Transcript novità normative per trasportatori e intermediari di rifiuti
NOVITÀ NORMATIVE PER TRASPORTATORI E INTERMEDIARI DI RIFIUTI
CHI RIGUARDA: I TRASPORTATORI DI RIFIUTI
, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle
categorie 2 e/o 3 GLI INTERMEDIARI DI RIFIUTI
, ossia tutti i soggetti che
acquisiscono servizi di trasporto, recupero o smaltimento rifiuti per conto di terzi
. Tali soggetti sono ad oggi in attesa di iscrizione all’Albo nella
categoria 8
.
COSA RIGUARDA:
Le più recenti Circolari e Delibere emanate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali in applicazione del D.Lgs. 205/10.
SCADENZA: RIFERIMENTI: Intermediari, 60 giorni - Trasportatori, prossimo rinnovo
DM 406/98; D.Lgs. 205/10; Delibera n° 2 del 15/12/10 Albo Gestori; Delibere n° 1 e 2 del 19/01/11 Albo Gestori; Circolare n° 240 del 9/02/11 Albo Gestori (testi disponibili su richiesta) L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato alcune Delibere che modificano le regole in vigore per
Trasportatori e Intermediari di rifiuti
. Di seguito i dettagli.
NOVITÀ PER I TRASPORTATORI:
La Circolare n° 240 del 9 febbraio 2011 è stata emanata per chiarire le modalità di applicazione del D.Lgs. 205/10. In sintesi: 1.
Le iscrizioni
relative al trasporto di
rifiuti pericolosi
sono
valide anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi
. Ne consegue che chi ad oggi è iscritto nelle categorie 4 e 5 può richiedere la cancellazione dalla categoria 4 (rifiuti non pericolosi) e mantenere solo la categoria 5 (rifiuti pericolosi). Se necessario, si dovrà provvedere
all’integrazione di classe
. 2. Le iscrizioni relative ai
soli rifiuti non pericolosi
(categoria 4)
non comportano più
la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese ad oggi iscritte in categoria 4 possono quindi richiedere la
revoca
dell’accettazione delle 3. garanzie finanziarie a suo tempo prestate. Lo stesso vale per le imprese iscritte in categoria 1 (rifiuti urbani) relativamente ai soli quantitativi di rifiuti urbani non pericolosi trasportati.
Le iscrizioni in procedura semplificata (categorie 2 e 3) non sono più previste
. Le imprese attualmente iscritte in tali categorie,
all’atto del prossimo rinnovo
, dovranno
modificare la categoria di iscrizione
, rispettivamente da 2 a 4 (rifiuti non pericolosi), o da 3 a 5 (rifiuti ANCHE pericolosi). Per la categoria 5 sarà necessario prestare idonee garanzie finanziarie. Per qualsiasi ulteriore informazione, clicca www.startrash.it
oppure scrivi a [email protected]
NOVITÀ PER GLI INTERMEDIARI:
Come si ricorderà, già il D.Lgs. 22/97 aveva stabilito l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti (oggi Gestori Ambientali) per le Imprese che svolgevano l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione. Tale obbligo, ribadito poi dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche,
non era però effettivo
, in mancanza delle necessarie procedure di attuazione. La deliberazione dell’Albo del 15 dicembre 2010 costituisce un primo passo verso l ’attuazione dell’obbligo, dettando i
requisiti
necessari per l’iscrizione nella categoria 8 (intermediazione di rifiuti senza detenzione). Le Deliberazioni n° 1 e 2 del 19 gennaio 2011
istituiscono l’effettivo obbligo di iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 8, per le imprese e gli Enti che svolgono attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione. L’iscrizione va presentata mediante
l’apposita modulistica
(allegata alla Deliberazione n° 2)
entro 60 giorni
dalla pubblicazione in G.U. dell’adozione della Deliberazione. Riteniamo opportuno chiarire che l’attività di
INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE
si configura ogniqualvolta un soggetto
si interpone
, a livello commerciale e/o amministrativo,
fra Produttore, Trasportatore e Smaltitore di rifiuti
. Ad esempio, se l’impresa A svolge attività di
manutenzione
(Facility Management) presso l’impresa B, sua Cliente, e nell’ambito di tali attività fornisce a B anche servizi di
ritiro e smaltimento rifiuti
(i quali servizi veng ono poi fisicamente svolti dall’impresa C, Trasportatore autorizzato), lo scenario sarà il seguente:
A fattura a B
un pacchetto di servizi, che include anche (in modo esplicito o implicito) lo smaltimento dei rifiuti.
C
(come tutte le altre eventuali imprese coinvolte per altre attività)
fattura
i suoi servizi
ad A
.
Non c’è rapporto diretto fra B
(Cliente finale)
e C
. Nel momento del ritiro dei rifiuti,
Produttore sarà B
, mentre
Trasportatore sarà C
. In questo scenario,
A svolge attività di intermediazione
senza detenzione.
Deve quindi
essere menzionata nel Formulario, ottemperare agli obblighi amministrativi già in vigore (registro, MUD, iscrizione al SISTRI) e
iscriversi all’Albo
in categoria 8.
Startrash srl
è a Vostra disposizione per assisterVi nella procedura di iscrizione , variazione categoria o rinnovo presso l’Albo Gestori. _______________________________________________________________
Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati, VAI ALLA PAGINA CONTATTI oppure SCRIVI all’indirizzo [email protected]
Per qualsiasi ulteriore informazione, clicca www.startrash.it
oppure scrivi a [email protected]