Il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452

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Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016 (dep. il 3 novembre 2016), n.
46170 – Pres. Amoroso – Est. Ramacci
Reati ambientali – Delitto di inquinamento ambientale, art.
452-bis c.p.
Dalle
corti
La “compromissione” o il “deterioramento”, di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452-bis cod. pen., consistono
in una alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel
caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio “funzionale”, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della
matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio
“strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.
Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.
Il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis
c.p.: le prime interpretazioni dei termini elastici
1. Premessa.
Il diritto penale dell’ambiente è da sempre caratterizzato da un’ampia componente giurisprudenziale, tesa ad integrare quanto disposto dalla lettera della legge. Ciò per lo più in ragione della difficoltà avvertita e dimostrata dal legislatore, nel dover rispondere a due diverse
esigenze che mal si conciliano nell’ambito della materia: da un lato il rispetto dei principi garantistici di legalità e di determinatezza della fattispecie, dall’altro la necessaria incriminazione,
imposta anche dalla normativa europea, di condotte rilevabili come illecite solo in concreto, e
difficilmente delineabili con riferimento a parametri astratti o soglie di valore.
In seguito alla riforma del 2015 sui c.d. ecoreati, che ha introdotto nuove norme incriminatrici dai termini vaghi e generici, è prevedibile un cospicuo intervento della giurisprudenza finalizzato a colmare le lacune legislative.
La sentenza in commento rappresenta la prima pronuncia della Suprema Corte sulla
nuova fattispecie di cui all’art. 452-bis c.p. introdotto con la legge n. 68 del 2015, ossia il
delitto di inquinamento ambientale.
2. Il caso concreto.
Nel caso di specie il ricorso è proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia avverso un’ordinanza di accoglimento del riesame contro un decreto
di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari.
Il sequestro preventivo aveva ad oggetto una porzione di fondale ed un cantiere
ove si svolgevano operazioni di dragaggio finalizzate alla bonifica dei fondali di due
Costanza Fenyes
moli, in relazione alla contestazione a carico del progettista e direttore dei lavori, del
reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., per aver omesso di rispettare le
prescrizioni progettuali, provocando la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente al trasporto degli idrocarburi e metalli pesanti in essi contenuti e tali,
secondo l’accusa, da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa
delle acque del golfo.
Le norme del progetto, secondo quanto si legge, prevedevano specifiche cautele, volte
ad evitare l’intorbidimento delle acque e la loro contaminazione ad opera dei materiali
inquinanti.
Il Procuratore della Repubblica eccepiva, per ciò che qui interessa, l’erronea interpretazione dell’art. 452-bis c.p., non ritenuto configurato dal Tribunale del Riesame, il quale
non avrebbe correttamente applicato la norma.
Sinteticamente, il Tribunale del Riesame aveva escluso la sussistenza dell’evento di
compromissione o deterioramento significativi e misurabili, interpretando come tali solo
fenomeni di “strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni”
caratterizzati da “tendenziale irrimediabilità”. La dispersione di materiali metallici con
intorbidimento dell’acqua e la morìa di molluschi verificatasi in un contenuto periodo di
tempo non erano sufficienti ad integrare, secondo il Tribunale, le caratteristiche dell’evento descritto dalla norma.
La Corte di Cassazione è dunque chiamata a pronunciarsi su quale sia la corretta interpretazione degli elementi della fattispecie e dà conto in motivazione dell’analisi dei
termini elastici utilizzati dal legislatore.
L’interpretazione del requisito dell’abusività non presenta grandi novità. Il Supremo
Collegio aderisce al consolidato orientamento in materia di attività di traffico illecito di
rifiuti, che predilige l’accezione più ampia del termine, individuandone la sussistenza allorché la condotta sia posta in essere in violazione di leggi statali e regionali, ed anche di
prescrizioni amministrative. Il Tribunale del Riesame, nel caso di specie, aveva correttamente ritenuto abusivamente posta in essere la condotta, poiché le norme del progetto per
le operazioni di bonifica, che imponevano particolari accorgimenti tesi proprio a limitare
l’intorbidimento delle acque, non erano state rispettate.
Ciò che desta maggiore interesse e che riveste carattere di novità, è l’interpretazione
dei termini che descrivono l’evento del reato di inquinamento ambientale: la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, del bene ambientale.
Vediamo dunque quale contributo fornisce la pronuncia in commento.
3. Compromissione e deterioramento…
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La Corte di Cassazione premette che è necessario discostarsi dalla definizione di inquinamento ambientale di cui al decreto legislativo n. 152/06, nonché da ogni riferimento a
tale termine operato dalla disciplina di settore, poiché si tratta di diverso contesto e poiché la l. n. 68 del 2015 non vi ha fatto espresso riferimento, pur avendolo fatto in altre
occasioni.
