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CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE
NOTE ILLUSTRATIVE DELL’ACCORDO DI RINNOVO 22/9/2009
Premessa:
Per facilitare la consultazione, la presente nota illustrativa riproduce lo stesso ordine
delle clausole contenute nell’Accordo di rinnovo 22.9.2009 (reperibile sul sito
Internet di Federalimentare, nella sezione pubblica “Documenti”).
A) ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI STIPULANTI
Bilateralità
Le Parti, nel solco del percorso di razionalizzazione dei vari organismi contrattuali
avviato nel precedente rinnovo contrattuale, hanno convenuto di costituire – nei modi
ed entro i termini che verranno stabiliti tra le Parti in apposito regolamento/statuto l’Ente Bilaterale di Settore (EBS) – che sostituisce l’Osservatorio Nazionale di
settore – attribuendo al nuovo Organismo due distinte aree di intervento:
- una prima area (rubricata sotto la lett. A), concernente le attività di ricerca ed analisi
già proprie dell’Osservatorio nazionale di settore, cui è destinata la contribuzione
prevista dall’accordo di settore del 21 luglio 2008 (si veda anche la circolare per la
raccolta dei versamenti all’Osservatorio, trasmessa con S.2985 del 22 ottobre u.s.)
- una seconda, nuova, area di intervento (rubricata sotto la lett. B) concernente la
organizzazione e gestione delle attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare
previsti dal Ccnl ovvero individuati dal Comitato di indirizzo di cui all’art. 1, con
particolare riferimento: a. all’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a
sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post
partum; b. alla attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.
Al finanziamento degli interventi di cui sopra è destinata, a partire dal 1.1.2011, una
distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro che le
imprese verseranno all’EBS in unica soluzione, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo, con riferimento ad ogni lavoratore e secondo le modalità che saranno
concordate tra le Parti in apposito regolamento attuativo.
L’accordo di rinnovo prevede altresì che - con riferimento alle materie oggetto di
analisi dell’Ente Bilaterale di Settore, di cui al punto 3 dell’art. 1bis (e cioè le linee di
politica agroindustriale) - su iniziativa delle singole Associazioni di categoria
1
interessate e delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti, potranno
essere attivati specifici tavoli di filiera o di comparto per la definizione di protocolli
condivisi, che nel rispetto dei relativi contratti di lavoro applicabili e con particolare
attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro, sviluppino una politica
industriale da svolgere nei confronti delle Istituzioni.
Pari opportunità
E’ stata data importanza al criterio della differenza di genere nell’assegnazione alle
mansioni, nell’ambito delle priorità da tenere in considerazione ai fini della adozione
di azioni positive volte a favorire la parità uomo donna sul posto di lavoro.
Lavoro notturno
Le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro i successivi 60 giorni dal realizzarsi di
una disciplina normativa di legge, che definisca la nozione di lavoratore notturno ai
fini della disciplina pensionistica, al fine di armonizzare le relative norme contrattuali
Diffusione della contrattazione integrativa
E’ stata inserita in calce all’art. 5 del Ccnl una nota a verbale con cui le Parti - nel
condividere l’obiettivo della diffusione della contrattazione integrativa a livello di
settore, di macroarea o di filiera di cui al suddetto articolo, in particolare verso le
realtà dove non è operante - si danno l’impegno di studiare a livello di comparto
produttivo, modelli di incentivazione salariale legata al raggiungimento di incrementi
di produttività, efficienza e redditività.
Le Parti individuano nell’EBS di cui all’articolo 1 bis l’Organismo preposto agli
impegni di cui sopra.
Esso nell’espletamento dei compiti sopra descritti opererà in accordo con le
Associazioni di settore interessate, con le quali, a titolo sperimentale, potranno essere
individuati parametri di competitività, produttività, efficienza e redditività cui
collegare il premio di cui all’art. 55.
Si tratta, evidentemente, di un impegno di carattere generale, da esplicarsi
nell’ambito del costituendo EBS, privo di qualsiasi vincolatività per le Associazioni
industriali stipulanti, che restano pertanto libere di dar vita o meno alla
sperimentazione dei modelli di contrattazione integrativa richiamati nella nota a
verbale, in relazione al grado di interesse/convenienza delle imprese.
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B) ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE ASSOCIATE
Formazione professionale (Art. 3)
L’ultimo comma dell’art. 3 è stato integrato, con la previsione del coinvolgimento
delle rsu nella individuazione dei fabbisogni formativi, nel caso in cui a livello
aziendale sia valutata la opportunità di accedere al finanziamento delle iniziative
formative mediante le risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in
raccordo con Fondimpresa.
