CP Milano - Camere Penali
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INNOCENTI DISTRAZIONI?
Nei giorni scorsi si è appreso, da una delibera della Camera Penale di Bologna, che in un
procedimento di appello cautelare, proposto dal pubblico ministero avverso il diniego
dell’emissione di una misura cautelare personale, la relativa decisione di accoglimento
dell’impugnazione è stata redatta, sottoscritta dai giudici e notificata prima della celebrazione
dell’udienza camerale. Nei confronti della delibera bolognese si è espressa la locale giunta
dell’ANM rilevando come la “singolarità” dell’episodio non possa porre in dubbio l’integrità
e la buona fede dei magistrati e come sia infondata una “pretesa e generalizzata
disattenzione al rispetto dei diritti di difesa”, precisando che altri sono i problemi che
affliggono la giustizia penale. La vicenda impone una riflessione. Il comunicato della giunta
distrettuale dell’ANM dell’Emilia Romagna, non potendo negare l’evidenza, tende a
minimizzare l’accaduto conferendo al medesimo la qualifica di unicità ed affermando che, in
concreto, non sarebbero stati violati i diritti di difesa e che l’episodio non può essere
stigmatizzato come comportamento generalizzato. La Camera Penale di Milano ritiene, per
contro, che quanto successo meriti di essere sottolineato. L’abile tentativo, retorico, della
giunta distrettuale di ANM di spostare l’attenzione dal caso concreto alle più generali
necessità della giustizia penale non può essere sottaciuto e sottratto ad una valutazione. Il
diritto di difesa è diritto costituzionalmente affermato e garantito. Esso rappresenta, nel
processo penale, il diritto fondamentale assicurato alla persona accusata di un reato. Il codice
di procedura penale può essere letto come la codificazione di regole formali che sostengono
questo diritto fondamentale della persona e di una democrazia. Le regole del giusto processo,
costituite dal contraddittorio delle parti avanti a un giudice terzo, dalla oralità e dalla
decisione conseguente, assurte anch’esse a rango costituzionale, comportano come necessario
corollario che la decisione del giudice sia la sintesi rispetto ad un valutazione delle ragioni
delle parti e non possa che intervenire all’esito dell’esposizione delle medesime. Anteporre la
decisione rispetto al contraddittorio è una gravissima violazione del diritto di difesa
costituzionalmente garantito. Il sistema processuale si sostiene perché, in tutti i soggetti che vi
partecipano, vi è una sostanziale fiducia nel rispetto delle regole. Ogni violazione che mini
alla radice tale fiducia non può limitarsi all’episodio singolarmente considerato, ma
compromette questa fiducia, tanto più se la violazione, come nel caso verificatosi a Bologna,
non sembra essere stata commessa da un singolo giudice, bensì da un organo collegiale e il
provvedimento, notificato prima dell’udienza camerale, risulti essere perfettamente conforme
al tipo legale. In questa situazione diventa assolutamente necessario una reazione del sistema.
Bene ha fatto, quindi, la Camera Penale di Bologna non solo a denunciare l’accaduto, ma a
elevare, altresì, la discussione sulla reale violazione del diritto di difesa, giacché l’episodio
può rappresentare un sintomo di un atteggiamento generalizzato. Male ha fatto la giunta
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distrettuale dell’ANM a difendere corporativamente i propri iscritti. La Camera Penale di
Milano ritiene che rispetto ad un episodio di tale gravità si dovesse reagire portando a
conoscenza delle Autorità competenti la grave violazione, interrogandosi sulla necessità di
richiamare ogni giudice, ogni pm e più in generale ogni operatore del diritto sul rispetto delle
forme e delle regole a tutela del diritto di difesa, del giusto processo e, da ultimo, della
democrazia. L’invito ad occuparsi dei gravi problemi che affliggono la giustizia penale suona
come prospetticamente errato e fuorviante. La necessità di un’organizzazione migliore, più
efficiente della giustizia e conseguentemente, la celerità delle decisioni definitive, sono valori
che non trovano pari dignità costituzionale e non possono prevalere rispetto al diritto
fondamentale di difesa. Tale invito, quindi, ad occuparsi di problemi diversi, seppur
importanti, rispetto ai problemi di violazione dell’art. 24 della Costituzione non può essere
raccolto.
Milano, 22 gennaio 2017
Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Milano
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