Comune di Bucchianico (CH)

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SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Modificato con deliberazione di C.C. n° 18 del 5.3.2009
Approvato dal Servizio Urbanistico Provinciale
n° 25046 del 17.04.2008
Entrata in vigore: 21 Aprile 2009
Bucchianico, lì 21 Aprile 2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO
Geom. TUCCI Teresa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
Arch. Eliodoro MUCILLI
1
INDICE
PARTE I
Disposizioni Generali
Art. 1 – Oggetto e contenuto del Regolamento Edilizio ……………………………………….6
Art. 2 – Richiami e disposizioni generali di legge ……………………………………………...7
Art. 3 – Validità ed efficacia …………………………………………………….………………7
Art. 4 - Inserimento nelle prescrizioni di altri strumenti …………………...…………..…….7
Art. 5 - Tutela delle cose di interesse storico, ambientale, artistico, monumentale,
archeologico e paesaggistico ………………………………............................................7
PARTE II
Sezione I – Soggetti
Art. 6 – Soggetti aventi titolo e documenti attestanti il titolo ………………………………….8
Art. 7 – Opere non soggette a titolo abilitativo …………………….……………………..…….9
Sezione III – Denuncia Inizio Attività
Art. 8 – Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) Obbligatoria .......................9
Art. 9 – Modalità presentazione D.I.A. ………………………………………….……………..10
Art. 10 – Documentazione ………………………………….…………………………………..11
Sezione IV – Permesso di Costruire
Art. 11 – Opere e attività soggette a Permesso di Costruire …………………………………13
Art. 12 – Caratteristiche del Permesso di Costruire ………………………………………….13
Art. 13 - Presentazione ed esame della richiesta del Permesso di Costruire ……………….13
Art. 14 – Richiesta del Permesso di Costruire e documentazione a corredo ………………..13
Art. 15 – Permesso di Costruire ……………………………………………………………….15
Art. 16 - Efficacia temporale e decadenza del Permesso di Costruire ……………………...16
Art. 17 - Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire ………………………………16
Art. 18 - Lavori eseguibili d’urgenza ………………………………………………………….16
Art. 19 - Prescrizioni particolari ……………………………………………………………....17
Art. 20 - Ritiro del Permesso di Costruire ……………………………………………………17
Art. 21 - Pubblicità del Permesso di Costruire ……………………………………………….17
Art. 22 - Diritti di terzi …………………………………………………………………………17
Art. 23 - Permesso di Costruire in deroga …………………………………………………….17
Art. 24 - Varianti al Progetto ……………………………………………………………….….17
Art. 25 - Mappa degli Asservimenti di Aree …………………………………………………18
Attuazione degli interventi
Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 -
Inizio dei Lavori ………………………………………………………………………18
Direttore dei Lavori e Costruttore …………………………………………………..19
Ordine e Norme particolari per i cantieri …………………………………………..19
Interruzione dei Lavori …………………………………………..…………………..19
2
Art. 30 - Controllo ………………………………………………………………………………19
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 31 - Vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia e responsabilità ………………………20
Art. 32 - Norme di riferimento …………………………………………………………………20
Utilizzazione dei fabbricati e manufatti
Art. 33 - Certificato di Agibilità ………………………………………………………………..21
Art. 34 - Procedimento di rilascio del Certificato di Agibilità …………………………….…21
Art. 35 - Dichiarazione di Inagibilità …………………………………………………………..22
Parametri Urbanistici ed edilizi
Art. 36 – Definizioni Edilizie…………………………………………………………………..…23
Art. 37 – Criteri di utilizzazioni delle aree e dimensionamento………………………………..26
Art. 38 – Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi…………………………………….29
Art. 39 – Asservimento delle aree………………………………………………………………..29
Art. 40 – Recinzioni……………………………………………………………………………….30
PARTE III
Prescrizioni igienico – sanitarie
Requisiti tecnici degli edifici
Caratteristiche dei locali
Art. 41 - Classificazione dei locali ……………………………………………………………....29
Art. 42 - Caratteristiche dei Locali .........................................................................................….30
Art. 43 - Classificazione dei piani ..........................................................................................…..30
Art. 44- Spazi accessori...........................................................................................................…..31
Salubrità degli edifici e dei locali
Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 -
Isolamento termico degli edifici …………………………………….…………….…..32
Isolamento dall’umidità ………………………………………………………..……..32
Impianti minimi sanitari – illuminazione ……………………………………………33
Rifornimento idrico e impianto sollevamento acqua ………………………………..33
Impianti tecnologici …………………………………………………………………...34
Tutela dall’inquinamento
Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 -
Tutela dall’inquinamento acustico ……………………………………………………34
Norme igieniche per le costruzioni rurali ………………………………………….…35
Impianti per le lavorazioni insalubri …………………………………………………35
Cimitero ………………………………………………………………………………...36
Eliminazione Barriere Architettoniche …………………………………………….…36
Salubrità e tutela del suolo
Art. 55 - Salubrità del terreno …………………………………………………………………...36
3
Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 -
Fognature e fosse settiche ……………………………………………………………...36
Depositi di materiali su aree scoperte …………………………………………………37
Decoro delle aree e spazi ……………………………………………………………….37
Tracciati campestri e itinerari agrituristici ………………………………….……….38
Pozzi , cisterne, fossi e sorgenti ………………………………………………………..38
Tutela dei calanchi ……………………………………………………………………..38
Tutela dei boschi …………………………………………………………………….….38
Disposizioni Relative alle Opere Esterne di Fabbricati e all’arredo Urbano
Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 -
Aspetto e manutenzione degli edifici e aree ………………………………….……….39
Tinteggiature e rivestimenti …………………………………………………………... 39
Antenne Radiotelevisive ……………………………………………………………….39
Elementi aggettanti e balconi su spazio pubblico …………………………………….40
Mezzi pubblicitari, cartelli e insegne…………………………………………………..40
Elementi aggettanti sullo spazio pubblico, tende, vetrine, mostre, bacheche,
pergole, gazebi, chioschi, monumenti…………..……………………………………...42
Art. 69 - Numeri civici, cassette postali, elementi di arredo urbano ………………………….44
Art. 70 - Zone verdi, parchi e alberature ……………………………………………………….44
Tutela della viabilità
Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 -
Fossi, condotte e canali artificiali prossimi alle strade ……………………………....44
Pubblicità, segnaletica e chioschi sulle strade, tabelle stradali ……………………...45
Manutenzione delle ripe, siepi e scarpate prossime alle strade ……………………..45
Aperture di passi carrabili e di accessi privati, uscite dalle autorimesse e rampe….45
Recinzioni a ridosso di strade e nel centro abitato …………………………………...46
Alberature stradali ……………………………………………………………………..46
Pertinenze stradali e stazioni carburanti……………………………………………...46
Parcheggi sosta auto-caravan – campeggio…………………………………………...47
Parcheggi a servizio di edifici ..………………………………………………………..47
Norme particolari
Art. 80 - Tetti- Giardino e ‘Giardini d’inverno’ ……………………………………………….47
Art. 81 - Edifici costruiti con murature tradizionali …………………………………………..48
Art. 82 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari ……………………………………..48
Qualità Architettonica del Costruire
Art. 83 - Requisiti tecnici degli edifici………………………………………………………….48
Art. 84 - Opere e materiali di finitura ……………………………………………..……….…48
PARTE IV
Garanzia della Pubblica Incolumità
Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 -
Misure generali di tutela………………………………………….…………………….51
Demolizioni…………………………………………………………….………………...52
Responsabilità degli esecutori di opera ……………………………………………….53
Piano di Sicurezza e Coordinamento……………………..……………………………56
4
Art. 89 - Rimozione delle recinzioni di cantiere su suolo pubblico……………………….……57
Art. 90 - Canne Fumarie…..………………………………………………………………..…….57
Art. 91 – Tutela Antincendio…………………………………………………..…………………..57
PARTE V
Permessi di Costruire particolari
Disciplina delle Autorizzazioni
Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 -
Rinvio a leggi particolari ……………………………………………………………..57
Occupazione temporanea di spazi o suolo pubblico ..………………………………57
Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili...58
Esposizione a cielo libero di veicoli merci in genere ………………………………..58
PARTE VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 96 - Divieto di allaccio a pubblici esercizi ………………………………………………..58
Art. 97 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti ……………………………………………58
Art. 98 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti ………………………………………...59
Art. 99 - Entrata in vigore del presente regolamento ……….…………………………………59
PARTE VII
Definizioni
Art. 100 - Definizioni Tecnico-esplicative.…………………………………………………….59
5
PARTE I
Disposizioni Generali
Art. 1
OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, anche temporanea, è
disciplinata dal presente Regolamento Edilizio, dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti applicabili in
materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti.
Detto Regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in conformità delle leggi in
vigore e della Legge Regionale n° 70/1995 al fine di regolamentare l’indirizzo ed il controllo della qualità
edilizia nonché le modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera finita.
Esso è stato redatto tenendo conto delle disposizioni legislative che riguardano e disciplinano l’aspetto
urbanistico e i vari aspetti specifici (igienico, sanitario, sicurezza delle strutture, preservazione dagli
inquinamenti, godibilità generale delle attrezzature e delle strutture ecc., decoro e inserimento nel l’ambiente
urbano ed extraurbano degli edifici e quelle relative alla pubblica incolumità e all’occupazione temporanea
di spazi pubblici ecc.) strettamente connessi ed integrati con la materia urbanistico-edilizia, nel rispetto delle
prescrizioni dell’art. 16 della L.R. 27.04.1995, n° 70.
Il Regolamento Edilizio, di seguito indicato più brevemente con R.E., ha per oggetto qualsiasi attività di
trasformazione edilizia ed urbanistica, le attività per l’attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione,
nonché le procedure di intervento necessarie per realizzarle. Esso si applica all’intero territorio comunale, in
ossequio all’art.16 della L.R. 12.04.1983, n. 18 così come modificata ed integrata con la L.R. 27.4.1995,
n.70.
Il R.E. contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e
funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, ivi comprese le norme igieniche ed ambientali di
particolare interesse edilizio ed i requisiti tecnici ed architettonici degli edifici e dei loro spazi interni.
In particolare il Regolamento Edilizio definisce:
a) il procedimento relativo al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, del parere preventivo, del
permesso di costruire, delle denunce di inizio attività, del certificato di agibilità;
b) le competenze del Comune;
c) le competenze ed i compiti del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio
Urbanistico, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
d) i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni da parte dei soggetti aventi titolo;
e) i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo;
f) la documentazione e gli elaborati necessari per la completezza delle diverse richieste.
Chiunque abbia titolo ad effettuare opere edilizie, siano esse relative a nuove costruzioni o a costruzioni
esistenti, deve attenersi alle prescrizioni del R.E., fatta salva comunque l’osservanza degli strumenti
urbanistici vigenti e della legislazione di settore statale e regionale, nonché delle previsioni risultanti dalle
cartografie e norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
Nel presente Regolamento si intendono:
a) per Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la figura apicale del Servizio Urbanistico;
b) per titolo abilitativo, il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell’attività che abilitano il
proprietario dell’immobile, o gli altri aventi diritto, alla realizzazione dell’intervento edilizio.
6
Art. 2
RICHIAMI E DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE
In quanto fonte normativa secondaria, ai sensi delle disposizioni legislative in generale, il presente
Regolamento ha valore cogente per quanto non contrasti con atti normativi primari (Leggi statali e regionali
ed atti aventi forza di legge).
