bilancio di previsione

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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
NOVITÀ E CONFERME
NELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Ivana Rasi
Dirigente Settore Amministrativo-Contabile
del Comune di Grottaferrata (RM) Componente dell’Ufficio di Presidenza A.N.U.T.E.L.
PROGRAMMA
La predisposizione della nota di
aggiornamento al DUP alla luce delle
modifiche sopravvenute con il D. Lgs.
50/2016 e il Piano Nazionale
Anticorruzione
Le previsioni di entrata e di spesa sulla
base del quarto e quinto decreto di
aggiornamento al D. Lgs. 118/2011
Le entrate tributarie: le novità della legge
di bilancio 2017
Il finanziamento degli investimenti
Gli equilibri di bilancio
Il pareggio di bilancio:
- Le modifiche apportate dalla legge
164/2016
- Il Dpcm sulle intese regionali e sui patti di
solidarietà nazionale
- Lo scambio degli spazi finanziari
L’applicazione dell’avanzo vincolato
presunto:
- Il prospetto del risultato presunto di
amministrazione
- L’applicazione al bilancio di previsione
- L’applicazione al bilancio provvisorio
La gestione dell’esercizio provvisorio
La nota integrativa al bilancio: gli
aggiornamenti apportati in tema di
recupero del disavanzo
I vincoli di spesa
Le novità in materia di personale
Il piano degli indicatori
Autore: Ivana Rasi
2
La nota di aggiornamento al DUP:
la scadenza per la deliberazione
Art. 1, comma 455 della legge 232/2016:
Per l’esercizio finanziario 2017, il termine per la
deliberazione della nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione degli enti
locali, di cui all’articolo 170 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
differito al 31 dicembre 2016.
Autore: Ivana Rasi
3
La nota di aggiornamento al DUP:
gli obiettivi strategici della trasparenza
Art. 1, comma 8 della legge 190/2012
(così come modificato dall’art.41 del D.Lgs. 97/2016 recante la
revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)
L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di
ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.
Autore: Ivana Rasi
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La nota di aggiornamento al DUP:
gli obiettivi strategici della trasparenza
Il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri
strumenti di programmazione, deve contenere
quanto meno gli indirizzi strategici sulla
prevenzione della corruzione e sulla promozione
della trasparenza ed i relativi indicatori di
performance.
Obiettivi strategici
2017
2018
2019
Missione 1
Missione 2
Autore: Ivana Rasi
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La nota di aggiornamento al DUP:
gli obiettivi strategici della trasparenza
Per ogni missione il Dup deve riportare gli obiettivi
strategici specifici in tema di strumenti e
metodologie per garantire la legittimità e la
correttezza dell’azione amministrativa, nonché
assicurare la trasparenza, intesa non solo come
tempestiva pubblicazione degli atti ma anche come
accessibilità dei dati.
Autore: Ivana Rasi
6
La nota di aggiornamento al DUP
il piano degli acquisti
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi oltre a
quella della programmazione triennale dei lavori pubblici.
L’art. 21, VI comma del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di
programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:
Il programma biennale di forniture e servizi nel quale sono
contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari
o superiore a 40.000 euro;
la comunicazione, entro il mese di ottobre, dell’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di
euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale, al
Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.*
* (L’art. 1 co. 505 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che “al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione
amministrativa, le Amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti
annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro).
Autore: Ivana Rasi
7
La nota di aggiornamento al DUP
il piano degli acquisti
SERVIZI/
BENI
da
acquisire
Importo
presunto
Forma di
Durata dell’
finanziamento affidamento
Autore: Ivana Rasi
Anno
2017
Anno
2018
8
La nota di aggiornamento al DUP
il piano degli acquisti
Art. 1, comma 424 della legge 232/2016:
L’obbligo di approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente
normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita
dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a
decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.
Autore: Ivana Rasi
9
Le previsioni di entrata e di spesa sulla base del quarto
e quinto decreto di aggiornamento al D. Lgs. 118/2011
Principio contabile applicato 4/2 – paragrafo 3.7.1.
Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico
sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi
il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento , e le liste di carico,
a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista
entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge
consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza
nell’esercizio successivo). (…)
Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è
stato effettuato l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore
del DLgs 118/2011 , si procede a tale registrazione quando l’avviso
diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il
pagamento del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del
piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di
attività di verifica e controllo”.
Autore: Ivana Rasi
10
Le previsioni di entrata e di spesa sulla base del quarto
e quinto decreto di aggiornamento al D. Lgs. 118/2011
Principio contabile applicato 4/2 – paragrafo 3.7.5.
5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti
sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura
del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per
l’approvazione del rendiconto. (…)
Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un
importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo
anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla
somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo
anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad
esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono
accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale
irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015).
Autore: Ivana Rasi
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Le previsioni di entrata e di spesa sulla base del quarto
e quinto decreto di aggiornamento al D. Lgs. 118/2011
Principio contabile applicato 4/2 – paragrafo 3.7.5.
In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di
riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in
quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni
deliberate.
In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare
nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base
di una valutazione prudenziale.
In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è
effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente
mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del
federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle
modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del
tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del
simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale .
Autore: Ivana Rasi
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Le previsioni di entrata e di spesa sulla base del quarto
e quinto decreto di aggiornamento al D. Lgs. 118/2011
Principio contabile applicato 4/2 – paragrafo 3.7.6.
3.7.6 Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta
all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui
la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di
liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate
sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio
in cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione
delle entrate).
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali
per tutto il 2017.
Divieto di aumentare:
L’addizionale comunale all’Irpef
L’IMU
La TASI
La Tosap
L’imposta
sulla pubblicità e il canone
sull’istallazione dei mezzi pubblicitari.
Possibilità di aumentare:
Il Cosap
La Tari
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Non posso essere istituiti nuovi tributi:
Imposta di soggiorno e imposta di scopo
Non possono essere revocate agevolazioni già
accordate
E’ possibile confermare:
la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille
relativa agli immobili diversi dall’abitazione
principale, con espressa deliberazione di consiglio
comunale.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Legge 232/2016 - comma 42.
Legge 208/2015 – comma 26
All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, Al fine di contenere il livello com-plessivo
n. 208, sono apportate le seguenti della pressione tributaria, in coe-renza con
modificazioni:
gli equilibri generali di finanza pubblica, per
a) al comma 26, le parole: «per l’anno 2016» l’anno 2016 è sospesa l’effica-cia delle leggi
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti
2016 e 2017»;
dei tributi e delle addizionali attri-buiti alle
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il regioni e agli enti locali con legge dello
seguente periodo: «Per l’anno 2017, i Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
comuni che hanno deliberato ai sensi del applicabili per l’anno 2015. … La
periodo precedente possono continuare a sospensione di cui al primo periodo non si
mantenere con espressa deliberazione del applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
consiglio comunale la stessa maggiorazione all’articolo 1, comma 639, della legge
confermata per l’anno 2016».
147/2013, né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’art.
243 D. Lgs. 267/2000, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al D. Lgs. 267/2000
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Il fondo di solidarietà comunale
La trattenuta IMU che alimenta la quota perequativa del fondo
per il 2017 non cambia e rimane al 22,4% in quanto è rimasto
invariato l’ammontare della quota di alimentazione a carico dei
comuni;
La quota compensativa relativa alle risorse statali che
confluiscono nel fondo per compensare il mancato gettito IMU
e Tasi rimane invariata;
Cambiano i criteri utilizzati per distribuire la quota perequativa
sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni
standard: 40% per l’anno 2017, il 55% per l’anno 2018, il 70%
per l’anno 2019, l’85%per l’anno 2020 e il 100 per cento a
decorrere dall’anno 2021
Autore: Ivana Rasi
17
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Il fondo di solidarietà comunale
La legge di bilancio prevede un correttivo nel caso in cui
l’applicazione dei criteri di riparto sulla base della
differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard
determini una variazione delle risorse di riferimento, tra
un anno e l’altro, superiore a +8 per cento o inferiore a –8
per cento rispetto all’ammontare delle risorse storiche di
riferimento;
il correttivo è finalizzato a limitare le predette variazioni
Autore: Ivana Rasi
18
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Il fondo di solidarietà comunale
Risorse Di Riferimento
Gettito IMU valutato ad aliquote base
Gettito Tasi valutato ad aliquote base
Dotazione netta del fondo di solidarietà comunale*
Importi assegnati al netto di quelli erogati per la
compensazione dei mancati gettiti e della quota di
alimentazione del fondo a carico di ciascun comune
*
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Il fondo di solidarietà comunale
nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito
un accantonamento alimentato dai comuni che registrano
un incremento delle risorse complessive rispetto all’anno
precedente superiore all’8 per cento. I predetti enti
contribuiscono in modo proporzionale all’accantonamento
in misura non superiore all’eccedenza di risorse rispetto
alla soglia dell’8 per cento e, comunque, nel limite
complessivo delle risorse necessarie per ridurre le
variazioni negative dei comuni con una perdita superiore
all’8 per cento.
