contestato
ai
soggetti,
individuati
quali
responsabili, per la nomina a dirigenti di un’amministrazione centrale, di
persone “vicine”, prive di regolare diploma di laurea. In altre fattispecie
si è riscontrata l’illegittima attribuzione di posizione di alta
professionalità con conseguente indebita erogazione della relativa
indennità. In tale ambito si collocano anche le proroghe dei rapporti
libero-professionali in essere con un’azienda sanitaria e la successiva
assunzione dei medesimi soggetti con rapporto di dipendenza a tempo
determinato, in assenza dell’espletamento della necessaria procedura
concorsuale, in palese violazione, tra l’altro, della disciplina normativa
concernente il Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione
Lazio.
Restando sul versante della sanità pubblica si deve dare atto
dell’azione esercitata a carico dei responsabili dell’erogazione, a favore di
un dirigente medico, di un trattamento economico aggiuntivo in assenza
dei presupposti stabiliti dalla legge e dal contratto individuale di lavoro.
Numerose, anche nell’esercizio appena concluso, le istruttorie a
carico di soggetti che hanno illecitamente utilizzato finanziamenti e
contribuzioni pubbliche, cui è conseguita la chiamata in giudizio per aver
distolto le somme erogate dal fine al quale erano normativamente
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destinate in base ai vari programmi di sostegno all’economia, a valere su
fondi nazionali o su fondi di investimento dell’Unione Europea. In
materia di finanziamenti comunitari la Procura ha anche esercitato
l’azione per il danno conseguente alla loro perdita a causa della mancata
rendicontazione del contributo, con gravi ripercussioni sul pubblico
erario. La responsabilità è stata contestata agli amministratori resisi
inadempienti rispetto agli obblighi di rendicontazione i quali, con la loro
condotta, hanno determinato la perdita dei fondi ed il dirottamento di
tali risorse verso altri Paesi dell’Unione Europea. Nel giudizio è
recentemente intervenuta sentenza di condanna risarcitoria per oltre
550.000 euro.
I Magistrati dell’Ufficio sono stati costantemente impegnati nelle
indagini relative a fattispecie di danno derivanti dalla violazione delle
disposizioni che regolano la materia dei lavori pubblici.
Le varie vicende, esaminate talora in stretta collaborazione con la
competente Procura della Repubblica, hanno evidenziato, tra l’altro,
l’uso frequentemente distorto degli istituti previsti dal Codice degli
appalti e, in particolare, di quello delle riserve, quasi sempre accolte, cui
è conseguita la scelta di comporre il contenzioso con strumenti alternativi
rispetto al modello ordinario previsto e in danno della P.A..
Alcune indagini, anche di particolare rilievo (costruzione linea C
della Metropolitana di Roma e altre), hanno riguardato l’affidamento
dell’appalto col sistema del contraente generale in cui, in corso di
esecuzione del contratto, si è assistito alla lievitazione esponenziale del
prezzo contrattuale attraverso il ricorso sistematico all’iscrizione di
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riserve che, a breve distanza di tempo dall’avvio dei lavori per la
realizzazione delle opere, hanno raggiunto cifre esorbitanti.
Una istruttoria assai rilevante e complessa è stata originata da
alcune segnalazioni relative alla eccessiva lievitazione dei costi di
progettazione, direzione artistica ed esecuzione dei lavori del Nuovo
Centro Congressi nel quartiere EUR, a partire dalle irregolarità oggetto
della delibera dell’allora Autorità di vigilanza sui contratti pubblici,
lavori, servizi e forniture (AVCP) e dalle criticità evidenziate nella
relazione della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei conti sul
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’EUR S.p.a.
per gli esercizi 2011 e 2012, approvata con determinazione n.99 del 17
novembre 2014.
La Procura, avvalendosi della collaborazione della Guardia di
Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, ha individuato un
ingente danno alle pubbliche finanze, pari ad oltre 5 milioni di euro,
corrispondente al totale degli indebiti pagamenti effettuati nei confronti
del progettista ed alle società riferibili allo stesso professionista, per
l’espletamento della direzione artistica.
La contestazione di danno origina dalla considerazione che il
conferimento di tale incarico appare illecito per l’inesistenza di una
specifica previsione di legge, oltre che del tutto ingiustificato nel contesto
specifico della realizzazione dell’opera pubblica, in quanto l’intero ciclo
della progettazione (preliminare, definitiva e, in particolare, esecutiva), è
stato eseguito all’esterno dell’ente pubblico, da un soggetto che già
possedeva altissime competenze specialistiche ed indubbie capacità di
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valutazione artistica
e che era anche l’ideatore dell’opera, talché
l’incarico appare configurarsi come una duplicazione di attività e,
dunque, di corrispettivi a carico delle pubbliche finanze.
In particolare, sono state affidate all’esterno, con modalità che
appaiono illecite, scelte di dettaglio (colori, dimensioni, finiture) che
rientrano normalmente tra le competenze dell’autore del progetto
esecutivo, il quale – quanto alla contestata personale responsabilità sotto
questo specifico profilo del conferimento – in luogo di definire anche
questi particolari in sede progettuale, ha rinviato le (proprie) scelte alla
(soltanto formalmente) diversa sede della direzione artistica in corso
d’opera – vale a dire a sé medesimo – sebbene l’incarico originariamente
ricevuto prevedesse la definizione di ogni dettaglio già nel momento della
progettazione esecutiva.
Del danno così determinato sono stati chiamati a rispondere,
ciascuno per la parte che ha preso nelle singole e concrete vicende, i
soggetti che, a diverso titolo, hanno posto in essere i vari comportamenti
illeciti; più in dettaglio: per il 50%, pari a euro 2.583.915,40, il
professionista,
beneficiario
dell’incarico
di
direzione
artistica
illecitamente attribuito, per aver sottoscritto i relativi contratti pur in
presenza delle duplicazioni e sovrapposizioni di tempi e compensi sopra
descritte e per avere, nello specifico, omesso di definire i particolari di
rilevanza estetica in sede progettuale esecutiva, prescrivendo in modo
dettagliato tutte le attività da espletare per una compiuta realizzazione
della sua proposta architettonica, così da non rendere necessaria la
direzione artistica.
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Mette conto precisare che il professionista ha collaborato con la
società committente, in via continuativa, per oltre dieci anni,
inserendosi, quanto meno funzionalmente, nell’organizzazione e nel
complesso delle attività deputate alla realizzazione dell’opera pubblica e
finendo addirittura per qualificare quest’ultima con il proprio cognome,
ispirando la denominazione con la quale è comunemente nota.
Il restante 50% del danno è stato contestato, suddiviso in parti
uguali, ai componenti del consiglio di Amministrazione della società
committente che hanno approvato l’attribuzione e la proroga dei vari
incarichi, determinando la volontà della società nel conferimento della
direzione artistica ed autorizzando in tal modo l’elargizione dei relativi
compensi.
Non sono mancati, anche nell’anno in esame, i casi di danno
indiretto, conseguenti alla condanna dell’amministrazione, in sede civile o
amministrativa, al risarcimento in favore di terzi a causa di condotte
dolose o gravemente colpose dei propri dipendenti, chiamati perciò
dinanzi al Giudice contabile a rifondere il nocumento patrimoniale
determinato e riconducibile a loro responsabilità.
Tra i tanti, il giudizio promosso a carico dei componenti il Consiglio
di amministrazione di un ente regionale per il diritto allo studio per gli
esiti del contenzioso amministrativo connesso al conferimento di un
incarico di direzione, riconosciuto illegittimo dai Giudici del competente
TAR che hanno disposto l’annullamento degli atti e la condanna
dell’ente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente.
