Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N.538

Download Report

Transcript Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N.538

Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N.538
Comunicazioni della F.I.G.C.
Comunicazioni della L.N.D.
Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque
4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A.Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 02.02.2017, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21
GARE DEL 11/12/2016: IMOLESE CALCIO 1919 – OLIMPIA REGIUM
Reclamo proposto dalla Società OLIMPIA REGIUM
Il Giudice sportivo,
rilevato che con C.U. N° 509 pubblicato in data 27/01/2017 lo scrivente
G.S., considerato che la società Olimpia Regium non aveva dato seguito al
preannuncio di reclamo, riferito alla gara in oggetto, provvedeva ad
omologare il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco;
considerato che per un disguido di carattere amministrativo, le
motivazioni adottate dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa
risultano correttamente inoltrate a mezzo PEC in data 13/12/2016, dandone
contestuale comunicazione alla società convenuta; rilevata pertanto la
necessità di annullare le decisioni assunte in data 27/01/2017 con il
C.U. sopra evidenziato, esaminando nel merito quanto sostenuto dalla
parte attrice, osserva:
con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,
prevista dall’art. 17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato,
nell’incontro in questione il calciatore Avdullai Donaldo, in posizione
irregolare, in quanto squalificato per tre giornate effettive di gara
come da C.U.N° 290 del 05/12/2016.
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Infatti, esaminando la lista dei calciatori presentata all’arbitro dalla
società Imolese, il nominativo di cui sopra risulta inserito. Ne consegue
pertanto che il calciatore Avdullai Donaldo ha preso parte all’incontro
in posizione irregolare.
P Q M
a rettifica di quanto deliberato con C.U. N° 509 del 27/01/2017, si
decide:
a) Di comminare alla società Imolese la punizione
perdita della gara con il punteggio di 0 – 6
b) La tassa di reclamo non viene addebitata
sportiva
della
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in
02/02/2017
Roma
ed
affisso
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
all’albo
della
Divisione
Calcio
a
Cinque
Il Presidente
Andrea Montemurro
il