Assegno di ricollocazione: richiesta telematica all`Anpal

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Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Voucher per la formazione
Assegno di ricollocazione:
richiesta telematica all’Anpal
Giovanni Di Corrado - Consulente del lavoro
In seguito alla recente attivazione del portale telematico dell’Anpal (Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, istituita con Decreto
legislativo n. 150/2015) può finalmente trovare
concreta applicazione l’assegno di ricollocazione; infatti a riguardo, la Direzione Generale per
le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto ad emanare il Decreto
direttoriale n. 258 del 16 settembre 2016, erogando ben 32 milioni di euro per il finanziamento di
tale prestazione.
Giova ricordare che l’assegno individuale di ricollocazione (Air) nasce come uno strumento di
sostegno al reddito che si va ad inserire all’interno delle misure di politica attiva vigenti ad oggi
nel nostro Paese ed è stato introdotto precisamente dall’articolo 23, Decreto legislativo n. 150
del 14 settembre 2015.
Sostanzialmente, uno degli obiettivi del legislatore nell’introdurre l’assegno di ricollocazione, è
quello di far sì che i Servizi per l’impiego, a prescindere dal fatto che siano pubblici o privati, si
attivino nel seguire il soggetto che, trovandosi
nello status di disoccupato, necessiti di una maggiore assistenza durante la ricerca di un’altra occupazione.
Prima che vi fosse l’introduzione dell’assegno
individuale di ricollocazione, era previsto il contratto di ricollocazione, disciplinato dall’articolo
17, Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015,
in seguito abrogato dall’articolo 34, comma primo, lettera i), Decreto legislativo n. 150/2015.
Se ci si interroga sulla differenza tra il vecchio
contratto di ricollocazione ed il nuovo assegno di
ricollocazione, la risposta risiede nel fatto che il
primo prevedeva come destinatari tutti quei soggetti che potevano definirsi disoccupati ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lett. c), Decreto legisla-
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tivo n. 181/2000, al contrario del secondo che invece prevede un numero inferiore di destinatari.
Destinatari dell’assegno
di ricollocazione
Destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione sono adesso esclusivamente quei soggetti
che si trovano in uno stato di disoccupazione, ai
sensi dell’articolo 19, Decreto legislativo n.
150/2015, da un periodo di oltre 4 mesi e che
percepiscono l’indennità di NASpI.
Per ovvie ragioni, tale misura è destinata a soggetti licenziati a decorrere dal mese di settembre
2015. È importante altresì evidenziare che essa è
contraddistinta dall’elemento della volontarietà;
infatti è soltanto nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta che l’assegno individuale di ricollocazione può essere riconosciuto.
La domanda dell’assegno da parte del soggetto
disoccupato, in genere deve essere effettuata direttamente al Centro per l’impiego presso il quale il destinatario dell’assegno ha stipulato il patto
di servizio personalizzato, così come previsto
dall’articolo 20, comma 1, Decreto legislativo n.
150/2015.
Giova precisare però, che qualora il suddetto
Centro per l’impiego non si dovesse attivare in
merito, vi è la possibilità da parte del soggetto
interessato, di effettuare richiesta telematicamente, una volta trascorsi 60 giorni dalla registrazione telematica, potendo richiedere infatti l’assegno di ricollocazione direttamente all’Anpal, dopo aver ottenuto le credenziali per poter avere
accesso alla procedura di profilazione.
Dunque, in seguito all’iscrizione al portale nazionale e successivamente alla conferma dello stato
di disoccupazione attraverso la stipulazione del
patto di servizio, si ha la profilazione del soggetto destinatario della misura dell’assegno individuale di ricollocazione, la quale può essere effet-
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tuata appunto o dai Centri per l’impiego, oppure
dall’Anpal, nell’ipotesi in cui i primi non si siano
attivati in merito.
Dopo la profilazione, al soggetto interessato può
essere rilasciato l’assegno.
Utilizzo dell’assegno e durata
Entro i 2 mesi successivi al momento in cui gli
viene rilasciato l’assegno individuale di ricollocazione, il soggetto disoccupato ha la facoltà di
scegliere il Centro per l’impiego o l’operatore
accreditato presso il quale vorrà spendere l’assegno stesso. Ciò a pena di decadenza dallo stato
di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno
del reddito.
È estremamente importante specificare, infatti,
che l’assegno può essere speso dal disoccupato,
al fine di poter ottenere un servizio di assistenza
intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro, presso
i Centri per l’impiego o presso i soggetti privati
accreditati dall’Anpal.
Vi è a riguardo un apposito albo ove sono inseriti
tutti i soggetti accreditati a svolgere funzioni per
quel che concerne le politiche attive del lavoro.
Nell’eventualità in cui il soggetto disoccupato
dovesse scegliere, per fruire del servizio di assistenza intensiva, uno dei soggetti accreditati diverso dal Centro per l’impiego, è opportuno che
ne venga data immediatamente comunicazione al
Centro per l’impiego che ha provveduto a rilasciare l’assegno di ricollocazione.