Altre fattispecie hanno avuto ad oggetto il danno derivante dalla
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pesante condanna risarcitoria pronunciata in favore dei soggetti
destinatari dei provvedimenti di licenziamento illegittimamente assunti
dalla amministrazione di appartenenza in sede disciplinare, poi annullati
dal TAR.
Di rilievo - per l’ampiezza e l’articolazione dell’istruttoria,
finalizzata all’individuazione del presunto responsabile delle ricadute
determinate da un contenzioso tra un ente locale e una ditta, vincitrice di
una gara d’appalto per la costruzione di un’opera pubblica - il giudizio
instaurato per il danno costituito dagli interessi maturati a causa della
scadenza di un decreto ingiuntivo che l’ente avrebbe potuto pagare nei
termini,
ma
tuttavia
ingiustificatamente
rimasto
omissivo
insoluto
serbato
dalla
per
il
comportamento
competente
struttura
amministrativa.
Il caso è emblematico di una situazione presente in molte
amministrazioni, caratterizzata da un disordine amministrativocontabile che determina una condizione favorevole anche allo sviluppo di
fenomeni corruttivi che più facilmente si insinuano all’interno di gestioni
confuse e disorganizzate.
Un settore dell’amministrazione nel quale si sono riscontrate
diverse e numerose violazioni, che hanno arrecato ingenti danni
all’erario, è quello sanitario.
Nonostante la grave situazione pregressa di deficit, che la Regione
Lazio è impegnata a risanare attraverso un piano di rientro che grava sui
cittadini anche in termini di maggiore pressione fiscale, attraverso
l’applicazione di aliquote più elevate rispetto al resto del Paese,
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continuano a registrarsi diffusamente episodi di cattiva gestione e di
sprechi.
Frequenti i ricoveri presso case di cura accreditate, con onere della
degenza “5”, che individua l’attività libero professionale “intramoenia”,
da porre a carico del servizio pubblico.
Attraverso una mirata attività istruttoria posta in essere
dall’Ufficio, è emersa una prassi, contrastante con la normativa
nazionale, che consentiva di porre a carico della Regione anche i ricoveri
presso case di cura private accreditate col Servizio Sanitario Regionale,
non aventi titolo a tali rimborsi.
Un caso del tutto peculiare, con sviluppi anche in sede penale, ha
riguardato l’appropriazione di medicinali ed altro materiale sanitario per
scopi privati, sottratti alle esigenze di cura dei pazienti ricoverati presso
un nosocomio che, per la sua posizione, appartiene ad uno Stato estero,
ma che tuttavia è inserito nell’ambito del Sevizio Sanitario Nazionale che
ne sopporta i costi.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte di Cassazione, lo stesso deve ritenersi assoggettato alla
giurisdizione della Corte dei conti per il danno subito dalla finanza
pubblica dello Stato italiano.
Gli atti di citazione in ambito sanitario hanno riguardato ipotesi
talora anche di non rilevante importo, singolarmente considerate, ma
riferite a comportamenti gestionali, purtroppo diffusi, di dissipazione
delle pubbliche risorse come si è potuto riscontrare nella nomina di
dirigenti in spregio alla normativa vigente, o nell’attribuzione della
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titolarità di uffici a soggetti privi dei relativi titoli o, ancora, nella
reiterazione di procedure concorsuali, più volte ripetute con modalità
poste in essere talora persino in violazione del giudicato amministrativo.
Anche nel decorso esercizio, inoltre, sono stati convenuti in
giudizio quei medici che, in servizio presso ASL, hanno svolto in maniera
continuativa attività libero professionale non autorizzata, del tutto
incompatibile con il regime di esclusività del rapporto di lavoro, con
conseguente indebita percezione dell’indennità di esclusiva e della
retribuzione di risultato.
Va altresì sottolineato che in questi casi i sanitari riscuotevano in
contanti i compensi derivanti dall’attività privata, omettendo di
rilasciare
fattura,
in tal
modo
ponendo in
essere
anche
un
comportamento rilevante sotto il profilo dell’evasione fiscale.
Per una fattispecie assimilabile è stato citato in giudizio, per un
danno di oltre 100.000 euro, un medico in servizio presso una struttura
ospedaliera pubblica che indirizzava al proprio studio privato gli utenti
che si rivolgevano alla ASL per visite oculistiche, lucrando il relativo
compenso spettante all’Azienda e omettendo, inoltre, di rilasciare le
dovute ricevute fiscali.
Nell’indagine è emerso che le visite venivano effettuate dal
sanitario nel proprio studio privato anche in orari in cui risultava in
servizio e in straordinario di reperibilità presso l’ospedale e che lo stesso
ha percepito somme di rilevante entità per servizio straordinario non
prestato ed oggetto di false attestazioni presentate all’amministrazione.
Frequenti anche le azioni connesse a condanne a carico delle
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strutture sanitarie per il risarcimento dei danni riconducibili a
“malasanità” nelle fattispecie di condotte dei medici connotate da
gravità delle violazioni, ritenute sussistenti allorché sono risultate
disattese fondamentali regole e protocolli operativi.
Da segnalare, altresì, situazioni riscontrate in ambito sanitario, ma
espressione di irregolarità gestorie diffuse nelle varie articolazioni della
pubblica amministrazione e consistenti nell’appropriazione di somme
affidate alla custodia del personale dipendente, agevolata da omissioni in
sede di controllo e vigilanza da parte dei soggetti a ciò preposti.
E invero, gli ammanchi o le sottrazioni di beni o di importi,
talvolta anche assai consistenti, si sono registrati nel periodo in
considerazione anche in ambito scolastico, nei confronti di un
consegnatario, venuti in evidenza in occasione del passaggio di consegne
ad altro funzionario, così come presso gli enti locali.
E’ quanto si è riscontrato nei confronti dell’agente contabile
incaricato della riscossione degli affitti degli immobili (terreni e
fabbricati) di proprietà di un ente locale che, in luogo di provvedere al
versamento delle somme presso la tesoreria comunale, se ne appropriava,
per un ammontare complessivo superiore a 580.000 euro.
Anche presso un ente previdenziale una dipendente sottraeva una
importante somma di cui aveva la disponibilità in ragione del servizio,
con ciò cagionando un ingente danno di cui è stata chiamata a rispondere
dinanzi alla Sezione.
Sul versante degli ammanchi nella gestione delle risorse delle
pubbliche amministrazioni, frequenti sono stati, nel corso dell’anno, gli
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illeciti riscontrati presso le ambasciate e le rappresentanze diplomatiche
all’estero.
In una sede consolare canadese, nonostante fin dal 2009 fossero
emerse omissioni nella rendicontazione, solo nel 2011, a seguito del
suicidio dell’agente contabile, il Console generale ed un dipendente
effettuavano un controllo sui conti correnti bancari aperti, rilevando
notevoli irregolarità, quali il mancato versamento di fondi di percezioni
consolari sul C.C.V.T. ed ingiustificati prelievi attraverso bancomat.
L’ammanco, favorito dalla totale assenza di controlli sull’operato
dell’agente contabile, è stato complessivamente quantificato in circa
440.000 euro.
Diverse istruttorie hanno avuto ad oggetto la gestione e la
rendicontazione dell’assegno di rappresentanza da parte del personale
diplomatico. E’ emerso, al riguardo, che un dirigente in servizio, prima
presso una sede consolare brasiliana e, successivamente, presso
l’ambasciata a Pechino, ha simulato spese di rilevante entità,
prevalentemente per trasferte, imputate a spese di rappresentanza, ciò
che ha determinato l’emissione dell’atto di citazione per un danno pari a
oltre 60.000 euro.