Disponendo inoltre l’art. 871 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite
dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali”, per quanto non specificatamente indicato nel
presente Regolamento si intendono e sono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia e in
particolare il D.P.R. 06.06.2001, n° 380 “T.U. dell’Edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le altre disposizioni da quest’ultimo richiamate.
Art. 3
VALIDITA’ ED EFFICACIA
Il presente Regolamento, è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto alle procedure
formative di cui alla L.R. 27.04.1995 n° 70, art. 16 commi 5-6-7.
Esso ha validità illimitata semprechè non intervengano nuove disposizioni giuridiche o mutate esigenze di
assetto urbano e/o territoriale.
Lo stesso, (se intervenute nuove esigenze di carattere programmatorio e/o pianificatorio), potrà essere
oggetto di variante, da attivarsi comunque nei modi e nei termini di legge.
Ai fini della salvaguardia delle norme della presente disciplina nei confronti di domande ed istanze per le
Denunce di Inizio Attività e per il rilascio di Permessi di Costruire, si applicano le disposizioni dell’art.57
della L.R. 18/1983 nel testo in vigore, così come modificato dalla LR. n° 70/1995.
Art. 4
INSERIMENTO NELLE PRESCRIZIONI DI ALTRI STRUMENTI
Le norme previste nel presente Regolamento Edilizio risultano integrate, a tutti gli effetti da:
•
•
•
vincoli e limitazioni d’uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi
regolamentari o amministrativi;
prescrizioni di normative vigenti, espressamente richiamate nelle disposizioni finali e transitorie
delle norme.
norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali o prodotti
da altro ente.
Art. 5
TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE STORICO, AMBIENTALE,
ARTISTICO, MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
L’attività edilizia nel territorio è soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose di interesse storico ed
artistico. Anche in mancanza di vincoli, regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il secolare assetto
del tessuto urbano, il Responsabile del Servizio Urbanistico, può adottare tutte le possibili cautele per
controllare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi principali e secondari aspetti di massa,
di linea, di colore, di materiale.
Ai sensi dell’art. 1 della L. 18.11.1968 n° 1187 il Comune può, attraverso normative e strumenti urbanistici,
porre vincoli di natura ambientale e paesaggistica (Consiglio di Stato sezione IV, 9.11.1993 n° 980).
7
PARTE II
Procedimenti relativi alla Denuncia di Inizio Attività
o ai Permessi di Costruire
SEZIONE I - SOGGETTI
Art. 6
SOGGETTI AVENTI TITOLO E DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO
Sono legittimati ad ottenere il permesso di costruire il proprietario o altri titolari di diritto reale ai
sensi della legge civile. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
Le domande per ottenere il permesso di costruire ad eseguire e/o modificare le opere indicate all'
art.
8 vanno redatte in carta da bollo e devono contenere :
a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente. Se il richiedente non è
proprietario dell’area la domanda deve riportare anche le generalità e la firma del proprietario. Se
proprietaria è una persona giuridica, la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza;
b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere un tecnico
(ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito industriale, ecc., nei limiti delle rispettive
competenze), iscritto al rispettivo albo professionale;
c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori che deve essere un
tecnico come sopra definito. Tale indicazione e firma può essere differita all’atto della comunicazione
dell’inizio dei lavori;
d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore e del Direttore di cantiere, se
previsto. Tali indicazioni e firma possono essere differite come sopra;
e) la documentazione attestante che il richiedente il permesso di costruire rientri tra gli aventi titolo
legittimati.
Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:
1) l’impegno di accettare e di osservare le norme del presente regolamento edilizio, nonché di osservare le
leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
2) l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e del
Direttore di cantiere (se previsto) qualora non siano stati indicati nella domanda allegando le dichiarazioni
di accettazione, nonché di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di
inadempienza, di decadenza d’ufficio del Permesso di Costruire;
3) l’eventuale designazione da parte del richiedente e del proprietario dell’area, della persona od Ente cui
deve essere intestata il permesso di costruire se diversa dal richiedente.
8
SEZIONE II – OPERE NON SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO
Art. 7
OPERE NON SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO
(Art.6 T.U. dell’Edilizia)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'
attività
edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 42/2004 e
successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'
eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe
o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'
edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite
in aree esterne al centro edificato;
SEZIONE III - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Art. 8
INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.) OBBLIGATORIA
(Art. 22 T.U. dell’Edilizia)
1. Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività gli interventi non riconducibili all'
elenco di cui
all'
articolo 10 e all'
articolo 6 del T.U. dell’Edilizia, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e, per assimilazione o
analogia, anche i seguenti interventi:
a) costruzione di muri di sostegno con altezza fuori terra non superiore a 3,00 m;
b) collocamento o modifica di tende e tettoie su spazi pubblici;
c) realizzazione di cappelle gentilizie e sarcofaghi;
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'
uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'
edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso
di costruire. Ai fini dell'
attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'
intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'
articolo 10, comma 1, lettera c) del T.U. dell’Edilizia;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all'
entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire
entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'
atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'
esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
9
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'
articolo 16 del T.U.
dell’Edilizia.
5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'
autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'
ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 42/2004 citato.
6. È comunque salva la facoltà dell'
interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'
articolo 16 del T.U. dell’Edilizia, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma
5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'
applicazione delle sanzioni
di cui all'
articolo 44 del T.U. dell’Edilizia ed è soggetta all'
applicazione delle sanzioni di cui all'
articolo 37
del T.U. dell’Edilizia.
Art. 9
MODALITA’ PRESENTAZIONE D.I.A.
(Art. 23 T.U. dell’Edilizia)
1. Il proprietario dell'
immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta
giorni prima dell'
effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'
indicazione dell'
impresa cui si intende affidare i lavori ed è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'
intervento è subordinata a nuova denuncia. L'
interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'
immobile oggetto dell'
intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via
di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'
immobile oggetto dell'
intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'
amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'
esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'
elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'
attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il Responsabile del Servizio Urbanistico, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'
assenza
di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'
interessato l'
ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'
autorità giudiziaria e il
consiglio dell'
ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio
attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
10
7. Ultimato l'
intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'
opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'
avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'
articolo 37,
comma 5 del T.U. dell’Edilizia.
Art. 10
DOCUMENTAZIONE
1.
La comunicazione è rivolta all’Amministrazione
Comunale su eventuale apposita modulistica e deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice
fiscale e titolo dell’esibente nonché del tecnico abilitato alla progettazione ed alla direzione lavori.
2.
La DIA deve sempre comprendere la seguente documentazione essenziale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire ai sensi articolo 46 DPR n.
445/00 ed eventuale autorizzazione dell’avente titolo quando diverso dal proponente l’intervento;
planimetria catastale e/o estratto di mappa e/o certificato catastale con identificazione delle
particelle oggetto d’intervento;
elaborati grafici in unica copia indicanti, in scala 1:100, stato di fatto, progetto, interventi (con
evidenziazione in rosso e giallo); nel caso di cui al comma 5 del presente articolo l’elaborato
grafico dovrà riportare la vidimazione di approvazione dell’ASL;
relazione tecnica dell’intervento comprensiva di conteggi delle superfici esistenti e di progetto ed
eventuale analisi metodologica per interventi in edifici classificati, nonché le modalità di
smaltimento e conferimento a discarica dei materiali di risulta dell’attività di cantiere;
dichiarazione di conformità che asseveri il rispetto di tutte le norme urbanistiche ed edilizie;
documentazione fotografica (almeno 1 copia) relativa allo stato di fatto dell’immobile oggetto
d'
intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali,
a colori ed in formato non inferiore a 15x10 cm.;
attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria;
inoltre, in relazione allo specifico intervento, è da allegare la seguente ulteriore documentazione
obbligatoria:
h)
i)
ii)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
calcolo del contributo di costruzione, se dovuto, relativo agli oneri di urbanizzazione primaria,
secondaria e al costo di costruzione, ed eventuale richiesta e calcolo delle quote relative alla
monetizzazione degli standard con relativa attestazione dei versamenti;
elaborati, relazione e dichiarazione di conformità L. n. 13/89, DM 236/89, articolo 24 L. n. 104/92;
relazione che asseveri la corrispondenza del progetto alle nome per il contenimento dei consumi
energetici ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n° 380/2001, del D.M. 27.7.2005 e del D. Lgs. n°
192 del 19.8.2005;
pareri o autorizzazioni di enti esterni all’amministrazione comunale (Amministrazione Provinciale,
Ufficio del Territorio, ecc.) se dovuti, o esplicita richiesta allo Sportello Edilizia di acquisizione
con allegata la relativa documentazione;
deroghe in genere (per quanto attiene le deroghe di competenza comunale potrà essere citato solo il
protocollo di riferimento della richiesta se assentita);
dichiarazione di idoneità statica per sanatorie o parziali sanatorie;
dichiarazione sostitutiva di notorietà (o documentazione specifica) ed evidenziazione (con
coloritura specifica sulla tavola degli interventi) delle difformità negli elaborati grafici;
rilievo quotato del lotto, compresa la sistemazione esterna esistente e di progetto, con indicate le
essenze arboree;
dimostrazione grafica del rispetto delle distanze e distacchi;
parere tecnico – sanitario da parte del competente servizio della ASL, ovvero, nei casi previsti,
asseverazione nei modi di legge citati da parte del tecnico progettista relativa al rispetto dei
requisiti igienico - sanitari;
11
r)
s)
t)
u)
autorizzazione dei confinanti nel caso di costruzione a distanze inferiori dal confine di proprietà,
comprensiva degli elaborati di progetto vistati dagli stessi;
richiesta di autorizzazione paesaggistica o identificativi di protocollo se ottenuta;
richiesta o autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico;
certificato del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale con validità non antecedente ai 6
mesi dalla data di presentazione della DIA.
3. Nei casi di interventi o attività che necessitano di valutazioni di impatto ambientale, le stesse dovranno
essere richieste con apposite istanze al Comune o alla Provincia che provvederanno ad attivare le
specifiche procedure e a comunicare i relativi esiti.
4. Quando l’intervento prevede opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e/o in acciaio, la
DIA deve comprendere anche gli estremi dell’avvenuto deposito della documentazione relativa.
5. Quando l’intervento riguarda attività produttive caratterizzate da significative interazioni con
l’ambiente, all’asseverazione deve essere allegata copia del parere favorevole dell’A.S.L.
competente circa i suoi aspetti sanitari ed igienico-ambientali, e l’esecuzione delle opere
asseverate è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni contenute nel parere stesso.
6. Deposito in duplice copia della denuncia dell'
inizio dei lavori relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia e del progetto delle opere stesse corredato
da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni di cui al Capo VI – “Norme per il contenimento del consumo di
energia negli edifici” del D.P.R. n° 380/2001.
7. Documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 del D. Lgs. n° 81/2008 e precisamente:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e documento unico di regolarità
contributiva (DURC) dell’impresa affidataria;
b) dichiarazione dell'
organico medio annuo dell’impresa, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'
Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'
Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
12
SEZIONE IV – PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 11
OPERE E ATTIVITA’ SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE
(Art. 10 T.U. dell’Edilizia)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Art. 12
CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
(Art. 11 T.U. dell’Edilizia)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo
rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16 del T.U. dell’Edilizia.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 13
PRESENTAZIONE ED ESAME DELLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell’articolo 11 del T.U. dell’Edilizia, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal presente regolamento
edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del T.U.
dell’Edilizia, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine
a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Per quanto attiene al procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire si fa riferimento all’art. 20
del T.U. dell’Edilizia.
