Allegato B - Società della Salute Valdarno Inferiore

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Transcript Allegato B - Società della Salute Valdarno Inferiore

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Oggi ventisette del mese di Gennaio dell'anno 2017, in Santa Croce sull'Arno, tra le
seguenti parti:
− La Società a Responsabilità Limitata Domus Sociale, corrente in Santa Croce
sull'Arno, Piazza del Popolo n.8, P.IVA e Codice Fiscale 01701110502, in persona
del sig. Damiano Matteoli in qualità di Amministratore Unico, società che di
seguito sarà indicata anche come “locatore”,
− La Società della Salute Valdarno Inferiore, di seguito SdS, rappresentata nella
persona di Annalisa Ghiribelli nata a Firenze il 20.06.1978, codice fiscale GHR
NLS78H60D612I e domiciliata per la sua carica presso la sede della Società della
Salute sita in 56022 Castelfranco di Sotto (PI), Via Solferino 11, la quale
interviene in questo atto, nella sua qualità di Responsabile Amministrativo,
appositamente delegata alla firma in forza della determinazione del Direttore n°
53/2016, in rappresentanza e per conto della Società della Salute Valdarno
Inferiore, codice fiscale 91014920507, di seguito indicato come conduttore;
PREMESSO
a) che la Domus Sociale S.r.l. è una società a partecipazione pubblica che opera nel
settore dell'emergenza abitativa, occupandosi di fornire soluzioni transitorie a soggetti in
difficoltà, di norma in collaborazione e coordinamento con gli enti pubblici ed i servizi
sociali;
b) che, in tale prospettiva, la Domus Sociale S.r.l. può concedere, a soggetti che risultino
presentare esigenze abitative urgenti e temporanee, la locazione transitoria, per periodi
necessariamente predeterminati e di breve durata, di immobili di sua disponibilità;
c) visto il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L 29 dicembre 1995, n. 563;
d) vista la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del
Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le
Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi
di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli
stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando
le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;
e) vista la nota della Prefettura che dispone il proseguimento del programma di
accoglienza dei cittadini stranieri giunti in Italia a seguito dell’emergenza sbarchi sulle
coste italiane fino a tutto il ;
f) che per la gestione del Progetto di accoglienza di cittadini stranieri la Società della
Salute Valdarno Inferiore sta sottoscrivendo apposita convenzione con la Prefettura di
Pisa;
g) che per la gestione di tale convenzione la SdS intende avvalersi dei soggetti
presenti sul territorio e in particolare: Domus Sociale s.r.l., la Cooperativa La Pietra
d’Angolo e l’Associazione Arturo;
h) che Domus Sociale S.r.l. fornisce a soggetti in situazione di grave emergenza
abitativa soluzioni transitorie di locazione;
i) che, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, la Domus Sociale S.r.l. può contare, quale
unica fonte di finanziamento, sulla efficiente gestione degli immobili a sua disposizione e
sul corretto adempimento delle loro obbligazioni da parte dei conduttori; m) che
l'immobile posto in San Miniato, Via Roma n° 4 può essere è utilizzato dalla Domus
Sociale S.r.l. per scopi esclusivamente transitori e di breve o brevissima durata, essendo
ciò reso necessario dalle proprie esigenze così come evidenziate ai punti che precedono
nonché dalle necessità effettivamente manifestate dal conduttore, per far fronte alla
richiesta della SdS Valdarno Inferiore di inserimento temporaneo di soggetti previsti come
posti c.d. “aggiuntivi” sul progetto Emergenza Sbarchi della Prefettura di Pisa;
l) che lo schema del presente contratto è stato approvato con determinazione n. del
della SdS Valdarno Inferiore;
Tutto ciò premesso,
la Domus Sociale S.r.l.
concede in locazione alla Società della Salute Valdarno Inferiore, di seguito denominato
conduttore, che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta San Miniato,
Via Roma n° 4, piano terra. L'unità immobiliare viene concessa ammobiliata.
