Estratto VIII comm – Spec A 22 02 2017

Download Report

Transcript Estratto VIII comm – Spec A 22 02 2017

123
OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A
INDICE
GIUDICI DI PACE .................................................................................................................... 1
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE .................................................................................. 12
VICE PROCURATORI ONORARI ........................................................................................ 27
I
124
Odg n. 2174 – speciale A del 22 febbraio 2017
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere:
GIUDICI DI PACE
1) - 21/GP/2017 – Dott. Giuseppe FINELLI, giudice di pace nella sede di VITTORIA
(circondario di Ragusa).
Esposto pervenuto in data 30 novembre 2016 del sig. Salvatore Schirmo.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- visto l'esposto pervenuto in data 30 novembre 2016 del sig. Salvatore Schirmo, con cui
formula doglianze riguardo una sentenza emessa dal dott. Giuseppe FINELLI, giudice di pace
nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa);
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
2) - 747/GP/2016 - Dott. Osvaldo IACOBELLI, già giudice di pace nella sede di ROMA.
Esposto pervenuto in data 24 giugno 2016.
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- letto l'esposto pervenuto in data 24 giugno 2016, presentato nei confronti del dott. Osvaldo
IACOBELLI, già giudice di pace nella sede di ROMA;
- considerato peraltro che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la
cessazione del dott. Osvaldo IACOBELLI dall’incarico di giudice di pace ricoperto per
raggiunti limiti di età, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 31
maggio 2016;
delibera
1
125
l'archiviazione dell'esposto, non facendo più parte il dott. Osvaldo IACOBELLI dell’Ordine
Giudiziario.
3) - 24/GP/2017 - Dott. Giovanni D'ALOIA, giudice di pace nella sede di PESARO.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Giovanni D'ALOIA, giudice di pace nella sede di
PESARO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Pesaro;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 7 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Ancona;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
2
126
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giovanni D'ALOIA nell'incarico di giudice
di pace nella sede di PESARO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio
2020.
4) - 25/GP/2017 - Dott.ssa Alessandra DENICOLO', giudice di pace nella sede di
PESARO.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Alessandra DENICOLO', giudice di pace
nella sede di PESARO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Pesaro;
3
127
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 7 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Ancona;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Alessandra DENICOLO' nell'incarico di
giudice di pace nella sede di PESARO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31
maggio 2020.
5) - 31/GP/2017 - Dott.ssa Margherita Teresa Anna SPADAVECCHIA, giudice di pace
nella sede di TRANI.
Esposto in data 28 novembre 2016 dell'avv. Fabio Mesto.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- letto l'esposto in data 28 novembre 2016 dell'avv. Fabio Mesto con cui formula doglianze in
ordine all'operato della dott.ssa Margherita Teresa Anna SPADAVECCHIA, giudice di pace
nella sede di TRANI, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 115/2013 R.G.;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di doglianze relative a questione di merito.
6) - 144/GP/2016 - Dott. Vincenzo IANNUCCI, già giudice di pace di NOCERA
INFERIORE.
Esposto in data 17 novembre 2015 dell'avv. Stanislao Manfredonia.
4
128
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- visto l'esposto in data 17 novembre 2015 dell'avv. Stanislao Manfredonia presentato nei
confronti del dott. Vincenzo IANNUCCI, giudice di pace nella sede di NOCERA
INFERIORE;
- considerato che in data 1° giugno 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente
della Corte di Appello di Salerno, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9
della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno
2000, n. 198;
- rilevato che il Presidente delegato della Corte di Appello di Salerno, con provvedimento del
7 ottobre 2016, ha archiviato gli atti, atteso che dalla disamina dei fatti segnalati, seppur si
rileva una incuria dell'Ufficio giudiziario nella tenuta dei fascicoli, la stessa non può essere
imputata all'operato del giudice di pace;
- rilevato, peraltro, che con delibera consiliare in data 6 dicembre 2016 il dott. Vincenzo
IANNUCCI è stato revocato dall'incarico;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non facendo più parte il dott. Vincenzo IANNUCCI dell'Ordine
Giudiziario.
7) - 467/GP/2016 - Dott. Giuseppe ILARIO, giudice di pace nella sede di AVELLINO.
Nota in data 31 maggio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 15470/16 R.G.N.R. riguardante,
fra gli altri, il predetto giudice di pace.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 31 maggio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Roma con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del
procedimento penale n. 15470/16 R.G.N.R. riguardante, fra gli altri, il dott. Giuseppe
ILARIO, giudice di pace nella sede di AVELLINO;
5
129
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare.
8) - 2/GP/2017 - Dott.ssa Ljdia BRUNO, giudice di pace nella sede di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Ljdia BRUNO, giudice di pace nella sede di
PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
6
130
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Ljdia BRUNO nell'incarico di giudice di
pace nella sede di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio
2020.
9) - 4/GP/2017 - Dott. Angelo SANTACROCE, giudice di pace nella sede di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Angelo SANTACROCE, giudice di pace nella
sede di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
7
131
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Angelo SANTACROCE nell'incarico di
giudice di pace nella sede di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31
maggio 2020.
