Comunicato - Divisione Calcio a 5

Download Report

Transcript Comunicato - Divisione Calcio a 5

Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N.677
1.Comunicazioni della F.I.G.C.
2.Comunicazioni della L.N.D.
3.Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque
4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A.Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 24.02.2017, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
GARE DEL 21/01/2017: RHIBO FOSSANO – CITTA’ DI ASTI
Reclamo proposto dalla Società: RHIBO FOSSANO
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini,
osserva:
con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,
prevista dall’art.17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato
nell’incontro di che trattasi, il calciatore Costa Joao Renato, in
posizione irregolare in quanto squalificato.
Il ricorso è infondato e viene respinto.
Infatti il nominato in questione risulta tesserato presso la società
convenuta a far tempo dal 02/12/2016, come confermato dal Tribunale
Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti con C.U. N° 18/ TFN – Sez.
Tesseramenti del 20/02/2017.
Di conseguenza, dagli accertamenti esperiti, risulta aver scontato nelle
giornate del 10/12/2016 e del 17/12/2016 la squalifica per due giornate
effettive di gara comminatagli con C.U. N°309 del 07/12/2016.
P.Q.M
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 487 del 25/01/2017 decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle
due squadre al termine dell’incontro:
Rhibo Fossano – Città di
Asti 3 – 4.
b) la tassa di reclamo viene addebitata.
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in
24/02/2017
Roma
ed
affisso
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
all’albo
della
Divisione
Calcio
a
Cinque
Il Presidente
Andrea Montemurro
il