Le Parti hanno convenuto sulla opportunità di tale coinvolgimento in considerazione
del fatto che spesso le procedure per accedere ai finanziamenti pubblici e/o di
Fondimpresa prevedono quale presupposto essenziale la sottoscrizione di uno
specifico accordo sindacale con le rsu.
Congedi (Art. 40 ter)
Congedi per malattia del figlio
Si prevede l’incremento da 7 ad 8 dei giorni annui di permesso non retribuito
concessi per le malattie dei bambini che hanno un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni (si
ricorda che il Ccnl riconosce ad entrambi i genitori la possibilità di fruire di tali giorni
di permesso anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente
con le esigenze organizzative1)
Congedi formativi
E’ incrementata dal 2 al 3% la percentuale (riferita al totale della forza occupata) di
lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità
produttiva per l’esercizio del diritto al congedo formativo, dovendo comunque essere
garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante
accordi con la Rsu e con il Comitato esecutivo della stessa.
Permessi per eventi e cause particolari (art. 40-bis)
Si prevede l’incremento da tre a quattro dei giorni complessivi di permesso retribuito
all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche
legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o
di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore
medesimi.
Al lavoratore e alla lavoratrice vengono riconosciuti ulteriori due giorni complessivi
di permesso retribuito all’anno, rispetto ai quattro giorni retribuiti di cui sopra, nel
caso delle patologie, riguardanti il figlio, di particolare gravità - di cui al Punto A)
1
A tale riguardo, si osserva che una delle cause di incompatibilità con tale modalità di utilizzo dei permessi può essere
quella dei lavoratori inseriti in turni
3
della Dichiarazione sub art. 47 del presente Ccnl (uremia cronica, talassemia ed
emopatie sistemiche, neoplasie).
Sia nel caso di fruizione dei quattro giorni che degli ulteriori due introdotti con
l’accordo di rinnovo 22.9.2009, l’interessato è tenuto a comunicare preventivamente
e tempestivamente all’azienda l’evento che dà il titolo al permesso medesimo ed i
giorni nei quali sarà utilizzato.
Infine, nell’art. 40-bis viene inserita una nuova regolamentazione concernente le
modalità di esercizio dei permessi ex Lege 104/1992 (la rubrica della norma risulta,
conseguentemente, aggiornata e suddivisa in due lettere: A) Permessi per eventi e
cause particolari – B) Permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti)
In base alla nuova disposizione il lavoratore è tenuto a preavvertire per iscritto il
datore di lavoro dell’assenza, almeno 10 giorni prima, indicando il periodo di
utilizzo dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale
termine, lo stesso è tenuto a rendere la comunicazione di cui sopra almeno tre giorni
prima dell’inizio dell’assenza dal lavoro.
Nel solo caso di preavviso di tre giorni, sulla base delle esigenze tecnico
organizzative, la direzione aziendale può differire il periodo di utilizzo dei permessi
(entro il mese di riferimento), informando il lavoratore interessato dei motivi che
hanno determinato la decisione.
Giova precisare che si tratta di una disposizione contrattuale il cui scopo precipuo è
esclusivamente quello di contemperare l’esigenza imprenditoriale di assicurare la
funzionalità dell’organizzazione aziendale con le esigenze del lavoratore
dipendente/assistente (non può pertanto essere negato il diritto al godimento dei
permessi, ma solo differito temporalmente, sempre nel mese di riferimento).
Da ciò ne consegue che, seppure una applicazione di buon senso della norma possa
prevedere il differimento quale “ultima ratio”, non si può in ogni caso derogare dal
principio dell’obbligo di preavviso senza invalidare la norma contrattuale introdotta
con l’accordo 22.9.2009 e senza incorrere nelle conseguenti ricadute di carattere
sanzionatorio.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, spetta infatti al lavoratore
dipendente/assistente l’onere di provare – meglio se su base documentale - le ragioni
giustificatrici: a) dell’eventuale impossibilità a rispettare il termine di preavviso (10
giorni); dell’eventuale impossibilità di fruizione differita dei permessi (è il caso di
preavviso reso almeno tre giorni prima, cui consegua il differimento da parte
aziendale del periodo di godimento dei permessi).
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Assenze e permessi (art. 40)
Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta, ed al quale
sia chiesto espressamente l’uso dell’automezzo e sia sospesa la patente di guida per
infrazione commessa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’azienda potrà
concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio e per un periodo massimo di
9 mesi, un’aspettativa non retribuita non computabile ad alcun effetto contrattuale o
di legge.
Tale norma risulta di particolare interesse nel caso in cui l’azienda si trovi
nell'impossibilità (per causa ad essa non imputabile) di ricevere la prestazione del
dipendente cui sia sospesa la patente - in quanto non adibibile ad altre
attività/mansioni - e abbia l’interesse a sospendere il rapporto mantenendo in
organico il lavoratore.