Sempre nel medesimo ambito sono stati contestati a due consoli
d’Italia in Turchia, la gestione di somme extrabilancio e i relativi
ammanchi. Gli importi, ammontanti ad oltre 350.000 euro, provenienti,
in prevalenza, da sponsorizzazioni di imprese private, finalizzate ad
eventi istituzionali, venivano versati in tre conti correnti bancari di cui
non vi era traccia nella contabilità ufficiale, e gestiti, direttamente o
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tramite collaboratore, dai due diplomatici.
Gli ammanchi e le sottrazioni si sono riscontrati anche nella
gestione delle carte di credito aziendali. E’ quanto è emerso nel caso di
una società strumentale dell’AGEA (la SIN S.p.a). Le condotte illecite
causative di danno sono consistite nell’utilizzo della carta di credito
aziendale, da parte dei vertici della società, per spese personali che hanno
riguardato, in prevalenza, il pagamento di sanzioni per violazioni al
codice della strada, irrogate in conseguenza del sistematico transito sulle
corsie preferenziali con le auto di servizio, e le spese per la consumazione
di pasti al ristorante da parte di soggetti non aventi titolo ad usufruirne o
in situazioni non riconducibili ad esigenze connesse al servizio. L’importo
contestato è pari ad euro 235.955,62.
Ingenti anche i danni conseguenti alle violazioni riguardo alla
corretta custodia degli incassi provenienti dal Centro Unico Prenotazioni
(CUP) di una AUSL, favorite da evidenti omissioni di vigilanza e di
controllo da parte degli organi a ciò preposti.
Sul versante dell’illecito utilizzo delle risorse pubbliche, grande
indignazione ha suscitato la vicenda, di assoluta attualità, concernente la
gestione dei profughi e delle somme destinate ai migranti. Il giudizio, già
pervenuto a sentenza, ha riguardato le sovrafatturazioni e la distrazione
dei fondi vincolati, illecitamente utilizzati per remunerare prestazioni di
diversa natura e finalità.
Di assoluto rilievo anche l’istruttoria, conclusasi con la citazione a
giudizio a carico di ufficiali e sottufficiali della Marina Militare, e di
intermediari privati, per la truffa relativa alle false forniture di gasolio
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
alle navi militari, con un danno accertato di oltre 7 milioni di euro.
Consistente, anche nello scorso anno, sia per il numero delle
istruttorie che per l’entità del danno, la casistica relativa al mancato
riversamento delle entrate derivanti dai proventi del gioco del lotto o dal
pagamento delle tasse automobilistiche, da parte dei soggetti incaricati
della riscossione.
Un settore nel quale sono emersi rilevanti illeciti e consistenti
danni é quello della gestione del patrimonio.
Tra i numerosi procedimenti pervenuti nella fase della conclusione
delle indagini con la notifica dell’invito a dedurre, o per i quali è stato già
emesso l’atto di citazione, meritano di essere ricordati quelli concernenti
la vicenda cosiddetta di “affittopoli”, relativa alla mala gestio dei beni del
patrimonio immobiliare di proprietà di Roma Capitale, sia di quello
ascritto a Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), sia al Patrimonio
disponibile e suddiviso, quanto a destinazione d’uso, in abitativo e
commerciale. Un esame più specifico dei rapporti economici tra comune e
detentori degli immobili ha rivelato che spesso i canoni di locazione erano
collocati al di sotto di ragionevoli soglie; soggetti deceduti o residenti
altrove risultavano pagare regolarmente i canoni di locazione; taluni
immobili, pur essendo di proprietà comunale, non figuravano locati ad
alcuno, benché fossero in uso a persone fisiche o giuridiche. Le morosità
individuali si attestano su valori cospicui e sono risalenti nel tempo.
Rilevanti criticità sono emerse, oltre che in relazione all’importo dei
canoni, anche sotto altri profili: quello delle morosità non riscosse, quello
della gestione del contenzioso, quello dei rapporti con Romeo Gestioni
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
S.p.a., quello dell’accatastamento degli immobili etc. La ricostruzione
storica ha evidenziato, peraltro, come per quasi un ventennio il
Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma si sia di fatto
completamente spogliato delle competenze relative alla gestione del
patrimonio stesso, avendo l’Amministrazione Capitolina optato, sin dal
1997, per una totale esternalizzazione. Le indagini sinora svolte hanno
condotto alla contestazione, con riferimento al solo I Municipio, delle
seguenti e più rilevanti poste di danno erariale:
- danno per mancata valorizzazione del patrimonio disponibile per un
totale di euro 21.282.789,00;
- danno da mancato recupero di morosità per un totale di euro
3.046.939,73;
- danno da cattiva gestione del contenzioso per euro 1.401.165,14.
Altra complessa vicenda è quella concernente i danni erariali
cagionati all’ATAC S.p.a. a seguito di una operazione finanziaria
speculativa di “lease and lease back” denominata “Cross border lease”. Le
connesse operazioni hanno avuto ad oggetto, nell’insieme, la locazione
finanziaria di beni rotabili di proprietà di ATAC, costituiti da n. 36 tram
e da n. 94 unità di rotazione della Metro B di Roma con la quale ATAC
ha concesso, sino al 2056, i propri beni rotabili ad investitori statunitensi,
operanti tramite un trust, a fronte del pagamento di canoni di locazione.
Immediatamente dopo, e in forza di un altro contratto, il trust ha
trasferito ad ATAC i medesimi beni sino al 2019, a fronte del pagamento
di canoni di sublocazione. Il trust, al momento della stipula ha pagato ad
ATAC, in un’unica soluzione, l’intero corrispettivo stabilito per la
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
concessione in locazione per 60 anni dei beni rotabili, pari a $
555.658.729. Detta somma di denaro non è stata incamerata da ATAC
che l’ha quasi interamente restituita al trust al fine di corrispondere, in
via anticipata, i canoni di sublocazione. Col perfezionamento delle
operazioni di CBL, ATAC ha assunto, tra l’altro, una serie di impegni
contrattuali ed i connessi rischi finanziari. L’apparente iniziale profitto è
stato polverizzato dalle successive ingenti perdite che hanno portato
ATAC ad estinguere anticipatamente l’intera operazione, con un esborso
negativo di circa 23 milioni di euro, somma per il ristoro della quale sono
stati chiamati in giudizio gli amministratori pro-tempore della società
pubblica.
Tra le istruttorie di maggior rilievo deve essere menzionata anche
quella concernente la vicenda cosiddetta “Mafia Capitale” che ha fatto
emergere, nell’ambito del Comune di Roma in generale, e di alcuni
Dipartimenti e Municipi in particolare, nonché nelle società AMA ed
EUR S.p.a., entrambe riconducibili al Comune stesso quali organismi “in
house”, un vastissimo sistema di rapporti tra soggetti a vario titolo
appartenenti all’ambito amministrativo e a quello di diversi rami
dell’imprenditoria,
soprattutto
cooperativistica,
caratterizzato
da
relazioni di tipo criminale, finalizzate a facilitare l’aggiudicazione di gare
a favore di determinati soggetti economici, concorrere alla formazione del
consenso politico ed istituzionale necessario alla nomina o alla conferma
ai vertici di singoli apparati amministrativi di funzionari graditi al
sodalizio criminoso e, viceversa, per la rimozione di quelli non graditi,
ottenere il riconoscimento di debiti fuori bilancio, alterare, nel complesso,
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
il regolare svolgimento dell’azione amministrativa in favore di interessi
privati, anche in settori amministrativi volti alla cura del disagio sociale
ed economico. Il sistema di rapporti illeciti si è sostanziato in attività di
tipo corruttivo e collusivo, nella reiterata violazione del segreto d’ufficio
e dei doveri di imparzialità a beneficio di soggetti economici “amici” e,
più in generale, nell’assoggettamento della funzione pubblica rivestita, al
servizio di privati.