Il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.: le prime interpretazioni dei termini elastici
Alle due parole, compromissione e deterioramento, è attribuito il significato di modifica
dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, con una specificazione che le differenzia:
-.nel caso della compromissione, la modifica corrisponde ad una esposizione al rischio
di “squilibrio funzionale”, ossia di danno per i processi naturali legati al bene ambientale
di riferimento;
-.nel caso del deterioramento, la condotta dovrebbe dar luogo ad uno “squilibrio strutturale”, caratterizzato dal deperimento delle qualità e dello stato della matrice ambientale.
Al contrario di ciò che aveva ritenuto il Tribunale di La Spezia, secondo la Suprema
Corte, la reversibilità o meno del fenomeno non rileva per il giudizio sulla sussistenza
della compromissione o del deterioramento. Tale elemento sarà eventualmente utile a distinguere il delitto di inquinamento ambientale dal più grave di disastro ambientale.
I due aggettivi si riferiscono al livello di lesività della condotta inquinante, che per essere punibile ai sensi dell’art. 452-bis c.p., deve essere estesa, rilevante e misurabile.
In particolare, si legge in sentenza, il termine “significativo” si riferisce ad una notevole
incisività, mentre il termine “misurabile” indica un fenomeno “quantitativamente apprezzabile” o “oggettivamente rilevabile”.
I parametri e le soglie di valore contenute dalle leggi speciali rappresenterebbero un
mero riferimento per l’interprete, e non un vincolo assoluto per la valutazione in concreto
da questi operata.
Non sarà agevole comprendere, in astratto, quale sia il confine dell’area del penalmente
rilevante: i due aggettivi, decisamente generici, lasciano al giudice ampio margine di discrezionalità per l’accertamento in concreto, con il rischio che valutazioni sulla rilevanza,
basate su diverse “misurazioni”, possano condurre a decisioni molto differenti in presenza
di fenomeni analoghi.
Appare opportuno segnalare che vi è stata un’altra pronuncia in materia di inquinamento ambientale, Cass. Pen. n. 46904 del 12.7.2016, depositata il 9.11.2016, in CED-Sentenze
web, che, oltre ad aver espresso analogo orientamento circa la definizione dei termini di
cui alla norma, ha rappresentato delle difficoltà interpretative ed alcune problematiche
aperte, in relazione proprio al requisito della misurabilità.
In quella sede, la Terza Sezione della Suprema Corte, rilevava che “l’aggettivo “misurabile” inserisce un elemento di fatto della condotta non certo di agevole interpretazione,
quasi a significare che la punibilità possa configurarsi solo ove si sia effettuato un accertamento tecnico specifico sul grado degli agenti inquinanti e sul loro rapporto con gli elementi naturali del corpo fisico recettore”.
Osservava altresì la Corte che, ove si dovesse ritenere sussistente il requisito della misurabilità solo una volta effettuato un accertamento tecnico, dovrebbe escludersi per il reato
di inquinamento ambientale la forma del tentativo. In altre parole, misurato il fenomeno, vi
sarebbe un’unica alternativa netta: il reato dovrebbe dirsi consumato ovvero insussistente.
Dalle corti
4. … Significativi e misurabili.
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5. Brevi riflessioni.
La pronuncia in commento apre la via ai contributi interpretativi giurisprudenziali che
necessariamente interverranno ad integrare le lacune che caratterizzano la formulazione
della norma di cui all’art. 452-bis c.p..
Se da un lato è un bene che sia lasciato largo spazio per la valutazione in concreto da
parte del giudice sul grado di lesività del fenomeno inquinante, in ossequio al principio
di offensività, dall’altro i termini generici di cui fa uso il legislatore appaiono sacrificare
garanzie fondamentali.
La norma come formulata non delinea con chiarezza il limite del lecito e dell’illecito,
come sarebbe essenziale al fine di consentire l’individuazione dell’agire consapevole, nella
perfetta comprensione del dettato legislativo.
Riportando le efficaci parole del Prof. Vincenzo Maiello al convegno titolato Uno sguardo d’insieme, l’accentuazione della discrezionalità valutativa del magistrato: sempre più
nelle mani del giudice e del pubblico ministero?, tenutosi a Firenze, il 28 novembre 2015,
“l’indice della determinatezza è la provabilità”: sembra di poter affermare che non sarà
facile, per l’imputato di inquinamento ambientale, avere piena e chiara consapevolezza di
cosa dover provare.
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