La richiesta del dipendente deve essere presentata per iscritto alla Direzione
aziendale, e l’azienda ha la potestà di decidere se concedere o meno l’aspettativa,
tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo e/o di servizio sopra richiamate.
Malattia e infortunio non sul lavoro (Art. 47)
Si prevede che – nel caso delle patologie gravi di cui alla lett. A dell’art. 47,
debitamente accertate e certificate - i lavoratori che abbiano effettuato la domanda di
pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a
richiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento
economico in atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della decisione di
accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico
sanitario/assistenziale, che deve essere tempestivamente comunicata dal lavoratore
all’azienda.
Ai fini del diritto alla conservazione del posto senza alcun limite di comporto, devono
pertanto coesistere due condizioni: da un lato si deve trattare delle patologie di
particolare gravità di cui alla lett. A) dell’art. 47 (uremia cronica, talassemia ed
emopatie sistemiche, neoplasie), debitamente accertate e certificate; dall’altro, per
fruire di tale diritto il lavoratore interessato deve aver preventivamente effettuato la
domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente.
Il lavoratore interessato mantiene il diritto alla conservazione del posto senza alcun
limite di comporto, fino al momento della decisione di accoglimento o rigetto della
domanda da parte del sistema pubblico sanitario (ASL), che il lavoratore stesso deve
tempestivamente comunicare all’azienda.
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Il trattamento economico del dipendente è quello in atto alla presentazione della
domanda di conservazione del posto senza limiti di comporto, e pertanto, a titolo
esemplificativo, se trattasi di lavoratore senza alcuna retribuzione (malattia da oltre 6
mesi, con anzianità di 4 anni compiuti) oppure con retribuzione al 50% (malattia da
oltre 6 mesi, con anzianità di 6 anni compiuti), i relativi trattamenti verranno
mantenuti sino al momento dell’accoglimento o rigetto della istanza da parte del
sistema pubblico sanitario.
Banca ore lavoro straordinario
L’Accordo prevede che per le lavoratrici madri e i lavoratori padri che, nei primi 24
mesi di vita del bambino, manifestino l’interesse a percepire le sole maggiorazioni
concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l’azienda
accoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale (cd. banca
ore) delle ore effettuate a tale titolo.
Su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, pertanto, l’azienda
procederà a retribuire in busta paga le sole quote percentuali di maggiorazione per
lavoro straordinario, facendo confluire in un conto individuale le quote orarie di
lavoro ordinario effettuate in regime di straordinario.
Il lavoratore padre / lavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per utilizzare i
riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi e da
fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali.
Sull’argomento si fa presente che la circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e
del Ministero del Lavoro n. 59/E, del 22 ottobre 2008, recante chiarimenti in tema di
detassazione delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi
di produttività, stabilisce che l’agevolazione si applica solo sulla parte di
retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura, come avviene
nelle ipotesi di fruizione di permessi in luogo del pagamento di ore lavorate in
eccedenza (riposi compensativi).
Giova precisare che la clausola in parola è direttamente esigibile da parte del
lavoratore interessato (madre o padre, con bimbo con età fino a 24 mesi di vita),
diversamente da quanto previsto dal comma 4 dell’art. 30bis, che invece riguarda
genericamente la possibilità che - in sede di negoziazione a livello aziendale per la
individuazione di soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto
dagli art. 30, 30ter - si possa prevedere anche la istituzione di una banca delle ore
svolte in regime di straordinario.
Part-time
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
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Premessa la conferma che le possibilità di reversibilità saranno valutate in relazione
alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, vengono incrementati, dal 3 al 5% e dal 2 al 3% per le aziende
fino a 100 dipendenti, i limiti percentuali del personale in forza a tempo pieno, da
prendere a riferimento per l’azienda nella valutazione delle richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (per le causali
espressamente indicate dal comma 6 dell’art. 20).
Si prevede altresì l’impegno dell’azienda – che intenda procedere a nuove assunzioni
a tempo pieno, per le medesime mansioni - a valutare, in via prioritaria ma non
esclusiva, le richieste di ritorno al full time dei lavoratori il cui rapporto sia stato in
precedenza trasformato a tempo parziale.
Protocollo VV.PP.
Sono stati incrementati, con decorrenza 1.1.2010, i capitali di cui all’art. 10 del
Protocollo VV.PP., elevando ad euro 35.000,00 quello per morte e ad euro 45.000,00
quello per invalidità permanente totale.
La polizza per il caso di morte di cui al protocollo VVPP non si cumula con la
copertura assicurativa prevista dall’art. 74 ter, parte comune (relativa al caso di morte
per infortunio sul lavoro), garantendo un massimale più elevato in relazione al
maggiore rischio di infortunio connesso alla figura del Viaggiatore.