Art. 14
RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1. La richiesta di permesso di costruire deve essere inoltrata al Responsabile del Servizio Urbanistico, da
chi ne ha titolo indicandone generalità, residenza e codice fiscale. La richiesta di permesso di costruire
ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia di bollo.
2. Alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici (grafici e relazione tecnica illustrativa) in due
copie ed i documenti di seguito specificati, salvo diverse o più precise prescrizioni della Disciplina
Urbanistica del PRG o di Piani Attuativi per particolari zone:
a) elaborati grafici redatti in forma chiara, con tecniche rappresentative idonee, privi di abrasioni o
cancellature effettuate mediante uso di sostanze scoloranti (eventuali correzioni dovranno essere
controfirmate dal progettista) in formato UNI 21x29,7 cm in numero di almeno due copie consistenti
in:
• corografia in scala 1:5000 della zona interessata dall’intervento;
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•
b)
c)
d)
e)
stralcio del Piano Regolatore, con l’ubicazione dell’area oggetto di intervento e della conformità
planimetrica del progetto, con l’aggiornamento dello stato di fatto (opere di urbanizzazione ed
edifici) in un raggio sufficiente a dimostrare il rispetto delle norme vigenti;
• planimetria catastale, aggiornata, nel rapporto 1:1000 o 1:2000, con la esatta ubicazione
dell’edificio sull’area in relazione ad altri edifici posti entro m. 20 di distanza dai confini del
lotto di pertinenza con l’individuazione delle superfici impegnate;
• planimetria del lotto o parte di esso con le indicazioni dei distacchi dai confini di proprietà, dai
fabbricati , strade, fiumi, torrenti e fossi, quote altimetriche di terreno (naturale e di progetto)
rispetto ad un caposaldo certo, larghezza delle strade pubbliche e private interessanti l’area di
insediamento, caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria e reti atte a rendere abitabile
ed agibile l’edificio, nonché i nominativi di confinanti;
• piante quotate (quote per ogni lato della pianta), in scala 1:100 o 1:50, di tutti i piani entro e
fuori terra, con le relative destinazioni d’uso, con l’indicazione di massima degli impianti
tecnologici ed igienico-sanitari, con la pianta delle fondazioni e delle coperture. In apposita
legenda o sull’elaborato grafico stesso dovranno essere riportati gli spessori delle murature.
All’interno dei vani dovrà essere indicata la superficie netta di esse. Se l’edificio fiancheggia
strade pubbliche o è situato all’interno del centro abitato e del territorio urbanizzato va
esattamente indicato l’allineamento stradale insieme agli accessi pedonali, carrabili ed alla
sistemazione esterna del lotto, con le alberature esistenti da conservare e con l’indicazione delle
principali quote altimetriche,
• prospetti, in scala 1:100 o 1:50 di tutti i fronti;
• sezioni quotate significative, di cui almeno una in corrispondenza del vano scala, ed una secondo
la linea di maggiore importanza o di massima pendenza, in scala 1:100 o 1:50, con l’andamento
del terreno naturale ed il profilo del terreno a sistemazione avvenuta; le quote riguardano i
singoli piani e i solai il cui spessore minimo, per quelli calpestabili, deve essere idoneo alla
struttura, dovrà essere indicata altresì l’altezza totale dell’edificio misurata dalla linea di terra
sino all’imposta del tetto e alla linea di colmo, quella interna dei singoli piani nonché
l’indicazione della pendenza del tetto e dell’altezza tra l’estradosso dell’ultimo solaio e
l’intradosso del solaio di copertura;
• identificazione schematica in planimetria delle opere per lo smaltimento delle acque bianche e
nere, in conformità alle disposizioni legislative sulla tutela delle acque dall’inquinamento, con
eventuali particolari costruttivi nonché le linee di adduzione dell’acqua potabile;
• indicazione grafica delle zone riservate a parcheggio e a verde.
scheda sinottica illustrativa di:
• prescrizioni, indici, parametri del Piano Urbanistico vigente relativo all’area di insediamento;
• confronto tra i dati del Piano Urbanistico e quelli del progetto edilizio;
• superficie effettiva del lotto con dimostrazione analitica dello sviluppo delle singole aree e con i
relativi dati catastali;
• tabelle di computo analitico e riassuntivo delle superfici edificabili lorde e nette previste per ogni
piano in rapporto alle specifiche destinazioni d’uso, delle altezze dei vani, dei volumi, delle
entità degli spazi chiusi ed aperti riservati a parcheggi ed autorimesse;
eventuale documentazione fotografica
dell’area di insediamento comunque obbligatoria in caso di interventi di demolizione e
successiva ricostruzione, timbrata e firmata dal progettista; la documentazione fotografica è
altresì obbligatoria per gli interventi ricadenti all’interno del centro antico, relativa alle facciate
dell’edificio oggetto dell’intervento e a quelle di quelli adiacenti.
nei casi di ampliamento o soprelevazione
è obbligatorio indicare nella planimetria generale gli eventuali altri fabbricati che dovessero
essere ubicati all’interno o in prossimità del lotto, con le indicazioni delle principali dimensioni
(larghezza, lunghezza ed altezza) nonché le loro destinazioni d’uso e le distanze con l’edificio
oggetto degli interventi di cui sopra.
relazione illustrativa
del progetto recante i riferimenti allo strumento urbanistico, l’impostazione architettonica, le
caratteristiche, gli strumenti strutturali delle opere di fondazione ed elevazione, i materiali di
copertura, di rivestimento e di finiture esterne, gli impianti ed i servizi tecnologici
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(riscaldamento, scarichi, approvvigionamento idrico, gas, ecc.); la tabella colori delle eventuali
finiture esterne (intonaci, infissi esterni, ringhiere, ecc.).
f) eventuale documentazione integrativa
concernente pareri ed autorizzazioni di legge, attestati o dichiarazioni, atti specifici in ordine alla
proprietà o disponibilità dell’area o dell’immobile, tra cui:
• parere favorevole o eventuali prescrizioni del medico funzionario della ASL competente per
territorio, da acquisire prima della consegna degli elaborati al Comune;
• dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni di cui alla Legge n° 13/1989
(barriere architettoniche) redatta da un tecnico abilitato.
• eventuali nulla-osta o autorizzazioni di enti possono essere presentati prima del rilascio del
Permesso di Costruire.
g) per gli edifici esistenti
dichiarazione degli estremi del Permesso di Costruire, Concessione o Licenza Edilizia
precedente o del condono edilizio. In mancanza ditali dati, indicazione dell’epoca di costruzione
dei manufatti.
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eventuale altra documentazione
necessaria per l’istruzione della pratica.
In caso di discordanza tra le quote scritte e dimensioni grafiche dei disegni fanno fede le quote espresse
numericamente. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di variante alle concessioni
edilizie concernenti progetti già approvati: è obbligatoria l’evidenziazione delle modifiche da introdurre
rispetto al progetto originario.
Art. 15
PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il Permesso di Costruire deve contenere:
a) gli estremi della richiesta di permesso di costruire;
b) generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso di costruire;
c) la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte
integrante del permesso di costruire e, in particolare, l’indicazione della loro destinazione d’uso
prevista;
d) l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;
e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente il permesso di
costruire;
f) gli estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso di
costruire è subordinato;
g) gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell’entità e delle modalità
di pagamento del contributo del permesso di costruire;
h) gli estremi delle autorizzazioni/nulla osta/pareri di competenza di organi esterni al comune
necessarie; il permesso di costruire deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni
imposte da tali organi;
i) la data e l’esito di pareri di esperti; qualora le decisioni del Responsabile del Procedimento non
siano conformi a tali pareri, esse devono essere adeguatamente motivate;
j) la menzione della proposta motivata del responsabile del procedimento in relazione al
provvedimento finale;
k) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
l) l’entità e le modalità di versamento degli oneri del permesso di costruire ai sensi del T.U
dell’Edilizia, della L.R. 89/1998 e successive, della deliberazione Consiliare di recepimento ed
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eventualmente le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente.
2. Ove necessaria, fa parte integrante del permesso di costruire anche la convenzione, da redigersi e da
trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere
sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente.
3. L’atto con il quale viene rilasciato il permesso di costruire può contenere prescrizioni urbanistiche,
edilizie, igieniche ed estetiche per l’adeguamento del progetto ai disposti di legge, di PRG, di
Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene.
4. Il permesso di costruire è rilasciato con allegata una copia dei disegni approvati.
Art. 16
EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
(Art. 15 T.U. dell’Edilizia)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei
lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la
parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può
essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'
opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'
intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22 del T.U. dell’Edilizia. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Art. 17
CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il permesso di costruire comporta il pagamento, salvo le esenzioni o riduzioni previste per legge, a carico
del titolare del permesso di costruire, di un contributo determinato ai sensi del T.U dell’Edilizia, della
L.R. n° 89/1998 e deliberazione di Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative
statali e regionali vigenti al riguardo.
Art. 18
LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA
Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza
indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata
comunicazione al Responsabile del Servizio Urbanistico e di presentare entro giorni 15 (quindici) la
domanda di permesso di costruire o D.I.A. di cui ai precedenti articoli.
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Art. 19
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Il Permesso di Costruire deve riportare gli estremi e le condizioni di approvazione del progetto, con l’obbligo
eventuale di osservanza di particolari prescrizioni o modalità esecutive anche a parziale modifica del
progetto originale.
Copia del Permesso di costruire e del progetto vistato dal Comune devono essere custoditi in cantiere ed
esibiti all’atto di controllo o di vigilanza.
Art. 20
RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, il richiedente, dopo aver effettuato il
pagamento degli oneri concessori (se dovuti) e presentato gli atti e gli elaborati progettuali integrativi (se
richiesti), deve provvedere al ritiro del permesso di costruire.
Copia del progetto con attestazione dell’approvazione viene allegata alla permesso di costruire e restituita
all’interessato.
Il mancato ritiro del permesso di costruire entro tale termine viene inteso come rinuncia esplicita con
conseguente archiviazione della domanda.
Art. 21
PUBBLICITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
L’avvenuto rilascio della permesso di costruire viene reso noto al pubblico con l’affissione all’Albo Pretorio
per 15 (quindici) giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno del rilascio.
L’affissione non fa decorrere i termini dell’impugnativa.
Art. 22
DIRITTI DI TERZI
Il permesso di costruire costituisce semplice presunzione di conformità delle opere autorizzate a leggi ed a
regolamenti nonché alle effettive dimensioni e caratteristiche sia del terreno da utilizzare sia degli edifici
limitrofi. Esso non esime, pertanto, il titolare dalla responsabilità e dall’obbligo di osservare leggi e
regolamenti in vigore.
Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
Art. 23
PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
Le disposizioni delle presenti norme possono essere derogate nel rispetto della legge 1150/42 art. 41 quater
solo nel caso di edifici, di opere o di impianti pubblici o di interesse pubblico, ad esclusione di quella
residenziale, salvo quanto prescritto dalla L.R. n° 70/1995.
Acquisiti tutti i pareri degli organi tecnici interni ed esterni all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.
