Nella bozza del testo sulla revisione dei ruoli del Corpo di

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Transcript Nella bozza del testo sulla revisione dei ruoli del Corpo di

Prot. n. 109/2017
Roma, lì 17 febbraio 2017
Al Ministro della Giustizia
On.le Andrea Orlando
Al Capo di Gabinetto
Pres. Giovanni Melillo
Al Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
Pres. Santi Consolo
Al Direttore Generale Personale DAP
Dott. Pietro Buffa
OGGETTO: Osservazioni sulla bozza di riordino.
Nella bozza del testo sulla revisione dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria presentata il 13
febbraio u.s., si possono riscontrare non poche disparità di trattamento con l’omologo Corpo della
polizia di stato. Inoltre, se il testo venisse confermato, verrebbero disattese le legittime aspettative
degli appartenenti a ciascuno dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, senza esclusione in
concreto di nessuno.
Nel ruolo degli agenti assistenti, infatti, non viene attuata la tanto auspicata apertura al ruolo dei
sovrintendenti, penalizzando quindi tutti gli assistenti capo, e quelli che lo diverranno in futuro, che
speravano di poter transitare per anzianità di servizio nel ruolo superiore.
Nel ruolo dei sovrintendenti vengono penalizzati tutti coloro i quali ricoprono la qualifica di
sovrintendente poiché la loro decorrenza giuridica è in un caso 1 gennaio 2006 e nell'altro 1 gennaio
2008. Quindi entrambe le decorrenze giuridiche non consentono di beneficiare delle disposizioni
transitorie, poiché, al 1 gennaio 2017 non avranno maturato un'anzianità nella qualifica di
sovrintendente pari o superiore a cinque anni. Infatti, coloro i quali hanno come decorrenza
giuridica 2006, nel 2017 avranno maturato quattro anni nella qualifica di sovrintendente, mentre
coloro i quali hanno decorrenza giuridica 2008, avranno maturato due anni nella qualifica di
sovrintendente.
Al momento nessun appartenente al ruolo sovrintendenti riveste la qualifica di vice sovrintendente.
Anche in questo caso, dunque, non vi sarà nessuna promozione, come disciplinato dalle disposizioni
transitorie, alla qualifica di sovrintendente.
Sono penalizzati i sovrintendenti capo che avranno come unico "vantaggio" il giusto
riconoscimento della decorrenza giuridica a partire dal 31 dicembre del 2000, anziché 9 luglio 2002,
senza nessuna previsione di accesso al ruolo degli ispettori se non tramite concorso.
Sono penalizzati tutti gli appartenenti al ruolo degli ispettori che hanno qualifica pari o superiore a
ispettore capo, in possesso del diploma d’istruzione secondaria, poiché è stato previsto un concorso
interno per titoli, per soli 50 posti per accedere all'istituendo "ruolo speciale" . Sono penalizzati
tutti coloro i quali rivestono la qualifica di ispettore e sono in possesso di laurea magistrale, poiché,
non hanno la possibilità di partecipare al predetto concorso, nonostante le disposizioni transitorie
prevedano l’attuazione di un concorso “con particolare valorizzazione dei titoli culturali”.
Anche gli ispettori superiori e i sostituti commissari non trovano piena soddisfazione dal testo di
revisione in quanto, pur avendo dovuto sostenere in passato un concorso per accedere alle due
qualifiche, non vedono riconosciuto questo ulteriore impegno rispetto a tutti gli altri ispettori che
accederanno alla qualifica di ispettore superiore per sola anzianità.
In ossequio ai principi di giustizia ed equità sarebbe opportuno che l’Amministrazione innalzasse i
posti per accedere al “ruolo speciale” a 100, riservando 50 posti agli ispettori superiori e sostituti
commissario in possesso di diploma d’istruzione secondaria o laurea triennale e 50 posti per tutti
gli altri ispettori in possesso di laurea magistrale\specialistica.
Fortemente danneggiati, da questa revisione sono anche gli appartenenti ai ruoli tecnici del Corpo.
Intanto perché anche i ruoli degli agenti assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori
tecnici subiscono le stesse penalizzazioni dei loro omologhi colleghi del Corpo. E poi perché viene
preclusa la possibilità per il ruolo dei direttori tecnici di aspirare alla “dirigenza” non essendo
prevista una dirigenza. Eppure, sulla scorta di quanto previsto dai riscontri normativi e
regolamentari, non vi sono motivi ostativi o pregiudizievoli nel prevedere l’istituzione di una
dirigenza di polizia a carattere tecnico. L’art. 18 della legge 85 del 2009, istitutiva del “Laboratorio
Centrale per la Banca Dati Nazionale del D.N.A.” e dei “Ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria”, delega il Governo affinché vi sia: “previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di
ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure
previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di stato” (vds. D.lgs. 334/2000).
Nel decreto legislativo 334 del 2000 sono, infatti, previsti i ruoli dirigenziali della Polizia di Stato
che afferiscono alle specializzazioni tecniche e professionali del Corpo. Medesimo rilievo può
essere verificato nell’ambito delle forze di polizia a ordinamento militare laddove sono previsti i
gradi corrispondenti alla dirigenza anche generale (Generale di Divisione R.T.).
