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In prima linea per il tuo aggiornamento fiscale
Pubblicato il 11-12-2016 alle 11:39
Note di variazione: la Legge di Bilancio per il 2017 cancella le nuove regole
La Legge di Bilancio per il 2017, prima ancora che le modifiche normative inserite dalla Legge di Stabilità 2016 esplicassero i
propri effetti, ne prevede parte la cancellazione. Di conseguenza, per l’emissione delle note di variazione in caso di cliente
assoggettato ad una procedura concorsuale tornano applicabili le vecchie regole
La Legge di Stabilità 2016 - Le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 riguardavano l’emissione
della nota di variazione in diminuzione nei “casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura
concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016”. In sostanza l’efficacia delle nuove norme è stata rinviata al 1° gennaio
2017. Prima che le modifiche normative esplichino la propria efficacia, il Legislatore torna sui suoi passi e modifica parte della
normativa.
Le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 - La Legge di Stabilità per il 2016 ha modificato il dettato
dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, prevedendo la possibilità di anticipare l’emissione della nota di variazione in diminuzione nel
caso di cliente assoggettato ad una procedura concorsuale.
Nello specifico, la nuova formulazione normativa prevedeva importanti novità circa la data a partire dalla quale può essere
emessa la nota di variazione, anticipando l’emissione all’apertura della procedura concorsuale.
Procedure concorsuali e emissione nota di variazione in diminuzione
Procedure concorsuali
Dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura
concorsuale
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di
cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
piano attestato
Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai
sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267
Nella sostanza la nuova norma autorizzava l’emissione della nota di accredito in relazione
all’Iva addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover attendere i lunghi tempi
necessari per la conclusione dell’iter concorsuale.
Nella nuova formulazione normativa, veniva altresì specificatoti quando il cessionario o committente deve considerarsi
assoggettato ad una procedura concorsuale:
il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
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Nella Legge di Bilancio per il 2017 si prevede la cancellazione delle norme che anticipavano l’emissione della nota di
variazione in diminuzione nel caso di cliente assoggettato ad una procedura concorsuale.
Di conseguenza, per determinare il momento a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione nel
caso di cliente assoggettato ad una procedura concorsuale, tornano applicabili le vecchie regole, di seguito riportate.
Fallimento
Scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento
ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il piano di
riparto.
Concordato fallimentare
Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.
Concordato preventivo
Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in
sede concordataria.
Liquidazione coatta
amministrativa
Definitività del piano di riparto predisposto dall’autorità competente.
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