ricorso LaTella-Miur - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

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Transcript ricorso LaTella-Miur - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
[email protected]
Tribunale di Verbania - Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 cpc
con contestuale richiesta ex art. 151 cpc
La sig.ra Francesca La Tella, nata a Messina, il 16.09.1978, ivi
residente,
S.S.
114
Km
3,9,
compl.
Azzurra,
c.f.
LTLFNC78P56F158B, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe
Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente
domiciliata
in
Messina,
[email protected],
via
giusta
Dogali
procura
in
1/A,
calce
al
presente atto
contro
1) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,
Viale Trastevere, 76/A;
2) Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II, 70;
3) Ufficio Scolastico Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Verbania, Corso Benedetto Cairoli, 88;
4) Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del legale
rappresentante p.t., sedente in Palermo, Via G. Fattori n. 60;
5) Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona del legale
rappresentante p.t., sedente in Messina Via S. Paolo n. 9 is. 361,
tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Torino, Corso Stati Uniti, 45, [email protected];
e nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l’anno
scolastico 2015/2016 nella Fase C del piano straordinario di
assunzione (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di mobilità
straordinaria previsto per l’anno scolastico 2016/2017 per i quali,
in
ragione
autorizzare,
dell’elevatissimo
ex
art.
151
numero,
c.p.c.,
la
si
chiede
notifica
fin
d’ora
di
attraverso
la
pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta
istanza che si allega al presente ricorso
Premessa
1. La ricorrente, in data 31.10.2016, ha iscritto al n. 399/2016 R.G.
di codesto On.le Tribunale ricorso ex art. 700 cpc, (doc. 1) al fine di
ottenere la sospensione del provvedimento di trasferimento presso
l’ambito 0025 Piemonte provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nonché
l’assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della
provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le
preferenze
espresse
nella
domanda
di
mobilità,
previo
riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso la scuola
paritaria;
2. con comparsa del 30.11.2016 (doc. 2), si è costituita in giudizio
l’amministrazione convenuta, rilevando l’insussistenza del fumus
boni iuris e del periculum in mora e chiedendo, pertanto, il rigetto del
ricorso;
3. all’udienza del 05.12.2016, all’esito della comparizione delle
parti, il Giudice ha riservato la decisione;
4. con provvedimento del 12.01.2017 il Giudice, Dott.ssa Giorgia
Busoli, sciogliendo la riserva, ha accolto il ricorso, “ordinando alle
2
amministrazioni convenute di valutare nella graduatoria per la
mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto
dalla ricorrente presso l’Istituto scolastico paritario dal 16.09.2002 al
25.11.2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, e
per l’effetto attribuirle nella medesima graduatoria il punteggio
spettante in base alla predetta valutazione” (doc. 3);
Non v’è dubbio, pertanto, che la ricorrente, a seguito del
riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari, abbia
diritto all’assegnazione di una sede definitiva che rispecchi il
punteggio corretto.
Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata
la domanda sono le seguenti.
1. Sull’assegnazione della sede.
L’errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente,
l’assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, nel
tempo necessario all’esecuzione dell’ordinanza pronunciata dal
Giudicante, sarebbe costretta a continuare a prestare la propria
attività presso la scuola di Verbania, con innegabile pregiudizio,
attesa la palese illegittimità dell’intera procedura.
Nel bollettino pubblicato dall’Usp di Messina (doc. 4-5), scorrendo
l’elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenze inerenti lo
stato di salute personale, alcuni docenti vantano un punteggio
inferiore a quello dovuto alla ricorrente che, pertanto, avrebbe
diritto ad occupare un posto nella provincia di Messina giuste
disposizioni del CCNI Mobilità e O.M. 241/16 (docc. 6-7).
Detto discorso è valido anche per tutti gli ambiti provinciali che
precedevano Verbano-Cusio-Ossola nella domanda di mobilità.
3
Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio
che ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza 241/2016 (doc. 8), il
contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta
Costituzionale.
In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon
andamento della P.A. di cui all’art. 97, nonchè il principio di
uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3; oltre che l’art. 1 comma 108
L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e
l’art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994.
In tal senso si sono pronunciati anche i Tribunali di Trani, Taranto,
Napoli, Napoli Nord, Torino e Roma (docc. 9-17).
Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il
Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore degli
assunti entro l’a.s. 2014/2015 nonchè dei vincitori, rectius idonei
del concorso 2012, in spregio al dettato costituzionale, consentendo
a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria
semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso
anno.
Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge
107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all’assegnazione delle
sedi secondo l’unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe,
altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da
graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere
preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.
I docenti assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico
2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di
Mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente
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assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e
non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente
all’immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.
Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso
2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una
volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo
equo e secondo giustizia anche nell’assegnazione della sede.
Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento
richiamato che ha sospeso l’ordinanza 241/2016 proprio con
riferimento “alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di
partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia
in
cui
avevano
avuto
l’assegnazione
provvisoria”;
in
siffatta
situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha
continuato
ad
applicare
quanto
disposto
nell’ordinanza
con
innegabile nocumento in danno della ricorrente.
Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del
provvedimento
assegnate
ai
di
sospensione
docenti
sulla
e,
scorta
conseguentemente,
del
punteggio
le
sedi
posseduto
(diversamente da come si è operato).
Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in
spregio alla Carta Costituzionale, ha creato “fasce” di docenti
preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon
andamento dell’Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile
incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono
puntualmente verificati.
2. Violazione di legge.
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In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha
creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa
scolastica.
Invero, quanto disposto dal CCNI dell’08.04.2016 si pone in netto
contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di
personale docente e di mobilità professionale: è evidente la
violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.
Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l’assegnazione della sede
è disposta secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle
preferenze espresse dagli aventi diritto.
Chiaro è, poi, l’art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità
professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i
margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che
deve
operare,
sempre
e
comunque,
senza
pregiudicare
e/o
modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella
dell’assegnazione provvisoria di sede di cui all’art. 475 T.U.
Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle
modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all’art. 2, commi 2 e 3
bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che
la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni
di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in
cui essa disponga.
Ma vi è di più.
L’art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che “i
docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento
ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici
ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”; da ciò
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l’inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti
delle fasi B e C del piano straordinario.
È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di
mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente
derogate dal CCNI dell’08.04.2016.
Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito della recentissima
pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 187 del
20.07.2016, ha evidenziato l’illegittimità, l’arbitrarietà nonché
l’illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.
Pertanto, la ricorrente assunta nell’anno scolastico 2015/2016
all’esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in
ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave
disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una
pronuncia
di
totale
accoglimento
delle
domande
formulate
dall’odierna deducente che è stata obbligata a presentare una
domanda di mobilità vietata dalla legge.
3. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.
In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva
come la docente sia stata trasferita ad oltre mille chilometri dalla
propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in
materia; ciò determinando grave nocumento per l’esistenza stessa
della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con
il
territorio
che,
per
una
docente
di
scuola
primaria
è
imprescindibile.
A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l’altro richiesto per
almeno altri due anni, non ha nessuna contropartita economica tale
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da facilitare l’eventuale inserimento in un nuovo (e lontano)
contesto sociale.
Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente,
esistono
tre
livelli
di
mobilità
obbligatoria
con
distanze
chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il
secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un
fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto
si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria
attività lavorativa, per almeno altri due lunghi anni, ad oltre mille
chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita,
minandone l’intera esistenza e, conseguentemente, la produttività
ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell’intero nucleo
familiare, impossibile da attuare.
4. Risarcimento danni.
Sotto il profilo dei danni, tale situazione ha indubbiamente arrecato
alla ricorrente gravi pregiudizi e ne potrebbe arrecare ancor di più.
La lavoratrice, sulla scorta dell’errata attribuzione del punteggio,
accertata in fase cautelare, e conseguente assegnazione della sede, è
stata costretta a trasferirsi in una provincia lontana senza punti di
riferimento, né contatti, separandosi, tra l’altro senza alcun
riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all’art. 4 della
Carta Costituzionale.
Ciò determinando un pregiudizio per l’odierna ricorrente, atteso che
i relativi effetti lesivi hanno intaccato non solo la sfera patrimoniale,
ma anche quella dei diritti personali e familiari.
Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di
mobilità, che ha determinato un erroneo trasferimento, la ricorrente
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sta sopportando innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che
sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la
conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.
Rischia di rimanere per almeno altri due anni lontana dalla propria
famiglia, minandone gravemente l’unità e la serenità.
La sig.ra La Tella, inoltre versa in condizioni di salute precarie:
soffre
di
attacchi
d’ansia
notturni
con
sintomi
di
panico,
debitamente certificati dall’ASP di Messina; tali disturbi sono insorti
a seguito del trasferimento (doc. 18), segno di un’evidente
incompatibilità ambientale.
Ne consegue che il perdurare di tale illegittima situazione, in una
città così lontana, aggraverebbe ancor di più lo stato di salute della
ricorrente, che sarebbe costretta a separarsi dalla propria famiglia,
ciò determinando un ulteriore grave pregiudizio per la sua vita.
Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente subirebbe
un grave danno.
Tale assegnazione, infatti, le imporrebbe un radicale trasferimento,
data la lontananza tra le due regioni, con un conseguente
pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che andrebbe
incontro alla mortificazione della propria attività professionale.