Anche ai Viaggiatori o Piazzisti è stata estesa la disciplina prevista dalla
Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza, di cui
all’art. 47, parte generale.
E’ stato altresì incrementato, con decorrenza 1.1.2010, il massimale per rischio
macchina di cui all’art. 14 del citato Protocollo, che passa ad euro 5.000,00
L’accordo, infine, prevede (art. 17 Protocollo VVPP) che nelle aziende ove siano
presenti bacheche elettroniche, sarà consentito alle rappresentanze sindacali dei
VV.PP. medesimi di utilizzare le stesse per l’inserimento di pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali.
L’inserimento delle comunicazioni sarà effettuato a cura della Direzione aziendale,
alla quale dovrà essere preventivamente inoltrata copia delle stesse.
La norma ovviamente riguarda solo le aziende già in possesso di bacheche
elettroniche, e non prevede alcun impegno ad istituirle, laddove non siano presenti.
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Mercato del lavoro – Contratto a tempo determinato
Viene aggiornata la normativa contrattuale sul diritto di precedenza nelle riassunzioni
a termine, in coerenza con il nuovo art. 5, comma 4-quinquies del Dlgs 368/2001,
introdotto dalla Legge n. 133/2008.
L’Accordo di rinnovo stabilisce infatti che, a decorrere dal 22 settembre 2009, i
lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato
di carattere stagionale di cui all’Accordo di Settore del 17 marzo 2008 2, hanno diritto
di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di
lavoro, per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la
medesima qualifica e mansioni.
In ottemperanza alle nuove disposizioni di cui sopra, applicative della legislazione
sopravvenuta, si intende ormai superata la metodologia - seguita nel settore sin dai
primi anni ’90 - in base alla quale il datore di lavoro, ove procedesse a nuove
assunzioni a termine, presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e
mansioni - era impegnato ad assumere prioritariamente i lavoratori che avessero
esercitato l’opzione nella misura di almeno l’80% delle assunzioni da effettuare.
Il datore di lavoro dovrà infatti prendere in considerazione tutte le opzioni ricevute
nei termini stabiliti, rispetto alle assunzioni da effettuare
Tale diritto si esercita mediante richiesta per iscritto che dovrà essere avanzata al
datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a
tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Ciò significa che la opzione sul diritto di precedenza deve essere presentata alla
cessazione di ogni rapporto a termine, non essendo sufficiente, ai fini della titolarità
del diritto, averla presentata nei termini prestabiliti una sola volta (il diritto, infatti, si
estingue automaticamente allo scadere dei 12 mesi successivi alla data di scadenza
del contratto)
L’Accordo di rinnovo prevede altresì, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.lgs
368/01, introdotto dalla Legge n. 133/08, il riconoscimento al lavoratore che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, del diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
2
Il testo dell’accordo 17.3.2008 in tema di stagionalità è reperibile sul sito di Federalimentare, e la circolare illustrativa è
stata trasmessa con S.2751 del 17.4.2008)
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esecuzione dei rapporti a termine 3 (Ndr: in base alla citata legge sopravvenuta, le
parti a livello aziendale possono prevedere differenti modalità applicative di tale
diritto di precedenza).
Tale diritto si esercita mediante richiesta per iscritto che dovrà essere avanzata al
datore di lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del contratto a
tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
A differenza del diritto di precedenza sopra richiamato, relativo alle sole assunzioni a
termine per esigenze stagionali, la portata della clausola in esame si applica a tutti i
contratti a tempo determinato, a prescindere dalle singole motivazioni (esigenze
tecnico-organizzative, produttive o sostitutive, o quelle ulteriori individuate dalla
contrattazione collettiva).
Tale diritto di precedenza opera soltanto nei confronti di eventuali nuove assunzioni a
tempo indeterminato: ciò significa che se il datore di lavoro procede ad inserimenti di
lavoratori attraverso altre tipologie contrattuali - come l’apprendistato
professionalizzante (salvo che il lavoratore che ha esercitato l’opzione abbia l’età per
essere assunto come apprendista (29 anni), e la precedente assunzione a termine sia
compatibile con il contratto di apprendistato che il datore di lavoro intende stipulare)
o il contratto di inserimento, o procede a trasformazioni di altri contratti a tempo
parziale o a termine in essere (anche in quest’ultima ipotesi, salvo che la
trasformazione del contratto avvenga con chiaro intento elusivo) - non ne deve tenere
conto.
Fiscalità/detassazione
L’Accordo di rinnovo stabilisce che - in presenza di legislazione che preveda una
tassazione agevolata per talune voci della retribuzione e/o istituti di carattere
economico, le aziende si impegnino, salvo espressa rinuncia del lavoratore, ad
operare – con cadenza mensile - la relativa detassazione in busta paga, nel rispetto dei
limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.
