registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici proroga

Download Report

Transcript registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici proroga

Portale Consulenti
http://www.portaleconsulenti.it/news.php?item.3564
Pagina 1/1
registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici proroga
Secondo Martino, 08 febbraio 2017
DL 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto Decreto
Milleproroghe 2016
registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici proroga
La sorveglianza sanitaria nel D.Lgs. 81/2008 e la tutela della salute individuale e collettiva. Gli strumenti del medico competente: i
registri degli esposti e la relazione sanitaria periodica. Il DL 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto Decreto Milleproroghe 2016,
contiene tra le altre una importante proroga ad una disposizione del Testo Unico di Sicurezza relativamente ai registri degli esposti ad
agenti cancerogeni e biologici. Registri degli esposti. Il Decreto legislativo 81/2008 prevede diversi tipi di Registri degli esposti: ad
agenti cancerogeni (art. 243), ad amianto (art. 260) e ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art. 280).
In particolare nel caso dell amianto l iscrizione nel registro degli esposti prevede che l esposizione sia superiore al
livello di 10 fibre/litro, per gli altri agenti non è previsto un livello minimo . E per quanto riguarda l amianto l iscrizione
deve intendersi come temporanea, in quanto l esposizione superiore a 10 fibre/litro, se tutte le norme vengono rispettate, può
accadere solo in situazioni impreviste o di emergenza, nel qual caso vanno immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza e
quindi va anche attuata la cancellazione dal registro dei soggetti esposti .
Viene prolungato a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto SINP (in vigore dal 12 ottobre 2016) il tempo di vigenza delle
disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici e di conseguenza la permanenza dei suddetti registri.
L'articolo 53 (Tenuta della documentazione) del Testo Unico si trova nel Capo III alla SEZIONE VIII (Documentazione tecnico
amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali ) e stabilisce che "Fino ai sei mesi successivi all'emanazione
del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative [...] ai registri
degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".
La modifica introdotta
L'Art. 3 del Milleproroghe modifica l'articolo 53, comma 6, del D.lgs 9 aprile 2008,n. 81: le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
L'articolo 53 del Testo Unico (Tenuta della documentazione) stabilisce che "Fino ai sei mesi
successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le
disposizioni relative [...] ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici". Il punto 4 dell'articolo 8 (Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) fa riferimento all'emanazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione
(SINP), avvenuta con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale n.226 del 27-9-2016- Suppl. Ordinario
n. 42)