Per i suesposti motivi la sig.ra La Tella Francesca, come sopra
rappresentata e difesa, chiede, previa acquisizione del fascicolo
relativo al procedimento d’urgenza iscritto al n. 399/2016 R.G. di
codesto On.le Tribunale, l’accoglimento delle seguenti
domande
Piaccia all’Ill.mo Giudice del Lavoro adito, previa fissazione di
un’udienza per la comparizione delle parti assegnando termine per
9
la relativa notifica:
a. ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o l’assegnazione
presso l’ambito 0025 provincia di Verbano-Cusio-Ossola Regione
Piemonte, attesa l’accertata erroneità del punteggio;
b. Per l’effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere
all’assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della
provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le
preferenze espresse, tenuto conto del punteggio corretto.
c. Ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di
trasferimento errato, la sig.ra La Tella ha subito danni patrimoniali
e non patrimoniali.
d. Per
l’effetto,
condannare
le
amministrazioni
resistenti
al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra
Francesca La Tella quantificandoli in via equitativa.
e. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente
controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad
€ 259,00 è stato interamente versato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c., si dichiara di voler
ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax
al numero 090711758 ovvero all’indirizzo di posta certificata
[email protected].
Si allegano in copia: 1) ricorso ex art. 700 cpc; 2) comparsa di
costituzione Miur; 3) Ordinanza del 12.01.2017; 4) bollettino Usp di
Messina; 5) domanda di mobilità + comunicazione trasferimento 6)
CCNI Mobilità; 7) Ordinanza 241/16; 8) Tar Lazio Ord. n.
3588/2016; 9) Tribunale di Trani, ord. 28744/2016; 10) Tribunale
10
di Taranto, ord. del 20.09.2016; 11) Tribunale di Napoli, ord.
17973/2016; 12) Tribunale di Napoli Nord, ord. 35600/2016; 13)
Tribunale di Napoli Nord. ord., 35601/2016; 14) Tribunale di Torino
Ord. del 02.11.2016; 15) Tribunale di Roma, ord. 125891/16; 16)
Tribunale di Roma, ord. 125904/16; 17) Tribunale di Roma, ord. n.
2391/2017; 18) documentazione medica Francesca La Tella.
Messina 18 gennaio 2017
Avv. Giuseppe Minissale
11
Tribunale di Verbania – Sez. Lavoro
Istanza
per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc
La sottoscritta La Tella Francesca, rappresentata e difesa come in
atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,
premesso che
- Il ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente
ad ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento con
riferimento alla graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti
nazionali fase C del piano straordinario per la classe di concorso
EEEE posto comune;
- Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut
supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente
controinteressati, ossia a tutti i docenti assunti in fase C del
piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed
interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l’anno
scolastico 2016/2017 al fine dell’assegnazione della sede
definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali
d’Italia e che – in virtù della declaratoria di illegittimità
potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio
dalla ricorrente.
Rilevato che
12
- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa
atteso l’altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i
Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la
ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;
- ai sensi dell’art. 150, comma primo, del codice di procedura civile
“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per
il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli
tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può
autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico
ministero, la notificazione per pubblici proclami”.
Considerato che
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l’efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in
dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute
nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19
febbraio 1990, n. 106, “[…] Non pare possa ragionevolmente
invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale
convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli
annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il
sunto del ricorso viene pubblicato […]”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici
proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur
sempre un’intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario
della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito
la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l’avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della
13
notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso,
potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in
giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici
proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative
spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso,
essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie
previsioni sull’esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa
per la sig.ra La Tella Francesca;
-
già
l’art.
12
della
L.21
luglio
2000,
n.
205,
seppur
successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs.
104/2010,
nuovo
codice
del
processo
amministrativo,
aveva
previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica
con
qualunque
mezzo
idoneo,
compresi
quelli
per
via
telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
-
il
TAR
Lazio,
riconoscendo
la
necessità
di
integrare
il
contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha
più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla
tradizionale
notificazione
per
pubblici
proclami
prevista
dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo
integrale
sul
sito
internet
del
ramo
di
amministrazione
interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord.
TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti
provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame,
hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo
esplicitamente che “[…] l’urgenza e la sformatizzazione della
14
presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei
soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei
più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)
giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi
indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c.
autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati
con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e
dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale
del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria […]”
(Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).
-
Tale
forma
di
notifica
continua
a
essere
utilizzata
sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice
Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra La Tella Francesca, come
sopra rappresentata e difesa
chiede
che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato,
valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità
diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in
alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante
l’inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso e
della pedissequa istanza cautelare di sospensione:
1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite
pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del
MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;
15
2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di
copia all’Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della
legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.
Messina 18 gennaio 2017
Avv. Giuseppe Minissale
16