Da quanto sopra esposto e dal confronto con le disposizioni ordinamentali che attengono alle altre
forze di polizia, non si può che ritenere assolutamente necessaria l’istituzione del “Dirigente tecnico
di Polizia Penitenziaria”.
Per quanto attiene, infine, ai ruoli direttivo e dirigenziale, il testo presentato sembra evidenziare, in
alcuni passaggi, delle vere e proprie violazioni della legge delega Madia, mentre in altri si
riscontrano degli inverosimili orientamenti dell’Amministrazione che mortificano la Polizia
Penitenziaria, in controtendenza con il senso stesso della Riforma del Corpo del 1990 che vanno a
ridurre ulteriormente lo spazio di autonomia professionale del personale direttivo e dirigenziale
della Polizia Penitenziaria, schiacciando conseguentemente - in modo intollerabile – anche il ruolo
degli Ispettori.
Peraltro, ad avviso della scrivente, occorre eliminare dal testo di decreto sul riordino delle carriere
delle forze di polizia qualsiasi riferimento alla carriera dei dirigenti penitenziari, poiché NON
appartenenti ad alcun Corpo di Polizia.
Ovviamente, ed immancabilmente, tutte le rivendicazioni e le risorse economiche previste dalla
legge sul riordino delle forze di polizia deve andare esclusivamente agli appartenenti a tali Corpi.
Infatti nella bozza della PS non c’è nessun riferimento alla carriera prefettizia: i prefetti, pur
essendo Autorità di Pubblica Sicurezza, hanno la loro disciplina e trovano le loro risorse in altre
fonti di legge, alle quali dovranno attingere anche i dirigenti penitenziari.
Sempre ad avviso della scrivente, nella bozza de qua, oltre ad appalesarsi una violazione del
principio di omogeneizzazione espressamente sancito dalla legge delega, si evidenziano profili di
irrazionalità per quanto attiene:
- i numeri di Primi dirigenti della Polizia Penitenziaria sono assolutamente irrisori e sproporzionati
in negativo in assoluto - rispetto alle esigenze del Corpo – nonché in relativo, confrontandosi con
tutte le altre FFPP e FFAA. Pertanto, la tabella dei dirigenti superiori va ampliata almeno a 16 (11
PRAP e 5 DAP) per assumere ai PRAP incarichi di direttori UST e al DAP di Uffici di competenza
della Polizia Penitenziaria.
Le funzioni dei primi dirigenti devono prevedere che in assenza dei dirigenti superiori assumono le
funzioni di direttori dell’UST e degli Uffici di competenza della Polizia Penitenziaria del Dap e che
i commissari coordinatori e coordinatori superiori in assenza dei primi dirigenti assumono le
funzioni a questi attribuite.
- le funzioni previste dall’art. 48 lettera c) della bozza relativa ai direttivi ed i dirigenti del nuovo
Ruolo dei Funzionari di PP ledono la dignità del Corpo e rappresentano addirittura un grande passo
indietro rispetto alle funzioni oggi previste per i Commissari del Corpo. Addirittura la bozza oggi in
discussione prevede che ai vicecommissari sia attribuita la responsabilità di una unità operativa,
compito attinente al profilo professionale degli ispettori e, talvolta, dei sovrintendenti !!! Ai primi
dirigenti viene attribuito il comando di reparto e la vice direzione di uffici, ruolo quest’ultimo che
oggi, dal DM 2004, è già assegnato ai commissari coordinatori. Così facendo, ai primi dirigenti non
potrà nemmeno essere attribuita la direzione degli UST dei PRAP, del GOM, dell’UCST e di altre
articolazioni importanti del Corpo !!!!
Al riguardo, si ritiene più opportuno stralciare la previsione relativa alle funzioni, demandando ad
un atto normativo secondario la disciplina delle stesse.
- il personale con qualifica dirigenziale non può essere ancora sottoposto al giudizio del Direttore
consistente nel rapporto informativo annuale. Tale previsione, oltre a essere contraria alla normativa
generale sui dirigenti dello Stato, che prevede invece la necessità che il dirigente sia sottoposto ad
una valutazione complessiva da parte di una Commissione, è assurda ed inaccettabile perché – oltre
a segnare un passo indietro rispetto alla disciplina oggi vigente per al PP, dato che dalla qualifica di
commissario capo il vigente dlgs 146 prevede il giudizio del Provveditore in prima istanza e del
Capo DAP in seconda istanza – non rispetta la disciplina prevista dall’attuale riordino per tutti gli
altri dirigenti della Forze di Polizia.
E’ assolutamente necessario, infine, che – nel rispetto della professionalità dei funzionari della PP e
dei principi del riordino, che riconoscono il carattere dirigenziale alla carriera dei funzionari – la
prima autorità competente a redigere i rapporti informativi di sovrintendenti e ispettori sia
individuata nei funzionari del Corpo con qualifica dirigenziale.