La durata dell’assegno è pari a 6 mesi, ma essa
può benissimo essere prorogata per ulteriori 6
mesi, nell’ipotesi in cui l’intero ammontare non
dovesse venire consumato.
Il valore dell’assegno individuale
di ricollocazione
Il valore dell’assegno di ricollocazione è variabile. In particolare, a riguardo, ha rilevanza quella
che è la classe di profilazione del soggetto destinatario dell’assegno, dato che quanto più grande
è la difficoltà di occupazione della persona disoccupata, tanto più grande è il valore dell’assegno di ricollocazione.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione di tipo previdenziale.
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Nello specifico, comunque, l’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione viene definito
con delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Anpal, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, ma cosa essenziale è che esso potrà essere intascato solo una volta
che si sarà ottenuto il risultato occupazionale
previsto, quindi solo in caso di effettiva rioccupazione del soggetto destinatario della misura.
Dunque, l’importo erogato a favore dei Centri
per l’impiego e delle Agenzie non ha un valore
fisso, poiché si tratta appunto di un tipo di compenso dal valore proporzionale alla tipologia di
contratto che sarà eventualmente firmato dal soggetto disoccupato.
Ad ogni modo, per il rilascio dell’assegno bisogna tenere in considerazione le disponibilità assegnate per la Regione o per la Provincia autonoma in cui risiede il soggetto che versa in uno stato di disoccupazione, valutando le risorse individuate nell’ambito del “Fondo per le politiche attive del lavoro”.
Nel momento in cui viene richiesto il servizio di
assistenza alla ricollocazione, si ha la sospensione, per il periodo pari alla sua durata, del patto
di servizio personalizzato eventualmente stipulato e ciò al fine di evitare che si vada incontro ad
una sovrapposizione di misure di politica attiva
che possono concernere anche operatori pubblici
o privati diversi.
L’assistenza intensiva
Nel servizio di assistenza alla ricollocazione, devono essere inclusi:
• l’affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
• il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a
sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
• l’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
• l’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto
alle sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, in rapporto a quelle che sono le condizioni
del mercato del lavoro nel territorio di riferimento, nonché al periodo di disoccupazione;
• l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio
di comunicare al Centro per l’impiego e all’An-
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pal, l’eventuale rifiuto ingiustificato, da parte
della persona interessata, di svolgere una delle
attività, o di una offerta di lavoro congrua, al fine
della irrogazione di sanzioni di cui all’articolo
21, commi 7 e 8, Decreto legislativo n.
150/2015;
• la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa
del servizio stesso dopo l’eventuale cessazione
del rapporto entro il termine di sei mesi.
Pertanto si deduce che l’interessato ha l’obbligo
di svolgere tutte quelle che sono le attività concordate con il tutor nel programma fatto appositamente per lui dopo aver sostenuto una sorta di
colloquio che deve essere tenuto o con l’operatore privato o con il Centro per l’impiego, in base
alla scelta che viene effettuata.
Gli operatori degli enti accreditati, inoltre, potrebbero anche essere chiamati ad effettuare un
certo numero di ore nell’accompagnare il disoccupato nella ricerca attiva di un lavoro, ovvero di
una nuova occupazione.
Giova ricordare poi, che all’interno del programma personalizzato, è possibile inserire una sorta
di business-plan per coloro che vogliano intraprendere una attività di tipo autonomo, dato che
è concessa anche questa possibilità.
Altra cosa a cui occorre rivolgere l’attenzione è
la cosiddetta “offerta di lavoro congrua”. Con essa si fa riferimento al principio secondo il quale
il soggetto disoccupato che fa domanda per l’assegno individuale di ricollocazione, si assume
l’impegno di accettare tutte quelle offerte di lavoro che dovessero essere ritenute congrue, a seguito di una sorta di negoziazione che avviene
tra le parti. Negoziazione che però molto spesso
non tiene in considerazione determinati aspetti
come quello geografico, retributivo, ecc. In merito, è opportuno specificare che il soggetto erogatore del servizio, ha il compito di comunicare all’Anpal e al Centro per l’impiego, l’eventuale rifiuto ingiustificato del soggetto disoccupato a
svolgere le attività indicate dal tutor o appunto
l’eventuale rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, sempre al fine di consentire l’irrogazione
delle sanzioni previste a riguardo.
L’erogazione dell’assegno
L’erogazione dell’assegno di ricollocazione deve
avvenire pertanto, come è stato già precedente-
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mente chiarito, nei confronti di quegli enti che
hanno prestato attività di assistenza intensiva alla
ricollocazione, a patto però che il soggetto che
rivesta lo status di disoccupato e che sia titolare
dell’assegno, trovi una nuova occupazione con
contratto a tempo indeterminato, con contratto di
apprendistato o con contratto a tempo determinato che abbia una durata pari ad almeno sei mesi
(che vengono ridotti ad un numero di tre se si fa
riferimento alle Regioni del Mezzogiorno), oppure ancora con contratto part-time (con percentuale che sia almeno pari al 50%).