64 della L.R n° 18/1983, la domanda di Permesso di costruire in deroga viene deliberata dal Consiglio
Comunale, il quale, nel caso decida favorevolmente, dà anche mandato al Responsabile dell’Ufficio
competente per gli adempimenti necessari.
La deroga può avere ad oggetto soltanto opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, esclusi comunque
gli alberghi ed altri edifici di uso pubblico a carattere residenziale; essa può riguardare esclusivamente i
limiti di altezza, i rapporti di copertura, i distacchi dai confini e tra edifici.
Art. 24
VARIANTI AL PROGETTO
Le varianti al progetto approvato devono essere rilasciate entro il periodo di validità della permesso di
costruire e seguono le analoghe procedure formative.
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Art. 25
MAPPA DEGLI ASSERVIMENTI DI AREE
Ai sensi dell’art.61 della L.R. 18/83 presso l’Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe
catastali vigenti, da aggiornarsi sulla base dei permessi di costruire rilasciati.
All’atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente deve presentare un estratto delle
mappe catastali vigenti, indicando, con esatta grafia, le opere progettate e le aree sulle quali si computa la
superficie relativa agli indici di progetto e, nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di pertinenza. Al
rilascio del Permesso di costruire edifici ed aree vengono riportati definitivamente, con segno indelebile,
sulle mappe catastali di cui al precedente I comma. Le mappe suddette hanno pieno valore per il diniego dei
permessi di costruire qualora interessino aree già utilizzate per precedenti costruzioni nel computo degli
indici e parametri urbanistico-edilizi.
Qualora il proprietario di un’area agricola vincolata per effetto di edificazione di cui agli art. 70,71 e 72 della
L.R. 18/83, intenda trasferire il vincolo suddetto su un’ altra area, l’operazione è legittimamente ammissibile
qualora l’area su cui si intende trasferire il vincolo faccia parte della medesima azienda agricola ed abbia la
medesima superficie della prima nonché venga provveduto alla cancellazione del precedente vincolo
trascritto ed alla successiva trascrizione di quello successivo.
I limiti indicati nell’art. 71 della Legge R.A. 18/83 non si applicano alla realizzazione, in qualsiasi tipologia e
tecnologia delle serre e delle coperture stagionali destinate a proteggere le colture (L.R.A. del 5 giugno 1996
n° 33).
Entro 60 giorni dalla data di rilascio della permesso di costruire deve essere redatto l’atto di impegno
unilaterale e le convenzioni e l’asservimento dei lotti devono essere trascritti nei registri Immobiliari secondo
quanto disposto nell’ art. 70, comma 7 della L.R. 18/83.
Attuazione degli Interventi
Art. 26
INIZIO DEI LAVORI
Il titolare del permesso di costruire deve comunicare al Responsabile del Procedimento le date di inizio e di
ultimazione dei lavori.
La comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta
esecutrice.
Nel caso di nuove costruzioni la data di inizio si identifica con lo scavo delle fondazioni o con l’eventuale
sbancamento del terreno interessato, o con la manomissione dell’edificio preesistente; la data di ultimazione
è quella in cui l’opera può essere dichiarata agibile.
Nel caso di opere di urbanizzazione di aree l’inizio dei lavori si identifica con i primi movimenti di terra;
l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella relativa convenzione.
Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice
copia la denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 122 e 123 del D.P.R. n°
380/2001, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dai progettisti,
che ne attesti la rispondenza delle prescrizioni alle norme per il contenimento dei consumi energetici
(L. n° 10/1991, D.M. 27.7.2005, D. Lgs. n° 192 del 19.8.2005).
Il titolare del permesso di Costruire deve presentare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di cui
alle lettere a) e b) dell’art. 90 del D. Lgs. n° 81/2008 e precisamente:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dell’impresa affidataria;
b) dichiarazione dell'
organico medio annuo dell’impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'
Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;
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Art.27
DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE
Il titolare della permesso di costruire, prima o contestualmente all’inizio delle opere, deve comunicare al
Responsabile del Procedimento il nominativo del direttore dei lavori, la qualifica e la residenza del
costruttore.
Tale comunicazione deve essere firmata e timbrata dal Direttore dei lavori e dal costruttore per accettazione.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del
Servizio Urbanistico con le modalità di cui sopra.
Il Committente e titolare della concessione, il Direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori sono responsabili a
termine di legge.
Art. 28
ORDINE E NORME PARTICOLARI PER I CANTIERI
L’organizzazione del cantiere deve essere conforme alle disposizioni di legge in ordine alla prevenzione
degli infortuni per garantire la incolumità pubblica e degli addetti ai lavori di cui al D. Lgs. n° 81 del
9.4.2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Deve essere adottata ogni misura cautelare per evitare incidenti e, in particolare, devono essere usate le
segnalazioni di pericolo, di ingombro (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti
ed integrazione dell’illuminazione stradale se occorre.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con la indicazione dell’opera, del numero del
permesso di costruire o della D.I.A., delle generalità del titolare della concessione, del progettista, del
direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore, dell’assistente e del
responsabile della sicurezza.
Si richiamano espressamente:
• le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi d’opera di
qualsiasi tipo, dell’uso dell’energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
• le norme riguardanti la prevenzione degli incendi,
• l’obbligo, a termine di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici
durante i lavori di demolizione e di sterro e anche di resti umani (ossa, ecc.);
• la responsabilità relativa ai danni e molestia a cose pubbliche e private a seguito dei lavori.
I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, richiedere la sospensione dei lavori e la
chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.
Art. 29
INTERRUZIONE DEI LAVORI
Nella eventualità che i lavori dovessero essere sospesi, il proprietario deve preavvisare il Responsabile del
Procedimento affinché questi, se è il caso, sentito il parere del Tecnico Comunale, possa disporre i
provvedimenti necessari per assicurare durante l’interruzione dei lavori la pubblica incolumità nonché il
pubblico decoro e dare, di tali disposizioni, comunicazione all’interessato che le deve realizzare.
Art. 30
CONTROLLO
L’originale o copia del Permesso di costruire o D.I.A. con i disegni devono essere tenuti in cantiere fino al
termine delle opere e devono essere mostrati ad ogni richiesta dei funzionari del Comune incaricati alla
vigilanza.
Il Comune esercita il controllo sull’esecuzione dei lavori autorizzati e ne ordina la sospensione qualora
riconosca che non vengono rispettate le nonne di legge e le prescrizioni della concessione.
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Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 31
VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA E RESPONSABILITÀ
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il Responsabile del Servizio Urbanistico esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il Responsabile del Servizio Urbanistico, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i
casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo n° 42/2004, il dirigente provvede alla demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati
di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n° 42/2004, o su beni di interesse
archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità
assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte IV – Titolo I - del D. Lgs. n° 42/2004, il direttore
Regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
ovvero, decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione avvalendosi delle
modalità operative previste dall’articolo 41 del D.P.R.6.6.2001 n° 380.
3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui
al comma 1, il Responsabile del Servizio Urbanistico, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare
entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di
presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al
competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta
giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 32
NORME DI RIFERIMENTO
La vigilanza sulle attività edilizie ed urbanistiche vengono esercitate dal Responsabile del Servizio
Urbanistico, nel rispetto delle norme contenute nel Titolo IV, del D.P.R. 380/2001, “T.U. dell’Edilizia” e
nella L.R. n° 52/1989;
20
Utilizzazione dei Fabbricati e Manufatti
Art. 33
CERTIFICATO DI AGIBILITA’
(Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale
con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 77,00 a 464,00 Euro.
5. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 34
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
(Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo
24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità,
corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che
lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto
al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di
conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico;
d) attestato di qualificazione energetica dell’edificio e/o dell’unità abitativa da redigersi ai sensi del comma
2, allegato A) del D.Lgs. n° 311/2006;
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
21
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
6. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia
già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso,
il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
ART. 35
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ
(Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di
un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
22
DEFINIZIONI EDILIZIE
L'
urbanizzazione e l'
edificazione nel territorio comunale sono regolate dai seguenti parametri:
1)
- Superficie territoriale — St
La superficie territoriale (St) è rappresentata dall'
area complessiva formata dalla somma della
superficie fondiaria e della superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
netto della grande viabilità esistente o prevista. La superficie territoriale si misura al netto delle
fasce di rispetto stradali e delle strade pubbliche esistenti e previste dal P.R.G. perimetralmente
all'
area ed al lordo delle strade locali esistenti o previste internamente all'area di intervento. Si
esprime in mq. o in ha.
2)
- Superficie fondiaria - Sf
La Superficie fondiaria (Sf) è rappresentata dall'
area netta edificatoria corrispondente al lotto da
asservire alla costruzione, delimitato dai confini di proprietà o limite di recinzione, e può risultare
dalla Superficie territoriale deducendo la superficie per opere di urbanizzazione primaria
e secondaria. Si esprime in mq.
3)
- Superfici per opere di urbanizzazione primaria - Up
La Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Up) è rappresentata dalla somma
delle superfici destinate a strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili, spazi di sosta, di
parcheggio e piazze, rete fognante e impianti di depurazione, rete idrica, reti di trasporto
energetico, di distribuzione dell'
energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e
centraline, reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed
accessori pubblici o di pubblico interesse, spazi di verde residuali di arredo e di rispetto, spazi
di verde attrezzato, barriere di protezione dal rumore, spazi per la raccolta dei rifiuti e delle
superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde pubblico
attrezzato ai sensi del punto c) dell'
art. 3 del D.M. 2.04.1968, n° 1444. Si esprime in mq.
4)
- Superfici per opere di urbanizzazione secondaria - Us
E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività
collettive definiti ai sensi dell'
art. 3 del D.M. 2.04.1968 n° 1444 e comprende quindi gli spazi
destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a
parco, per il gioco e lo sport, nonché gli spazi destinati ai parcheggi di cui al punto d)
dell'
art. 3 del D.M. 2.04.1968, n° 1444. Si esprime in mq.
5)
- Area occupata - Ao
L'
Area occupata corrisponde alla superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo
esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di
campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'
edificio (murature perimetrali anche
interrate, balconi, sporti di gronda, pensiline, aggetti e simili - L.R. n° 52/89).
Si ottiene moltiplicando l'
indice di occupazione (Io) del suolo con la superficie fondiaria (Sf) e si
esprime in mq.
6)
- Superficie edificabile - Se
La superficie edificabile è data dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'
edificio
fuori ed entro terra, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale, vani ascensore ecc.
Essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale di muri,
scale fisse e mobili, vani ascensori e vani montacarichi, servizi tecnologici ed impianti
(centrali termiche, cabine elettriche, locali per la raccolta rifiuti solidi, ecc.) (L.R. n° 52/89).