10) - 41/GP/2017 - Dott.ssa Elisabetta KRAUS, giudice di pace nella sede di UDINE.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Elisabetta KRAUS, giudice di pace nella sede
di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
8
132
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Udine;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 21 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Elisabetta KRAUS nell'incarico di
giudice di pace nella sede di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31
maggio 2020.
11) - 42/GP/2017 - Dott.ssa Adriana MICHIELI, giudice di pace nella sede di UDINE.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Adriana MICHIELI, giudice di pace nella
sede di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
9
133
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Udine;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 21 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Adriana MICHIELI nell'incarico di
giudice di pace nella sede di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31
maggio 2020.
12) - 43/GP/2017 - Dott.ssa Carla MILOCCO, giudice di pace nella sede di UDINE.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
10
134
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Carla MILOCCO, giudice di pace nella sede
di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Udine;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 21 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Carla MILOCCO nell'incarico di giudice
di pace nella sede di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio
2020.
11
135
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE
13) - 26/GT/2017 - Dott. Elman ROSANIA, già giudice onorario del Tribunale ordinario
di LAGONEGRO.
Nota in data 18 novembre 2016 avente ad oggetto: “pagamento indennità/compensi per le
attività di giudice onorario…”.
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- letta la nota in data 18 novembre 2016 del dott. Elman ROSANIA, già giudice onorario del
Tribunale ordinario di Lagonegro, avente ad oggetto: “pagamento indennità/compensi per le
attività di giudice onorario…”.;
delibera
il non luogo a provvedere, trattandosi di materia di competenza del Ministero della Giustizia,
già destinatario della nota in oggetto.
14) - 40/GT/2017 - Dott. Giulio ALOCCHI, giudice onorario del Tribunale ordinario di
ANCONA.
Esposto in data 5 aprile 2016 della sig.ra Gilda Bontani.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- letto l’esposto in data 5 aprile 2016 della sig.ra Gilda Bontani nei confronti del dott. Giulio
ALOCCHI, giudice onorario del Tribunale ordinario di ANCONA;
delibera
l’archiviazione dell’esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
12
136
15) - 491/GT/2015 - Dott.ssa
Rossana FERRARO, giudice onorario del Tribunale
ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE.
Nota pervenuta in data 29 maggio 2015 del Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 21028/14 riguardante il
predetto magistrato onorario.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2015 del Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Roma con la quale si trasmette copia degli atti introduttivi del
procedimento penale n. 21028/14 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Rossana FERRARO,
giudice onorario del Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
- vista la successiva nota in data 21 ottobre 2015 del medesimo Procuratore Generale con cui
si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale, formulata in data
12 ottobre 2015 dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- rilevato che in data 22 marzo 2016 è stato disposto di richiedere al Presidente del Tribunale
di Roma informazioni sull'esito del suddetto procedimento penale;
- vista la successiva nota pervenuta in data 12 gennaio 2017 con cui il Presidente del
Tribunale di Roma trasmette copia dell'ordinanza di archiviazione del suindicato
procedimento penale, emessa in data 22 dicembre 2016 dal g.i.p. del Tribunale di Roma;
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.
16) - 684/GT/2016 - Dott.ssa Lucia CAMMAROTA, giudice onorario del Tribunale
ordinario di SALERNO.
Nota in data 28 luglio 2016 del Presidente della Sezione feriale della Corte di Appello di
Salerno con cui si trasmette la documentazione relativa all'esposto a firma dell'avv. Vinicio
Capossela nei confronti del suddetto magistrato onorario.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
13
137
- letta la nota in data 28 luglio 2016 del Presidente della Sezione feriale della Corte di Appello
di Salerno con la quale si trasmette la documentazione relativa all'esposto a firma dell'avv.
Vinicio Capossela nei confronti della dott.ssa Lucia CAMMAROTA, giudice onorario del
Tribunale ordinario di Salerno;
- rilevato che con nota in data 30 maggio 2016 il Presidente del Tribunale ordinario di
Salerno, all’esito delle informazioni assunte, ha ritenuto che non sussistono le condizioni che
consentano di adottare nei confronti della dott.ssa Lucia CAMMAROTA provvedimenti ai
sensi dell'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario e degli artt. 12 e 13
della circolare consiliare prot. P-10358/03 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni e
integrazioni;
- rilevato altresì che, nella seduta del 7 luglio 2016, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Salerno, tenuto conto degli accertamenti espletati e delle valutazioni formulate dal
Presidente del Tribunale, ha disposto l'archiviazione del procedimento;
delibera
l'archiviazione della pratica.
17) - 7/GT/2017 - Dott.ssa Loredana PALCERA, giudice onorario del Tribunale ordinario
di SALERNO.
Esposto in data 24 ottobre 2016 del sig. Enzo Arena.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- letto l'esposto in data 24 ottobre 2016 del sig. Enzo Arena nei confronti della dott.ssa
Loredana PALCERA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Salerno;
- vista la nota in data 21 novembre 2016 del Presidente del Tribunale di Salerno con cui,
all'esito delle informazioni assunte, comunica di non aver ritenuto di adottare alcun
provvedimento nei confronti del suddetto magistrato onorario;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare.