Si tratta di una disposizione di carattere amministrativo/contabile, che presuppone da
un lato la vigenza 4di una normativa in tema di tassazione agevolata di talune voci
della retribuzione (ad es. lavoro straordinario) e/o istituti di carattere economico (ad
es. premi di risultato) , e dall’altro, l’assenso, anche implicito, del singolo lavoratore .
3
N.B. anche in tale ipotesi, come nel diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a termine per esigenze stagionali, il
concetto è quello di “medesime mansioni”e non di “mansioni equivalenti”, e cioè mansioni di tipo diverso rientranti
nello stesso livello di inquadramento contrattuale)
4
A tale riguardo, si fa presente che per l’anno 2010 il Governo non ha ancora emanato una normativa legale ad hoc
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A tale ultimo proposito, per assolvere all’obbligo di informare i dipendenti di tale
modalità di computo mensile delle voci oggetto di detassazione, l’azienda potrà
adottare la medesima prassi già in atto per le comunicazioni interne (ad es. le apposite
bacheche, lo strumento della posta elettronica, ecc.).
Sicurezza sul lavoro – Permessi
Vengono previste per ciascun Rls, con riferimento alle tematiche peculiari di
ciascuna azienda, ulteriori 8 ore di formazione retribuita, le cui modalità di
erogazione (periodo e cadenza della formazione, orario delle sessioni, ecc.) saranno
concordate direttamente con gli Rls medesimi.
Premio per obiettivi – Elemento di garanzia retributiva
La normativa contrattuale di cui all’art. 55 del Ccnl è stata aggiornata alla luce delle
recenti novità introdotte dall’Accordo interconfederale del 15 aprile 2009.
Conseguentemente:
- sono stati aggiornati gli obiettivi /caratteristiche della contrattazione aziendale dei
premi di risultato, con riferimento agli incrementi di produttività, di qualità, di
redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa, ed altri
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai
risultati legati all’andamento economico dell’impresa;
- le piattaforme rivendicative devono essere presentate normalmente due mesi
prima della scadenza dell’accordo aziendale;
- sono state adeguate la durata degli accordi aziendali (triennale), nel rispetto
dell’autonomia dei cicli negoziali, e la durata della cd. moratoria delle agitazioni
sindacali (dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo
dell’accordo precedente, e fino ad un mese successivo alla sua scadenza, e,
comunque, per il caso di ritardata presentazione della piattaforma, per un periodo
complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di
rinnovo); a tale riguardo, sono fatte salve eventuali diverse soluzioni individuate a
livello aziendale;
- gli importi del cd. premio sostitutivo del premio per obiettivi di cui alla tabella sub
art. 55 – ora denominato elemento di garanzia retributiva, in coerenza con l’a.i.
15.4.2009 - vengono incrementati, a decorrere dal 1.1.20125, nella misura di 2
euro mensili al parametro medio 137 (si veda la tabella in allegato 1, condivisa
con le Organizzazioni sindacali).
5
Si coglie l’occasione per rammentare che dal 1° gennaio 2010 decorrono i nuovi importi del premio sostitutivo
stabiliti dal precedente ccnl 21 luglio 2007.
10
Essendo immutata la disciplina normativa ed economica dell’elemento di garanzia
retributivo rispetto a quella del “vecchio” premio sostitutivo, si conferma che i nuovi
importi:
• assorbono, fino a concorrenza, eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga
agli istituti dell’ex premio di produzione e di quello per obiettivi;
• consentono di operare un ulteriore assorbimento – naturalmente con effetto
limitato alla differenza rispetto ai precedenti valori ed al diverso ambito di
applicazione – anche a quelle aziende in cui l’assorbimento medesimo sia stato
già parzialmente effettuato;
• non devono essere computati su alcun istituto legale e contrattuale, non sono
riconducibili alla nozione di retribuzione di cui all’art. 31 del ccnl 6e vanno
erogati per 12 mensilità.
Si precisa, altresì, che ove l’azienda dia corso alla contrattazione per l’istituzione del
premio per obiettivi, l’istituto di cui trattasi (premio sostitutivo) non sarà più
applicabile e pertanto cesserà l’erogazione degli importi corrisposti a tale titolo.
La data del gennaio 2010 relativa alla ricontrattazione degli accordi di secondo livello
di cui alla Seconda Nota a verbale all’art. 55 è stata sostituita con quella del 30
novembre 2010 (cd. moratoria della contrattazione di secondo livello).
In pratica, tutti gli accordi conclusi a livello aziendale in forza dell’Accordo di settore
del 13.1.1994 (attuativo del previgente Protocollo interconfederale del 23.7.1993)
non potranno essere ricontrattati prima della suddetta data (con conseguente
impossibilità per le OOSS di presentare piattaforme rivendicative fino al 30.11.2010).