Autore: Ivana Rasi
20
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Il fondo di solidarietà comunale
Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente
tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse
complessive rispetto all’anno precedente superiore all’8
per cento nei limiti delle risorse accantonate.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione agevolata: art. 6, comma 1
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'art.30,c.1, del D. Lgs.
602/1973 , ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'art.27, c.1 , del d. Lgs.46/1999, provvedendo al
pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b),
dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º
agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21,
primo comma, D.P.R. 602/1973.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione agevolata: art. 6, comma 1
Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente
dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento
nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare
distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel
numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e
interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi
dell'articolo 17 del d.lgs. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui
alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive,
nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione agevolata
La definizione agevolata consente di rottamare le cartelle esattoriali
senza versare:
Le sanzioni comprese nel carico di riscossione;
Gli interessi di mora
Gli interessi di dilazione per chi ha piani di rateazione in corso.
Vanno invece versati:
Le somme affidate all'agente della riscossone a titolo di capitale ed
interessi;
Gli aggi maturati a favore dell'agente della riscossione;
Il rimborso delle spese le procedure esecutive;
Il rimborso delle spese di notifica.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione agevolata
Usufruiscono della definizione agevolata tutti i carichi affidati all’agente
della riscossione dal 2000 al 2016.
Per i ruoli trasmessi fra il giorno 1 ed il giorno 15
del mese, la consegna al concessionario si intende
effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli
trasmessi fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del
mese, la consegna al concessionario si intende
effettuata il giorno 10 del mese successivo.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 8
La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata
anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito
di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le
somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché,
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti
con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
La norma impone di essere in regola con i versamenti che
scadono nell'ultimo trimestre 2016. Pertanto se vi sono rate precedenti,
scadute e non versate, non vi devono essere ostacoli all'ammissione
alla rottamazione.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 8
Per determinare l'ammontare delle somme da versare si tiene
conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed
interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle
spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella.
Restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili le somme
versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse
nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di
sanzioni.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 9
Se il debitore, per effetto di pagamento
parziali ha già integralmente corrisposto quanto
dovuto per la rottamazione, per
beneficiare della definizione agevolata deve
comunque manifestare la sua volontà di
aderirvi con la dichiarazione.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 2
Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta
all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo,
entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in
conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione
il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la
pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la
dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le
predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 2
Per la rinuncia ai giudizi pendenti in commissione non è
fissato alcun termine.
Considerando che la definizione agevolata si perfeziona
con il pagamento integrale del dovuto è bene presentare la
rinuncia ai giudizi solo dopo il pagamento dell’ultima rata,
per poter riprendere il giudizio in caso di mancato o
insufficiente pagamento di una o più rate.
Autore: Ivana Rasi
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Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
PRESCRIZIONE
D.lgs. 193/2016
DECADENZA
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 5
A seguito della presentazione della dichiarazione di avvalersi della
definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale
dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono
altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui
al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data
successiva al 31 dicembre 2016.
Autore: Ivana Rasi
31
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 5
L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del
presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora
tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata
istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
.
Autore: Ivana Rasi
32
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata: Art. 6, comma 4
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono
acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a
seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del
debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di
recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 .
.
Autore: Ivana Rasi
33
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali:
Art. 6 ter
Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province,
delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 639/1910, notificati, negli anni dal 2000
al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art.
53 del d. lgs. 446/1997, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per
l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,
l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali,
entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo
periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
.
Autore: Ivana Rasi
34
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali:
Art. 6 ter
Possono essere oggetto di sanatoria anche le entrate patrimoniali.
E’ prevista la sola definizione agevolata delle sanzioni ma non anche
degli interessi di mora.
Autore: Ivana Rasi
35
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali:
Art. 6 ter
Per i comuni la rottamazione non è automatica:
1. Delibera
dell'ente da approvare in Consiglio entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (3/12/2016);
2. Comunicata nei successivi 30 giorni attraverso pubblicazione sul sito
istituzionale dell'ente;
3. Occorre fare riferimento a quando il debito è entrato nella fase di
riscossione coattiva;
4. Il regolamento deve disciplinare le modalità
e termini con i quali il
debitore manifesta la volontà di avvalersi della sanatoria
5. L'Ente potrebbe ridurre l'ambito temporale di applicazione della
definizione agevolata, rispetto a quello fissato per Equitalia (20002016)
Autore: Ivana Rasi
36
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali:
Art. 6 ter
6.
L'ente ha facoltà di inserire nella definizione agevolata solo i tributi,
o solo le sanzioni amministrative o una diversa combinazione;
7.
Possono essere oggetto di sanatoria anche le entrate patrimoniali.
8.
E’ prevista la sola definizione agevolata delle sanzioni ma non
anche degli interessi di mora.
9.
A differenza della rottamazione dei ruoli Equitalia dove con la
definizione si paga solo l'imposta e l'aggio, la rottamazione delle
ingiunzioni comunali prevede anche il pagamento degli interessi;
10. Il richiamo all'applicazione del comma 11 dell'art. 6 estende anche
alle ingiunzioni fiscali relative alle sanzioni del codice della strada la
rottamazione limitatamente agli interessi, visto che le multe sono
sanzioni.
Autore: Ivana Rasi
37
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali:
Art. 6 ter
11. Non possono essere oggetto di sanatoria le sanzioni a regolamenti
comunali in quanto non sono né violazioni tributarie né violazioni
contributive
12. Il regolamento dovrà anche stabilire la scadenza delle rate che non
può andare oltre il 30 settembre 2018.
13. Nulla viene detto rispetto a precedenti dilazioni accordate pertanto il
regolamento può prevedere che possono beneficiare della
definizione agevolata anche i debitori morosi da precedenti
rateazioni
14. Occorre prevedere il termine entro il quale il comune trasmetterà ai
debitori la comunicazione con l’indicazione delle somme dovute.
Autore: Ivana Rasi
38
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali:
Art. 6 ter
Dubbi:
Per le ingiunzioni
rottamazione non è
stabilisce che le
dall'ente creditore.
questo senso.
fiscali rateizzate e già pagate prima della
prevista l'analoga disposizione per Equitalia che
rate pagate siano definitivamente acquisite
Il regolamento comunale potrebbe disporre in
.
Autore: Ivana Rasi
39
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
Definizione Agevolata:
Chiarimenti:
1. Si può aderire alla definizione agevolata anche
per singole partite all'interno di una stessa cartella;
2. Si possono scegliere le cartelle oggetto delle definizione
agevolata;
3. Non conta la notifica della cartella ma la data in cui il
carico è stato affidato all'agente della riscossione;
Autore: Ivana Rasi
40
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
La nuova società di riscossione:
Riscossione
Agenzia delle Entrate -
A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono
sciolte, a esclusione della società Equitalia Giustizia spa, che svolge
funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal
registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione.
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di
riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico
economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente
strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla
vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
Autore: Ivana Rasi
41
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
La nuova società di riscossione:
Riscossione
Agenzia delle Entrate -
L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate
tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da
essi partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di
gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i
magistrati della Corte dei conti.
Autore: Ivana Rasi
42
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016
La nuova società di riscossione:
Riscossione
Agenzia delle Entrate -
Fino al 30 giugno 2017: affidamento a Equitalia spa della sola
riscossione coattiva
Dal 1 luglio 2017: l'Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà
occuparsi di tutte le attività di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali:
Art.2:
A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di
affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi
partecipate.
Autore: Ivana Rasi
43
Le entrate tributarie dopo la legge di Prorogato al
1 luglio
bilancio
2017
D.lgs. 193/2016 Art. 2 bis:
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione
di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva
1. In deroga all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, il versamento spontaneo delle
entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato
direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o
mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del d. lgs.241/1997, o
attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti
impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12
dell'art.13 del d.l.201/2011, e al comma 688 dell'art. 1 della legge 147/2013,
relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i
servizi indivisibili (TASI).
Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere
effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o
attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti
impositori.
Autore: Ivana Rasi
44
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016 Art. 2 bis:
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione
di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva
La previsione normativa si riferisce ai soli versamenti
spontanei:
Pagamenti registrati alla scadenza naturale prevista dalla
normativa o in regime di ravvedimento operoso.
Non soggiacciono al nuovo regime:
I versamenti conseguenti ad atti di accertamento o ad
ingiunzioni di pagamento
Autore: Ivana Rasi
45
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016 Art. 2 bis:
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione
di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva
La norma è di immediata attuazione ma ci sono tempi tecnici che richiedono
l'adeguamento dei sistemi organizzativi;
Non vi è alcuna indicazione operativa che rimandi l'applicabilità di tale norma
alla scadenza del contratto né la previsione di un periodo transitorio;
Necessario raccordo con la disposizione dell'art. 7, c. 2, lett. gg-septies del
D.L. 70/2011, norma che impone al concessionario l'obbligo di apertura di uno
o più conti correnti di riscossione intestati al soggetto affidatario: tale
disposizione deve considerarsi tacitamente abrogata per incompatibilità con la
norma sopravvenuta, limitatamente alle riscossioni spontanee, mentre
sopravvive per quanto riguarda le riscossioni conseguenti ad atti di
accertamento o ad ingiunzioni di pagamento.
