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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 31 gennaio 2017
(OR. en)
10404/06
DCL 1
UD 67
CORDROGUE 52
DECLASSIFICAZIONE
del documento:
data:
nuovo status:
ST 10404/06 RESTREINT UE
13 giugno 2006
Pubblico
Oggetto:
Adozione della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
negoziare un accordo
Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.
Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.
10404/06 DCL 1
sp
DGF 2C
IT
RESTREINT UE
CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 13 giugno 2006 (19.06)
(OR. EN)
10404/06
RESTREINT UE
UD 67
CORDROGUE 52
NOTA PUNTO "I/A"
del:
Segretariato generale
al:
Coreper/Consiglio
n. prop. Com:
8970/06 UD 57 CORDROGUE 35 (SEC(2006) 487 defin.) RESTREINT UE
Oggetto:
Adozione della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare
un accordo bilaterale con la Cina sul controllo dei precursori di droghe
1.
Il 24 aprile 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di
decisione del Consiglio relativa alla negoziazione di un accordo con la Cina sul controllo dei
precursori di droghe.
2.
Nelle riunioni del 4 e del 15 maggio 2006 il Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica
doganali) ha esaminato la raccomandazione e ha concordato il testo del progetto di decisione
del Consiglio riportato nell'allegato della presente nota.
3.
Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proporre che il Consiglio
adotti, fra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il progetto di
decisione e le direttive di negoziato che figurano nell'allegato della presente nota.
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ALLEGATO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione a negoziare un accordo bilaterale con la Cina sul controllo dei
precursori di droghe
1.
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, autorizza la Commissione a negoziare
un accordo bilaterale con la Cina sul controllo dei precursori di droghe.
2.
I negoziati sono condotti dalla Commissione conformemente alle direttive di negoziato
figuranti nell'allegato.
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Allegato dell'ALLEGATO
DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
BILATERALE CON LA CINA SUL CONTROLLO DEI PRECURSORI DI DROGHE
1.
TIPO DI ACCORDO
1.1
Obiettivo
I negoziati saranno condotti in vista della conclusione di un accordo bilaterale con la
Cina sul controllo dei precursori di droghe.
1.2
Obiettivi generali
L'obiettivo è quello di creare meccanismi di controllo del commercio dei precursori di
droghe tra la Comunità e la Cina e di prevedere la reciproca assistenza amministrativa
tra le competenti autorità delle parti, garantendo al tempo stesso la massima protezione
e riservatezza dei dati.
1.3
Struttura
L'accordo riguarderà in modo specifico le questioni relative ai precursori di droghe.
Esso si articolerà in tre parti: parte I - coordinamento delle procedure di sorveglianza del
commercio; parte II - assistenza amministrativa reciproca; parte III - cooperazione
tecnica per migliorare l’applicazione dell'accordo. Il testo dell'accordo si baserà
sull'accordo tipo relativo ai precursori e alle sostanze chimiche frequentemente utilizzati
per la fabbricazione illecita di droghe o di sostanze psicotrope.
La situazione specifica della Cina potrà essere tenuta in considerazione mediante un
allegato che enumeri le sostanze e le misure di controllo pertinenti. Saranno inoltre
incluse disposizioni specifiche sulla protezione dei dati.
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1.4
Durata
L'accordo con la Cina dovrebbe essere concluso per un periodo di cinque anni con taciti
rinnovi per periodi della stessa durata. Tutti gli accordi di controllo dei precursori di
droghe attualmente in vigore seguono questo schema.
2.
CONTENUTO
2.1
Campo di applicazione
L'accordo si dovrebbe applicare alla normativa sui precursori di droghe adottata dalle
parti contraenti, cioè alle disposizioni che disciplinano la fabbricazione e il commercio
internazionale e nazionale delle 23 sostanze classificate nella convenzione delle Nazioni
Unite, nonché degli oli essenziali ricchi di safrolo e dell’efedra.
2.2
Caratteristiche principali
L'accordo sarà costituito da tre parti:
•
Coordinamento delle misure di sorveglianza del commercio (notificazione
preventiva delle esportazioni e coordinamento delle licenze di importazione ed
esportazione, nel debito rispetto degli interessi degli operatori legittimi);
•
Cooperazione amministrativa (assistenza amministrativa reciproca) sulle questioni
relative ai precursori;
•
2.3
Cooperazione tecnica per l'attuazione dell'accordo.
Altre disposizioni
L'accordo deve affermare espressamente che esso lascia impregiudicati gli obblighi cui le
parti sono vincolate in virtù di accordi multilaterali e che non compromette l'applicazione
di eventuali accordi bilaterali o protocolli d’intesa conclusi con la Cina da singoli Stati
membri della Comunità, sempre che tali accordi siano compatibili con l’accordo in esame.
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2.4
Comitato di sorveglianza e di controllo dei precursori di droghe
L'accordo deve prevedere un comitato di sorveglianza composto da rappresentanti delle
due parti che controlli il funzionamento e l’applicazione dell'accordo stesso e che adotti
le misure necessarie per conseguire gli obiettivi da raggiungere. Sarà la Commissione,
assistita da rappresentanti degli Stati membri, a rappresentare la Comunità in seno al
comitato misto di sorveglianza e di controllo dei precursori di droghe.
3.
DISPOSIZIONI RELATIVE AI NEGOZIATI
I negoziati saranno condotti dalla Commissione conformemente alle sopramenzionate
direttive, di concerto con i rappresentanti degli Stati membri.
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