Per
i
fatti
richiamati
questa
Procura
ha
contestato
ad
amministratori e dirigenti i seguenti danni:
a) Un danno patrimoniale per la lesione del principio delle norme a
tutela della concorrenza, per un importo nel complesso non inferiore
a 9 milioni di euro, per la sistematica e continuata alterazione delle
normali regole di evidenza pubblica, con riflessi in termini di
maggior costo per l’amministrazione, derivante da una costante
assenza di trasparenti confronti economici tra operatori, tale da
azzerare il cosiddetto interesse pubblico alla “convenienza
amministrativa”;
b) Un danno patrimoniale da disservizio per violazione del principio
del buon andamento dell’azione amministrativa, quantificato in
euro 9 milioni circa. La diffusa e sistematica strumentalizzazione
delle strutture e delle funzioni pubbliche per scopi personali nelle
vicende di “Mafia Capitale” ha provocato danni certi per
l’amministrazione in quanto i funzionari e gli amministratori
infedeli hanno usato e abusato dell’ufficio pubblico per conseguire
finalità non consentite dalla legge e nel fare ciò hanno provocato la
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
disutilità della spesa, cioè il dispendio di fondi istituzionalmente
destinati al corretto funzionamento della cosa pubblica. La
“disclosure” della vicenda ha, poi, provocato un vero e proprio
terremoto
per
la
struttura
municipale,
col
blocco,
o
il
rallentamento, della normale attività dell’ente, in particolare nei
servizi maggiormente coinvolti dagli illeciti, a causa della generale
sensazione di timore e di inerzia psicologica diffusasi tra il personale
comunale e confermata dallo stesso Commissario Straordinario in
occasione dell’audizione dinanzi al Parlamento. Alle conseguenze
psicologiche, si sono aggiunte quelle derivanti dalla sospensione di
tutte le procedure di gara, ciò che non ha consentito di avviare,
nell’anno 2015, le normali attività, con ricadute gravissime sulla
funzionalità dei servizi da rendere alla collettività;
c) Un danno patrimoniale diretto da maggior costo, quantificato in
euro 1.864.398,61, considerato come conseguenza diretta delle
inchieste, indagini e verifiche (in sede penale, contabile e
amministrativa) comunque scaturite dalla vicenda denominata
“Mafia Capitale”; pregiudizio, quest’ultimo, certo e attuale, subito
dall’amministrazione comunale e conseguente al considerevole
aumento della mole di lavoro rispetto al normale carico dei singoli
uffici coinvolti, sia per poter evadere le istanze prodotte dalle
autorità giudiziarie procedenti o da altri organi inquirenti, sia per la
complessiva riorganizzazione e per l’attività inventariale. A tale
aggravio di lavoro si è fatto fronte col riconoscimento ai dipendenti
di ore di straordinario che hanno determinato, per la Pubblica
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
Amministrazione, un considerevole aumento del costo del
personale, pari, secondo quanto comunicato dai competenti uffici di
Roma Capitale, ad euro 1.864.398,61;
d) Un danno patrimoniale diretto per la maggiore spesa, di 1 milione
di
euro,
subita
(identificabile,
dall’amministrazione
sotto
il
profilo
pubblica
finanziario,
in
nel
generale
Ministero
dell’Economia e delle Finanze), in dipendenza del costo sostenuto
per i vari organi che, a seguito del disvelarsi della vicenda, hanno
eseguito verifiche e accertamenti in relazione ai fatti ed agli effetti
amministrativi (ad esempio: i costi affrontati dal Ministero
dell’Interno per la cosiddetta “Commissione Gabrielli”, quelli
sostenuti dallo stesso MEF per le verifiche straordinarie effettuate
dall’Ispettorato Generale di Finanza, quelle sostenute dall’ANAC
per la verifica straordinaria sull’attività contrattuale del Comune).
Una fattispecie dannosa di estrema rilevanza e di indubbia
complessità, che ha impegnato il Magistrato assegnatario in una delicata
istruttoria, condotta anche attraverso accertamenti svolti, per delega,
dai militari della Guardia di Finanza, ha riguardato la vicenda della
chiusura anticipata e della contestuale ristrutturazione, intervenuta tra
dicembre 2011 e gennaio 2012, di alcuni strumenti finanziari derivati,
stipulati negli anni precedenti dallo Stato italiano (nello specifico dal
MEF) con l’Istituto Morgan Stanley.
La
Procura
ha
contestato,
in
primo
luogo,
la
mancata
considerazione, in sede di rinegoziazione, di una clausola, unica nel suo
genere (cosiddetta additional termination events), che rendeva di fatto
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
tutti i contratti stipulati con la banca non idonei ad attuare le strategie
finanziarie, perseguite e dichiarate dal MEF, di medio e soprattutto di
lungo periodo, con la conseguenza che in tale situazione la parte pubblica
– MEF – si sarebbe dovuta, quanto meno, astenere dallo stipulare altri
contratti con quella specifica controparte, atteso che gli altri operatori
finanziari non prevedevano una clausola del genere.
Ma vi è di più: alcuni dei contratti in derivati evidenziavano profili
speculativi che li rendevano inidonei alla finalità di ristrutturazione del
debito pubblico – l’unica consentita dalla vigente normativa per
operazioni in derivati – non essendo ammissibile per lo Stato, investitore
pubblico, assumersi rischi rilevantissimi collegati, ad esempio, alla
previsione che la controparte potesse esercitare il proprio diritto di
opzione solo in condizioni di mercato a lei più favorevoli.
La dimensione delle conseguenze di tale assunzione di rischi può
essere valutata tenendo conto che, per una sola di tali operazioni, a
fronte di incassi per il Ministero di 47 milioni di euro, lo Stato, alla
chiusura, ha dovuto versare alla banca Morgan Stanley oltre 1 miliardo e
300 milioni di euro.
Del pari, la Procura ha contestato l’omessa attivazione di una
garanzia (cosiddetta “garanzia collateral”), pur inizialmente prevista
nell’accordo quadro, che avrebbe potuto evitare l’esborso di denaro
pubblico, e un incompleto sistema di valutazione dei rischi, nonché
l’inadeguatezza, sia numerica che di professionalità, delle strutture
preposte alla gestione delle operazioni di cui si tratta.
L’analisi dei contratti stipulati tra Stato italiano e banca americana
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
ha evidenziato una profonda asimmetria tra le parti, caratterizzata dalla
controparte privata dominante e predominante a fronte di una tendenza
della controparte pubblica, consolidatasi nel tempo, a subire talune scelte
della banca.
Tale situazione è stata favorita dal doppio ruolo svolto dall’istituto
bancario che, oltre a vendere allo Stato prodotti finanziari derivati è
anche uno specialist del debito pubblico, ricompreso nell’elenco, tenuto
dal MEF, di soggetti incaricati di acquistare, con continuità, titoli del
debito pubblico italiano, in funzione quindi di acquirenti del debito
pubblico, ma anche di fornitori-rivenditori di prodotti finanziari derivati.