Autore: Ivana Rasi
46
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016 Art. 2 bis:
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione
di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva
D.L. 30-12-2016 n. 244
Proroga e definizione di termini.
Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2017.
Autore: Ivana Rasi
47
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016 Art. 2 bis:
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione
di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva
D.L. 30-12-2016 n. 244
Proroga e definizione di termini.
Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2017.
Autore: Ivana Rasi
48
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
D.lgs. 193/2016 Art. 6, comma 12 bis:
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione
di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva
All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita'
relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli
consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna
partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al
2019.
Autore: Ivana Rasi
49
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Anno di
consegna del
ruolo
Consegna delle Anno di
comunicazioni consegna del
di inesigibilità
ruolo
Consegna delle
comunicazioni
di inesigibilità
2014 e 2015
31.12.2019
2007
31.12.2026
2013
31.12.2020
2006
31.12.2027
2012
31.12.2021
2005
31.12.2028
2011
31.12.2022
2004
31.12.2029
2010
31.12.2023
2003
31.12.2030
2009
31.12.2024
2002
31.12.2031
2008
31.12.2025
2001
31.12.2032
2000
31.12.2033
Autore: Ivana Rasi
50
Le entrate tributarie dopo la legge di
Anche nel 2017
bilancio
liberamente utilizzabili,
Entrate da rinegoziazione dei mutui:
D.L. 78/2015, art. 7, comma 2:
altrimenti destinate ad
investimenti
Per gli anni 2015 e 2016, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione
di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono
essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
Legge di Bilancio 232/2016, comma 440:
All’articolo 7, comma 2, del d.l. 78/2015, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
Legge di Bilancio 232/2016, comma 441:
Per l’anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione
di mutui di cui all’art. 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo, a
carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di
previsione.
Autore: Ivana Rasi
51
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Per tutto il 2017 i
Entrate da proventi permessi a costruire:
proventi da permessi a
costruire possono
essere destinati a spesa
corrente
Legge di Bilancio 232/2016, comma 460:
A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle
sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di
costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a
uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del
������������������������������������
����������paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento
di attività di agricoltura nell’ambito urbano.
Autore: Ivana Rasi
52
Le entrate tributarie dopo la legge di
bilancio
Entrate da anticipazioni di tesoreria:
Legge di Bilancio 232/2016, comma 43
Decreto legge 4/2014 comma 3 bis:
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre
a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017»
Principio contabile 4/2, paragrafo 3.26
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese
riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto
del principio contabile generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese
devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e
entrate.
Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della
competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle
anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.
Autore: Ivana Rasi
53
Il finanziamento degli investimenti
Le spese di investimento sono impegnate agli
esercizi in cui scadono le singole obbligazioni
passive derivanti dal contratto o dalla
convenzione avente ad oggetto la realizzazione
dell’investimento, sulla base del relativo
cronoprogramma:
2017
2018
Autore: Ivana Rasi
2019
54
Il finanziamento degli investimenti
La copertura finanziaria delle spese di
investimento,
comprese
quelle
che
comportano impegni di spesa imputati a più
esercizi deve essere predisposta - fin dal
momento dell’attivazione del primo impegno con riferimento all’importo complessivo della
spesa dell’investimento.
Autore: Ivana Rasi
55
Il finanziamento degli investimenti
IMPEGNO CONTABILE
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
IMPEGNO GIURIDICO
L’obbligazione giuridica dell’ente nei confronti di altri soggetti si
perfeziona solamente in un momento successivo. Il visto di
regolarità contabile, che condiziona l’esecutività del provvedimento
di spesa, non può che avvenire prima del momento in cui sorge
l’obbligazione giuridica tra l’ente e il soggetto fornitore del servizio o
della fornitura.
Autore: Ivana Rasi
56
Il finanziamento degli investimenti
Si distingue la copertura degli investimenti:
imputati all’esercizio in corso di gestione
da
quella delle spese di investimento
imputate agli esercizi successivi
Autore: Ivana Rasi
57
Il finanziamento degli investimenti
La copertura degli investimenti imputati
all’esercizio in corso di gestione, può essere
costituita da:
l’accertamento di un’entrata imputata:
al titolo 4: entrate in conto capitale
al titolo 5: riduzioni di attività finanziarie
eccedenti rispetto alle spese per
incremento di attività finanziarie;
al titolo 6 delle entrate: indebitamento;
Autore: Ivana Rasi
58
Il finanziamento degli investimenti
il
saldo corrente dell’esercizio cui è
imputata la spesa, risultante dal prospetto
degli equilibri allegato al bilancio di
previsione: si tratta delle entrate correnti
(Titoli 1,2 e 3) non destinate spese correnti
e rimborso dei prestiti, in sostanza l’intero
importo del saldo positivo di parte corrente
iscritto nel bilancio di previsione.
Autore: Ivana Rasi
59
Il finanziamento degli investimenti
La copertura finanziaria delle spese di
investimento
imputate
agli
esercizi
successivi a quello in corso di gestione può
essere costituita da una delle seguenti
modalità alternative:
l’accertamento di un’entrata imputata al
titolo 4, 5 o 6 delle entrate, sulla base di un
obbligazione giuridica perfezionata;
Autore: Ivana Rasi
60
Il finanziamento degli investimenti
da una quota del margine corrente di
competenza finanziaria dell’equilibrio di
parte corrente rappresentato nel prospetto
degli equilibri allegato al bilancio di
previsione, di importo non superiore ai limiti
previsti dal principio contabile generale
della contabilità finanziaria, allegato n. 1 al
D. Lgs. 118/2011, principio n. 16:
Autore: Ivana Rasi
61
Il finanziamento degli investimenti
Il saldo positivo di parte corrente non è preso per intero ma solo per
una quota, cosiddetta consolidata che è data dal minore valore tra:
la media dei saldi di parte
corrente di competenza
registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se
sempre positivi
(al netto dell'avanzo di
amministrazione utilizzato e
dell'accertamento di entrate
non ricorrenti)
e la media dei saldi di parte
corrente di cassa sempre
degli ultimi tre esercizi, se
sempre positivi
(al netto del fondo di cassa e
degli incassi di entrate
non ricorrenti)
Autore: Ivana Rasi
62
Il finanziamento degli investimenti
Negli esercizi non considerati nel bilancio di
previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere
dall’esercizio in corso, costituisce copertura agli
investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per
cento della media degli incassi in c/competenza delle
entrate derivanti da:
Oneri di urbanizzazione
Monetizzazione di
standard urbanistici
Solo se previsto dalla legislazione regionale
• degli ultimi 5 esercizi
rendicontati al netto
della relativa quota di
FCDE
• degli ultimi 5 esercizi
rendicontati al netto
della relativa quota di
FCDE
Autore: Ivana Rasi
63
Il finanziamento degli investimenti
Gli enti che:
sono in disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi;
o, non avendo ancora rendicontato l’esercizio precedente e facendo
riferimento al prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione, si
trovano con un disavanzo di amministrazione nell’ultimo esercizio rendicontato
e un disavanzo presunto nell’esercizio precedente , (tenendo conto degli
accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate),
non possono destinare a copertura degli investimenti
il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza
finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di
previsione, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e da disavanzo tecnico.
E’ necessario, inoltre, che sia stato rendicontato il più vecchio degli ultimi due
esercizi.
Autore: Ivana Rasi
64
Il finanziamento degli investimenti
La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli
esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita
inoltre da:
la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni
riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove o
maggiori aliquote fiscali stimati del dipartimento delle finanze, e
derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni,
formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non
accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale
relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate,
tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine
corrente di cui al precedente punto;
la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della
spesa corrente, realizzate nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo
giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente
consolidata.
Autore: Ivana Rasi
65
Il finanziamento degli investimenti
Costituiscono idonea copertura finanziaria
investimento, imputate agli esercizi successivi:
delle
spese
di
1) le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione
(accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa):
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,
riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e
relative sanzioni);
d) derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono
l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della
realizzazione
dell'investimento,
dando
luogo
ad
accantonamenti al fondo pluriennale vincolato;
Autore: Ivana Rasi
66
Il finanziamento degli investimenti
Costituiscono idonea copertura finanziaria
investimento, imputate agli esercizi successivi:
delle
spese
di
2) le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui
esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà
pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione:
a) entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche
anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione;
b) entrate derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti
consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle
necessità dell'investimento;
c) altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti
prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i
tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i
prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
Autore: Ivana Rasi
67
Il finanziamento degli investimenti
Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di
investimento, impegnate negli esercizi successivi:
3)
l'avanzo di amministrazione accertato, nel primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 187. Il risultato
di amministrazione può confluire nel fondo
pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi
successivi.
Autore: Ivana Rasi
68
Gli equilibri nel bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è deliberato
in pareggio
finanziario di competenza tra tutte le entrate e le
spese,
comprensivo
dell’utilizzo
amministrazione o del
dell’avanzo
di
recupero del disavanzo di
amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale
vincolato.
Il bilancio di previsione deve garantire anche un
fondo di cassa non negativo.
