Comunicato Ufficiale Serie D n. 96

Download Report

Transcript Comunicato Ufficiale Serie D n. 96

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717
SITO INTERNET:
http://www.lnd.it/
Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N°96 del 23/02/2017
Sommario
GIUSTIZIA SPORTIVA ....................................................................................................................................................... 2
Decisioni del Giudice Sportivo ........................................................................................................................................ 2
Pag.
1/
70
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro
Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 23 febbraio 2017, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 5/02/2017
A.S.D. ROMAGNA CENTRO – ALFONSINE F.C.
Il Giudice Sportivo,
-
esaminato il reclamo del 6 febbraio 2017 proposto dalla A.S.D. ROMAGNA CENTRO, a seguito di tempestivo preannuncio, con
il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore BAMONTE GIANLUIGI tesserato per la
ALFONSINE F.C.;
-
lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’ALFONSINE F.C. il 14 febbraio 2017;
-
rilevato che al calciatore summenzionato, è stata comminata la squalifica per una gara per “doppia ammonizione”, di cui al C.U.
n. 78 del 25 gennaio 2017 emesso dal Dipartimento Interregionale;
-
rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata, essendo stato il calciatore BAMONTE GIANLUIGI
regolarmente impiegato sia nel corso della gara Alfonsine - Recanatese del 29 gennaio 2017, sia nella gara di cui in epigrafe,
alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22 C.G.S., il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1)
di accogliere il reclamo;
2)
di infliggere alla ALFONSINE F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3)
di non addebitare la tassa di reclamo.
ll Giudice Sportivo
(Aniello Merone)
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 23 Febbraio 2017
Il Segretario
(Mauro de Angelis)
Il Presidente
(Cosimo Sibilia)
Pag.
2/
70