Gli importi corrisposti alla banca d’affari per la ristrutturazione e
chiusura delle operazioni ammontano ad oltre 3 miliardi di euro, cifra che
rappresenta la più consistente delle componenti del danno contestato alla
banca e ai dirigenti del MEF, cui si deve aggiungere il costo del
finanziamento sostenuto dall’Amministrazione nel 2012 per sopperire al
fabbisogno
generato
dalle
predette
operazioni,
individuato
nel
rendimento medio ponderato dei BTP a 5 anni, pari al 4,67%, applicato
al capitale di oltre 3 miliardi e pari ad oltre 700 milioni di euro, ed
un’ulteriore somma di oltre 270 milioni di euro, consistente nei flussi
finanziari relativi esclusivamente alle swaption vendute, che sono da
ritenere non stipulabili in assoluto dallo Stato a causa della loro natura
intrinsecamente speculativa. Per conseguenza, tutti i differenziali
negativi dei flussi finanziari generati dalle swaption e dall’IRS,
precedenti al mese di dicembre 2011, sono da considerare danno per le
pubbliche finanze. La somma delle diverse voci sopra indicate determina
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
il danno complessivamente contestato di euro 4.112.988.409,50.
Da sottolineare che la particolare posizione rivestita dalla banca
nella vicenda ha finito per caratterizzare i rapporti col MEF attraverso
un sostanziale affidamento, che configura una ipotesi di inserimento
organizzativo e funzionale dell’istituto di credito nella gestione del debito
pubblico e, in definitiva, determina la sussistenza di un effettivo
rapporto di servizio in senso ampio.
Altra istruttoria riferita alla medesima materia è quella che ha
riguardato le operazioni finanziarie relative a strumenti derivati,
considerate ad alto rischio, effettuate da un ente di previdenza a partire
dal 2004.
Le indagini, svolte per delega dai militari della Guardia di Finanza,
hanno preso l’avvio partendo dalla normativa di settore, dallo statuto e
dalle specifiche delibere dell’ente, nelle quali risulta confermato che i
criteri di investimento, al pari di quanto previsto per tutte le casse di
previdenza, si basano sul principio della prudenza e che, nel loro
complesso, mirano a garantire un reddito certo ed una riserva di
liquidità, per assicurare le prestazioni previdenziali.
In particolare, lo statuto e le delibere dell’ente, al tempo cui si
riferiscono i fatti, in linea con quanto previsto dalla normativa primaria,
contemplavano l’investimento nel settore mobiliare, privilegiando
l’acquisto di titoli obbligazionari con elevato rating e congruo livello di
liquidità, con limitazioni per l’acquisto di titoli azionari e per l’accesso a
strumenti finanziari con rendimenti non correlati a mercati tradizionali.
Contravvenendo a tali disposizioni l’ente ha invece deciso l’acquisto,
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
per 646 milioni di euro, di cosiddetti CDO (Collateralized Debt Obligation)
che comportavano anche il rischio di perdita del capitale. A seguito della
ristrutturazione, disposta alla luce dalla ingente perdita di valore sul
mercato dei titoli di cui si tratta, l’ente ha sopportato un danno
quantificato in oltre 62 milioni di euro derivanti dalle commissioni di
gestione, dalla minusvalenza realizzata e dalle connesse spese legali.
Accanto alle fattispecie di danno patrimoniale, sono stati attivati,
anche nel corso del 2016, diversi giudizi per danno all’immagine.
In un caso è stata esercitata l’azione a titolo di danno all’immagine a
seguito dell’accertamento, con sentenza penale divenuta irrevocabile, di
comportamenti gravemente illeciti posti in essere dal responsabile protempore delle procedure di gara e
dell’ufficio ragioneria di una
amministrazione pubblica il quale, in cambio di una cospicua somma di
denaro – euro 372.450 – pilotava le gare in modo che l’aggiudicazione –
per il complessivo valore di oltre 2 milioni di euro - avvenisse in favore di
imprese riconducibili ad un determinato imprenditore. La fattispecie
appare particolarmente riprovevole in quanto non solo è addebitabile a
dipendente pubblico che, nell’esercizio delle funzioni, fa mercimonio dei
propri doveri abusando della qualità e del ruolo rivestiti e dei poteri a lui
intestati, ma il comportamento è ancor più censurabile perché, nella
specie, è stato tenuto dal responsabile del settore approvvigionamenti di
un ente di assistenza socio-sanitaria (CRI).
Altra fattispecie di danno all’immagine assai rimarchevole per i
soggetti coinvolti, per le vicende a cui si riferisce e per l’importo
contestato, concerne la vicenda delle tangenti per gli appalti relativi ai
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
cosiddetti “grandi eventi”. Si tratta delle opere previste nell’ambito delle
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e per il grande
evento del G8 di La Maddalena, per i mondiali di nuoto e per la
realizzazione della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. La
Procura ha contestato agli alti funzionari dello Stato coinvolti (capo
dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della
Presidenza del Consiglio, Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, etc.) un danno all’immagine quantificato in 5 milioni di euro
dato che risulta particolarmente odiosa la condotta di quei funzionari
che, agendo in palese spregio delle più elementari regole di onestà,
correttezza ed imparzialità, hanno sfruttato la posizione occupata
nell’ambito della pubblica amministrazione per favorire alcuni soggetti
in danno di altri, mediante il sistematico mercimonio delle proprie
funzioni, minando la fiducia dei cittadini e degli imprenditori nelle
Istituzioni e nella loro imparzialità e trasparenza.
Va segnalato che in questa vicenda la Procura ha ritenuto che il
danno all’immagine, in virtù del carattere meramente presuntivo (iuris
tantum e, quindi, salvo prova contraria) della quantificazione legale
operata in via generale dall’art. 1, comma 1 sexies, della legge 20/1994
(come introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 190/2012 che, come è
noto, prevede un valore pari al doppio delle utilità percepite), possa non
essere calcolato sulle sole somme o utilità complessivamente percepite nel
tempo, per tenere conto innanzitutto delle esigenze di credibilità e di
affidamento che la comunità ripone nelle Istituzioni. Alla luce del
carattere gelatinoso (come icasticamente definito in sede penale) del
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
rapporto tra i convenuti e gli imprenditori privati coinvolti, elevato a
sistema, con asservimento della funzione e negazione alla radice della
trasparenza delle procedure, il danno all’immagine è appaso più
correttamente parametrato sulla base di un complesso più ampio di
elementi, come delineati dalla giurisprudenza contabile e da porre a base
di una valutazione di tipo equitativo. In tal modo si è pervenuti alla
quantificazione in 5 milioni di euro.
Numerose fattispecie di danno si sono verificate nell’ambito delle
società partecipate.
Tra le tante, quella che ha determinato la citazione in giudizio dei
responsabili della vicenda che ha comportato l’aumento esponenziale
della spesa del personale di un ente locale derivante dalle assunzioni di
ben 38 dipendenti, nell’arco temporale di un triennio, presso società
partecipate in house dal comune, con un incremento di spesa pari ad euro
3.744.670,00.
Altro caso rientrante nella tipologia in esame, è quello connesso
all’intervento di ricapitalizzazione disposto da un comune in favore di
una propria partecipata. L’inutilità della spesa, nell’importo di euro
200.000,00, è alla base della pronuncia di condanna a carico del sindaco
nei cui confronti è stata accertata la responsabilità del danno sofferto
dall’amministrazione. Ulteriore condanna è stata pronunciata dalla
Sezione in relazione all’ingente perdita (euro 3.054.687,91) arrecata al
patrimonio di una partecipata – poi fallita – e sopportata dal comune,
socio unico azionista.
