Schema di Decreto legislativo Schema di decreto legislativo recante

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Schema di Decreto legislativo
Schema di decreto legislativo recante adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai
ruoli della scuola secondaria Legge 107/2015, art. 1, cc. 180, 181 (lettera B) e 182
Contratto di formazione iniziale e tirocinio
Art.8
I vincitori di concorso sottoscrivono un contratto triennale con l’USR
di competenza. Le condizioni normative di tale contratto vanno
definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Lo stesso
dicasi per le condizioni economiche dei primi due anni di tirocinio.
Per il terzo anno invece, è previsto un compenso pari a quello
percepito attualmente per una supplenza.
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Nel primo anno di contratto, il docente si impegna a conseguire
l’abilitazione all’insegnamento ( specializzazione per il sostegno )
presso gli enti individuati dagli USR ( Università, alta formazione
ecc.)
-
Nel biennio successivo invece, dovrà completare la propria
formazione professionale con tirocini formativi per la graduale
acquisizione delle competenze di un docente
-
Primo anno di contratto
Art.9
I corsi di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento su
posi comuni e di sostegno, sono a tempo pieno e a totale carico
dello stato. Equivalgono a 60 crediti CFU corrispondenti ad un
anno universitario.

Il corso prevede lezioni, seminari e laboratori destinati al
completamento della preparazione disciplinare, psico-pedagogica e
della normativa scolastica. Nel primo anno sono inoltre previste
delle attività di tirocinio da effettuare in una delle sedi scolastiche
dell’ambito territoriale di appartenenza.

Alla fine del primo anno è previsto un esame finale che deve tener
conto dei risultati ottenuti in tutte le attività del corso.
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Al termine il candidato ottiene l’abilitazione all’insegnamento
/specializzazione sul sostegno

Secondo e terzo anno di contratto
Art. 10-11
La conferma agli anni successivi del contratto è subordinata al
superamento delle prove previste al termine di ogni anno.

Nel biennio successivo al conseguimento dell’abilitazione, il
docente su posto comune è tenuto a conseguire 10 crediti CFU nel
secondo anno e 5 nel terzo, in ambiti formativi collegati
all’innovazione e alla sperimentazione della didattica.

Il docente su sostegno invece, nel secondo anno dovrà conseguire
30 CFU comprensivi di un progetto di ricerca-azione ( sotto la guida
di tutor ) in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e
dell’inclusione

Nel secondo anno di formazione, è prevista la possibilità di
effettuare supplenze temporanee nell’ambito scolastico di
appartenenza. Nel terzo anno supplenze su posti vacanti e
disponibili

Tirocinio
Art. 12
Il tirocinio è parte integrante del percorso di formazione ed è
obbligatorio. Le attività del tirocinio sono guidate da due tutor: uno
universitario e l’altro scolastico.
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Il tirocinio «diretto» è svolto presso l’istituzione scolastica
accreditata presso il MIUR e coordinata da una scuola polo.
L’attività di tirocinio si compone di fasi di osservazione, di analisi,
progettazione e successiva attività di insegnamento. Le attività
sono guidate dal Tutor scolastico e alla presenza del docente di
classe.
-
Il tirocinio «indiretto» è svolto presso l’università ( alta formazione..)
e si compone di attività di progettazione e discussione e valutazione
sulle attività svolte nel tirocinio «diretto». Tale fase viene guidata da
un tutor universitario.
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Alla fine di ogni anno, viene effettuata una valutazione del percorso
effettuato
-
Il numero di ore e le modalità dei tirocini verrà determinato con
apposito decreto
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Accesso al ruolo
Art. 13
- Il percorso triennale si conclude con una valutazione complessiva
delle attività svolte. La commissione valutativa è presieduta da un
dirigente scolastico dell’ambito ed è composta da docenti
universitari e dai tutor del candidato
-In caso di esito favorevole, sulla base del punteggio conseguito si
viene inseriti in una graduatoria regionale per l’acceso al ruolo
-Al momento dell’accesso al ruolo effettivo, il docente sceglie un
ambito territoriale ed è soggetto alla chiamata diretta.
-Chi non dovesse superare tutte le prove del triennio formativo non
potrà inserirsi nelle graduatorie regionali per il ruolo.
-Per chi avesse però conseguito l’abilitazione all’insegnamento, è
prevista la possibilità di essere riammessi alle fasi successive del
tirocinio, previo però il superamento di un nuovo concorso di
accesso
a cura del sindacato Gilda degli Insegnanti