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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 8 febbraio 2017
(OR. en)
6102/17
CLIMA 29
ENV 114
ENT 31
DELACT 26
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
14 dicembre 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2016) 8395 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
14.12.2016 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della
massa dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2013, 2014 e
2015
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 8395 final.
All.: C(2016) 8395 final
6102/17
tar
DG E 1A
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 14.12.2016
C(2016) 8395 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 14.12.2016
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa dei veicoli commerciali leggeri
nuovi immatricolati nel 2013, 2014 e 2015
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Gli obiettivi in materia di emissioni di CO2 che devono essere conseguiti dai costruttori di
veicoli commerciali leggeri nuovi sono stabiliti in funzione della massa media del parco
veicoli e delle emissioni di CO2 di tali veicoli. Per garantire che il livello delle riduzioni di cui
al regolamento (UE) n. 510/2011 continui a essere rispettato, è necessario tener conto
dell’evoluzione della massa dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione.
Di conseguenza, il valore della massa media di riferimento (espresso come valore M0 nella
formula di calcolo dell'obiettivo di cui all’allegato I del regolamento citato), deve essere
adeguato ogni tre anni a partire dal 31 ottobre 2016.
Il nuovo valore è basato sul monitoraggio della massa in ordine di marcia dei nuovi veicoli
negli anni civili 2013, 2014 e 2015. Il nuovo valore è stato calcolato utilizzando solo i valori
di massa che i costruttori di veicoli interessati hanno potuto verificare, escludendo i valori di
massa palesemente errati (inferiori a 500 kg) o i valori relativi a veicoli che non rientrano
nell'ambito di applicazione del regolamento, come i veicoli con una massa di riferimento
superiore a 2 840 kg.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Il gruppo di esperti sulle emissioni di CO2 dei veicoli a motore è stato consultato e si è
dichiarato a favore della strategia per il calcolo dell’adeguamento del valore della massa
media.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
La formula di calcolo dell'obiettivo è modificata, al fine di applicare il nuovo valore M0 a
decorrere dal 1º gennaio 2018.
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2
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 14.12.2016
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa dei veicoli commerciali leggeri
nuovi immatricolati nel 2013, 2014 e 2015
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1)
Ogni tre anni è necessario adeguare il valore della massa media utilizzato ai fini del
calcolo delle emissioni specifiche di CO2 per ciascun veicolo commerciale leggero
nuovo, al fine di tenere conto dei cambiamenti della massa media dei veicoli nuovi
immatricolati nell'Unione.
(2)
Dal monitoraggio della massa in ordine di marcia dei veicoli commerciali leggeri
nuovi immatricolati negli anni civili 2013, 2014 e 2015 risulta chiaramente che la
massa media è aumentata e che è necessario pertanto adeguare il valore M0 di cui al
punto 1, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.
(3)
Il nuovo valore dovrebbe essere determinato tenendo conto solo dei valori della massa
che i costruttori di veicoli interessati hanno potuto verificare, escludendo invece dal
calcolo i valori evidentemente errati, vale a dire i valori inferiori a 500 kg, nonché i
valori relativi ai veicoli che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento
(UE) n. 510/2011, ivi compresi i veicoli con una massa di riferimento superiore a
2 840 kg. Il nuovo valore è inoltre basato sulla media ponderata che tiene conto del
numero di nuove immatricolazioni in ciascuno degli anni di riferimento.
(4)
Alla luce di quanto esposto, il valore M0 applicabile a decorrere dal 2018 dovrebbe
essere incrementato di 60,4 kg, passando così da 1 706,0 a 1 766,4,
1
GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il punto 1, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 è sostituito dal testo
seguente:
"a decorrere dal 2018:
emissioni specifiche di CO2 = 175 + a × (M – M0)
dove:
M
= massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0
= 1 766,4
a
= 0,093;".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14.12.2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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