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Il bilancio consolidato degli enti locali

Il Gruppo Amministrazione Pubblica e le attività preliminari al consolidamento dei bilanci

21 febbraio 2017

Nicola Rebecchi

Indice

Il “gruppo amministrazione pubblica”, il perimetro di consolidamento

   

Esclusioni e soglie di irrilevanza Le deliberazioni dell’ente locale capogruppo Le direttive agli organismi partecipati Interventi e procedure per uniformare i bilanci da consolidare

Bilancio consolidato: i soggetti

Dal 2016 i comuni sopra i 5.000 ab. che hanno esercitato la facoltà di rinvio sono tenuti all’applicazione del principio del bilancio consolidato (all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011). I comuni fino a 5.000 ab. possono ulteriormente rinviare l’applicazione del principio al 2017, ai sensi dell’art. 233-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. La scadenza è entro il 30 settembre dell’anno successivo. Il primo esercizio da consolidare coincide con quello di applicazione della contabilità economico-patrimoniale.

Enti Decorrenza

Sperimentatori Comuni popol.>5.000 Comuni popol.<5.000 Già operativa Dal 2016 (se esercitato rinvio) Dal 2017 (se esercitato rinvio) 3

I tempi e le sanzioni

Art. 9 comma 1 quinquies DL 113/2016 convertito in Legge 160/2016

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e

del bilancio consolidato

e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

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Il GAP: società partecipate

Sono le società nelle qual l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al: > 20 % in caso di società non quotata > 10 % in caso di società quotata. Fino a tutto il 2017 è considerata partecipata la società a totale partecipazione pubblica affidataria (diretta) di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione 5

Verifica del criterio di irrilevanza

E’ opportuno riportare nella deliberazione di approvazione dei due elenchi (GAP e Area di consolidamento) la verifica del criterio di irrilevanza: 6

Il GAP: classificazione per missione

Enti e società devono essere classificati per missione: a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio; c) ordine pubblico e sicurezza; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche giovanili, sport e tempo libero; f) turismo; g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; i) trasporti e diritto alla mobilità; j) soccorso civile; k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; m) sviluppo economico e competitività; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali; r) relazioni internazionali. 7

L’approvazione degli elenchi

L’ente, attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale, deve approvare i due elenchi: • Elenco 1: enti, aziende e società che compongono il GAP: i soggetti facenti parte del GAP devono anche essere indicati nel DUP; • Elenco 2: enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio. Non esiste un termine di legge per approvare gli elenchi ma il principio prevede che la comunicazione agli Enti e alle società che rientrano nell’area di consolidamento sia fatta prima dell’inizio dell’esercizio in cui l’Ente locale redige il bilancio consolidato. 8

ARCONET sul GAP

Arconet ha condiviso la necessità di chiarire che il concetto di influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. Resta confermato che i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato. Infine la Commissione ha condiviso la proposta dei rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti di precisare che nel perimetro di consolidamento non sono compresi gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione . 9

Arconet: le fondazioni

In merito alla determinazione della quota di partecipazione delle amministrazioni pubbliche nelle fondazioni, ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, Arconet ritiene che debba essere determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine alla pianificazione ed alla programmazione all’indirizzo, dell’attività della fondazione. 10

Arconet: Enti e società partecipate

In risposta ad un quesito ANCI base sull’applicazione del controllo in all’influenza dominante sugli Enti strumentali partecipati da parte dell’Ente locale, la commissione ARCONET ha stabilito che l’influenza dominante è prevista per definire gli enti e le società controllate da considerare nel bilancio consolidato e non anche per gli enti e le società partecipate. Per estendere la definizione di enti strumentali e di società partecipate ai fini della redazione del bilancio consolidato, inserendo “le quote di influenza dominante per la redazione del bilancio consolidato”, è necessario infatti un intervento del legislatore, che preveda l’applicazione del «controllo analogo congiunto» 11

Le direttive alle partecipate

Gli elenchi questi vengono trasmessi ai soggetti interessati, unitamente alle direttive per il consolidamento, che riguardano: • le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato. A tal fine il p.c. individua le scadenze: 10 giorni da approvazione del bilancio e comunque entro il 20

luglio

dell’esercizio successivo; • le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato, ovvero conto economico, stato patrimoniale, operazioni infragruppo (debiti-crediti, utili e perdite, ecc.); • le istruzioni necessarie per avviare un percorso di adeguamento che consenta di uniformare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica 12

L’aggiornamento degli elenchi

Al termine dell’esercizio di riferimento vengono aggiornati gli elenchi del GAP e del perimetro di consolidamento, in quanto l’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, è individuata alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce. L’aggiornamento consente di tenere in considerazione eventuali modifiche intervenute durante l’esercizio. 13

Arconet: Le attività di pre-consolidamento

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:    le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente); le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione delle corrispondenza dei saldi reciproci; la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili. 14

Direttive alle partecipate

E’ opportuno prevedere, nell’ambito delle direttive alle partecipate, la richiesta di dati sintetici relative alle operazioni infragruppo, corredata da indicazioni per la compilazione (ad es.: «indicare i dati al netto dell’iva su acquisti e vendite …»)

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

COMUNE CAPOGRUPPO ENTE… ASSOCIAZIONE… AZIENDA… FONDAZIONE … SOCIETA'… SOCIETA'… SOCIETA'… SOCIETA'…

AREA DI CONSOLIDAMENTO GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IMPORTO BILANCIO ESERCIZIO 2016 CREDITI DEBITI RICAVI COSTI ACQUISTO CESPITI VENDITA CESPITI CONCESSIONE CREDITI E PRESTITI UTILIE E PERDITE INFRAGRUPPO DIVIDENDI DISTRIBUITI TRIBUTI VERSATI AL COMUNE DI … Nota sul regime fiscale delle operazioni

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La normativa di riferimento

    

Allegato 4/4 (e art. 11) al d.lgs. 118/2011

: principio contabile applicato del bilancio consolidato e relativi schemi di SP e CE

artt. 25 ss. d.lgs. 127/1991

: attuazione VII Dir. CEE

principio OIC 17

: bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

art. 147 quater del TUEL:

Controlli sulle società partecipate non quotate

art. 227 del TUEL

: rendiconto consolidato degli organismi strumentali 16

Grazie per l’attenzione

Nicola Rebecchi I materiali saranno disponibili su: www.fondazioneifel.it/formazione @Formazioneifel Facebook Youtube