Esclusione
23
Sono esclusi dal computo della superficie edificabile (Se):
• gli spazi, se completamente aperti su due lati anche non consecutivi (anche se interrotti
dalle strutture portanti quali travi, pilastri, colonne, setti murari, ecc.) anche se
coperti, quali balconi, logge e simili;
• i porticati a piano terra quando la loro superficie lorda rientra nel limite del 20% dell'
Area
occupata (Ao) dall'
edificio, e le logge quando la loro superficie rientra nel limite del 20%
dell'
Area occupata. Per l'
individuazione dei porticati e logge vale quanto detto nel
Titolo V - Definizioni Generali;
• i cortili e patii, così come definiti nel vigente Regolamento Edilizio comunale, se la loro
superficie rientra nel limite del 25% dell'
Area occupata (Ao);
• le chiostrine così come definite nel Regolamento Edilizio comunale;
• i giardini d'
inverno, così come definiti nel Regolamento Edilizio comunale, purché la loro
superficie utile interna non ecceda il 10% della superficie utile abitabile;
• i locali a piano seminterrato purché di altezza utile interna non superiore a m. 2,40 ed a
condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole o
collettive ovvero garage aventi la superficie massima pari all'
Area occupata (Ao);
• i locali interrati (così come definiti nell’art. 44 del Regolamento Edilizio) purché non siano
destinati ad abitazioni, uffici, sedi di attività commerciali o produttive con altezza non
superiore a m. 2,40;
• i Piani Sottotetto, sottostanti coperture a falde inclinate, a condizione che:
- l’altezza minima tra l'estradosso del solaio di calpestio e l'intradosso del solaio
di copertura, misurata sul piano verticale della facciata interna della muratura
perimetrale, non superi 1,80 m.;
- l'inclinazione della falda di copertura, nel tratto incidente sulla detta
muratura perimetrale, non superi il 40% di pendenza;
- l’altezza media sia inferiore a m. 2,70 e che non ci siano controsoffittature;
tali sottotetti non abitabili devono considerarsi locali di servizio (volume
tecnico, locale di sgombero) strettamente connessi alla residenza;
- gli "abbaini" siano non più di uno per ogni falda e siano di lunghezza
massima inferiore ad 1/3 della linea di falda su cui sono impostati.
Qualora vengano superati uno o più dei predetti indici e prescrizioni la
superficie del sottotetto sarà considerata per intero;
Inclusione
Nella superficie edificabile vanno inclusi anche i locali eventualmente destinati al personale di
servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici strettamente funzionali
all'
esercizio dell'
impresa. Negli edifici adibiti ad attività produttive, alberghiere, al commercio
all'
ingrosso, ai trasporti, la superficie edificabile è la somma delle superfici lorde (cioè
comprensive della proiezione orizzontale di muri, scale e vani ascensore) di tutti i piani fuori ed
entro terra.
7)
- Superficie Coperta - Sc
La Superficie coperta (Sc) si misura in mq e rappresenta la superficie ottenuta attraverso la
proiezione orizzontale sul piano di campagna dei muri perimetrali degli edifici, esclusi i
pozzi luce e i cortili interni ed i porticati liberi addossati all'
edificio stesso.
8)
- Superficie utile abitabile - Sua
E'la superficie equivalente alla somma delle superfici calpestabili di pavimento degli ambienti
residenziali ovvero equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli ambienti destinati
ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità
del 60% di quella reale. Le superfici sono misurate tutte al netto dei muri, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani di porte e finestre. Si esprime in mq..
9)
- Superficie minima di intervento - Sm
24
E'la superficie minima ammissibile per ogni intervento unitario.
Si esprime in mq..
10)
- Supeficie massima di intervento - SM
E'la superficie massima ammissibile per ogni intervento unitario.
Si esprime in mq.
11) - Densità edilizia territoriale — Di
Esprime il rapporto tra Superficie edificabile (Se) e la Superficie territoriale (St) ovvero il rapporto tra
abitanti insediati (desunti sulla base del parametro di 30 mq. di superficie utile abitabile per- abitante) e
la superficie territoriale.
12)
- Indice di fabbricabilità territoriale — It
Esprime il volume massimo lordo di costruzione (vuoto per pieno), costruibile per ogni metro
quadrato di Superficie territoriale (St). Si esprime in mc/mq.
13)
- Indice di fabbricabilità fondiaria — 1f
Esprime il volume massimo lordo di costruzione (vuoto per pieno) costruibile per ogni metro
quadrato di Superficie fondiaria (Sf). Si esprime in mc/mq.
14)
- Indice di utilizzazione territoriale — Ut
Esprime la massima superficie edificabile lorda dei piani dell'
edificio costruibile per ogni metro
quadrato di superficie territoriale (St). Si esprime in mq/mq.
15)
- Indice di utilizzazione fondiaria — Uf
Esprime la massima Superficie edificabile (Se) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria
(Sf). Si esprime in (mq/mq).
16)
- Indice di occupazione del suolo — Io
Esprime il rapporto tra l'
Area occupata (Ao) e la Superficie fondiaria di pertinenza (Sf),
ovvero con quella impegnata ai fini planovolumetrici per la costruzione stessa.
17)
- Rapporto di copertura - Rc
Esprime e rappresenta la percentuale di superficie fondiaria occupata dalla superficie coperta
(Sc/Sf); si misura in mq/mq.
17) - Altezza del fabbricato - h
E la media delle altezze dei vari fronti dell'
edificio. Si esprime in ml.
19)
- Volume del fabbricato - V
Corrisponde a quello massimo edificabile che si ottiene dal prodotto tra la superficie fondiaria
(Sf) e l'
indice di fabbricabilità fondiaria (If). Ed è la parte edilizia computata come al punto 4 —
art. 8. Si esprime in mc..
20)
- Numero dei piani fuori terra —p
Corrisponde al numero dei piani fuori terra edificabili escluso seminterrato di altezza
non superiore a 2.40 mt. Si esprime in unità.
21)
- Distanza dalle strade - ds
E'il distacco dell'
edificazione dal limite del confine stradale.
Si esprime in ml..
22)
- Distacco minimo dal confine - dc
E'il distacco minimo dal confine del lotto da rispettare nell'
edificazione. Si esprime in ml.
23)
- Distacco minimo tra fabbricati - df
25
E'il distacco minimo fra fronti prospicienti dei fabbricati da rispettare nell'
edificazione.
Si esprime in ml..
24)
25)
- Lunghezza massima delle fronti edificabili - Lf
Lunghezza massima di ogni fronte prospettico unitario, lineare anche se interrotto da aggetti o
rientranze. Si esprime in ml.
-Numero convenzionale di abitanti:
Si assume il valore di 1 ab/100mc.
Non costituiscono parziali o totali difformità dal progetto approvato le variazioni ai parametri edilizi
che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3% (art. 7 - L.R. 52/1989).
Art. 37
CRITERI DI UTILIZZAZIONI DELLE AREE E DIMENSIONAMENTO
1) - Distanza tra i fronti
Per distanze tra i fronti degli edifici si intende la distanza tra le proiezioni verticali della parte fuori
terra dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza tra le pareti prospicienti compresi
pertanto:
•
i bow-windows o balconi chiusi;
esclusi però:
•
•
•
i balconi aperti, le pensiline, i cornicioni e simili fino a m. 1,20 di sporgenza complessiva.
le gradinate aperte (anche se coperte) di larghezza complessiva non superiore a m. 1,20.
le rampe di accesso.
Nel caso di aggetti di maggiore sporgenza il distacco dovrà essere aumentato di una quantità
pari alla differenza tra la misura effettiva della sporgenza e quella sopra stabilita. La distanza tra
pareti finestrate di edifici prospicienti è fissata in m. 10 ovvero pari a quella della massima altezza
delle fronti. Negli edifici con pareti fronteggianti, le porzioni delle pareti non finestrate ovvero
aventi aperture qualificabili come luci (ferma restando la distanza tra le pareti di mt 3,00 stabilite
nel Codice Civile), possono trovarsi a distanza inferiore a quella stabilita. Nel caso di facciate con
direttrici non parallele, la distanza tra pareti finestrate da considerare è quella definita dalla
proiezione dello spigolo di un edificio sulla facciata dell'
altro. Non costituisce, però, distanza
la parte della facciata non proiettante. Nel caso di fronti non paralleli alla linea di confine la
distanza va misurata dai punti più vicini. In caso di fabbricati esistenti edificati sulla linea di
confine con pareti cieche è consentita al confinante la costruzione in aderenza o in appoggio nel
rispetto delle norme del Codice Civile.
Si richiama il rispetto del D.M. n° 1444/1968 e delle norme regolanti le costruzioni in zona sismica.
Allineamento dei fronti
Nelle aree interne ai centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, in considerazione dello
stato di fatto e della disposizione degli edifici esistenti sono consentiti allineamenti del prospetto
sul fronte strada anche lungo il ciglio stradale, per una lunghezza pari al 50% della lunghezza del
fronte dell'
edificio esistente purché non si procuri intralcio o difficoltà alla circolazione veicolare e
pedonale e siano rispettati i distacchi tra edifici. Nel caso di strutture o porzioni di esse
completamente interrate e non poste a confine, la distanza minima d'
intervento dal confine di
proprietà privata o pubblica dovrà essere non minore di m. 3,00. Le pensiline o tettoie delle
recinzioni costruite in corrispondenza degli accessi dalle strade, non possono in alcun caso sporgere
26
verso il fronte stradale oltre la distanza ammessa per le recinzioni. Nelle zone esterne ai centri abitati
delimitati ai sensi del Codice della strada sono da rispettare le distanze previste nei
Regolamenti attuativi del Codice stradale vigente.
Si richiama il rispetto del D.M. n° 1444/1968 e delle norme regolanti le costruzioni in zona sismica.
2) Distacco dai confini e dal filo stradale (Dc)
E'la distanza tra la linea di confine tra diverse proprietà o tra il confine stradale (così come
definito nell'
art.3 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e dal Regolamento Edilizio (Parte VIII —
Appendice) e la proiezione della parte fuori terra del fabbricato misurata nei punti di massima
sporgenza, compresi i bowwindows o balconi chiusi e le gradinate aperte (anche se coperte) di aggetto
complessivo superiore a m. 1,20 esclusi però i balconi aperti, le pensiline, i cornicioni e simili fino
a m. 1,20 di sporgenza complessiva, escluse ancora, le rampe di accesso. Nel caso di aggetti di
maggiore sporgenza il distacco dovrà essere aumentato di una quantità pari alla differenza tra la
misura effettiva della sporgenza e quella sopra stabilita.
Il distacco dei fabbricati dai confini è stabilito in rapporto all'
altezza degli edifici ed è fissato
altresì un minimo assoluto. Sono ammesse costruzioni sulla linea di confine solo se le parti interessate
hanno stipulato formale accordo nei modi di legge; in tal caso al confinante è concessa la possibilità di
eventuale futura costruzione in aderenza.
3) Altezze degli edifici
L'
altezza degli edifici, rappresentata dalla media delle altezze delle fronti, non deve superare i
massimi assoluti prescritti dalle norme del Piano Regolatore o del Piano attuativo.
Le altezze sono calcolate per ciascuna fronte dell'
edificio e si misurano a partire dalla quota del
terreno naturale o da quella del terreno sistemato come da progetto approvato fino alla copertura.
Quando la linea di terra o di sistemazione del terreno e la linea di copertura non siano parallele, le
pareti saranno scomposte in figure geometriche elementari e per ogni figura si considera la media delle
altezze. La maggiore di tali altezze, per ciascuna figura di cui sopra, non potrà superare di m. 2,40
l'
altezza massima consentita. Per le edificazioni a ritiro o a gradoni l'
altezza può essere verificata per
ciascun blocco edilizio a condizione che la forma architettonica dell'
edificio sia equilibrata ed armonica
e sia rispettosa dell'
acclività naturale del terreno.