Autore: Ivana Rasi
69
Gli equilibri nel bilancio di previsione
Il
quadro generale riassuntivo reca l’esposizione delle previsioni
complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa
classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel
quale sono indicate:
per le entrate gli importi di ciascun titolo;
(costituito dalla somma dei primi 5 titoli);
(costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate);
(il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del
totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate
di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo
pluriennale vincolato e l’utilizzo del risultato di amministrazione);
Autore: Ivana Rasi
70
Gli equilibri nel bilancio di previsione
per le spese:
gli importi di ciascun titolo di spesa;
(costituito dalla somma dei primi tre titoli);
(costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese;
(il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese,
mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma
del totale di spesa con l’eventuale disavanzo di amministrazione
riportato in bilancio per la copertura).
Autore: Ivana Rasi
71
ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
SPESE
-
-
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
0,00
0,00
0,00 Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
0,00
ANNO ANNO
N+1
N+2
0,00
CASSA
ANNO
N
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
0,00
0,00
0,00
0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
0,00
0,00
0,00
Totale entrate finali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
0,00
0,00
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
0,00
0,00
di giro
0,00Autore:
0,00 Ivana Rasi
Totale
0,00
0,00
0,00
Totale
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
ANNO ANNO
N+1
N+2
-
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro
COMPETENZA ANNO
N
CASSA
ANNO
N
COMPETENZA ANNO
N
Gli equilibri nel bilancio di previsione
0,00
0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Gli equilibri nel bilancio di previsione
ll bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario
di competenza tra tutte le entrate e le spese, deve prevedere:
-
l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra:
le spese correnti
incrementate:
dalle spese per
trasferimenti in c/capitale;
e dalle quote di capitale
delle rate di ammortamento
dei mutui e degli altri prestiti,
con l'esclusione dei rimborsi
anticipati,
le entrate correnti,
primi tre titoli dell'entrata,
incrementate:
dai contributi destinati al
rimborso dei prestiti,
dal fondo pluriennale
vincolato di parte corrente
e dall'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente
Autore: Ivana Rasi
73
Gli equilibri nel bilancio di previsione
I Trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di
terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento
di una spesa di investimento, bensì alle seguenti fattispecie:
a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit;
b) b) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a
spese di investimento o a spese correnti.
c) c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze
di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o
concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati
da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di
modico valore sono classificati come trasferimenti correnti.
d) d) trasferimenti in c/capitale a
seguito di inesigibilità definitiva di un credito,
derivante dal finanziamento concesso dall’ente a terzi, tale finanziamento è
considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e
si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del
soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria
5.4
Autore: Ivana Rasi
74
Gli equilibri nel bilancio di previsione
I Contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un
soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di
investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un
corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il
contributo.
L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del
contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il
patrimonio del
beneficiario,
o degli
ulteriori
successivi
beneficiari, si incrementa.
Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento)
non costituisce “controprestazione”.
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad
uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono
genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.
Autore: Ivana Rasi
75
Gli equilibri nel bilancio di previsione
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche:
le entrate in conto capitale destinate al finanziamento
di spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili;
e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.
Autore: Ivana Rasi
76
Gli equilibri nel bilancio di previsione
l’equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di
acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di
concessione/riscossione crediti, a seguito dell’adozione del cd.
principio della competenza finanziaria potenziata non è più
automaticamente garantito.
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività
finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività
finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve
essere finanziato da risorse correnti.
il saldo negativo delle
partite finanziarie concorre
all’equilibrio di parte
corrente
saldo positivo delle attività finanziarie, è
destinato :
al rimborso anticipato dei prestiti
e al finanziamento degli investimenti,
determinando, per la quota destinata agli
investimenti, necessariamente un saldo
positivo dell’equilibrio di parte corrente
Autore: Ivana Rasi
77
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO N
ANNO N+1
ANNO N+2
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
0,00
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(+)
100,00
80,00
120,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente
(-)
3,00
3,00
3,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
(+)
0,00
0,00
0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
0,00
0,00
0,00
80,00
120,00
90,00
0,00
0,00
0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
0,00
0,00
0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
Autore: Ivana Rasi
78
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO N
ANNO N+1
ANNO N+2
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
0,00
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(+)
100,00
80,00
120,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente
(-)
3,00
3,00
3,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
(+)
0,00
0,00
0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
0,00
0,00
0,00
80,00
120,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui fondo
crediti di dei
dubbia
L’importo
complessivo
fondiesigibilità
pluriennali iscritti tra le entrate di
ciascun
considerato
nel bilancio
degli
E) Spese
Titoloesercizio
2.04 - Altri
trasferimenti
in contocorrisponde
capitale all’importo
(-)
stanziamenti di spesa complessivi dell’esercizio precedente riguardanti
F) Spese
Titolopluriennale.
4.00 - Quote
di capitale
amm.to dei
mutuiesercizio
e
il fondo
Solo
con riferimento
al primo
(-) l’importo
prestiticomplessivo
obbligazionari
del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare
inferiore
all’importo
dei fondi
pluriennali di spesa dell’esercizio
di cui per
estinzione
anticipata
di prestiti
precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla
base
di dati
di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre
G) Somma
finale
(G=A-AA+B+C-D-E-F)
dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione,
Autore:
Ivana Rasi
degli impegni imputati agli esercizi precedenti
finanziati
dal fondo
pluriennale vincolato.
79
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
(+)
0,00
spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o
(-)
dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(+)
anticipata dei prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
Autore: Ivana Rasi
80
Gli equilibri nel bilancio di previsione
Il bilancio di previsione deve inoltre garantire :
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria,
tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro
finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale,
dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in
c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da
quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge
o dai principi contabili.
Autore: Ivana Rasi
81
COMPETEN
COMPETENZ COMPETENZ
ZA ANNO
A ANNO N A ANNO N+1
N+2
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento
(+)
0,00
-
-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
(+)
0,00
0,00
0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
Autore: Ivana Rasi
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
0,00
0,00
0,00
82
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(partecipazioni – fondi comuni di investimento e obbligazioni – ndr)
Gli equilibri nel bilancio di previsione
Un apposito prospetto è dedicato all’equilibrio delle partite
finanziarie:
entrata
Riduzione attività
finanziarie
(riscossione
crediti)
uscita
Autore: Ivana Rasi
Incremento
attività finanziarie
(concessione
crediti)
83
Gli equilibri nel bilancio di previsione
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO N
ANNO N+1
ANNO N+2
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di mediolungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie
(+)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Autore: Ivana Rasi
84
La modifica del pareggio di bilancio
costituzionale
La legge 164 del 2016 ha operato le modifiche sulla disciplina
dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge
243/2012 di attuazione del pareggio di bilancio.
Legge
243/2012
Equilibrio finale di competenza :
Entrate finali – Spese finali
X
Equilibrio finale di cassa:
Entrate finali – Spese finali
X
Equilibrio correnti di
competenza:
Entrate correnti – Spese
correnti e quote rimborso mutui
X
Legge
164/2016
Equilibrio correnti di
X
competenza:
Entrate correnti – Spese
Autore: Ivana Rasi
correnti e quote rimborso mutui
X
85
Il pareggio di bilancio
Nella legge di bilancio vengono messe a regime, con alcune
modifiche, le regole sul pareggio di bilancio già introdotte con la
legge di stabilità 2016 a valere sull’esercizio finanziario 2016.
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della riscritturazione
delle norme in materia di pareggio di bilancio delle regioni e degli
enti locali operata con la legge 164/2016.
La legge di bilancio sopprime le regole scritte nel 2016 nella legge
208/2015 e dai commi 463 a 484 riscrive il vincolo di finanza
pubblica a cui deve attenersi la programmazione finanziaria 20172019
Autore: Ivana Rasi
86
Il pareggio di bilancio
Enti soggetti al pareggio di bilancio:
Province
Città metropolitane
Comuni,
novità
Comuni risultanti da fusioni
Enti non soggetti al pareggio di bilancio:
Unioni di comuni
Autore: Ivana Rasi
87
Il pareggio di bilancio
Comma 465:
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e ai
sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente
articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
Autore: Ivana Rasi
88
Il pareggio di bilancio
Comma 466:
A decorrere dall’anno 2017 gli enti di cui al comma 465* del
presente articolo devono conseguire il saldo non negativo,
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
Autore: Ivana Rasi
89
Il pareggio di bilancio
Comma 466:
A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa, finanziato dalle entrate finali.
Autore: Ivana Rasi
90
Il pareggio di bilancio
Aggregati rilevanti del saldo finale di competenza
Fondo
pluriennale vincolato di entrata per il 2017-2019
Fondo
pluriennale vincolato di spesa per il 2017-2019
Stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi e
spese future finanziati da avanzo
Aggregati NON rilevanti del saldo finale di competenza
Fondo
plurienn. vincolato di entrata per il 2017-2019 finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato di spesa per il 2017-2019 finanziato da debito
Stanziamenti
del fondo crediti di dubbia esigibilità non finanziati da avanzo
Stanziamenti dei fondi rischi e spese future concernenti accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione
Autore: Ivana Rasi
91
Il pareggio di bilancio
Il fondo pluriennale vincolato e le economie
Comma 466 – ultimo periodo:
Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato
di entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto
dell’anno precedente.