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
Foglio 43, particella 91, subalterno 11, categoria A/2, rendita catastale € 489,34
b) codice fiscale del locatore 01701110502.
In relazione a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell’articolo 23 bis della
Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n. 39, come introdotti dall’articolo 13 della
Legge regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71, i comparenti si danno reciproco atto
che il bene immobile in oggetto è dotato dell’APE - CLASSE G.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato dal 27/01/2017 al 26/01/2018, allorché, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del locatore) (4)
Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e del D.M. Ministero Infrastrutture e
Trasporti 10.3.2006, dichiara che l'esigenza che giustifica la transitorietà del contratto è
riferibile alla necessità di sopperire ad esigenze transitorie abitative, in maniera rotativa
e per brevi periodi, di tutti i soggetti che, segnalati dai servizi sociali o da enti pubblici,
siano in attesa di una stabile soluzione di carattere abitativo.
La transitorietà del presente contratto è altresì giustificata dalla circostanza che
l'immobile concesso in locazione è destinato da Domus Sociale S.r.l. ad ospitare
temporaneamente il conduttore
per un periodo non superiore a mesi 12, fino al
26.01.2018 secondo quanto definito dalla Prefettura di Pisa in merito alla permanenza
sul territorio di persone straniere, anche per il caso in cui non esista, alla data di
scadenza concordata nel presente contratto, la concreta esigenza di ospitarvi altro e
diverso soggetto.
L'eventuale proroga della durata del Contratto d’Aiuto e del Progetto d'accoglienza
citato nella premesse di cui al comma secondo del presente articolo non potrà in alcun
modo determinare la automatica proroga – o l'automatico rinnovo - del presente
contratto.
Nel caso di proroga, o rinnovo, di tale Contratto, sarà se del caso stipulato fra le stesse
parti un nuovo e diverso contratto di locazione di natura transitoria, valido ed efficace
per il periodo di detta proroga o rinnovo.
Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del
presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al
conduttore entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. In caso di
mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno
giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista
dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia
riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad
un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha
riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del
rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.
431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità
dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 3
(Esigenza del conduttore)
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 10.3.2006 le
parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore
espressamente ha l'esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente
i nove mesi per il seguente motivo:
La durata e la peculiarità dei posti aggiuntivi previsti sul progetto della Prefettura di
Pisa nonché la conseguente durata del permesso di soggiorno temporaneo che autorizza
le persone che fanno ingresso in Italia attraverso tale canale a permanere sul suolo della
Repubblica Italiana.
L'eventuale proroga della durata del progetto, o la sua sostituzione con altro, di diversa
e più ampia durata non potrà in alcun modo determinare la automatica proroga – o
l'automatico rinnovo - del presente contratto.
Articolo 4
(Canone)
Il canone di locazione per il periodo di durata del presente contratto, ossia fino al
26.01.2018, secondo quanto stabilito dal relativo D.M. Ministero Infrastrutture e
Trasporti è convenuto in Euro 7.200,00 importo che il conduttore si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, in n. 2
rate eguali anticipate di euro 3.600,00 ciascuna, alle seguenti date: entro il 30 Gennaio
2017 ed entro il 30 settembre 2017.
Articolo 5
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al
locatore una somma di euro 600,00 pari a n.1 mensilità del canone, non imputabile in
conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni
periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della
locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni
obbligazione contrattuale.
Articolo 6
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato
G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.
Ai sensi dell’art. 9 Legge 392/1978 sono interamente a carico del conduttore le spese –
in quanto esistenti – relative al servizio di nettezza urbana, di pulizia, allo spurgo dei
pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura degli altri servizi comuni e di ogni altro
onere accessorio nonché il costo delle utenze e delle riparazioni di cui all’art. 1609 c.c. e
quanto altro dovuto per spese condominiali di spettanza di legge, uso e consuetudine
che saranno rimborsate a richiesta della parte locatrice entro due mesi dalla suddetta
richiesta. Il locatore si impegna ad intestarsi a nome proprio l'utenza dell’acqua,
dell’energia elettrica e del gas, ed il conduttore sarà tenuto, entro due mesi dalla
richiesta, a rimborsare l'importo delle utenze al locatore.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta
giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di
ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha
inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il
locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei
documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima
rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella
di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto così come le spese di registrazione sono divise in
parti uguali.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni
sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può
venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il
titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del
canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del
canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55
della legge n 392/78.