Nei giudizi che riguardano la materia degli organismi a
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
partecipazione pubblica vengono, di frequente, interpellate le Sezioni
Unite affinché si pronuncino sul riparto di giurisdizione. Di recente la
Suprema Corte, a seguito di presentazione di ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione da parte di alcuni soggetti convenuti in
giudizio dinanzi alla Sezione per un danno (di euro 7.948.102,53)
conseguente ad indebite assunzioni nell’ambito della società AMA, ha
attribuito la giurisdizione al Giudice contabile, riconoscendo nella società
partecipata le caratteristiche che qualificano gli organismi in house
providing, vale a dire: capitale sociale pubblico; prevalente destinazione
dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti; assoggettamento
a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti
pubblici partecipanti sui propri uffici, in base alle previsioni statutarie.
Del pari, la Cassazione ha attribuito alla cognizione della Corte dei
conti la definizione dei giudizi promossi per varie fattispecie di danno
all’erario (indebiti emolumenti, omesso versamento di contributi
previdenziali, addebito di polizze assicurative personali a carico dell’ente,
illegittime consulenze, proroga di contratti e affidamenti senza gara, per
complessivi euro 4.780.522,40), respingendo i ricorsi per regolamento
preventivo di giurisdizione proposti dai convenuti sul presupposto che
l’IPA (Istituto Previdenziale ed Assistenziale del Comune di Roma), non
fosse assoggettabile alla giurisdizione contabile.
Le
sentenze
concludono,
infatti,
nel
senso
che
l’IPA
è
un’articolazione dell’amministrazione comunale che si prefigge scopi
interni alla vita dell’ente locale, cioè il buon andamento della pubblica
amministrazione e che il fine istituzionale non perde il suo carattere
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
pubblicistico solo per il fatto che l’iscrizione dei dipendenti comunali
all’IPA non sia un obbligo, ma venga effettuata soltanto su base
volontaria.
In tutti i casi sopra descritti la Procura Lazio ha proposto altrettanti
controricorsi, con argomentazioni che sono state condivise dai Giudici di
Piazza Cavour.
Tra le sentenze intervenute nell’anno, significativa quella che ha
pronunciato la condanna degli amministratori, componenti la giunta
municipale, per avere dolosamente affidato ad un privato la riscossione
delle sanzioni amministrative comminate per violazioni al codice della
strada, omettendo
altresì
qualunque
verifica
sullo svolgimento
dell’attività e sul conseguente mancato incasso dei relativi proventi. Il
soggetto privato, incaricato di una funzione – la riscossione dei proventi
delle contravvenzioni stradali – che poteva essere svolta solo dall’ente
pubblico o da concessionario iscritto in apposito albo MEF, non solo non
versava i proventi incassati o lasciava che intervenisse la prescrizione,
ma gli atti impugnati dinanzi al giudice di pace, in quanto provenienti da
soggetto privato non legittimato, venivano annullati con spese di
soccombenza a carico del comune. Il danno complessivo ammonta ad
euro 2.362.540,00.
Un caso simile è quello su cui è intervenuta sentenza di condanna
nei confronti degli amministratori e funzionari comunali riconosciuti
responsabili del nocumento patrimoniale sofferto dall’ente locale in
conseguenza dell’omessa riscossione delle somme dovute per la sanatoria
di cui alla L.R. 18/2000, delle occupazioni di alloggi di edilizia
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
residenziale pubblica, per un nocumento al bilancio dell’ente di euro
400.000,00. La condotta dolosamente tenuta nella fattispecie era
finalizzata a creare consenso politico in vista delle consultazioni elettorali
comunali e regionali. A seguito dell’azione della Procura si è determinata,
oltre alla condanna risarcitoria, la regolarizzazione amministrativa.
Una vicenda quasi analoga è quella decisa con la condanna dei
dirigenti e dei funzionari di un ente locale che hanno omesso di incassare
le somme dovute per oneri concessori e di costruzione, arrecando
all’amministrazione un danno di euro 98.760,33.
Sempre in ambito comunale, la Sezione ha condannato gli
amministratori responsabili dell’indebita concessione di immobili a
canone agevolato a favore di cittadini non in possesso dei necessari
requisiti. Il danno, per complessivi euro 1.134.543,00, è conseguito
all’illecita utilizzazione del fabbisogno abitativo per lucrare ingenti e
indebiti profitti. Il comune acquisiva gli immobili in locazione dai
privati, a prezzo di mercato, e li assegnava a soggetti asseritamente
bisognosi, i quali non corrispondevano neanche il modesto canone
agevolato. Tale situazione, protrattasi per oltre un decennio, ha
contribuito a determinare il dissesto finanziario dell’ente locale.
Di indubbio interesse il giudizio, sul quale è stata pronunciata
sentenza di condanna, che ha riguardato il danno alle pubbliche finanze
connesso alla realizzazione e mancata utilizzazione
di un sistema
informatico, nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria del Ministero
della Giustizia, destinato ai Centri di Servizio Sociale per Adulti, poi
divenuti Uffici per l’esecuzione penale esterna. In particolare, gli
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
applicativi non risultavano mai entrati in produzione e, quindi, mai
utilizzati dall’amministrazione, con la conseguenza che l’inutilizzabilità
è diventata, dunque - attesa anche la rapida obsolescenza tecnologica
tipica di questi sistemi in relazione al lunghissimo tempo trascorso
dall’avvio del progetto (oltre 15 anni) - di natura permanente. Pertanto,
la Procura aveva emesso atto di citazione ritenendo che il costo
complessivamente sostenuto dall’Amministrazione per i sistemi (euro
2.039.435,92), costituisse danno attuale e concreto alle pubbliche finanze
(Ministero della Giustizia), dato che erano stati effettuati pagamenti a
valere sul bilancio pubblico senza che fosse stata ricavata alcuna utilitas
dall’esborso, considerato il carattere permanente dell’inutilizzabilità del
sistema e, in ogni caso, l’assenza di collaudo. La Sezione giurisdizionale,
in sentenza, ha riconosciuto la correttezza dell’impostazione attorea,
condannando il direttore del competente ufficio del Ministero della
Giustizia, firmatario dei relativi contratti, al pagamento di euro
700.000,00, per aver diretto, coordinato e gestito l’esecuzione
contrattuale in maniera del tutto inadeguata, omettendo le necessarie
attività di coordinamento, verifica e impulso, oltre che per aver adottato
o avallato modalità procedurali irregolari, non tenendo in alcun conto le
preoccupazioni, le forti perplessità, le criticità e le riserve manifestate dai
rappresentanti della DGEPE e degli uffici locali UEPE.
L’interesse della sentenza, in questo aderente all’impostazione della
Procura, risiede nell’affermazione secondo cui, nei casi di inutilizzo
assoluto di un opus (o anche di un servizio, come nel caso di specie), il
danno, indipendentemente dalle singole funzionalità realizzate in
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
esecuzione dei contratti, è individuabile nell’intero corrispettivo
contrattuale ad essi correlato, poiché l’utilità complessiva che avrebbero
dovuto fornire non è stata conseguita (e ciò a prescindere dalla quota
addebitata in concreto al responsabile).
Altra significativa pronuncia è quella di condanna dei direttori
generali pro-tempore della Croce Rossa Italiana e dell’ARES 118 e del
direttore regionale della CRI a risarcire il rilevante danno alle pubbliche
finanze derivante dalla sottoscrizione e dalla proroga della convenzione
ARES 118 di Latina, pari nel complesso ad euro 8.662.448,48. Tale
danno è costituito, in primo luogo, dalla differenza tra quanto introitato
dall’ARES 118 nel periodo 2006-2011, in base alle previsioni
convenzionali, a titolo di compensi per le prestazioni fornite dall’ente a
copertura degli oneri previsti (euro 4.268.000,00 annui, euro 335.666,67
mensili) e le somme successivamente ed effettivamente corrisposte dal
Comitato Centrale CRI al Comitato provinciale di Latina, a valere sul
bilancio del Comitato centrale (mediante anticipazione di cassa), per
supplire all’inadeguata copertura della convenzione; in secondo luogo,
dalle somme a titolo di sorte pagate sempre dal Comitato centrale per
contributi previdenziali (euro 2.212,578,50) e dagli ulteriori oneri fiscali
(IRPEF, Addizionali regionali e comunali sull’IRPEF, IRAP) per euro
2.494.999,44, nonché dalle sanzioni e dagli interessi corrisposti su tali
ultime poste (euro 1.072.890,17).
