Transcript null
Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 14324/06 DCL 1 RECH 268 ISR 5 DECLASSIFICAZIONE1 del documento: data: nuovo status: 14324/06 RESTREINT UE 23 ottobre 2006 Pubblico Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto. Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente. 1 Documento declassificato dalla Commissione europea il 6 febbraio 2017. 14324/06 DCL 1 tar DGF 3A IT RESTREINT UE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 ottobre 2006 (24.10) (OR. EN) 14324/06 RESTREINT UE RECH 268 ISR 5 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 4 ottobre 2006 Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2006) 1242 defin. ________________ All.: SEC(2006) 1242 defin. 14324/06 DG C II RESTREINT UE mf 1 IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 3.10.2006 SEC(2006) 1242 definitivo RESTREINT UE Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (presentata dalla Commissione) IT IT RELAZIONE IT 1. Con decisione 2004/576/CE del 29 aprile 2004 il Consiglio ha concluso l'accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Comunità europea e Israele, che è entrato in vigore il 12 maggio 2004 con un’applicazione provvisoria dal 16.12.2002. 2. L’accordo associa Israele ai programmi specifici del Sesto programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST). L’articolo 5, paragrafo 5, di tale accordo prevede il rinnovo dell’accordo quando la Comunità adotta i programmi quadro successivi. 3. È interesse delle Comunità rinegoziare tale accordo al fine di associare Israele al Settimo programma quadro e quindi ampliare lo Spazio europeo della ricerca. 4. In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che: – il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati con Israele per il rinnovo, alle condizioni concordate di comune intesa, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica riguardante le attività del programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; – poiché, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione condurrà questi negoziati a nome della Comunità europea, il Consiglio designi un apposito comitato per assisterla in questo compito e – il Consiglio adotti le direttive di negoziato di cui in allegato. 2 IT Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele IT (1) Il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele. (2) La Commissione conduce i negoziati con l’assistenza dell’apposito comitato istituito a tal fine, conformemente al disposto dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea. (3) Il Consiglio invita la Commissione a condurre i negoziati nell'osservanza delle direttive di negoziato di cui all’allegato. (4) La Commissione terrà informato il Consiglio sullo stato di avanzamento dei negoziati. 3 IT ALLEGATO PROGETTO DI DIRETTIVE DI NEGOZIATO Per il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele Scopo dei negoziati è rinnovare alle condizioni concordate di comune intesa il suddetto accordo per la durata del Settimo programma quadro (CE 2007-2013)2, conformemente alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 5, dell’accordo. I termini e le condizioni del presente accordo saranno adeguate alle norme applicabili al Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, una volta che questo sarà adottato. Sarebbe opportuno prevedere l’applicazione provvisoria dell’accordo rinnovato al fine di consentire ai soggetti dello Stato di Israele di partecipare ai primi inviti nell'ambito del Settimo programma quadro CE. L’accordo rinnovato dovrebbe fornire l’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee in materia di comunicazione di dati finanziari, audit e indagini amministrative antifrode in loco, assistenza amministrativa e recupero di crediti. Nella misura del necessario, l’accordo rinnovato dovrebbe prevedere anche l’eliminazione di ostacoli in relazione alla tassazione e agli oneri sociali risultanti dalla partecipazione transfrontaliera di ricercatori a progetti di ricerca nell'ambito dell’accordo, in particolare per il personale dei Centri comuni di ricerca cui si applica lo statuto del personale CE. 2 IT COM(2005) 119 definitivo: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).” 4 IT SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele per la durata del Settimo programma quadro CE. 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Strategie e coordinamento delle politiche in particolare delle direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN. 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: Linee di bilancio amministrative per i programmi specifici del programma quadro della Comunità europea (08.01.05.03). 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: Sei mesi dall’inizio dei negoziati. 3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie): Linea di bilancio 08.01.05.03 3 IT Natura della spesa SNO SND3 Nuova Partecipa zione EFTA Partecipazione di paesi candidati Rubrica delle prospettive finanziarie NO SÌ NO N. 3 Stanziamenti non differenziati. 5 IT 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio di EUR (al terzo decimale) Sezione n. Tipo di spesa Anno 2006 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 e segg. Totale Spese operative4 Stanziamenti (SI) di impegno 8.1. Stanziamenti di pagamento (SP) a 0 b 0 Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento5 Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) 8.2.4. 0.100 0.100 a+c 0.100 0.100 0.100 0.100 c IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO Stanziamenti di impegno Stanziamenti pagamento di b+c Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento6 Risorse umane connesse (SND) e spese Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) 8.2.5. d 0 0 0 8.2.6. e Totale del costo indicativo dell’intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane 4 5 6 IT a+c 0.100 +d +e 0.100 Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. 6 IT TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane b+c 0.100 +d +e 0.100 Cofinanziamento Nessun cofinanziamento necessario 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate 4.2. La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Utilizzo di risorse umane esistenti. La Commissione non richiede personale aggiuntivo per negoziare l’accordo. 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine La proposta legislativa è nella fase iniziale della procedura per la piena associazione di Israele alle attività del Settimo programma quadro. Consentirà ai rappresentanti della Commissione di negoziare con le controparti israeliane il testo dell’accordo con il quale Israele si associa al programma quadro al fine di disporre di un accordo all’inizio del nuovo programma quadro. 5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Una volta adottato il 7° PQ e negoziato l’accordo di associazione di Israele, sarà allegata alla decisione concernente la firma di tale accordo una scheda finanziaria legislativa che conterrà il contributo israeliano allo stanziamento di bilancio CE ed eventualmente altre spese collegate a tale attività. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Obiettivi collegati nel piano annuale di gestione 2006 RTD: Per preparare l’adeguato avvio del Settimo programma quadro in tutti i settori e per tutte le problematiche orizzontali (integrazione della questione di genere, questioni etiche, PMI, cooperazione scientifica internazionale, aspetti socioeconomici e previsione). IT 7 IT Indicatore: Firma degli accordi di associazione S&T (7° PQ) con la Svizzera e Israele, se richiesta dai paesi interessati. 5.4. Modalità di attuazione (indicativa) Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo NA 6.2. Valutazione NA 7. MISURE ANTIFRODE NA IT 8 IT 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Nessuna incidenza finanziaria per il funzionamento; 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo Utilizzo delle risorse umane esistenti. Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) Tipo di posto Anno 2006 Funzionari o agenti temporanei7 (XX 01 01) Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 Anno n + 5 A*/AD B*, C*/AST Personale finanziato8 con l'art. XX 01 02 Altro personale9 finanziato con l'art. XX 01 04/05 TOTALE 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Le spese previste in connessione con il negoziato dell’accordo sono destinate a riunioni e workshop, nonché missioni di esperti e funzionari UE in Israele. Riunioni e workshop 50 000 euro Missioni 50 000 euro 100 000 euro Totale 7 8 9 IT Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. 9 IT 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) 8.2.4. Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio di EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio Anno 2006 XX 010503 01 1 Assistenza tecnica e amministrativa (comprese le relative spese di personale) Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4 Anno n+5 e segg. TOTALE 10 Agenzie esecutive9 Altra assistenza tecnica e amministrativa 0.100 - intra muros 0 0.100 0.100 0.100 - extra muros Totale assistenza amministrativa 8.2.5. tecnica e 0.100 0 0.100 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento Cfr. sezione 8.2.1. Mio di EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane Anno 2006 Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 Anno n + 5 e segg. Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) 10 IT Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. 10 IT 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento NA IT 11 IT