Articolo 9
(Uso)
L'immobile deve essere destinato dalla SdS esclusivamente a civile abitazione dei
soggetti previsti come emergenza Prefettura.
I nominativi delle persone ospitanti saranno comunicate dalla SdS almeno due giorni
prima del loro arrivo.
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in
parte, l’unità immobiliare, così come di ospitarvi persone diverse da quelle autorizzate
ai sensi del progetto Prefettura di Pisa, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la
successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da
recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sette giorni prima.
Articolo 11
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata
adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro
delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore ha
l'obbligo di custodire l'unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di
famiglia, di eseguire le opere di ordinaria manutenzione e dare avviso al locatore della
necessità di eseguire le riparazioni a carico di esso locatore. La parte conduttrice dovrà
dare avviso alla parte locatrice della necessità di effettuare le riparazioni che siano a
carico di essa locatrice, salvo eseguire direttamente le riparazioni urgenti dandone
contemporaneamente avviso al locatore, il quale dovrà rimborsarne le spese. Al termine
della locazione il conduttore dovrà restituire l'unità locata al locatore nello stato
medesimo in cui è l’immobile è stato ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo
risultante dall'uso della cosa in conformità al presente contratto. Sono a carico del
conduttore le spese di ordinaria manutenzione dell’immobile, ivi compreso le parti
condominiali. Le migliorie e le addizioni eseguite dal conduttore restano acquisite al
locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, e ciò ad
espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 c.c., salvo sempre per il locatore il diritto di
pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui li ha consegnati. La mutata
destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme
urbanistico – edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto o colpa
del conduttore ai sensi degli artt. 1455 e 1465 c. c.. Il silenzio o l’acquiescenza del
locatore a tali fatti avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto
a favore del conduttore. Il conduttore ha l’obbligo di far visitare l’immobile a Domus
Sociale o ad un suo incaricato per constatarne l’uso o per la verifica degli impianti. Il
conduttore si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove
esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto,
così come si impegna ad osservare la disciplina che, nell'uso dell'immobile, sia dettata
da Domus Sociale S.r.l. con proprio regolamento, anche successivo alla stipula del
presente contratto.
È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano
recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Data la particolarità delle cause che hanno determinato l'instaurazione del presente
rapporto di locazione transitoria, è fatto in ogni caso obbligo al conduttore di
uniformarsi alle indicazioni riportate nel Progetto d'Accoglienza della Società della
Salute del Valdarno Inferiore.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del
Codice civile, di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Articolo 12
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai
locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo
consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o
indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo o per
interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo
amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola –
ragione in orari concordati tra le parti.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve
consentirne la visita con le modalità definite di comune accordo.
Articolo 14
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da
tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie
dell'Accordo territoriale per i contratti di locazione concertati e transitori nel Comune di
Pontedera sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed
un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due
componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle
obbligazioni contrattuali.
Articolo 15
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini
della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nella propria sede legale o nel
luogo di residenza dell'ultimo legale rappresentante conosciuto, ove egli più non li occupi o
comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile
locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere
provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri
dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n.
675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia
disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione
della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.
Articolo 16
(foro competente )
Le parti concordemente convengono che la competenza in via esclusiva a conoscere di
ogni controversia inerente il presente contratto sarà del Foro di Pisa.
Letto, approvato e sottoscritto
Santa Croce sull'Arno, lì 27/01/2017
Domus Sociale S.r.l.
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del
presente contratto.
Domus Sociale S.r.l.
Il conduttore