Non si considerano le altezze relative:
• ai volumi tecnici definiti nella Circolare Ministero LL.PP. del 31.01.1973 n° 2474 purché gli
stessi siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscono una soluzione
architettonica compiuta con l'
edificio;
• ai parapetti delle coperture piane praticabili e gli altri elementi di coronamento (a condizione
che quest'
ultimi siano compatibili con l'
ambiente urbano e paesaggistico circostante).
Per la determinazione dell'
altezza non si computano i lati emergenti dell'
eventuale seminterrato
abitabile o agibile avente altezza utile interna non più di m. 2,40 purché negli eventuali piani sottostanti
al seminterrato non si ricavino altri locali e purché le quote di terreno sistemato previsto in
progetto intorno all'
edificio stesso non siano in evidente contrasto con l'
orografia e l'
acclività del
terreno circostante.
Per gli edifici con copertura piana o a terrazzo l'
altezza si misura fino al piano di calpestio della
copertura piana.
Per gli edifici coperti a tetto le altezze si misurano in corrispondenza dell'
imposta del tetto.
Quest'
ultima corrisponde alla retta ottenuta dalla intersezione tra il piano di facciata ed il piano
esterno di falda del tetto, (non considerando eventuali avancorpi coperti e lo spessore del manto di
copertura) nel caso in cui:
27
a) la pendenza delle falde non superi il 40%;
b)
il dislivello tra l’estradosso dell’ultimo solaio e l'
intradosso del colmo di copertura non
superi m. 4,00;
c) qualora la distanza tra l’estradosso del solaio di calpestìo del sottotetto e l’intradosso del solaio
di copertura misurata sul piano verticale della facciata interna della muratura perimetrale non
supera i 180 cm. *
Nel caso in cui le condizioni stabilite nei precedenti punti a), b) e c) non dovessero essere rispettate, si
dovrà considerare, per la parte corrispondente al tetto, un'
altezza ideale pari ai due terzi
dell'
altezza effettiva misurata verticalmente.
!"" #$!
E'quello che riguarda l'
intero manufatto edilizio, ed è dato dal prodotto tra le superfici lorde di ogni
piano, fuori ed entro terra (che compongono la Superficie edificabile) e l'
altezza lorda interpiano.
L'
altezza lorda interpiano è data dalla somma tra l'
altezza utile interna dei locali e lo spessore finito del
solaio.
Qualora vi siano muri in comune con i fabbricati contigui di altra ditta il volume si misura
partendo dalla linea mediana di tali muri.
Esso comprende:
o la parte fuori terra delle costruzioni
o i fabbricati accessori per la porzione fuori terra
o le logge, le verande e i terrazzi coperti se chiusi a vetro
o la mansarda, gli attici, gli avancorpi o balconi chiusi
o tutte le parti edilizie i cui valori eccedono ovvero hanno caratteristiche diverse da quelle indicate al
punto "Esclusioni".
Esclusioni
Dal computo del volume si escludono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
i volumi emergenti la copertura (piana, falda o mista) ovvero i volumi tecnici solo se adibiti a vanoscala o vano-macchina per ascensori, nella misura strettamente indispensabile;
gli spazi, se completamente aperti su due lati anche non consecutivi (anche se interrotti
dalle strutture portanti quali travi, pilastri, colonne, setti murari, ecc.) e anche se sono
coperti, quali balconi, logge e porticati a piano terra. I porticati non saranno computati se la
superficie lorda di essi rientra nel limite del 20% dell'
Area occupata (Ao) dall'
edificio; le logge
non saranno computate se la loro superficie lorda rientra nel limite del 20% dell'Area
occupata (Ao) dall'edificio. Per l'
individuazione dei porticati e logge vale quanto detto nel Titolo
V — Definizioni Generali;
i cortili e patii (così come definiti nel vigente Regolamento Edilizio comunale) fino alla concorrenza
di una superficie complessiva non superiore al 25% dell'
Area occupata (Ao);
le chiostrine così come definite nel Regolamento Edilizio comunale;
il volume compreso tra la quota del terreno ed il piano di calpestio del primo solaio a condizione
che non esista piano seminterrato e che il piano di calpestio del primo solaio sia posto a quota media
non superiore a ml. 0,80 della quota del terreno sistemato;
i giardini d'
inverno (così come definiti nel Regolamento Edilizio comunale) purché la loro superficie
utile interna non ecceda il 10% della superficie utile abitabile;
il volume dei locali posti al piano seminterrato purché di altezza utile interna non superiore a mt
2.40 ed a condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole o
collettive ovvero garage e che la loro superficie non superi quella dell'
Area occupata (Ao);
i locali interrati (così come definiti nell'
art.46 del Regolamento Edilizio) purché non siano destinati
ad abitazioni, uffici e sedi di attività commerciali o produttive con altezza non superiore a m. 2,40;
il volume compreso tra la falda di copertura ed il piano di calpestio del sottotetto, se la distanza tra
modifica introdotta dal C.C. nella seduta del 23.10.2008
28
•
•
l'
estradosso del solaio di calpestio (anche se non praticabile) e l'
intradosso del solaio di copertura,
misurata sul piano verticale della facciata interna della muratura perimetrale, non supera 180 cm.*,
se l'
inclinazione della falda di copertura, nel tratto incidente sulla detta muratura perimetrale,
non supera il 40% di pendenza e se la distanza tra l'
intradosso del colmo e il pavimento non sia
superiore a mt. 4.00 e se l’altezza media sia inferiore a m. 2,70 e che non ci siano
controsoffittature .*
Qualora vengano superati uno o più dei predetti indici la volumetria sarà calcolata per intero e
comunque potrà essere solo di stretta pertinenza delle unità immobiliari costituenti il
fabbricato. L'
esclusione è valida anche se nel sottotetto sono previsti vani accessori
(bagni, ripostigli, lavatoi, stirerie, guardaroba e simili), anche se sono dotati di accessi a terrazzi o
tetti piani praticabili. Il volume del sottotetto va computato per intero qualora venga destinato ad
abitazione, ad attività commerciali, produttive o similari;
gli "abbaini", sempreché siano non più di uno per ogni falda, siano di lunghezza massima inferiore
ad 1/3 della linea di falda su cui sono impostati.
Art. 38
APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Indici di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale
Gli indici di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale si applicano in tutti i casi in cui le
presenti norme tecniche prevedano interventi organici di tipo urbanistico ed edilizio ovvero nel caso
in cui siano - introdotti come elementi di verifica della capacità insediativa globale del Piano.
Indici di fabbricabilità fondiaria e di utilizzazione fondiaria
Gli indici di fabbricabilità fondiaria e di utilizzazione fondiaria si applicano per l'
edificazione nei
singoli lotti.
La superficie fondiaria è quella inerente ai singoli lotti, depurata dalle strade di uso pubblico
esistenti o previste e da zone di altre specifiche destinazioni d'
uso indicate dal Piano Regolatore. E'
computabile però nella superficie fondiaria lo spazio di rispetto stradale purché facente parte del lotto
edificabile. La fascia di rispetto dell'elettrodotto, acquedotti, ecc., concorre al computo della superficie
fondiaria.
Art. 39
ASSERVIMENTO DELLE AREE
Aree asservite
Le aree già asservite per la costruzione di edifici, che risultino dai progetti autorizzati o da
documenti ufficiali del Comune, ovvero siano desumibili dalle norme vigenti all'
atto dell'
inizio
dei lavori, devono essere mantenute come pertinenza nella misura corrispondente ai rapporti
planovolumetrici di Piano. Tali aree, se edificabili, possono essere nuovamente utilizzate a fini
edilizi, solo dopo aver detratta l'
estensione della superficie di pertinenza ai volumi esistenti,
determinata sulla base dei nuovi indici e parametri di piano.
*
modifica introdotta dal C.C. nella seduta del 23.10.2008
29
Art. 40
RECINZIONI
Le Recinzioni potranno essere realizzate alla distanza di m. 3,00 dal confine stradale nelle
Zone “E” e m. 1,50 dal confine stradale in tutte le altre zone, per un’altezza massima di
m. 2,00.
PARTE III
Prescrizioni Igienico - Sanitarie
Requisiti Tecnici degli Edifici
Caratteristiche dei Locali
Art. 41
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
Sono locali abitabili o agibili di tipo A, quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli
individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o
precari.
Tali locali sono suddivisi nei tipi Al e A2.
Il tipo Al comprende:
a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione e alloggi monostanza.
Il tipo A2 comprende:
b) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo, sale
per parrucchieri ecc.;
c) uffici, studi professionali, studi medici, aule scolastiche, sale di lettura;
d) laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri, cucine collettive;
e) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, parti di
autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
f) magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di
carico, scarico e pulizia.
Sono locali accessori di tipo S quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.
Essi si dividono in S1, S2.
Il tipo S1 comprende:
g) i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e
di lavoro.
Il tipo S2 comprende:
h) scale che collegano più piani;
i) corridoi e disimpegni comunicanti;
j) magazzini, depositi e annessi agricoli in genere;
k) autorimesse di solo posteggio;
l) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza, locali macchine con
funzionamento automatico;
m) stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d’uso.
n) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;
o) sottotetti non abitabili;
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal Servizio Urbanistico.
30
Art. 42
CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Fatte salve le disposizioni specifiche per particolari ambienti di lavoro ovvero per locali aerati artificialmente
di cui al successivo articolo, di norma:
1) i locali di categoria A
Le dimensioni minime dei locali adibiti alla residenza devono essere (D.M. 5.07.1975):
• per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4
abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi;
• le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a mq. 9; esse se sono destinate a
stanze da letto per due persone la loro superficie non può essere invece inferiore a mq. 14;
• ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.; “il posto di cottura”,
eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve
essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata;
• l’alloggio monostanza deve avere superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28
se per una persona e non inferiore a mq. 38 se per due. Per tutti gli altri locali, di categoria A, fatte
salve le disposizioni specifiche, la dimensione minima dei locali stessi non può essere inferiore a mq.
25. Gli alloggi ad uso turistico non possono avere una superficie inferiore a mq 25.
• negozi di vendita o sedi di piccole attività artigianali ed inseriti in edifici costruiti anteriormente al
1942 ed inseriti nel perimetro del centro antico, devono avere dimensione minima fissata in mq.9;
• sale di riunione o per attività culturali, compresi nel perimetro del centro antico devono avere
dimensione minima fissata in mq. 21, al lordo dei servizi igienici ad eccezione di quelli esistenti.
• l’altezza minima dei locali di categoria Al e A2 non deve essere inferiore a metri 2,70;
• Per i locali destinati ad aule scolastiche, sale di lettura e sale di spettacolo l’altezza minima non
deve essere inferiore a m. 3,00;
• Per i locali destinati al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori
l’altezza minima non deve essere inferiore a m. 3,00 (D.Lgs. n° 81/2008 – Allegato IV);
• Per i fabbricati costruiti anteriormente al 1942, ricadenti nel Centro Antico, il limite d’altezza
minimo è stabilito in m. 2,40. Negli ambienti a volte l’altezza si misura ai 2/3 dalla monta della
volta.
2) i locali di categoria S
Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei locali; l’altezza minima
consentita è di metri 2,40, con l’eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l’altezza
minima può essere consentita fino a metri 2,20, e delle stalle la cui altezza minima dovrà essere di
mt. 2,80.
Art. 43
CLASSIFICAZIONE DEI PIANI
Fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975, sono piani abitabili di edifici quelli che
comprendono, locali di Cat. A1, A2, S1 anche se in misura parziale.