Gli aspetti meritevoli di attenzione sono i seguenti:
a) L’obbligo di assumere un determinato numero di soggetti,
preventivamente individuati, non solo è contrario alla legge (art. 36
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
D.lgs. 165/2001), ma impedisce all’ente affidatario di poter
regolamentare la propria attività autodeterminandosi in ordine al
reperimento delle risorse adeguate per l’effettuazione del servizio
(ad esempio con un congruo numero di volontari, come nel caso
della CRI), nonché di poter fare affidamento su idonee
professionalità, assunte secondo i parametri economici stabiliti dal
proprio contratto collettivo di categoria che, nel caso, non poteva
che essere quello della sanità pubblica (mentre questi dipendenti
beneficeranno dell’inquadramento in base al CCNL per i dipendenti
delle imprese di sanità privata “AIOP”);
b) La convenzione siglata appare come un contratto concluso sulla
base di condizioni generali provenienti da un contraente forte
(ARES 118) a discapito del contraente debole (CRI). Ne è prova la
sottoscrizione a parte, con il richiamo esplicito all’art. 1341, comma
2, c.c., contenuta in calce alla convenzione, di una serie di articoli,
che costituiscono clausole vessatorie.
c) La sottoscrizione di una convenzione che presentava, ab origine, un
tangibile divario tra quanto previsto dal suo gestore e quanto
corrisposto dal committente, invertendo, addirittura, i parametri
tipici di una prestazione onerosa a totale rimborso, e cioè
richiedendo, fin da subito, una maggiore spesa (l’aumento delle
ambulanze da 10 a 13 e l’imposizione di 62 dipendenti a contratto)
senza giustificazione alcuna ed in contrasto con i canoni di buon
andamento e della copertura finanziaria della spesa nella sua
interezza, ha comportato un danno certo per il Comitato
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
provinciale e per il Comitato centrale CRI, tramite le anticipazioni
di cassa necessarie per fare fronte alle spese non coperte ed ai
pagamenti, ancora in atto alla data della celebrazione del giudizio,
delle rate riferite a cartelle esattoriali per gli omessi versamenti, alle
scadenze, degli oneri previdenziali e fiscali di tutto il personale
dipendente.
*****
L’attività della Procura Regionale per il Lazio ha conseguito,
nell’anno 2016, i risultati numerici esposti nel prospetto allegato.
Per l’intero periodo l’Ufficio ha continuato a operare con un
numero di magistrati inferiore alla dotazione organica stabilita, vale a dire
12 sui 17 previsti.
La mole e la complessità delle istruttorie di competenza
richiederebbero la piena copertura dell’organico, necessità che si segnala
pur nella piena consapevolezza della attuale grave carenza di personale di
magistratura in cui versa l’Istituto e della presenza di Uffici che vivono
altrettante o ben più pesanti difficoltà.
Permane, inoltre, una situazione di insufficienza con riguardo alla
dotazione di personale amministrativo, destinata ad aggravarsi.
Negli anni il numero degli addetti assegnati alla Segreteria è andato
progressivamente a ridursi, senza che vi siano state nuove assunzioni o
trasferimenti in mobilità.
Sta mancando, quindi, il necessario ricambio generazionale idoneo a
garantire la continuità del servizio attraverso un affiancamento, in vista
della sostituzione del personale già collocato a riposo o che andrà a breve
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
in quiescenza.
Pur in condizioni di carenza negli organici, i risultati del lavoro
svolto dall’Ufficio costituiscono motivo di viva soddisfazione.
Nella descritta situazione indubbiamente non ottimale, infatti, nel
corso dell’anno sono stati notificati n. 409 inviti a dedurre per un danno
complessivo contestato pari a euro 5.255.521.828,97 e sono stati emessi n.
322 atti di citazione per un importo totale di euro 210.696.689,12.
I giudizi venuti a definizione lo scorso anno dinanzi alla Sezione
giurisdizionale si sono conclusi con pronuncia di condanna per una cifra
complessiva di euro 30.808.153,58. In sede di appello le condanne emesse
nel 2016 su giudizi di pertinenza del Lazio hanno raggiunto, in totale,
l’importo di euro 56.145.297,59.
Nella funzione intestata di monitoraggio sull’esecuzione delle
sentenze di condanna, l’Ufficio ha vigilato costantemente sull’attività di
recupero svolta dalle amministrazioni danneggiate, sia intervenendo
direttamente con solleciti nei casi di inerzia o di ritardi, sia fornendo la
propria collaborazione e il proprio supporto attraverso informazioni e
chiarimenti in merito alle modalità esecutive.
A seguito dell’adozione e dell’entrata in vigore del Codice di
Giustizia Contabile, sono state elaborate le nuove linee guida per
l’esecuzione delle sentenze di condanna al fine di consentire alle
amministrazioni di svolgere in modo più puntuale ed efficace le attività di
competenza, alla luce delle nuove disposizioni intervenute nella materia,
contenute negli artt. 212-216 del codice. Al fine di concertare le procedure
interne è stata avviata una intensa attività di coordinamento tra le varie
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
strutture della Procura coinvolte ed uno scambio di contatti con le
Segreterie della Sezione Giurisdizionale e delle Sezioni d’Appello,
velocizzando, nel contempo, la trasmissione degli atti tra uffici, anche con
l’elaborazione di specifica modulistica.
Nel complesso, le somme recuperate nel corso dell’anno risultano
raddoppiate rispetto all’esercizio precedente, essendosi attestate sulla cifra
di euro 12.783.238,57. Nel dettaglio euro 8.811.645,82 sono riferiti a
sentenze successive al 1998; euro 179.163,56 afferiscono a sentenze
antecedenti il 1998 ed euro 3.792.430,01 derivano da procedimenti di
definizione agevolata, come evidenziato nelle allegate tabelle.
Nell’esposizione dei risultati ottenuti col lavoro svolto non vanno,
poi, trascurati i casi nei quali, già in fase istruttoria, i presunti
responsabili provvedono a risarcire il danno, come si è verificato per
alcuni partiti politici presentatisi alle elezioni regionali che avevano
indebitamente beneficiato di contributi a carico dello Stato per rimborsi
elettorali, in misura complessivamente pari a euro 55.800,00 e che hanno
restituito tali somme a seguito dell’avvio delle indagini.
Al di là degli importi delle richieste risarcitorie e di quelli delle
condanne pronunciate a conclusione dei giudizi attivati dalla Procura,
inoltre, non deve dimenticarsi il significativo impatto dell’attività svolta
dall’Ufficio, che spesso determina le amministrazioni ad adottare misure
di autocorrezione o che produce un effetto di deterrenza, scoraggiando
condotte dannose per l’erario.
Come sottolineato dal Presidente della Corte dei conti nella
cerimonia di insediamento, quanti illeciti, e quindi sprechi, si evitano per il
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solo fatto che le Procure contabili esercitano la loro funzione o anche solo la
preannunciano con rituali atti?
Una valutazione dei risultati del lavoro condotto dall’Ufficio
limitato ai soli dati numerici appare, quindi, parziale.