L’Anpal dovrà tenere in considerazione i casi in
cui, nonostante l’attività finalizzata alla ricollocazione, non si raggiunga l’obiettivo che era stato
prefissato. Per far ciò, essa dovrà essere in grado
di tener conto di quelle che sono le difficoltà
eventualmente riscontrate e dell’eventuale scarso
spirito di collaborazione delle persone assistite.
Per fare in modo che l’assegno di ricollocazione
sia finanziato dal Fondo politiche attive del lavoro, nei casi in cui, successivamente all’assegnazione ed all’uso dell’assegno, il lavoratore dovesse essere assunto a tempo pieno ed indeterminato, l’Inps deve versare all’Anpal una somma pari
al 30% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in caso di fruizione della NASpI.
Monitoraggio dell’Anpal
Dunque, ben si comprende che con la nuova normativa si assiste ad un accentramento delle competenze in capo al Ministero del lavoro, che vengono esercitate in particolar modo dall’Anpal.
All’interno dell’articolo 23, Decreto legislativo
n. 150/2015, al comma 8, vengono individuate le
modalità attraverso cui l’Anpal ha il compito di
controllare e valutare, come innanzi anticipato, i
risultati occupazionali raggiunti dai soggetti che
erogano il servizio.
A tal fine la stessa Anpal ha previsto l’istituzione
di un sistema informatico al quale i Centri per
l’impiego ed i soggetti accreditati hanno l’obbligo di conferire le notizie relative alle richieste,
all’utilizzo e all’esito del servizio. A tutela del
principio di trasparenza, poi, gli esiti della valutazione vengono resi pubblici e l’Anpal ha il dovere di far sì che questi vengano distribuiti ai
Centri per l’impiego.
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Altro aspetto importante è che l’Anpal ha il compito di segnalare agli appositi soggetti, gli eventuali elementi di criticità riscontrati durante la fase di valutazione per poter permettere le apposite
azioni correttive, e applicare le dovute sanzioni,
una volta che sia decorso un anno dalla segnalazione di tali criticità, mediante la revoca della facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di
ricollocazione, nel caso in cui non si sia posto rimedio agli errori.
Difficile, in considerazione di quanto asserito sin
qui, non percepire una natura per così dire contrattuale dell’assegno di ricollocazione individuale, grazie anche alla possibilità che viene concessa al soggetto di poter scegliere liberamente l’operatore a cui rivolgersi e alla volontarietà di richiedere la misura dell’assegno stesso. Pertanto
si ha in qualche modo una sorta di scambio di
obbligazioni tra il soggetto accreditato incaricato
di svolgere l’assistenza intensiva ed il soggetto
che è destinatario della misura di sostegno al reddito, il quale decide di spendere appunto il proprio assegno proprio lì.
Le finalità dell’assegno di ricollocazione
Analizzando quindi quanto detto sino ad ora, si
evince chiaramente che il fine perseguito dal legislatore nel dettare questa nuova normativa in
materia di assegno di ricollocazione è quello di
sollecitare i Centri per l’impiego ed in generale
gli enti privati accreditati, affinché possano mettere in pratica una attività di assistenza intensiva
durante la fase di ricerca del lavoro da parte di
soggetti disoccupati percettori di indennità di
NASpI.
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Infatti non si può certamente negare che fino ad
oggi una certa superficialità ha contraddistinto
l’operato dei Centri per l’impiego i quali spesso
non si sono mostrati per niente utili ed efficienti
nell’assistere le persone in cerca di occupazione.
Dunque la nuova normativa in materia di politiche attive, e quindi anche l’introduzione della
misura di sostegno al reddito quale è quella dell’assegno di ricollocazione, ha altresì il fine di
rendere maggiormente competitivi tutti coloro
che operano in questo settore, sì da raggiungere
uno standard di prestazione piuttosto elevato.
Ma l’intento del legislatore è anche quello di sollecitare il soggetto disoccupato nella ricerca di
una nuova occupazione, in quanto questo sovente, essendo scoraggiato e in preda ad un senso di
frustrazione, assume un atteggiamento piuttosto
passivo.
Pertanto si ha un duplice obiettivo: da un lato incentivare, e contemporaneamente premiare, l’operatore che assiste il soggetto disoccupato nelle
modalità sopra elencate e dall’altro sollecitare altresì il soggetto disoccupato ad assumere un atteggiamento collaborativo nella ricerca di un
nuovo lavoro, con l’auspicio che possa essere sin
da subito impiegato in una nuova occupazione,
arricchito anche da nuove competenze acquisite
grazie alle attività formative e di orientamento
svolte durante l’assistenza intensiva.
Naturalmente, per ovvi motivi, lo stesso Servizio
per l’impiego, nel momento in cui riceverà l’assegno sarà stimolato ad operare sempre meglio
nell’erogare misure di politica attiva che possano
essere considerate efficienti.
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