Sono piani non abitabili quelli che comprendono i locali di Cat. S2.
a) - Piani seminterrati
I locali, il cui pavimento sia posto ad una quota più bassa del marciapiede o del terreno circostante
l’edificio, possono essere utilizzati per destinazioni di cat.A2 purché l’altezza utile non sia inferiore a m.
3,00 la quota del soffitto sia più alta della quota del marciapiede in media di m. 1,40, esista
un’intercapedine a ridosso dei muri controterra con cunetta più bassa del pavimento e che il pavimento
sia posto su un vespaio aerato.
Si fa, inoltre, espressamente riferimento al D.Lgs. n° 81/2008 –
b) - Piani interrati
I locali, il cui soffitto sia più basso del marciapiede o del terreno circostante, possono essere utilizzati per
destinazioni accessorie quali cantine, depositi, magazzini, autorimesse ed impianti a servizio
dell’edificio.
31
L’altezza minima dei piani interrati sarà determinata in base alle specifiche destinazioni d’uso.
L’aerazione può essere forzata o naturale; in quest’ultimo caso essa deve essere ottenuta mediante
aperture in comunicazione con intercapedini fognate di idonea dimensione.
c) - Piani terreni
I piani terreni, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 43, qualora destinati a negozi, laboratori e
pubblici esercizi, debbono possedere i seguenti requisiti:
• altezza minima di m. 2,70 misurata dal piano del pavimento al soffitto ovvero ai 2/3 della monta
della volta;
• vano di porta, vetrina o finestra all’aria libera, di una superficie minima pari a 1/8 della superficie
degli ambienti ovvero sistema di aerazione forzata atti a garantire i ricambi di aria cosi come
stabilito nel D.M. 5 luglio 1975.
• la disponibilità di un gabinetto per ogni unità funzionale.
Per le altre destinazioni vale quanto disposto nell’articolo precedente.
Si fa, inoltre, espressamente riferimento al D.Lgs. n° 81/2008 –
d) - Sottotetti
Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che:
• l’altezza media non sia inferiore a in. 2,70;
• l’altezza minima non sia inferiore a m. 1,80;
• che siano dotati di isolamento termico e che le superfici finestrate siano di un valore pari ad 1/8 di
quella calpestabile; in nessun caso sono ammesse intercapedini di isolamento del solaio di copertura
con uno spessore superiore a m. 0,50 o che siano accessibili;
• Nei sottotetti di edifici esistenti posti all’interno del centro antico sono ammessi lucernai non
superiori a mt.0,80 x 1,20.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n° 1444/1968, precisando altresì
che gli stessi locali di sottotetto concorrono alla verifica dei parametri urbanistico-edilizi dell’ambito di
riferimento (volume, superficie edificabile, ecc.).
e) - Soffitti inclinati e soppalchi
Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella
categoria A purché la sua altezza media corrisponda ai valori sopra indicati e con un minimo assoluto di
ml. 1,80 e purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti.
Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria Al e S semprechè l’altezza minima
netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le varie
categorie di locali.
La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.
In tutti i locali di tipo A2 sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima pari al 25%
del locale stesso, con altezza minima netta di m. 2,00 al disopra del soppalco; nei casi di soffitto
inclinato l’altezza minima al disopra del soppalco può essere ridotta a m.1,80.
Gli spazi previsti nel presente punto, qualora presentino requisiti di abitabilità concorrono alla
determinazione dei parametri urbanistici di riferimento.
Art. 44
SPAZI ACCESSORI
a) - cortili, patii
Si considerano cortili gli spazi aventi almeno tre lati delimitati da corpi di fabbrica. Negli edifici
aventi un numero di piani superiore a due, oltre il seminterrato, sono consentite realizzazioni di
grandi cortili chiusi purché la superficie di essi sia sistemata a giardino e purché la normale libera tra
pareti fronteggiantesi sia pari all’altezza di ciascun corpo di fabbrica.
Nei cortili è vietata qualsiasi costruzione fuori terra fatta eccezione per la guardiola del portiere.
Negli edifici con numero di piani fino a due, oltre il seminterrato, è consentita la realizzazione di
patii dilato minimo pari a ml. 3 e superficie minima non inferiore a mq. 16. Sui cortili e patii è
consentita la realizzazione di cornicioni per una sporgenza massima di centimetri 40. I cortili e patii
non costituiscono volume edilizio.
b) - portici
32
Si definiscono portici le superfici coperte degli edifici privati aperte almeno su due lati. In caso di
edifici multipiano i portici possono essere aperti solo su un lato se hanno altezza pari a quella di
almeno due piani. Sono esclusi da questa norma gli edifici pubblici o ad uso pubblico.
c) - chiostrine
E’ permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, servizi
igienici, corridoi, ripostigli, disimpegni esclusa ogni altra destinazione di ambienti.
In tali chiostrine la normale libera misurata tra pareti opposte deve avere misura non inferiore a m.
3,00.
Le chiostrine devono essere accessibili e possibilmente aerate dal basso mediante comunicazione
diretta con strade o cortili.
Le chiostrine non costituiscono volume edilizio.
Salubrità degli edifici e dei locali
Art. 45
ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI
Gli edifici di cui all’art.3 del D.P.R. 1052/1977, nei quali sia prevista l’installazione di un impianto termico
per riscaldamento sono soggette alle norme sull’ isolamento termico ai fini del risparmio energetico.
Sono pertanto regolamentati dalle norme del Titolo Il della Legge 9.01.1991 n° 10 e successive
modificazioni ed integrazioni, tutti gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso. Nei
casi di recupero del patrimonio edilizio esistente si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, art.
25, legge 10/1991.
La progettazione degli impianti di consumo energetico è sottoposta al rispetto delle disposizioni in materia
dettate dal regolamento di cui al D.P.R. 26.08.1993, n° 412 in applicazione dell’art. 4, comma 4°, della L.
10/1991 e s.m.i..
Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla
denuncia di inizio lavori, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della L.9.01.1991, n° 10 e dichiarazione di cui al
D.M. 13/12/93. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al precedente comma non siano state
presentate al Comune prima dell’inizio dei lavori, il Responsabile del Servizio Urbanistico, fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all’art. 34 della legge in oggetto, ordina la sospensione dei lavori sino al
compi mento del suddetto adempimento.
Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla documentazione e tenuta della stessa, valgono le
disposizioni dei comuni 30 , 4° e 5° dell’art. 28 della L. 10/1991 e s.m.i..
Ai termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle nonne di cui al D.P.R. 26.08.1993 n° 412. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell’impresa, farà parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché il progetto ovvero lo schema dell’impianto realizzato.
Ai fini dell’agibilità il Responsabile del Servizio Urbanistico rilascia il relativo certificato dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformità ed il certificato del collaudo degli impianti installati ove
occorra.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo i lavori
concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti.
Il certificato di collaudo deve essere redatto da un libero professionista iscritto all’Albo di competenza e
secondo le modalità del regolamento di attuazione di cui all’art. 15 della L. 5.03.1990 n° 46 e s.m.i..
Si richiamano, infine, le disposizioni di cui al Decreto legislativo n° 192 del 19.8.2005 e al D.M. 27.7.2005.
Art. 46
ISOLAMENTO DALL’UMIDITÀ
Gli edifici devono essere opportunamente isolati dall’umidità del suolo e da quella derivante da
precipitazioni atmosferiche.
33
I locali abitabili a piano terra, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circo stante (a
sistemazione avvenuta), debbono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio, o intercapedine aerata o
vespaio a secco, dello spessore di almeno cm 30.
Se i locali abitabili sono posti, anche parzialmente, a quota inferiore al terreno circostante, deve essere
realizzata una intercapedine aerata lungo tutto il perimetro che circoscrive la parte interrata.
L’intercapedine deve avere una cunetta a quota più bassa di quella del piano di calpestio dei locali di idonea
larghezza.
Ad evitare infiltrazioni di umidità dovuta a precipitazioni atmosferiche, le terrazze, i giardini pensili e le
coperture piane devono essere impermeabilizzati con materiali impermeabili a strati continui ed
opportunamente protetti.
Possono essere adottate tutte le tecniche, al momento ritenute valide, per l’eliminazione dell’umidità
ascendente per capillarità negli edifici esistenti.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico può consentire diverse sistemazioni per gli edifici ricadenti
nell’area di tutela storico paesaggistica aventi valore storico-ambientale. Il Comune può concedere porzioni
di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di
tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie aerate
eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo pesante e avere
caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Il Comune si riserva di indicare le modalità e le
superfici per la creazione di dette intercapedini all’interno del centro antico.
Art. 47
IMPIANTI MINIMI SANITARI – ILLUMINAZIONE
Ogni alloggio deve essere fornito di almeno di un servizio igienico di w.c., bidet, lavabo, doccia o vasca da
bagno e lavello. I w.c. inoltre devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione. (D.M.
5/07/1975) I locali di categoria A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. In particolare per
i locali di categoria Al, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare una
superficie finestrata apribile non inferiore 1/8 della superficie del pavimento.
I locali di categoria S1 possono ricevere aria e luce dall’esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salve
le eccezioni delle centrali termiche. Il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti non
deve essere inferiore a 1/12; in nessun caso la superficie della finestra può essere minore di mq. 0,40.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di
aspirazione meccanica. Le stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno devono esse re dotate di
ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli
ambienti stessi, di impianti collegati all’acquedotto comunale ben funzionanti e di scarichi dotati di efficienti
e distinta ventilazione primaria e secondaria, e devono essere prive di apparecchi funzionanti a fiamma
libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici:
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo (D.M. 5.07.1975).
E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull’esterno a condizione
che risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene e che le scale ed i
disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
(art. 19 L.166/75).
Per gli edifici e per i locali di uso pubblico destinati a riunioni, commercio, attività professionali e artigianali,
attività lavorative, al culto, al ristoro e attività similari, l’illuminazione e aerazione naturali possono essere
sostituite da quelle artificiali ferma restando la tutela igienico-sanitaria degli utenti.
Art. 48
RIFORNIMENTO IDRICO E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA
Ogni fabbricato aventi locali abitabili o agibili di tipo A deve essere provvisto di acqua potabile pro veniente
dall’acquedotto comunale nel rispetto di quanto prescritto nel regolamento di erogazione di acqua potabile
vigente.
Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati ma
in tal caso deve risultare potabile all’analisi dei laboratori di igiene competenti e l’uso deve essere consentito
dall’Autorità Sanitaria.
34
Il Comune concede l’acqua per uso potabile ed igienico ai privati e agli enti pubblici; può concedere acqua
potabile agli stabilimenti, aziende artigianali ed industriali. Non è ammessa la concessione di acqua potabile
per uso agricolo e per irrigazione di orti o giardini.
L’utente eseguirà a sue spese con personale dell’Ente Gestore dell’acquedotto, i lavori per la realizzazione
della condotta dell’acqua dalla rete stradale fino al rubinetto di erogazione, previa autorizzazione data
dall’Ente Gestore, in base alla perizia dei lavori.
I contatori devono essere posti all’esterno ed in luoghi facilmente accessibili, incassati in cassette metalliche
sia su muri di edifici che in recinzioni. Nel centro antico gli sportelli di queste cassette dovranno essere di
rame, ferro battuto o metalli similari.
