Comunicato - Divisione Calcio a 5

Download Report

Transcript Comunicato - Divisione Calcio a 5

Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N.511
Comunicazioni della F.I.G.C.
Comunicazioni della L.N.D.
Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque
4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A.Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 27.01.2017, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE
GARA DEL 18/12/2016: Queens Unicusano Tivoli – Grivan Group Magnagraecia
Reclamo proposto dalla Società Grivan Group Magnagraecia
Il Giudice sportivo,
Esaminato
osserva:
il
gravame
in
oggetto,
regolarmente
prodotto
nei
termini,
Con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ai
sensi dell’art 17 comma 1 del CGS per la condotta violenta posta in
essere da un proprio sostenitore nei confronti di una calciatrice della
Società e per il conseguente clima di violenza ed intimidazione
generatosi che avrebbe impedito alle calciatrici della compagine
ricorrente di continuare la gara in condizioni di serenità.
Dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il direttore di gara
riferisce che al 17’ e 54’’ del secondo tempo mentre le calciatrici
Capozzi Anna della Soc. Unicusano Tivoli e Iarriccio Roberta della Soc.
Grivan Group si scambiavano atti di violenza in reciproco danno, un
sostenitore della società ospitante penetrava indebitamente sul terreno
di gioco e colpiva con uno schiaffo al viso la calciatrice Iarriccio
Roberta.
L’allenatore
della
Società
Grivan
Perrottelli
Nicola,
precedentemente allontanato dall’arbitro e posizionatosi in tribuna,
anziché permanere all’interno degli spogliatoi fino al termine
dell’incontro, penetrava indebitamente sul terreno di gioco tentando di
colpire
l’aggressore
della
propria
calciatrice
senza
riuscirvi.
Contestualmente i dirigenti della Società Unicusano presenti in panchina
entravano sul terreno di gioco con l’intento di sedare gli animi ed
allontanare l’aggressore di cui sopra, mentre le calciatrici di ambedue
le squadre si adoperavano per ripristinare l’ordine e consentire la
ripresa del gioco, cosa che avveniva dopo circa 3 minuti di interruzione
e dopo che alle due calciatrici in questione veniva comminato il
provvedimento d’espulsione, prontamente ottemperato.
Da quanto sopra esposto non risulta che a seguito dell’episodio di cui
sopra si sia instaurato quel clima di violenza ed intimidazione in danno
delle calciatrici della Soc. Grivan Group tale da condizionarne il
rendimento ed avere influenza diretta sul risultato finale della gara.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°357 del 21/12/2016
decide :
A) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell’incontro Unicusano Tivoli – Grivan Group
Magnagraecia 4 – 2 e confermando i provvedimenti adottati a carico di
Società e Tesserati con il C.U. N° 357 del 21/12/2016.
B) La tassa di reclamo viene addebitata.
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in
27/01/2017
Roma
ed
affisso
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
all’albo
della
Divisione
Calcio
a
Cinque
Il Presidente
Andrea Montemurro
il