Autore: Ivana Rasi
92
Il pareggio di bilancio
Il fondo pluriennale vincolato e le economie
Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno
finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la
necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di
indisponibilità di una corrispondente quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere
ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente
liberazione delle risorse a favore del risultato di
amministrazione.
Paragrafo 5.4 del principio contabile applicato allegato 4/2: .modifica prevista dal DM 4 agosto 2016
Autore: Ivana Rasi
93
Il pareggio di bilancio
Il fondo pluriennale vincolato e le economie
D.M. 53279 DEL 20 GIUGNO 2016
concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l’anno 2016 :
Nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di
entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che "Nel
corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo
pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale
dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale
vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto,
con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di
amministrazione".
Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere esclusivamente alla riduzione
degli impegni esposti nella voce “I1” (spese correnti), ovvero nella voce “L1”
(spese in c/capitale).
Autore: Ivana Rasi
94
Il pareggio di bilancio
Il fondo pluriennale vincolato e le economie
In caso di cancellazione di un impegno finanziato da fpv:
la minore spesa viene portata in detrazione dal fpv parte
spesa in quanto il fondo è la copertura di entrate assistite
da obbligazione giuridica perfezionata ma esigibili negli
esercizi successivi
Non riduce il fpv in entrata;
Ha creato un vantaggio ai fini della gestione del patto di
stabilità 2015, così come accadrà nella gestione del
pareggio di bilancio 2016, visto che il fpv in entrata è un
aggregato rilevante.
Autore: Ivana Rasi
95
Il pareggio di bilancio
Il fondo pluriennale vincolato e le economie
Ai fini del saldo finale di competenza:
Dal 2017 il fondo pluriennale vincolato di entrata sarà
ridotto dell’importo delle economie che si sono registrate su
impegni di spesa finanziati da fondo pluriennale vincolato.
Attenzione:
Le economie su impegni di
spesa finanziati da
indebitamento non riducono il
fondo pluriennale vincolato di entrata
Autore: Ivana Rasi
96
Il pareggio di bilancio
Comma 467:
Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio
2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 annesso al
d. lgs. 118/2011, per finanziare le spese contenute nei quadri economici
relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di
affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate
nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 purché:
riguardanti opere per le quali l’ente disponga del progetto esecutivo degli
investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma di spesa;
e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31
gennaio 2017.
Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro
l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
Autore: Ivana Rasi
97
Il pareggio di bilancio
i fondi spese potenziali e i fondi rischi
Al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo
del rispetto del saldo . A tal fine, il prospetto allegato al
bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non
finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di
dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel
risultato di amministrazione.
Fondo crediti di dubbia esigibilità finanziato con avanzo
è sommato agli stanziamenti di spesa
Autore: Ivana Rasi
98
Il pareggio di bilancio
il prospetto
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.
243/2012
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
BILANCIO
n+1 (*)
n+2 (*)
n (*)
A1) FPV di entrata per spese
correnti
(+)
0,00
0,00
0,00
A2) FPV di entrata in conto
capitale al netto delle quote
finanziate da debito
(+)
0,00
0,00
0,00
A3) FPV di entrata per partite
finanziarie
(+)
0,00
0,00
0,00
A) Fondo pluriennale vincolato
di entrata (A1 + A2 + A3)
(+)
0,00
0,00
0,00
Autore: Ivana Rasi
99
Il pareggio di bilancio
il prospetto
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.
243/2012
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
BILANCIO
n+1 (*)
n+2 (*)
n (*)
B) Titolo 1 - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa
(+)
0,00
0,00
0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti
correnti validi ai fini dei
saldi finanza pubblica
(+)
0,00
0,00
0,00
D) Titolo 3 - Entrate
extratributarie
(+)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
E) Titolo 4 - Entrate in
c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI
ACQUISITI (1)
Autore: Ivana Rasi
100
Il pareggio di bilancio
il prospetto
COMPETENZA ANNO
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI
DI RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
BILANCIO
n+1 (*)
n+2 (*)
n (*)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al
netto del fpv
(+)
0,00
0,00
0,00
H2) FPV diparte corrente
(+)
0,00
0,00
0,00
H3) Fondo crediti di dubbia
esigibilità di parte corrente (2)
(-)
0,00
0,00
0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato
a confluire nel risultato di
amministrazione)
(-)
0,00
0,00
0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati
a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)
(-)
0,00
0,00
0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti
valide ai fini dei saldi di
finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-)
0,00
0,00
0,00
Autore: Ivana Rasi
101
Il pareggio di bilancio
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
n (*)
COMPETENZA
ANNO
n+1 (*)
COMPETENZA
ANNO
n+2 (*)
(+)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
L2) Fpv per partite finanziarie
(+)
0,00
0,00
0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziaria (L=L1 + L2)
(-)
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9
DELLA LEGGE N. 243/2012
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del
fpv
I2) Fpv in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in
c/capitale
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire
nel risultato di amministrazione)
I)
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai
fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziaria al netto del fpv
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
Autore: Ivana Rasi
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
102
Il pareggio di bilancio
il prospetto
Al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo
del rispetto del saldo.
Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a
modificare le regole vigenti di riferimento, dandone
comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione
degli enti territoriali.
Entro sessanta giorni dall’aggiornamento, il Consiglio
approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. .
Autore: Ivana Rasi
103
Il pareggio di bilancio
il prospetto
Nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del
saldo, il prospetto è allegato:
alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio;
alle variazioni relative al riaccertamento ordinario ;
alle variazioni tra il fpv e il correlato capitolo di spesa
adottate ai sensi dell’art.175, c.5 quater, lett. b), del TUEL,
se il Fondo pluriennale vincolato è finanziato da debito;
alle variazioni relative agli stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate,
contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa
(variazioni adottate ai sensi dell’art. 175, c.5 quater, lett.ebis, del TUEL);
Autore: Ivana Rasi
104
Il pareggio di bilancio
premi e sanzioni
Il rispetto del saldo di pareggio è rafforzato da un
articolato sistema sanzionatorio da applicare in
caso di mancato conseguimento del saldo e
contestualmente da un sistema premiale in caso di
rispetto del saldo stesso.
Autore: Ivana Rasi
105
Il pareggio di bilancio
sanzioni
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 243/2012,
in caso di mancato conseguimento del saldo:
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo
di solidarietà comunale in misura pari
all’importo corrispondente allo scostamento
registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti
periodi assicurano il recupero di cui all’art.9,
comma 2, della legge 243/2012 e sono
applicate nel triennio successivo a quello di
inadempienza in quote costanti;.
Autore: Ivana Rasi
106
Il pareggio di bilancio
sanzioni
b) nell’anno successivo a quello di inadempienza
l’ente non può impegnare spese correnti, in
misura superiore all’importo dei corrispondenti
impegni dell’anno precedente ridotti dell’1 per
cento. La sanzione si applica con riferimento
agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in
entrambi gli esercizi.
A tal fine, l’importo degli impegni correnti dell’anno
precedente e quello dell’anno in cui si applica la sanzione
sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non
esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli
impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati
come contributo alla finanza
Autore:pubblica;
Ivana Rasi
107
Il pareggio di bilancio
sanzioni
c)
nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente
non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti o le aperture di linee di credito devono
essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il
rispetto del saldo di cui al comma 466. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
Autore: Ivana Rasi
108
Il pareggio di bilancio
sanzioni
nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
e
di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione.
Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque
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procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti
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di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio,
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necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di
d)
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’art.9 del d.l.
78/2010����
Autore: Ivana Rasi
109
Il pareggio di bilancio
sanzioni
e) nell’anno successivo a quello di inadempienza,
il presidente, il sindaco e i componenti della
giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta
la violazione sono tenuti a versare al bilancio
dell’ente il 30 per cento delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza spettanti
nell’esercizio della violazione.
Autore: Ivana Rasi
110
Il pareggio di bilancio
sanzioni
Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3
per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del
mancato conseguimento del saldo:
nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la sanzione di cui al
comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte
corrente, un limite pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno
precedente;
la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per
assunzioni di personale a tempo indeterminato;
la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente,
dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui
è avvenuta la violazione versando al bilancio dell’ente il 10 per cento
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti
nell’esercizio della violazione.
Resta ferma l’applicazione delle restanti sanzioni.
Autore: Ivana Rasi
111
Il pareggio di bilancio
premi
Alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che:
rispettano il saldo;
e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le
entrate finali e le spese finali,
sono assegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o
del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi,
effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per
essere destinate alla realizzazione di investimenti.
L’ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana,
provincia e comune è determinato d’intesa con la Conferenza
Stato città ed autonomie locali.
Autore: Ivana Rasi
112
Il pareggio di bilancio
premi
Per i comuni che rispettano il saldo, lasciando spazi finanziari
inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate
finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo,
nell’anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del
comma 228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendentipopolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito
triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui
all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Autore: Ivana Rasi
113
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica
per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali
spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo
10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite
complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di
euro destinati a interventi di edilizia scolastica;
Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le
finalità di investimento qualora le operazioni di investimento,
realizzate con il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano
essere effettuate nel rispetto del proprio saldo;
Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano,
entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per
il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di
riqualificazione dell’edilizia Autore:
scolastica.
