[art.1 c1 i] Definizione colonia felina, r

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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Il nuovo Regolamento regionale: le novità
IN POSITIVO
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[art.1 c1 i] Definizione colonia felina, ripristinato il testo vigente “uno o più
gatti che vivono in libertà e condividono il medesimo habitat, ovvero
qualsiasi territorio o porzione di territorio, pubblico o privato, urbano e non,
edificato e non, senza che vi sia la detenzione da parte di persona alcuna ed,
eventualmente, alimentati o accuditi da soggetti singoli o associati”.
[art.6 c6] Divieto di detenzione dei cani a catena, per porre fine ad una
pessima abitudine che causa grave sofferenza agli animali.
[art.2 c1 e] Registrazione in anagrafe degli animali d’affezione delle
eventuali amputazioni (taglio coda, orecchie, unghie, denti, corde vocali) al
fine di monitorare e contrastare eventuali comportamenti illeciti di
veterinari e proprietari di animali.
[art.8] Regolamentazione dello stallo di animali, per meglio monitorare i
soggiorni temporanei di animali destinati all’adozione e assicurarne quindi
un adeguato trattamento.
[art.13] Limite di 200 cani detenibili nei canili. Riconfermato questo
aprametro con deroghe concesso solo a seguito si specifiche verifiche sui
requisiti strutturali e gestionali.
[art.18] Istituzione dell’oasi felina, una nuova modalità di detenzione e
gestione di gatti che per loro indole non possono essere affidati in famiglia o
ricollocati in colonie feline o che comunque non si adattano alla vita in
strutture di ricovero tradizionali.
[art.22] Accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
accreditate, un riconoscimento legislativo del valore assistenziale della
relazione uomo-animale e una salvaguardia del rapporto affettivo con il
proprio animale d’affezione in caso di ricovero prolungato.
IN NEGATIVO
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[art.7 c1] Un numero limitato di animali (10 nel caso di cani e gatti di età
superiore a sei mesi) che una persona può liberamente detenere presso i
propri
locali
e
spazi
abitativi.
Un limite numerico che non ha alcuna valenza in termini di benessere
animale, dato che da solo non tiene conto degli spazi effettivi disponibili,
della sanità dei luoghi di ricovero e delle cure che il proprietario degli
animali presta.
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[art.22 c.1] Limitazione alla disponibilità delle strutture sanitarie e
sociosanitarie a consentire l’accesso degli animali d’affezione in visita a
pazienti in ricovero prolungato. Una limitazione che, di fatto, va in parte ad
inficiare il provvedimento stesso dato che l’accesso non è più obbligatorio
ma avverrà così secondo la discrezionalità delle singole direzioni sanitarie.
[art.24 c.2] Introduzione di linee guida e norme non condivise
sull’addestramento dei cani di assistenza, dato che la Regione fa
riferimento a procedure non condivise con le associazioni.
[All. B Tab 4 art.15 c2] Dimensioni minime dei box per cani. Il nuovo
Regolamento conferma i parametri dimensionali del precedente e che sono
veramente minimi dato che, per esempio, per il ricovero di fino a 3 cani di
grossa taglia (oltre 30 kg) gli spazi previsti sono di 2 metri quadri al coperto
e 3 metri quadri all’esterno, quindi un totale di solamente 5 metri quadri.