A fronte di tale sospensione della contrattazione di secondo livello viene prevista, per
gli accordi di secondo livello con scadenza anteriore al 30.11.2010, una ultrattività di
12 mesi, rispetto alla loro originaria scadenza (Ndr: ovviamente la moratoria e la
ultrattività riguardano gli accordi nel loro complesso); per i medesimi accordi si
conviene quindi che il valore dei premi per obiettivi messi in palio nel periodo di
proroga dell’accordo aziendale, sarà quello concordato e previsto per l’ultimo anno di
vigenza contrattuale dell’accordo precedente, in scadenza e/o scaduto.
Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1° dicembre 2010 o
successivamente, si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia
mantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi già definito per l’ultimo anno di
vigenza del precedente contratto
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Minimo tabellare, ex indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale)
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Per entrambe le fattispecie (accordi con scadenza anteriore e accordi con scadenza
successiva al 30.11.2010), il valore dell’importo – da erogarsi nel primo caso per i 12
mesi di ultrattività e, nel secondo caso, per il primo anno di vigenza del nuovo
accordo di rinnovo – dovrà essere comunque correlato al raggiungimento degli
obiettivi; a tale riguardo, si precisa che, essendo la ultrattività riferita all’accordo nel
suo complesso, sia nel caso degli accordi aziendali (prorogati di 12 mesi) che
prevedano la individuazione degli obiettivi anno per anno, che degli accordi che,
invece, determinino a priori, per la durata quadriennale, gli obiettivi, l’azienda
opererà –anche ai fini della decontribuzione prevista dalla legge - secondo quanto già
effettuato nell’erogazione del premio dell’anno precedente a quello oggetto di
prorogatio (per la prima tipologia di accordi, ovviamente, fissando gli obiettivi, ma
non il premio messo in palio per l’anno di ultrattività).
In base al principio della non sovrapponibilità dei cicli negoziali (sancito anche
nell’Accordo interconfederale del 15.4.2009), il rinnovo dei contratti di secondo
livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del Ccnl (ad
es. 2012).
In tema di decontribuzione dei premi variabili, l’Inps ha reso noto che la ultrattività
degli accordi è automatica e pertanto non è necessario che le aziende depositino
nuovamente alla DPL gli accordi oggetto di prorogatio.
Previdenza complementare
A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell’Assemblea di Alifond saranno
concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del
Fondo.
Per fruire di tali permessi retribuiti i componenti dell’Assemblea dovranno presentare
alla Direzione aziendale la certificazione che verrà rilasciata dal Fondo in occasione
della partecipazione alle sedute assembleari.
Aumenti retributivi (Art. 51)
I nuovi minimi retributivi e le relative cadenze risultano dalla tabella di cui
all’allegato 2 (rielaborata e nuovamente condivisa tra le Parti stipulanti, in quanto la
tabella allegata all’accordo di rinnovo conteneva taluni refusi materiali derivanti dal
sistema di arrotondamento automatico dei decimali adottato dal programma
informatico Excel).
Per quanto concerne la prima tranche, è opportuno precisare che il relativo
incremento, decorrente dal 1° ottobre 2009, spetta ai lavoratori in forza alla data di
stipula dell’accordo (22 settembre 2009). Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto anteriormente a tale data.
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Nota: Le Parti stipulanti hanno convenuto che l’importo - determinato sul valore
parametrale 137, previsto dalla dichiarazione comune in calce all’articolo 51 del
Ccnl, ed al quale si farà riferimento in occasione del prossimo rinnovo - sia elevato
ad euro 19,12.
Per la copertura economica del periodo intercorrente tra la data di scadenza del
previgente Ccnl e la data di decorrenza del presente Contratto (1.6.2009-30.9.2009),
sarà corrisposto ai dipendenti in forza alla data di stipula dell’Accordo di rinnovo (22
settembre 2009) un importo forfetario, non riparametrato, a titolo di una tantum, di
euro 227,20 lordi (non incidenti su alcun istituto legale e contrattuale).
Tale importo – che maturerà in relazione al servizio prestato nel periodo di cui sopra verrà erogato unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2009.
Per le modalità di corresponsione / maturazione dell’una tantum, si veda la nota
condivisa tra le Associazioni industriali stipulanti, trasmessa con S.2973 del 6 ottobre
u.s..
Decorrenza e durata (art. 86)
Il Ccnl decorre dal 1° ottobre 2009 e scadrà il 30 settembre 2012. Resta pertanto
confermata in tre anni la durata del Contratto, in coerenza con le nuove regole
interconfederali del 15 aprile 2009.