Ivana Rasi
114
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica
per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali
spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo
10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite
complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di
euro destinati a interventi di edilizia scolastica;
Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le
finalità di investimento qualora le operazioni di investimento,
realizzate con il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano
essere effettuate nel rispetto del proprio saldo;
Autore: Ivana Rasi
115
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica
Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano,
entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione
per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di
riqualificazione dell’edilizia scolastica.
In sede di prima applicazione nell’anno 2017 il termine del 20
gennaio è prorogato al 20 febbraio 2017.
Autore: Ivana Rasi
116
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione
dell’edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi
finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite
mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari
nell’anno 2016;
interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente
normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano
pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;
interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara
alla data di entrata della legge di bilancio .
Autore: Ivana Rasi
117
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di
interventi di riqualificazione
dell’edilizia scolastica
comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di
ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi
finanziari da attribuire a ciascun ente locale.
In sede di prima applicazione nell’anno 2017 il termine del 5
febbraio è spostato al 5 marzo.
Autore: Ivana Rasi
118
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per investimenti
Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui
necessitano per gli investimenti, entro il termine
perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web
appositamente
previsto
nel
sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, il termine del
20 gennaio è prorogato al 20 febbraio.
Autore: Ivana Rasi
119
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per investimenti
Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la
quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica, sono
completi delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente.
Autore: Ivana Rasi
120
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per investimenti
L’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun
ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun
anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
A. investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o
mediante operazioni di indebitamento:
i.
dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all’anno
di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti
dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del
triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i
comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi
entro il 1º gennaio dell’esercizio di riferimento;
Autore: Ivana Rasi
121
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per investimenti
ii.
dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per
i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformità alla vigente normativa, completi del
cronoprogramma della spesa;
B. interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi
finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;
C. investimenti
finalizzati
all’adeguamento
e
al
miglioramento sismico degli immobili, finanziati con
avanzo di amministrazione, per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in
conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma della spesa;
Autore: Ivana Rasi
122
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per investimenti
D. investimenti
finalizzati alla prevenzione del rischio
idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di
siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come
prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati
con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in
conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma della spesa.
In sede di prima applicazione, nell’anno 2017 il termine del
15 febbraio è prorogato al 15 marzo.
Autore: Ivana Rasi
123
Il pareggio di bilancio
spazi finanziari per investimenti
Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti
locali superi l’ammontare degli spazi disponibili,
l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che
presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.
Autore: Ivana Rasi
124
Il pareggio di bilancio
le intese regionali
Lo scorso 1° dicembre è stato approvato, in sede
di conferenza unificata, lo schema di DPCM di
attuazione dell’art. 10 della legge 243/2012 in
materia di “ricorso all’indebitamento da parte delle
Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità
attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso
di inerzia o ritardo da parte delle Regioni.
Autore: Ivana Rasi
125
Il pareggio di bilancio
le intese regionali
Il provvedimento regola per il triennio 2017-2019
la redistribuzione di spazi finanziari a livello
regionale e nazionale;
il finanziamento degli investimenti tramite ricorso
al debito o utilizzo degli avanzi di amministrazione
nell’ambito del saldo finale di competenza di
ciascun ente locale non necessita di alcuna
ratifica/autorizzazione in sede di “intesa” regionale.
Autore: Ivana Rasi
126
Il pareggio di bilancio
le intese regionali
Il provvedimento regola per il triennio 2017-2019 la
redistribuzione di spazi finanziari a livello regionale e
nazionale;
il finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito
o utilizzo degli avanzi di amministrazione nell’ambito del
saldo finale di competenza di ciascun ente locale non
necessita di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di
“intesa” regionale;
le intese a livello regionale ed il patto di solidarietà
nazionale riguardano esclusivamente la redistribuzione
degli spazi finanziari ulteriori, lasciando al contempo piena
autonomia agli enti per ciò che riguarda gli investimenti nel
rispetto del proprio saldo di competenza.
Autore: Ivana Rasi
127
Il pareggio di bilancio
le intese regionali
Le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento
realizzate attraverso:
Indebitamento
Utilizzo dei risultati dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti delle Regioni e degli enti locali.
Pertanto, gli enti locali e le Regioni che ritengano di non
poter utilizzare gli spazi disponibili potranno cederli ad enti
che, al contrario, dispongano di maggiori risorse e di minori
spazi.
Autore: Ivana Rasi
128
Il pareggio di bilancio
le intese regionali
15 febbraio: le regioni avviano le intese con gli enti locali
del proprio territorio;
30 aprile: termine per far pervenire le richieste di
acquisizione spazi finanziari o le proposte di cessione spazi
finanziari
31 maggio: termine per definire l’attribuzione di spazi
disponibili.
In caso di inerzia di Regioni e province autonome è previsto
un potere sostitutivo dello Stato, che si conclude con la
redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno 2017
Autore: Ivana Rasi
129
Il pareggio di bilancio
il patto di solidarietà nazionale
Il patto di solidarietà nazionale prende in considerazione
le operazioni di investimento non soddisfatte in ambito
regionale, svolgendo quindi una funzione complementare
rispetto alle intese regionali.
15 luglio 2017: gli enti comunicano gli spazi che vogliono
cedere o acquisire;
31 luglio 2017: termine di conclusione dell’attribuzione di
spazi finanziari e comunicazione agli enti interessati
Autore: Ivana Rasi
130
Il pareggio di bilancio
il patto di solidarietà nazionale
Lo schema di decreto individua anche le priorità di assegnazione
degli spazi finanziari, tanto nell’ambito delle intese regionale che dei
patti di solidarietà nazionali:
1. comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in
quanto con popolazione fino a mille abitanti;
2. enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi, corredati
del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli
investimenti del risultato di amministrazione;
3. enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi, corredati
del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa, rispetto alla quota libera del risultato di
amministrazione destinata agli investimenti.
Autore: Ivana Rasi
131
Le novità in materia di personale
Proroga delle graduatorie dei
Comma 368:
concorsi pubblici
All’articolo 4, comma 4, del
Art . 91 D. Lgs. 267/2000:
decreto legge 31 agosto
Per gli enti locali le graduatorie 2013, n. 101*, convertito, con
concorsuali rimangono efficaci per modificazioni, dalla legge 30
un termine di tre anni dalla data di
ottobre 2013, n. 125, la
pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si parola: «2016» è sostituita
venissero
a
rendere dalla seguente: «2017».
successivamente
vacanti
e
delle graduatorie dei concorsi
disponibili, fatta eccezione per i*L'efficacia
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
posti
istituiti
o
trasformati vigenti alla data di approvazione del presente
relative
alle
amministrazioni
successivamente all'indizione del decreto,
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,
e' prorogata fino al 31dicembre 2015.
concorso medesimo.
Autore: Ivana Rasi
132
Le novità in materia di personale
Riapertura assunzioni
Chiusa la procedura aperta dalla Funzione Pubblica per il
collocamento obbligatorio del personale delle Province e delle Città
Metropolitane.
I comuni riacquistano le loro facoltà assunzionali:
Turnover
per Comuni
sotto i mille
abitanti
100%
(articolo 1
comma 562
della legge
296/2006)
Turnover per
Comuni con
più di mille
abitanti
Turnover per
Comuni con
abitanti compresi
tra 1.000 e 9.999
Turnover per
comuni con più
di mille abitanti
100%
se il rapporto
spese del
personale su
spese correnti
è inferiore al
25%
(art. 3,
c.omma5quater del Dl
75%
25%
se il rapporto
se il rapporto
dipendenti e
spese del
popolazione è
personale su
inferiore a quello
spese correnti è
individuato dal
superiore al 25%
D.M. 24/7/2014
(art. 1, comma
Autore: Ivana Rasi
(art. 16, comma 1
228, L. n.
bis d.l. 113/2016)
208/2015)
Dal 2018 il
turnover
passa al
75% a
determinate
condizioni
133
Le novità in materia di personale
Comma 479 lett. c):
Per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando
spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti
delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo
saldo, nell’anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo
del comma 228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendentipopolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito
triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo
263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
Autore: Ivana Rasi
134
L’applicazione dell’avanzo vincolato
Art. 187, comma 3 quinquies
Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio
precedente, costituite da:
accantonamenti
risultanti
dall’ultimo
consuntivo
approvato;
o derivanti da fondi vincolati;
possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate
prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta
a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio
Autore: Ivana Rasi
135
L’applicazione dell’avanzo vincolato
Per gli enti che
hanno approvato il
bilancio entro il
31.12
Art. 187, comma 3 quater
Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato
di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31
gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e
approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione
relativo al prospetto del risultato di amministrazione presunto.
Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è
inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione
l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di
bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione
vincolato
Autore: Ivana Rasi
136
L’applicazione dell’avanzo vincolato
Art. 187, comma 3 quinquies
Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione
del consuntivo, applicano al bilancio:
quote vincolate
o accantonate del risultato di amministrazione,
sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da
parte della Giunta di cui al comma 3-quater.