Peraltro, tali dati sono, indubbiamente, molto positivi, sia perché
fanno registrare un netto incremento, sia per gli standard qualitativi
decisamente elevati. Le questioni affrontate hanno, infatti, impegnato i
Magistrati dell’Ufficio in materie particolarmente complesse, che spesso
rivestivano carattere di assoluta novità.
I risultati così soddisfacenti conseguono alle indiscusse doti e
capacità professionali dei Colleghi Magistrati i quali, con grande dedizione
al servizio, svolgono le funzioni di competenza.
Come di consueto l’Ufficio ha operato con la collaborazione del
Dirigente, dei Funzionari e degli Impiegati i quali, con impegno, non
mancano di fornire il loro valido e qualificato supporto.
A tutti loro rivolgo, quindi, il mio più sentito ringraziamento ed un
affettuoso saluto.
Negli anni la Procura ha svolto la propria attività con l’apporto
collaborativo delle altre Magistrature nel territorio; il che ha consentito di
acquisire fondamentali elementi conoscitivi, in un’azione sinergica quanto
mai preziosa, dato il perdurare della restrizione di mezzi, anche
investigativi.
In particolare, in ragione dell’incremento numerico dei reati
commessi in danno della Pubblica Amministrazione, è proseguito e si è
intensificato il dialogo operativo con le Procure della Repubblica.
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
La collaborazione si è svolta con significativi momenti di raccordo
confluiti anche nell’espletamento di indagini congiunte, con evidente
riduzione dei tempi e delle risorse impiegati, a tutto vantaggio dei risultati
raggiunti.
Anche nel corso del 2016 la Procura erariale si è avvalsa, nello
svolgimento di numerose istruttorie, della specifica competenza e
professionalità della Guardia di Finanza nelle materie di contabilità
pubblica.
Le indagini, condotte per delega su delicate e complesse vicende,
hanno consentito di intervenire tempestivamente a garanzia degli interessi
dell’erario, anche attraverso l’adozione di misure cautelari, richieste in
base all’esito di puntuali e precisi accertamenti patrimoniali.
Un sentito ringraziamento intendo perciò rivolgere al Generale
Comandante della Regione della Guardia di Finanza, al Generale
Comandante Provinciale, al Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria
di Roma, ai Comandanti degli altri Nuclei provinciali, agli Ufficiali, ai
Sottufficiali e a tutti i militari del Corpo, che operano nel territorio, con
dedizione e senso del dovere, fornendo il loro importante contributo.
Devo dare atto, con soddisfazione, al Generale Comandante la
Regione Carabinieri Lazio della particolare attenzione rivolta alle richieste
della Procura erariale, segnatamente negli ambiti di specifica competenza.
Inoltre, nello scorso anno, una vasta indagine, svolta dagli appartenenti al
Corpo Forestale dello Stato – ora confluiti nei Carabinieri – ha avuto ad
oggetto il mancato adeguamento in materia ambientale (vicenda delle
discariche) alle disposizioni impartite dall’Unione Europea e alla
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
pronuncia della Corte di Giustizia, con condanna dello Stato italiano a
pesantissime sanzioni per i ritardi registrati. Gli esiti dell’inchiesta,
condotta su base nazionale, interessano diverse Procure, alle quali sono
stati, poi, inoltrati in ragione della rispettiva competenza.
Un sempre puntuale e competente riscontro alle richieste
dell’Ufficio viene fornito dagli Ispettori dell’IGF della Ragioneria
Generale dello Stato in ordine alle verifiche condotte sui diversi uffici
pubblici. A loro rivolgo il mio ringraziamento per la preziosa
collaborazione.
Nelle istruttorie in materia di responsabilità medica, un qualificato
apporto è stato fornito dal Collegio medico istituito presso la Corte. Ai
sanitari va dato atto che non hanno mai fatto mancare la loro
disponibilità.
Un ringraziamento desidero, altresì, rivolgere alla Guardia Costiera
per il valido supporto prestato nelle istruttorie concernenti le materie di
competenza.
I sensi della mia gratitudine vanno anche alla Polizia di Stato che
ha fornito il proprio qualificato contributo in tutti i casi nei quali la
Procura si è rivolta ai suoi Uffici.
Rappresento, inoltre, che nello scorso anno, come già in passato,
numerose indagini dell’Ufficio hanno preso l’avvio sulla base di specifiche
notizie di danno riportate dalla stampa.
Gli Organi di informazione, infatti, non solo seguono con attenzione
l’attività della Corte, ma spesso consentono anche che vengano portate a
conoscenza della Procura erariale fattispecie di danno, non altrimenti
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
segnalate.
In tal senso svolgono una importante funzione, in qualche modo di
supplenza, rispetto all’obbligo di denuncia, non sempre puntualmente
osservato.
Desidero, poi, esprimere la massima considerazione ai Legali che,
con indiscussa professionalità, patrocinano le ragioni dei convenuti in
questa Sede giudiziaria.
I rapporti tra i Pubblici Ministeri e i Difensori, pur nella naturale
dialettica delle rispettive posizioni, sono sempre stati improntati al
rispetto e alla stima reciproci.
A conclusione del mio intervento, ritengo di dover indirizzare un
pensiero a coloro che, sempre più numerosi - anche in questo momento
indubbiamente complesso e problematico, che vede crescere un senso di
sconforto e di allarme per la diffusione dei fenomeni di corruzione e di
cattiva gestione – si rivolgono alla Procura erariale cui riconoscono un
fondamentale ruolo a presidio e a tutela della corretta amministrazione
della cosa pubblica.
Tutto ciò emerge con evidenza dalle segnalazioni che i cittadini
quotidianamente indirizzano all’Ufficio per segnalare situazioni di
sperpero di denaro pubblico e di cattiva gestione del patrimonio da parte
delle amministrazioni. Oltre a portare a conoscenza fattispecie di danno,
svolgendo una funzione di attenta vigilanza su sprechi e fatti corruttivi,
essi rappresentano la dimostrazione tangibile della forte presenza di una
coscienza civile che non si rassegna dinanzi al diffondersi di fenomeni che
talora inducono al pessimismo e, persino, a far ritenere che si stiano
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Corte dei conti | Procura Regionale per il Lazio – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017
abbandonando i valori etici, travolti dal dilagare della corruzione,
dell’evasione fiscale e degli episodi di mala gestio.
A loro, quindi, e a quanti si spendono per il rispetto della cosa
pubblica, che è bene comune e, perciò, da tutelare e salvaguardare come
bene di tutti e di ciascuno, vuole essere rivolto il mio conclusivo
ringraziamento, in quanto essi danno senso concreto all’impegno
quotidiano di coloro che, istituzionalmente, si adoperano affinché alla
legalità e all’etica pubblica sia garantito quel ruolo di centralità che,
talvolta, sembrano aver perso.
E’ con questa considerazione Signor Presidente che Le chiedo di voler
dichiarare aperto l'anno giudiziario 2017 della Corte dei Conti nel Lazio, al
termine degli interventi che seguiranno.
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ATTIVITA’ DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
L’attività svolta dalla Procura regionale per il Lazio è esposta nella seguente tabella:
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Istruttorie pendenti al 1 gennaio 2016
5.533
Nuove istruttorie aperte nell’anno 2016
2.281
Archiviazioni disposte in via preliminare
1.169
Archiviazioni a seguito di istruttoria
1.682
Archiviazioni a seguito di invito a dedurre
58
Inviti a dedurre
409
Audizioni personali
309
Citazioni
322
Atti integrativi e riassunzioni
14
Sequestri conservativi
5
Conti giudiziali vistati dal P.M.
887
Appelli della Procura regionale
10
Controricorsi in Cassazione
2
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