Adempimenti Studi Professionali

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ADEMPIMENTI MINIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI STUDI LEGALI, COMMERCIALI D.Lgs.81/08

, Gli adempimenti minimi per la figura datoriale in uno Studio legale, commerciale o consulente del lavoro (con almeno un lavoratore dipendente o praticante ) con l’entrata in vigore del D.Lgs.81/08 sono: 1. redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) o autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi (termine per l’autocertificazione in assenza di procedure standardizzate 31.12.2012) completo della firma del Datore di lavoro, dell’RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) o RLST (Territoriale) o RLSC (Comparto), del Medico Competente (laddove necessario); 2. designazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che può essere interno o esterno e/o coincidere con il Datore di Lavoro entro alcuni limiti dimensionali aziendali ( per gli studi legali è possibile averlo anche interno); 3. formazione dell’RSPP (che per per gli studi legali può coincidere col datore di lavoro) secondo i contenuti minimi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n° 223 che, per il settore ATECORI 2002/2007 (rischio BASSO), prevede una durata di ore 16 ed un rinnovo quinquennale di ore 6; 4. nomina del Medico Competente (nei casi previsti esempio più di 20 ore la settimana al Videoterminale dedotte le pause ..in pratica dipende cosa si scrive come tempi e metodi nel DVR); 5. nomina di uno o più incaricati alla gestione delle emergenze in caso di pericolo grave ed immediato (Antincendio e Primo soccorso): tale figura può coincidere con lo stesso Datore di lavoro entro limiti dimensionali di 5 lavoratori (rif. Art.34 del D.lgs 81/08); 6. formazione obbligatoria degli addetti/incaricati al Primo Soccorso (per Noi 12 ore DM 388/03 aziende gruppo B-C); 7. formazione Obbligatoria Antincendio ( 4 ore Rischio BASSO DM 10.03.98); 8. formazione obbligatoria per lavoratori, praticanti stagisti ecc. ovvero per OGNI soggetto che opera per Ns. conto indipendentemente dalla tipologia contrattuale con o senza retribuzione, così come definito nel TUS all’articolo 2 definizioni”lavoratore” secondo i contenuti minimi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n° 221 che per il Ns. settore ATECORI 2002/2007 (rischio BASSO) che prevede una durata minima di ore 8 con aggiornamento quinquennale di ore 6;

9. gestione delle emergenze (ESODO e chiamata soccorsi) per Noi basta la sola planimetria d’esodo con i numeri di emergenza (nella maggior parte dei casi salvo disporre di uno Studio inserito in contesto soggetto a CPI –Certificato Prevenzione Incendi); 10. prova periodica di esodo nei casi previsti (solo se lo Studio per esempio è inserito in un complesso immobiliare con Certificato di Prevenzione Incendi); 11. adozione di presidi sanitari (pacchetto di medicazione); 12. adozione di presidi antincendi (Estintori); 13. acquisizione della Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e suo invio all’INAIL in caso di dipendenti; 14. verifica periodica degli impianti di terra e protezione (per noi quinquennale); 15. dichiarazione del nominativo dell’RSL all’INAIL, ( sarebbe opportuno disporre di un RLS di comparto scelto tra un lavoratore degli Studi così potrebbe firmare tutti i DVR e promuovere attività formative senza rischiare di inserire nell’Ordine un soggetto con facoltà di Visita ispettiva unitamente all’ASL (caso tipico dell’RLST); 16. riduzione del premio INAIL annuo versato fino al 30% con la compilazione del modello OT20 (Studi Professionali con - di 2 anni) o OT24 (Studi Professionali con + di 2 anni); Gli adempimenti sopra riportati, a titolo non esaustivo, possono essere assolti anche con l’ausilio di un consulente esterno.