Sempre in ottemperanza di tali regole, è stato aggiornato l’art. 86 con particolare
riferimento ai tempi per la presentazione delle piattaforme sindacali di rinnovo (sei
mesi prima della scadenza) ed alla cd. tregua sindacale (non potranno essere assunte
iniziative unilaterali di alcun genere durante i sei mesi antecedenti e nel mese
successivo alla scadenza del Ccnl e comunque, in caso di ritardata presentazione della
piattaforma, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di
presentazione delle proposte di rinnovo).
In caso di ritardato rinnovo del ccnl, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del
previdente ccnl e la sottoscrizione del nuovo contratto, si prevede infine che le
aziende erogheranno un importo economico da erogare ai lavoratori in forza alla data
del rinnovo (e che le Parti stipulanti converranno, nella sua entità, in occasione del
rinnovo medesimo), che sostituisce l’abrogata indennità di vacanza contrattuale.
Assistenza sanitaria integrativa
E’ stata convenuta l’istituzione di un Fondo per l’Assistenza sanitaria integrativa di
settore, che comporta una contribuzione a carico aziendale pari a 10 euro / mese (per
12 mensilità all’anno), a partire dal 1.1.2011, a favore dei dipendenti con contratto a
tempo indeterminato e dei dipendenti con contratto a tempo determinato di durata
13
pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare. Dal 1° gennaio 2013 – superata la
fase di start-up - il finanziamento del Fondo avverrà su base compartecipata e
volontaria: la contribuzione a carico dell’impresa, infatti, potrà essere implementata
di ulteriori 2 euro mensili a carico del lavoratore (sempre per 12 mensilità all’anno),
dietro espressa volontà dello stesso.
Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al
Fondo (principio di volontarietà), lo stesso decade dall’iscrizione e cessa
automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
La norma contrattuale prevede inoltre una clausola di salvaguardia per le polizze,
casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa istituite e/o di cui sia prevista la
costituzione da accordi integrativi di secondo livello, regolamenti o prassi aziendali
(tale istituto contrattuale, conseguentemente, non è cumulabile con trattamenti
analoghi o equipollenti già operanti a livello della singola azienda).
A tale riguardo, si ritiene che l’azienda ove sia già presente una polizza o una cassa o
un fondo di assistenza sanitaria integrativa, ed alla quale non abbiano aderito alcuni
lavoratori, sia esclusa dall’obbligo di iscrivere questi ultimi al Fondo sanitario di
settore (e quindi di versare la relativa contribuzione). In base alla ratio della clausola
di salvaguardia, infatti, le aziende sono escluse dal campo di applicazione della
norma per il solo fatto di avere istituito ad attuato polizze o casse analoghe, a
prescindere da quanti dipendenti abbiano aderito alle stesse.
In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere
solo definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando
che con il presente articolo si è disciplinata a livello di ccnl la materia (e pertanto, in
base al noto principio del “ne bis in idem” previsto dalle vigenti intese
interconfederali, e dal Ccnl industria alimentare, la materia dell’assistenza sanitaria
integrativa non potrà essere rinegoziata al secondo livello né formare oggetto di
piattaforme rivendicative per il rinnovo degli accordi aziendali).
14
RIEPILOGO DELLE INNOVAZIONI E LORO DECORRENZE
2009
1° ottobre
Revisione minimi: prima tranche
Formazione professionale: coinvolgimento delle rsu nella
individuazione dei fabbisogni formativi, nel caso in cui si
acceda al finanziamento delle iniziative formative mediante
le risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali
Congedi per malattia del figlio: incremento da 7 ad 8 dei
giorni annui di permesso non retribuito concessi per le
malattie dei bambini che hanno un’età compresa tra i 3 e gli
8 anni
Congedi formativi: incremento dal 2 al 3% della percentuale
degli aventi diritto all’esercizio del diritto ai congedi
formativi
Permessi per eventi e cause particolari: - incremento da tre a
quattro dei giorni complessivi di permesso retribuito
all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge; - riconoscimento di ulteriori due giorni
complessivi di permesso retribuito all’anno nel caso delle
patologie, riguardanti il figlio, di particolare gravità
Disciplina del preavviso concernente i permessi ex Lege
104/1992
Aspettativa non retribuita per il lavoratore cui sia sospesa la
patente
Malattia e infortunio non sul lavoro: conservazione del
posto senza alcun limite di comporto per i lavoratori affetti
dalle patologie gravi di cui alla lett. A, dell’art. 47, che
abbiano effettuato la domanda di pensione di inabilità
assoluta
Banca ore lavoro straordinario per le lavoratrici madri e i
lavoratori padri con figli di età fino a 24 mesi;
15
Part-time: incremento dal 3 al 5% e dal 2 al 3% per le
aziende fino a 100 dipendenti delle percentuali del personale
in forza a tempo pieno da prendere a riferimento nei casi di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale; possibilità di ritornare a full-time
per i lavoratori il cui rapporto sia già stato trasformato da
tempo pieno a tempo parziale
Protocollo Vv.Pp: estensione ai Viaggiatori o Piazzisti della
disciplina prevista dalla Dichiarazione su patologie di
particolare gravità e su stati di tossicodipendenza, di cui
all’art. 47, parte generale; possibilità per le rappresentanze
sindacali dei VV.PP. di utilizzare le bacheche elettroniche
per l’inserimento di pubblicazioni, testi e comunicati.