14
138
18) - 41/GT/2017 - Dott.ssa Paola BAILO, giudice onorario del Tribunale ordinario di
PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola BAILO, giudice onorario del Tribunale
ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n.
92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
15
139
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Paola BAILO nell’incarico di giudice
onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
19) - 43/GT/2017 - Dott. Ivan BORASI, giudice onorario del Tribunale ordinario di
PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Ivan BORASI, giudice onorario del Tribunale
ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n.
92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
16
140
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 27 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Ivan BORASI nell’incarico di giudice
onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
20) - 44/GT/2017 - Dott.ssa Federica CERESINI, giudice onorario del Tribunale ordinario
di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Federica CERESINI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
17
141
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Federica CERESINI nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
21) - 45/GT/2017 - Dott.ssa Maria Lucia DELLAPINA, giudice onorario del Tribunale
ordinario di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
18
142
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Lucia DELLAPINA, giudice onorario
del Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31
maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Lucia DELLAPINA nell’incarico
19
143
di giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e
con scadenza il 31 maggio 2020.
22) - 46/GT/2017 - Dott.ssa Giorgia DEMALDE', giudice onorario del Tribunale ordinario
di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Giorgia DEMALDE', giudice onorario del
Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 26 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
20
144
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giorgia DEMALDE' nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
23) - 47/GT/2017 - Dott.ssa Marina GHIRETTI, giudice onorario del Tribunale ordinario
di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Marina GHIRETTI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
21
145
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Marina GHIRETTI nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
24) - 48/GT/2017 - Dott.ssa Emanuela MAZZA, giudice onorario del Tribunale ordinario
di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Emanuela MAZZA, giudice onorario del
22
146
Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Emanuela MAZZA nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
23
147
25) - 50/GT/2017 - Dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA, giudice onorario del Tribunale
ordinario di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA, giudice onorario
del Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31
maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
24
148
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA nell’incarico
di giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e
con scadenza il 31 maggio 2020.
26) - 51/GT/2017 - Dott. Roberto SIGNAROLI, giudice onorario del Tribunale ordinario
di PIACENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Roberto SIGNAROLDI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
25
149
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 4 ottobre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Roberto SIGNAROLDI nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
26
150
VICE PROCURATORI ONORARI
27) - 228/VP/2016 - Dott. Sergio DI GERLANDO, vice procuratore onorario della
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 14
giugno 2016 dal dott. Sergio DI GERLANDO, vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA, componente della Sezione Autonoma
per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 22
agosto 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sciacca;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività
svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla
diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio
espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono
27
151
elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice
procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Sergio DI GERLANDO nell'incarico di vice
procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
28) - 229/VP/2016 - Dott.ssa Rosaria SCAFIDI, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosaria SCAFIDI, vice procuratore onorario
della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt.
1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
28
152
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 22
agosto 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice
procuratore onorario, espresso in data 15 settembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività
svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla
diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio
espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono
elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice
procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rosaria SCAFIDI nell'incarico di vice
procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
29) - 230/VP/2016 - Dott.ssa Giuseppa LI PETRI, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Giuseppa LI PETRI, vice procuratore
onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi
degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
29
153
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 22
agosto 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice
procuratore onorario, espresso in data 15 settembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività
svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla
diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio
espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono
elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice
procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giuseppa LI PETRI nell'incarico di vice
procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
30) - 231/VP/2016 - Dott. Sergio SPALLINO, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
30
154
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Sergio SPALLINO, vice procuratore onorario
della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt.
1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 22
agosto 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice
procuratore onorario, espresso in data 15 settembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività
svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla
diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio
espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono
elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice
procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Sergio SPALLINO nell'incarico di vice
31
155
procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
31) - 232/VP/2016 - Dott.ssa Lina Maria CACIOPPO, vice procuratore onorario della
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Lina Maria CACIOPPO, vice procuratore
onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi
degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 22
agosto 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice
procuratore onorario, espresso in data 15 settembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
32
156
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività
svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla
diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio
espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono
elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice
procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Lina Maria CACIOPPO nell'incarico di
vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
32) - 313/VP/2016 - Dott.ssa Marisa CAMPISE, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANZARO.
Esposto pervenuto in data 10 novembre 2016 a firma della Sig.ra Benedetta
CARBONARI.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- letto l’esposto pervenuto in data 10 novembre 2016 a firma della Sig.ra Benedetta Carbonari
presentato nei confronti, fra gli altri, della dott.ssa Marisa CAMPISE, vice procuratore
onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro;
delibera
l’archiviazione dell’esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
33) - 4/VP/2017 - Dott.ssa Giovanna SCHIRRA, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
33
157
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 22
giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna SCHIRRA, vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, componente della Sezione autonoma per
i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30
settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività
svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla
diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi
o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore
onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giovanna SCHIRRA nell'incarico di
vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
34
158