Delibera n. 7/03 del 2017 All. 7/3 [file. pdf]

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alla GR
Delib.G.R.
7/3 del 7.2.2017
AllegatoAllegato
alla Delib.
n__ deln.____________
L.R. 20.10.2016, n. 24, art. 49 - Cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie a
proprietà indivisa finanziate dopo l’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (15.03.1992)Direttive.
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La presente direttiva reca istruzioni per l’uniforme applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 49 della
legge regionale 20.10.2016, n. 24, riguardanti la cessione in proprietà di alloggi realizzati da cooperative
edilizie a proprietà indivisa.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME
Le nuove disposizioni si applicano solamente agli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati con
contributi in conto capitale concessi a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa, finanziate dopo
l’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (15.03.1992).
2.
COMPETENZA
Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza esclusiva della Regione in virtù dell’art. 49, 3° comma, lett. a),
della LR n. 24/2016 che ha aggiunto all’art. 38, comma 2, della LR 9/2006 la lettera f bis) recante
“autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa”,
inserendola tra le funzioni regionali. L’originaria competenza attribuita ai Comuni è stata abrogata (art. 49, 3°
comma, lett. b) della LR n. 24/2016).
3.
CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
La richiesta di autorizzazione va inoltrata alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori
Pubblici, Servizio Edilizia Pubblica, se sussistono le seguenti condizioni:
•
previsione della possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale nello statuto
e nell’atto costitutivo della società. Se non previsto, entrambi gli atti devono essere modificati;
•
la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale degli alloggi deve riguardare almeno il
50% degli alloggi facenti parte dei moduli abitativi oggetto della richiesta di autorizzazione. La richiesta deve
essere deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una
doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell’assemblea ordinaria regolarmente costituita, da tenere a
distanza di almeno sessanta giorni l’una dall’altra;
•
qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa originaria deve
assumere contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti
in proprietà, ovvero deve indicare alla Regione un’altra cooperativa o un ente che si sono dichiarati
disponibili ad acquistare gli stessi alloggi, documentando tale disponibilità. L’impegno della cooperativa
originaria alla gestione degli alloggi da non cedere in proprietà dovrà essere assunto e documentato
attraverso atto unilaterale d’obbligo nei confronti dei soci non acquirenti. La disponibilità di altre cooperative
o enti all’acquisto degli stessi alloggi sarà invece documentata mediante offerta scritta non revocabile,
registrata nelle forme di legge.
•
deve essere modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell’area, qualora non
preveda l’assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate. Ove non esista la convenzione,
deve essere stipulata specifica convenzione comunale per la determinazione del prezzo di cessione delle
abitazioni;
•
nel caso in cui l’autorizzazione riguardi l’intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di
cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante
dall’ultimo bilancio approvato, a cui dovrà aggiungersi il costo sostenuto per eventuali migliorie previa
imputazione, qualora non già effettuata, alle singole unità immobiliari;
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•
nel caso in cui l’autorizzazione riguardi quota parte del patrimonio immobiliare della cooperativa, il
prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è determinato secondo quanto disposto dall’art. 18,
comma 2, lett. c), punto 2, della L. 179/1992.
REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASSEGNATARI ACQUIRENTI
L’accertamento dei requisiti soggettivi rientra nella competenza comunale ai sensi dell’art. 39, comma 3, lett.
e), della LR n. 9/2006. Qualora in capo agli aspiranti acquirenti (originari assegnatari o successivi
subentranti) siano stati accertati i requisiti soggettivi, non è necessario un riaccertamento. In caso contrario
occorrerà invece effettuare l’accertamento prendendo in considerazione la situazione personale e reddituale
dell’acquirente quale esistente alla data dell’assegnazione o del subentro.
RIMBORSO DELL’ANTICIPAZIONE
La somma concessa a titolo di anticipazione, rivalutata sulla base dell’incremento percentuale dell’indice
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dal primo gennaio dell’anno successivo alla data della
integrale erogazione dell’anticipazione e fino alla data di presentazione della documentazione per la predetta
autorizzazione, dovrà essere versata ai fini dell’autorizzazione regionale in un'unica soluzione nella misura
del 50% del suo importo. In alternativa, su richiesta dei soci interessati, sarà autorizzato il pagamento
dell’intero importo suddiviso in n. 10 annualità di uguale ammontare, la prima delle quali dovrà essere
versata contemporaneamente alla richiesta. L’atto pubblico di assegnazione dovrà contenere l’obbligo alla
restituzione delle successive rate.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento è disposto a mezzo di bonifico bancario sul conto acceso presso l’Unicredit Banca SpA
intestato a Regione Autonoma della Sardegna, IBAN IT 15W0200804810000010951778. Il versamento
dovrà indicare la seguente causale ” Art. 49, L.R. n. 24/2016 - restituzione quota di contributo anticipato
percepito ai sensi della L. 179/92- Cooperativa…. – Capitolo EC 361.089 UPB E361.089 CdR 00.08.01.07”
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa al Servizio autorizzante.
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETA’
Al termine della procedura di richiesta di cessione in proprietà, verificata la corrispondenza della
documentazione occorrente e verificato l’avvenuto versamento della somma dovuta, si procederà con
determinazione del Direttore del Servizio ad autorizzare la cooperativa richiedente alla stipula degli atti
pubblici di assegnazione in proprietà.
Copia degli atti pubblici di assegnazione in proprietà degli alloggi dovrà essere trasmessa alla RAS e ai
comuni interessati a cui compete il controllo dei prezzi di cessione indicati nell’atto.
NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato espressamente dalla presente normativa si fa riferimento alle disposizioni
indicate nell’art. 18 della legge 179/1992 e smi, in quanto applicabili, che regolano le autorizzazioni alla
cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa che abbiano ottenuto il
contributo prima dell’entrata in vigore della legge nazionale (15.03.1992).
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