Delibera Giudice Sportivo Ricorso Bergamo C5 La Torre

Download Report

Transcript Delibera Giudice Sportivo Ricorso Bergamo C5 La Torre

Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N.676
1.Comunicazioni della F.I.G.C.
2.Comunicazioni della L.N.D.
3.Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque
4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A.Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 24.02.2017, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
GARE DEL 07/01/2017:CITTA’ DI ASTI- BERGAMO C5 LA TORRE
Reclamo proposto dalla BERGAMO C5 LA TORRE
Il Giudice sportivo,
esaminato
osserva:
il
reclamo
in
oggetto
regolarmente
prodotto
nei
termini,
con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,
prevista dall’art.17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato
nell’incontro di che trattasi, il calciatore Costa Joao Renato, in
posizione irregolare in quanto squalificato, ed il calciatore Santin
Gabriel in quanto non tesserato.
Riguardo la prima doglianza si precisa che il calciatore Costa Joao
Renato risulta tesserato presso la società convenuta a far tempo dal
02/12/2016, come confermato dal Tribunale Federale Nazionale – Sez.
Tesseramenti con C.U. N° 18/ TFN – Sez. Tesseramenti del 20/02/2017.
Di conseguenza, dagli accertamenti esperiti, risulta aver scontato nelle
giornate del 10/12/2016 e del 17/12/2016 la squalifica per due giornate
effettive di gara comminatagli con C.U. N°309 del 07/12/2016.
Per quel che concerne, poi, la posizione del calciatore Santin Gabriel
questi risulta correttamente tesserato presso la Soc. Città di Asti dal
27/12/2016, ne consegue pertanto che anche tale atleta aveva titolo a
partecipare alla gara in oggetto.
P.Q.M
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 424 del
12/01/2017 decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle
due squadre al termine dell’incontro: Città di Asti – Bergamo C5
La torre 6 – 4.
b) la tassa di reclamo viene addebitata.
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in
24/02/2017
Roma
ed
affisso
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
all’albo
della
Divisione
Calcio
a
Cinque
Il Presidente
Andrea Montemurro
il