Autore: Ivana Rasi
137
L’applicazione dell’avanzo vincolato
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1
0,00
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1
0,00
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1
0,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1
0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del
= bilancio di previsione dell'anno N
0,00
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1
0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1
0,00
0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1
0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1
0,00
(1)
- Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio
N-1 Ivana
Autore:
Rasi
=
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1
0,00 138
0,00
L’applicazione dell’avanzo vincolato
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:
Parte accantonata
(2)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (3)
Fondo ……..al 31/12/N-1 (4)
Fondo ……..al 31/12/N-1
B) Totale parte accantonata
0,00
C) Totale parte vincolata
0,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale
Autore:
Ivanaparte
Rasi disponibile (E=A-B-C-D)
0,00139
Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (5)
L’applicazione dell’avanzo vincolato
Art. 187, comma 3 sexies
Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio
precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel
corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate
prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente, per le finalità cui sono destinate, con
provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 3-quater e l’aggiornamento del prospetto del
risultato di amministrazione presunto sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio
precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
Autore: Ivana Rasi
140
L’applicazione dell’avanzo vincolato
in esercizio provvisorio
Art. 187, comma 3
L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente, anche in caso di
esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno
per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3quinquies.
Autore: Ivana Rasi
141
L’applicazione dell’avanzo vincolato
la competenza ad adottare le variazioni
Art. 187, comma 3 quinquies
Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di
contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di
competenza della Giunta.
Autore: Ivana Rasi
142
L’applicazione dell’avanzo vincolato
la competenza ad adottare le variazioni
Variazione che
presuppone il
bilancio approvato
art. 175, comma 5 quater del TUEL
Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità,
i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno
degli esercizi del bilancio:
c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota
vincolata del risultato di amministrazione derivanti da
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di
competenza e di cassa, secondo le modalità previste
dall’articolo 187, comma 3-quinquies;
Autore: Ivana Rasi
143
L’applicazione dell’avanzo vincolato
la competenza ad adottare le variazioni
La giunta
art. 175, comma 5 bis, del TUEL
interviene solo in
esercizio
provvisorio
L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le
variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma
5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative
delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio:
a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del
risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio
consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma
3-quinquies;
Autore: Ivana Rasi
144
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 8 ha
definito le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio:
8.1.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione
provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità
previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli
stanziamenti
di spesa previsti nell’ultimo bilancio
pluriennale definitivamente approvato per l’esercizio cui si
riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio (ad esempio
nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio
2015 nel bilancio di previsione pluriennale 2014-2016).
Autore: Ivana Rasi
145
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
5, c. 11 del d. l. 244/2016:
la gestione degli stanziamentiIlArt.
di
termine spesa
per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli
enti locali, di cui all'art.151 del d, lgs.
267,/2000 per l'esercizio 2017 e'
differito al 31 marzo 2017.
Conseguentemente e' abrogato il
comma 454 dell'art. 1 della
l..232/2016
8.2.
Per gli enti locali che non approvano il bilancio di
previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente,
l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
151 comma 1, TUEL, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze.
Autore: Ivana Rasi
146
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
8.3.
E' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di
previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria nei casi in cui:
1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e,
per gli enti locali, non sia stato differito il termine per
l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia
autorizzato l'esercizio provvisorio;
2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine
dell'esercizio provvisorio;
3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel
corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di
amministrazione derivante dall'esercizio precedente.
Autore: Ivana Rasi
147
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
8.4.
La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle
spese di personale, delle spese relative al finanziamento
della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo,
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Autore: Ivana Rasi
148
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono
essere impegnate solo spese correnti e le
eventuali spese correlate, riguardanti le partite di
giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di
variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio,
secondo le modalità previste dalla specifica
disciplina di settore.
Autore: Ivana Rasi
149
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
Nel corso dell'esercizio provvisorio,
consentito il ricorso all'indebitamento
Autore: Ivana Rasi
non
è
150
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti:
spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel
secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato:
−
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
−
e
dell’importo
accantonato
al
fondo
(la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”
pluriennale
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, le spese a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti.
Autore: Ivana Rasi
151
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione in dodicesimi
8.6 Pertanto, la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda gli
stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio (compresi i
residui che sono stati cancellati nell’ambito delle operazioni di
riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in
gestione) e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
spese non superiori ad un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato,
ridotte delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti
e dell’importo accantonato al fondo pluriennale
(la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”),
Autore: Ivana Rasi
152
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
MISSIONE
01
0101 Programma 01
Titolo 1
Titolo 2
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Totale
Organi
Programma 01 istituzionali
0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
(0,00)
vincolato
previsione di cassa
0,00
(0,00)
0,00
0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
(0,00)
vincolato
previsione di cassa
0,00
0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
0,00
Autore: Ivana Rasi
previsione di cassa
0,00 0,00
(0,00) (0,00) (0,00)
0,00
0,00 0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
153
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:
sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro
natura, possono essere pagate in dodicesimi;
sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese
tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura,
non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le
spese a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
Autore: Ivana Rasi
154
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
8.7
Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare
riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono
impegnate nel rispetto del principio contabile generale
della competenza finanziaria, con imputazione agli
esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli
stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.
Autore: Ivana Rasi
155
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
la gestione degli stanziamenti di spesa
8.8
I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo
riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli
impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo
pluriennale vincolato)”.
Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti
negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si
riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in 12mi
Autore: Ivana Rasi
156
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
rapporti con il tesoriere
8.9
In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio
dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti
al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o
l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di
competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale
approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con
l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già
impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.
Gli importi della voce “già impegnato” possono essere
aggiornati.
Autore: Ivana Rasi
157
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
rapporti con il tesoriere
Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal
tesoriere facendo riferimento alla differenza tra:
gli stanziamenti di competenza
e l'importo delle spese già impegnate e del fondo
pluriennale vincolato,
fermo restando le verifiche riguardanti la capienza
complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla
base della differenza tra lo stanziamento di competenza
complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
Autore: Ivana Rasi
158
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
rapporti con il tesoriere
Il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta
separazione fra la disponibilità:
- dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo
variazioni dovute ad aggiornamenti sulle somme già
impegnate negli esercizi precedenti, determinata
dall'importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e
della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a
quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;
- della disponibilità per mandati non frazionati.
Autore: Ivana Rasi
159
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
rapporti con il tesoriere
Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il
seguente stanziamento:
100 Stanziamento di competenza
10 impegni già assunti
30 fondo pluriennale vincolato
nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai
mandati di competenza è pari a (100-10-30)/12=5,
esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi
dall'obbligo dei dodicesimi, fermo restando il limite
complessivo ai mandati di competenza pari a 100-30=70.
Autore: Ivana Rasi
160
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
rapporti con il tesoriere
Autore: Ivana Rasi
161
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
rapporti con il tesoriere
Considerato che le previsioni del secondo esercizio del
bilancio pluriennale non presentano gli stanziamenti di
cassa, nel corso dell’esercizio provvisorio, il tesoriere
effettua il controllo solo sui residui trasmessi e sugli
stanziamenti di competenza.
Autore: Ivana Rasi
162
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
l’utilizzo dell’avanzo
Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe
danno per l’ente, è consentito l’utilizzo
delle quote
vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente.
A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.
Autore: Ivana Rasi
163
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
l’utilizzo dell’avanzo
L’utilizzo dell’avanzo vincolato in esercizio provvisorio si rende
necessario a seguito dell’introduzione del nuovo concetto di
competenza finanziaria per il quale non possono essere
mantenuti in bilancio impegni assunti in
assenza di
obbligazioni giuridicamente perfezionate. In fase di
riaccertamento tali impegni sono cancellati senza essere
oggetto di reimputazione e le conseguenti economie di spesa
confluiscono nel risultato di amministrazione come avanzo
vincolato. Con apposita relazione dimostrativa della
costituzione dell’avanzo vincolato è possibile procedere alla
sua applicazione anche al bilancio provvisorio.
Autore: Ivana Rasi
164
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
l’utilizzo del fondo di riserva
Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di
previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante
il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per
fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti
dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in
caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e
per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l'ente.
Autore: Ivana Rasi
165
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
l’utilizzo del fondo di riserva
A seguito dell'approvazione del bilancio di
previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il
limite massimo di accantonamento al fondo di
riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva
utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.
Autore: Ivana Rasi
166
L’ESERCIZIO PROVVISORIO
le variazioni di bilancio
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria
è
possibile effettuare
variazioni agli stanziamenti di competenza dei
macroaggregati compensative all’interno dei
programmi e dei capitoli compensative all’interno
dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione
di nuovi capitoli.
Autore: Ivana Rasi
167
La nota integrativa al bilancio
La
nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
a) i criteri di valutazione adottati per la
formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli
accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando
illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto l’accantonamento a tale fondo;
Autore: Ivana Rasi
168
La nota integrativa al bilancio
Si tratta di evidenziare i criteri adottati per la
determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di
ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.
Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle
previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli
effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con
separata indicazione di quelle oggetto di prima
applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con
l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e
delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Autore: Ivana Rasi
169
La nota integrativa al bilancio
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun
programma di spesa,
la nota integrativa illustra i
criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in
particolare:
alle
varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti
legislativi, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale;
agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai
fondi spese e ai fondi rischi, con particolare
riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Autore: Ivana Rasi
170
La nota integrativa al bilancio
La nota analizza altresì l’articolazione e la
relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e
quelle non ricorrenti.
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non
ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più
esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e
non ricorrente, a seconda se la spesa sia
prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Autore: Ivana Rasi
171
La nota integrativa al bilancio
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate
riguardanti:
a)
donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b)
condoni;
c)
gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d)
entrate per eventi calamitosi;
e)
alienazione di immobilizzazioni;
f)
le accensioni di prestiti;
g)
i contributi agli investimenti, a meno che non siano
espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o
dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Autore: Ivana Rasi
172
La nota integrativa al bilancio
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le
spese riguardanti:
a)
le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b)
i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società
e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c)
gli eventi calamitosi,
d)
le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e)
gli investimenti diretti,
f)
i contributi agli investimenti.
Autore: Ivana Rasi
173
La nota integrativa al bilancio
La
nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
b) l’elenco analitico delle quote
vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
Autore: Ivana Rasi
174
Q
U
O
T
E
V
I
N
C
O
L
A
T
E
Capitolo
Capitolo di
descrizione
di
spesa
entrata
descrizione
Cancellazi
Fondo
Utilizzo
one
Risorse Accertam
Risorse
pluriennal
Impegni
dell'accert
risorse
vincolat
enti
e
vincolat
amento o
vincolate
esercizio
e al
esercizio
vincolato
e al
nell'esercizi
N
eliminazio
1/1/ N
N
31/12/N
al
ne del
oN
31/12/N
vincolo
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)=(a) +(b)
-( c)-(d)-(e)
(g)
Vincoli derivanti dalla legge
0
0
0
0
0
0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)
Vincoli derivanti da finanziamenti
0
0
0
0
0
0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale vincoli derivanti dalla legge
Vincoli derivanti da Trasferimenti
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)
Altri vincoli
Totale altri vincoli (v)
Totale risorse vincolate (1) (l) +(t)+(f)+(e)+(v)
Quota del risultato di amministrazione accantonata al
fondo residui perenti riguardante le spese vincolate (solo
per le regioni)
Quota del risultato di amministrazione accantonato al
fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse
vincolate (3)
Quota del risultato di amministrazione accantonato per
altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti,
rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione p
0
Autore: Ivana Rasi
175
0
QUOTE ACCANTONATE
Utilizzo
Accantona
Risorse accantonam
Risorse
menti
Capitolo di
descrizione accantonate
enti
stanziati accantonate
spesa
al 1/1/ N nell'esercizi nell'esercizi al 31/12/ N
oN
oN
(a)
(b)
(2)
(2)
(c)
(d)=(a)(b)+( c)
Totale
Autore: Ivana Rasi
176
Risorse
Risorse
Fondo
Cancella destinat
destinat Accerta
plurienn
Capitolo
Impegni
e agli
zione
descrizi Capitolo descrizi e agli
ale
menti
di
esercizio
dell'acce investim
one
di spesa
one
investim esercizio
vincolat
entrata
N
rtament enti al
enti al
o
al
N
o
31/12/
1/1/ N
31/12/N
N
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)=(a) +(b) (c)-(d)-(e)
Totale
QUOTE
DESTINATE
Quota del risultato di
amministrazione accantonato al
fondo crediti di dubbia esigibilità
riguardanti le risorse vincolate
Quota del risultato di
amministrazione accantonato per altri
fondi rischi riguardanti le risorse
vincolate
Totale risorse destinate agli
investimenti al netto degli
accantonamenti, rappresentato
nell'allegato riguardante il risultato di Autore: Ivana Rasi
amministrazione
0
177
La nota integrativa al bilancio
La
nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote
vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente;
Autore: Ivana Rasi
178
La nota integrativa al bilancio
La nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
d) l’elenco degli interventi programmati per
spese di investimento finanziati col ricorso
al debito e con le risorse disponibili;
Autore: Ivana Rasi
179
La nota integrativa al bilancio
L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato
secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con
riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione,
attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono
costituite da:
a)
le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento
delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
b)
le entrate in conto capitale (titolo 4);
c)
le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti
rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al
finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei
prestiti;
d)
le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il
ricorso al debito
Autore: Ivana Rasi
180
La nota integrativa al bilancio
Nella
sezione della
nota
integrativa
riguardante
l’elenco
degli
interventi
programmati per spese di investimento, è
dedicata una particolare attenzione agli
investimenti finanziati dalle previsioni di
entrate correnti risultanti dal saldo positivo di
parte corrente previsto nel prospetto degli
equilibri allegato al bilancio di previsione.
Autore: Ivana Rasi
181
La nota integrativa al bilancio
Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte
corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio
relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:
a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
b) da’ atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
principio contabile generale n. 16 della competenza
finanziaria e dei relativi principi applicati;
c) riporta l’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli
investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio
gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso
di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo
costituisce la copertura finanziaria.
Autore: Ivana Rasi
182
La nota integrativa al bilancio
In occasione dell’attestazione di copertura
finanziaria, la consueta verifica concernente la
capienza
degli stanziamenti,
sia
riferiti
all’esercizio in corso che a quelli successivi,
riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il
riscontro della copertura finanziaria dei
provvedimenti che comportano impegni per
investimenti finanziati dal saldo positivo di parte
corrente previsto nel prospetto degli equilibri
allegato al bilancio.
Autore: Ivana Rasi
183
La nota integrativa al bilancio
In occasione di variazioni di bilancio che
modificano la previsione del margine corrente
è possibile variare anche la sezione della
nota integrativa che elenca gli investimenti
finanziati con la previsione del margine
corrente, al fine di consentire le attestazioni di
copertura finanziaria di provvedimenti che
comportano impegni per investimenti.
Autore: Ivana Rasi
184
La nota integrativa al bilancio
La
nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di
definizione, le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione
necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
Autore: Ivana Rasi
185
La nota integrativa al bilancio
La nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
f) l’elenco
delle garanzie principali o
sussidiarie prestate dall’ente a favore di
enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti;
Autore: Ivana Rasi
186
La nota integrativa al bilancio
La nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e
stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono
una componente derivata;
Autore: Ivana Rasi
187
La nota integrativa al bilancio
La
nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
h) l'elenco dei propri enti ed organismi
strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito
internet fermo restando quanto previsto per gli
enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Autore: Ivana Rasi
188
La nota integrativa al bilancio
La nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con
l’indicazione
della
relativa
quota
percentuale;
Autore: Ivana Rasi
189
La nota integrativa al bilancio
La nota integrativa allegata al bilancio di
previsione presenta un contenuto minimo
costituito da:
j) altre informazioni riguardanti le previsioni,
richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio
Autore: Ivana Rasi
190
La nota integrativa al bilancio
L’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del
2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano
dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015,
prevede
"La nota integrativa al bilancio di previsione indica le
modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al
bilancio distintamente per la quota derivante dal
riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante
dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le
modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo
tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto
legislativo n. 118 del 2011."
Autore: Ivana Rasi
191
La nota integrativa al bilancio
Pertanto, la nota integrativa descrive la
composizione del risultato di amministrazione
presunto individuato nell’allegato a) al bilancio
di previsione (lettera E), se negativo e, per
ciascuna componente del disavanzo, indica le
modalità di ripiano definite in attuazione delle
rispettive discipline e l’importo da ripianare
per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione.
Autore: Ivana Rasi
192
La nota integrativa al bilancio
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro
di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art.
243-bis TUEL
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da
ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo
precedente
derivante
dalla
gestione
Autore: Ivana Rasi
dell'esercizio
193
La nota integrativa al bilancio
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO
MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO
COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO
ESERCIZIO
Autore: Ivana Rasi
PER
194
Il piano degli indicatori
L’articolo 18-bis del d. lgs. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del
Ministero dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre
2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n.
68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015),
concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:
1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1
e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;
2. gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in
contabilità finanziaria;
Autore: Ivana Rasi
195
Il piano degli indicatori
Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di
programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle
Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali
allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e
al rendiconto della gestione.
Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano
degli indicatori a decorrere dall’esercizio 2016. Le prime
applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della
gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.
Autore: Ivana Rasi
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Il piano degli indicatori
Il Piano degli indicatori si compone di una serie di indicatori
sintetici e una serie di indici analitici.
Gli indicatori sintetici partono dalle variabili più significative
del bilancio per arrivare a valutare la complessiva
situazione finanziaria dei comuni.
Quelli analitici sono riferiti:
‐ alla composizione delle entrate e alla relativa capacità di
riscossione;
‐ alla composizione delle spese per missioni e programmi
e alla capacità dell'amministrazione di pagare i debiti
negli esercizi di riferimento del bilancio di previsione.
Autore: Ivana Rasi
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