Mercato del lavoro: nuova disciplina sulla precedenza nelle
assunzioni
Fiscalità: detassazione mensile in busta paga delle voci
oggetto di tassazione agevolata
Sicurezza sul lavoro: 8 ore di formazione retribuita per gli
Rls
Premio per obiettivi: disciplina normativa del premio per
obiettivi e dell’elemento di garanzia retributiva (ex premio
sostitutivo del premio per obiettivi); nuova disciplina sulla
cd. moratoria della contrattazione di secondo livello, di cui
alla seconda nota a verbale sub art. 55
Previdenza complementare: permessi
partecipazione alle assemblee di Alifond
retribuiti
per
2010
1° gennaio
1° aprile
Protocollo Vv.Pp.: nuovi massimali dei capitali assicurativi
per morte e invalidità permanente totale; nuovo massimale
assicurativo per il rischio macchina
Revisione minimi: seconda tranche
16
2011
1° gennaio
Assistenza sanitaria integrativa: attivazione del Fondo di
settore, e suo finanziamento
1° aprile
Revisione minimi: terza tranche
2012
1° gennaio
Premio per obiettivi: nuovi importi dell’elemento di
garanzia retributiva ex art. 55
1° giugno
Revisione minimi: quarta tranche
2013
1° gennaio
Assistenza sanitaria integrativa: compartecipazione, su base
volontaria, del lavoratore al finanziamento del Fondo
17
Allegato 1 (Importi elemento di garanzia retributiva)
Tabelle
livello
parametro
Importi dal
1° gennaio 2010
€
1° S
230
36,93
1°
200
32,12
2°
165
26,50
3° A
145
23,28
3°
130
20,88
4°
120
19,27
5°
110
17,66
6°
100
16,06
livello
parametro
Importi dal
1° gennaio 2012
€
1° S
230
40,29
1°
200
35,04
2°
165
28,91
3° A
145
25,40
3°
130
22,77
4°
120
21,02
5°
110
19,27
6°
100
17,52
18
19
Allegato 2 - Tabelle minimi retributivi
Liv.
Param.
Vecchi
minimi
al
30/09/09
€
Aumenti
dal
01/10/09
€
Nuovi
minimi
dal
01/10/09
€
Aumenti
dal
01/04/10
€
Nuovi
minimi
dal
01/04/10
€
Aumenti
dal
01/04/11
€
Nuovi
minimi
dal
01/04/11
€
Aumenti
dal
01/06/12
€
Nuovi
minimi
dal
01/06/12
€
1° S
230
1.709,83
76,29
1.786,12
71,52
1.857,64
47,68
1.905,32
42,91
1.948,23
1°
200
1.486,80
66,34
1.553,14
62,19
1.615,33
41,46
1.656,79
37,31
1.694,10
2°
165
1.226,64
54,73
1.281,37
51,31
1.332,68
34,20
1.366,88
30,78
1.397,66
3° A
145
1.077,96
48,09
1.126,05
45,09
1.171,14
30,06
1.201,20
27,05
1.228,25
3°
130
966,44
43,12
1.009,56
40,42
1.049,98
26,95
1.076,93
24,25
1.101,18
4°
120
892,08
39,80
931,88
37,31
969,19
24,88
994,07
22,39
1.016,46
5°
110
817,76
36,48
854,24
34,20
888,44
22,80
911,24
20,52
931,76
6°
100
743,42
33,17
776,59
31,09
807,68
20,73
828,41
18,66
847,07
VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Liv.
Param.
Vecchi
minimi
al
30/09/09
€
Aumenti
dal
01/10/09
€
Nuovi
minimi
dal
01/10/09
€
Aumenti
dal
01/04/10
€
Nuovi
minimi
dal
01/04/10
€
Aumenti
dal
01/04/11
€
Nuovi
minimi
dal
01/04/11
€
Aumenti
dal
01/06/12
€
Nuovi
minimi
dal
01/06/12
€
I
165
1.226,64
54,73
1.281,37
51,31
1.332,68
34,20
1.366,88
30,78
1.397,66
II
130
966,44
43,12
1.009,56
40,42
1.049,98
26,95
1.076,93
24,25
1.101,18
20