Deve ritenersi nulla la notificazione del ricorso per

Download Report

Transcript Deve ritenersi nulla la notificazione del ricorso per

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 18 ottobre 2016 – 5
gennaio 2017, n. 142 Presidente Petitti – Relatore Parziale
Deve ritenersi nulla la notificazione del ricorso per cassazione eseguita alla parte personalmente,
anziché al procuratore domiciliatario.
Nel caso di specie, avverso una sentenza del Giudice di Pace, Equitalia proponeva ricorso per
Cassazione1, che veniva notificato alla parte personalmente presso la cancelleria del giudice di
pace, nonostante la stessa fosse rappresentata e difesa da un avvocato, presso la quale era anche
domiciliata.
La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, precisa che la notifica doveva essere fatta presso
il procuratore della parte in cancelleria, e non già alla parte personalmente. È infatti principio
consolidato quello secondo cui "qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio
procuratore, la notifica dell'atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte
personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si
svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria”.
Peraltro recentemente le Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916 hanno ristretto l'ambito di
operatività della nozione di "inesistenza" della notificazione, stabilendo che essa ricorre “... oltre
che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere
un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto
qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella
categoria della nullità”.
È per questa ragione che la Corte di Cassazione conclude per la nullità della notificazione del
ricorso per Cassazione eseguita alla parte personalmente anzichè al procuratore domiciliatario.
1 In particolare Equitalia proponeva ricorso lamentando l´erroneità della sentenza del giudice di Pace di Rossano, con cui
era stata accolta una opposizione a cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per
assenza di motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere Dott. FALASCHI Milena - Consigliere Dott. SCARPA Antonio - Consigliere ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22179/2010 proposto da:
EQUITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell´amministratore delegato, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio dell´avvocato SALVATORI TORRISI, rappresentata e
difesa dall´avvocato GIUSEPPE FIERTLER, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente contro
M.E. - PREFETTURA DI COSENZA;
- intimati avverso la sentenza n. 749/2009 del GIUDICE DI PACE di ROSSANO, depositata il 16/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Ippolisto
Parziale;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Rosario Giovanni Russo, che conclude per
l´inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. M.E., con ricorso depositato il 9 marzo 2009 davanti al Giudice di Pace di Rossano, proponeva
opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa a sanzioni amministrative di
cui al D.L. n. 507 del 1999, per la somma di Euro 3.490,70, notificata dalla E. Tr. Ecluitalia spa,
quale agente della riscossione dei tributi, per conto dell´ente impositore Prefettura di Cosenza.
Esponeva che: a) l´atto impugnato era nullo per mancata indicazione e sottoscrizione del
responsabile del procedimento e per assenza di una congrua motivazione; b) nel merito, la pretesa
di cui al ruolo non esisteva e la cartella esattoriale era imprecisa per omessa specificazione degli
importi richiesti; c) le somme in questione erano prescritte ed il ruolo era stato annullato dal
Giudice di Pace di Rossano.
La ricorrente domandava, pertanto, che la cartella di pagamento fosse annullata o dichiarata nulla.
2. Si costituiva la sola E. Tr. Equitalia spa, mentre la Prefettura di Cosenza rimaneva contumace.
3. Il Giudice di Pace di Rossano, con sentenza n. 749/09, accoglieva l´opposizione e, per l´effetto,
dichiarava nulla la cartella di pagamento, per mancata indicazione del responsabile del
procedimento e per assenza di motivazione.
4. Avverso la indicata sentenza del Giudice di Pace di Rossano ha proposto ricorso per cassazione
la E. Tr. Equitalia spa, articolato su tre motivi. M.E. e la Prefettura di Cosenza non hanno svolto
difese. La notifica del ricorso per cassazione alla signora M. è stata effettuata alla stessa
personalmente presso la cancelleria del giudice di pace di Rossano. La predetta era rappresentata
e difesa dall´avvocato T.L., presso la quale era anche domiciliata in (OMISSIS).
Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso.
- Col primo motivo si deduce la violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, e L. n. 212 del 2000,
art. 7, in quanto il Giudice di Pace di Rossano avrebbe errato nel non rilevare che, con riferimento
ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente al 1 giugno 2008, la mancata
indicazione del responsabile del procedimento non era motivo di nullità.
- Col secondo motivo si deduce la violazione L. n. 212 del 2000, art. 7, e art. 125 c.p.c., in
quanto il Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel ritenere che la cartella di pagamento dovesse
essere sottoscritta a pena di nullità.
- Col terzo motivo si deduce la violazione D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, in quanto il
Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel considerare non motivata a sufficienza la cartella
opposta.
2. Nullità della notifica del ricorso alla signora M..
- La notifica del ricorso è stata effettuata alla parte personalmente, signora M., presso la
cancelleria del giudice di pace di Rossano, mentre la predetta era rappresentata e difesa
dall´avvocato T.L., presso la quale era anche domiciliata in (OMISSIS).
La notifica doveva essere fatta presso il procuratore della parte in cancelleria, non già alla parte
personalmente.
- Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18237 del
17/09/2015, Rv. 636633) che la notifica in questione è inesistente. La massima di tale sentenza
precisa, infatti, che "qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi
(...non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l´autorità
procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell´autorità
giudiziaria procedente e R.D. n. 37 del 1934, x art. 37), la notifica dell´atto di impugnazione può,
alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al
procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d´appello, ma non anche alla
parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l´elezione di domicilio ex lege di cui all´art. 82,
del citato R.D. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne
consegue che la notificaione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente
ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel
giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa".
- Peraltro, questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. L, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv.
640603) ha ritenuto, condivisibilmente, di restringere l´ambito di operatività della nozione di
"inesistenza" della notificazione, che può essere affermata "in base ai principi di strumentalità delle
forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale
dell´atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un´attività priva degli elementi costitutivi
essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni
altra ipotesi difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)
nell´attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della
possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile
11 potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno
qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall´ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la
stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi
in cui l´atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la
notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
Sicchè deve ritenersi che, nel caso in questione, la notifica è nulla, dovendosi, quindi, provvedere
alla sua rinnovazione, che, essendo decorso l´anno, va effettuata alla parte personalmente.
P.Q.M.
La Corte dispone rinnovarsi la notifica del ricorso alla signora M. personalmente nel termine di 40
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017