La richiesta di nuovo allaccio deve essere corredata di una planimetria in scala non inferiore a 1:2000, da cui
risulti l’ubicazione dei tubi principali, lo schema dell’impianto, il posizionamento del contatore, ecc.
Art. 49
IMPIANTI TECNOLOGICI
Sono tenuti al rispetto delle norme dettate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico
22.1.2008 n° 37 “Attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” tutti gli
impianti di cui all’art. 1 del Decreto succitato.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti iscritti agli albi professionali nell’ambito delle relative competenze, se al disopra
dei limiti dimensionali previsti.
Il progetto degli impianti non soggetti per legge ad approvazione, salvo diverso iter legislativo, verrà
depositato presso gli uffici comunali contestualmente al progetto edilizio.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori ad impresa abilitata la quale dovrà rilasciare, ad
esecuzione avvenuta, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.1.2008 n° 37.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico rilascia il certificato di agibilità dopo aver acquisito la
dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto
disposto dalle leggi vigenti.
Tutela dall’inquinamento
Art. 50
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Ai fini della tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, dovranno essere adottate tutte le misure,
prevenzioni ed operazioni atte ad eliminare il fenomeno di inquinamento acustico così come definito dalla L.
26.10.1995 n° 447. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, devono essere redatti in
conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Dovranno
predisporre una documentazione di impatto acustico i soggetti titolari dei progetti o delle opere relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento di:
- strade di tipo A (autostrada), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D
(strade di scorrimento) E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), (secondo la classificazione di
cui al decreto legislativo 30.04.92 n° 285 e successive modificazioni);
- discoteche;
- circoli privati e pubblici ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi rumorosi;
E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extra urbani,
nuovi insediamenti residenziali di cui all’art. 8, comma I, L. 26.10.1995 n° 447.
Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi su quelli esistenti devono essere predisposti sistemi di
isolamento acustico in relazione alle specifiche destinazioni d’uso degli ambienti.
I metodi di misura ed i criteri di valutazione ai fini dell’isolamento acustico sono indicati nelle norme
emanate con la circolare 30.04,1966 n° 1769, parte I del Servizio Tecnico Generale del Ministero dei LL.PP..
Gli impianti tecnici rumorosi, quali ascensori, impianti idrico-sanitari, impianti di riscaldamento,
35
saracinesche, canne di scarico, devono essere opportunamente isolati e protetti in modo da evitare la
propagazione di suoni.
Art. 51
NORME IGIENICHE PER LE COSTRUZIONI RURALI
Le abitazioni rurali sono quelle comprese nel territorio agricolo identificato dal Piano Regolatore e
comunque connessi all’attività agricola. Esse sono soggette a prescrizioni particolari e a tutte le norme
igieniche relative agli altri fabbricati residenziali.
In assenza di scantinati, tutti i locali del piano terreno devono essere muniti di vespai ben ventilati, alti non
meno di cm. 30.
Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari statali e regionali
vigenti al riguardo e avere dimensioni e caratteristiche specifiche e idonee al tipo di allevamento. (Vedi R.D.
27.07.1934 n° 1265, Titolo VI, G.U. n° 186 del 9.08.1934, Testo Unico delle Leggi Sanitarie e il D.P.R.
19.03.1956 n° 303, G.U. 30.04.1956 n° 105).
Nei fabbricati rurali di nuova costruzione, le stalle e i ricoveri degli animali devono essere indipendenti
dall’abitazione e posti ad una distanza non inferiore a m. 20 da questa e dalla viabilità di uso pubblico; essi
devono avere ventilazione ed illuminazione adeguate e altezza minima da pavimento a soffitto, non inferiore
a m. 2,80, pavimento impermeabile e munito di scolo e pareti intonacate a cemento e impermeabilizzate per
un altezza minima di m.2.
Le urine devono essere allontanate dalle stalle ed avviate alla concimaia con tubi impermeabili.
Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni legislative e regolamenti statali e
regionali al riguardo e devono distare non meno di 25 metri da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua e da
qualsiasi abitazione (D.P.R. 19.03.1956 n° 303 art. 54). Il Responsabile del Servizio Urbanistico, sentito il
medico funzionario della ASL, può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti, tutte le
volte che ne sia riconosciuta la necessità.
Per la “Tutela e trasformazione dei suoli agricoli” si fa riferimento al Titolo VII della vigente L.R. 18/1983 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 152 del 11.5.1999 come modificata dal D.Lgs. n° 258 del
18.8.2000.
Art. 52
IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI
Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti
insalubri, secondo la vigente legislazione e iscritti nella prima classe, (vedi artt. 216 e 217 de R.D.
27.07.1934 n° 1265 - Suppl. Ord. G.U. 9.08.1934, n° 186 T.U. delle Leggi Sanitarie e D.M. 23.12.1976 G.U. 12.01.1977, n° 9 - relativo all’elenco delle industrie insalubri) non possono essere ubicati nelle zone
residenziali, ma soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad insediamenti industriali ed
artigianali od in quelle in cui tali attività sono consentite e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti dalle
abitazioni.
Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono permanere a
condizione che il proprietario dimostri che, mediante l’introduzione di nuovi metodi e speciali cautele, il loro
esercizio non sia nocivo alla salute degli abitanti e ciò subordinatamente alla verifica del medico funzionario.
Non è consentito lo spostamento né l’ampliamento di tali impianti nell’ambito delle zone residenziali, ma
soltanto da dette zone a quelle industriali o artigianali.
Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti
insalubri e iscritti nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono svolgersi anche in zone
residenziali a condizione però che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dal medico
funzionario, ad evitare pericoli per l’incolumità e salute pubblica. (Vedi artt. 216 e 217 del R,D. 27.07.2934
n° 1265 T.U. delle leggi sanitarie e il DM. 23.12.1976 relativo all’elenco delle industrie considerate
insalubri).
Si richiamano le disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n° 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
36
Art. 53
CIMITERO
Tutti gli interventi edilizi e modificatori del suolo ricadenti all’interno del cimitero nonché la costruzione o
ampliamento del cimitero stesso sono soggetti al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente. Ogni intervento
edilizio dovrà essere eseguito in rispetto a quanto dettato nel cap. X del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990.
Restano ferme e valide le disposizioni di cui all’ art. 28 della L. n° 166 dell’ 1.8.2002 che recano modifiche
ed integrazioni al R.D. n° 1265 del 24.7.1934.
Art. 54
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alle ristrutturazioni di interi edifici, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14.06.1989 n° 236.
La progettazione deve rispettare le norme di cui al comma 3° dell’art. 1 della legge 9/1/1989 n° 13; secondo
lo stesso articolo è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione, redatta da un professionista abilitato,
di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della Legge 13/1989. Negli edifici aperti al
pubblico o destinati ad attività sociali devono essere rispettate inoltre le prescrizioni di cui al citato D.M.
236/1989.
Per tutte le opere edilizie riguardanti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, di cui al 1° comma
dell’art. 24 della Legge 5.02.1992 n° 104, alla presentazione al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori
dovranno essere allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. Dette opere sono soggette a
denuncia di attività.
Gli interventi previsti nel presente articolo devono attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. 24.7.1996 n°
503.
Salubrità e tutela del suolo
Art. 55
SALUBRITA’ DEL TERRENO
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, di letame o
di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente
risanato il sottosuolo corrispondente.
Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali,
deve essere operato un sufficiente drenaggio.
In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità pervenga dalle
fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.
Art. 56
FOGNATURE E FOSSE SETTICHE
Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a
chiusura ermetica, all’innesto della fognatura per le acque nere o, in mancanza di questa, in fosse settiche
scaricantesi (non sono ammessi i pozzi perdenti), di dimensioni proporzionate all’edificio secondo le
prescrizioni del Regolamento Comunale di Fognatura, poste almeno a metri tre dal perimetro dell’edificio e
metri due dai confini e 50 ml. da pozzi e prese idriche. Per quanto non espresso si fa riferimento al
Regolamento del servizio di fognatura (Del. Governo regionale n° 50/14 del 7 luglio 1987). Nel centro
antico, i pozzetti sifonati di cui all’art. 12 del predetto regolamento possono essere modificati purché sia
garantita l’ispezionabilità e la possibilità di effettuare prelievi dei campioni per il controllo dell’effluente.
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Nei cortili, negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo
della fognatura di acque bianche o, in mancanza di questa, a mezzo di pozzi perdenti, oppure di
canalizzazioni scoperte verso la campagna e mai su suolo stradale o pubblico.
L’immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo
aver ottenuto l’ autorizzazione del Comune. Nella richiesta di permesso di costruire debbono essere prodotti
sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o
non possa raccogliere i liquami non depurati. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione
costituiti da elementi prefabbricati, previo parere del medico funzionario della ASL. Non sono ammissibili i
sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.
Non è consentita la costruzione di pozzi neri o di impianti di fogne perdenti.
Ogni richiesta di permesso di costruire o D.I.A. deve essere corredata di adeguati elaborati
progettuali e di relazione tecnica descrittiva, redatti da tecnico abilitato, ove siano indicate le
modalità di esecuzione delle opere e se ne attesti la rispondenza alle specifiche normative vigenti in
materia. Qualora l’allaccio alle fognature debba essere eseguito contestualmente alla realizzazione
di opere oggetto di permesso di costruire o D.I.A. la documentazione specifica dovrà essere
inglobata nel progetto edilizio. Si richiamano le disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n° 152/2006
“Norme in materia ambientale”;
Art. 57
DEPOSITI DI MATERIALI SU AREE SCOPERTE
L’abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'
impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene
pubblica. Ove l'
impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'
autorità competente
ai predetti fini.
Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 152/2006.
ART. 58
DECORO DELLE AREE E SPAZI
Le aree e spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono avere una specifica destinazione, essere
soddisfacenti del decoro e possibilmente destinati a spazi verdi. Il Responsabile del Servizio Urbanistico ha
facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc.. e la rimozione
di oggetti, insegne e quanto altro possa deturpare l’ambiente, il paesaggio e pregiudicare l’incolumità
pubblica. Il Responsabile del Servizio Urbanistico ha inoltre facoltà di imporre la recinzione e la
manutenzione dei terreni non coltivati priva di specifica destinazione indecorosi e pericolosi. Egli può,
ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui sopra, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini
dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori. L’inosservanza di tali prescrizioni costituisce contravvenzione ai
sensi dell’art. 106 TU. 383/34 e successive modificazioni. L’esecuzione dell’ordinanza sarà assicurata ai
sensi dell’art. 108 dello stesso T.U.
Art. 59
TRACCIATI CAMPESTRI E ITINERARI AGRITURISTICI
Il Comune o i privati, singolarmente o anche attraverso convenzioni con Enti ed Associazioni, potranno
intraprendere iniziative volte a realizzare tracciati campestri ed itinerari agrituristici da segnalare con
apposite marcature nonché rifugi aventi interesse naturalistico. Il recupero di tracciati campestri potrà
avvenire con alberatura, cespugliatura ed inerbamento della sede viaria o degli spazi di sosta con idonea
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sistemazione degli arredi ed attrezzature necessarie. E’ consentito la realizzazione di piste ciclabili nelle valli
fluviali, compatibilmente in rispetto alle norme vigenti di tutela paesaggistico- ambientale.
Art. 60
POZZI, CISTERNE, FOSSI E SORGENTI
I pozzi, le cisterne site in territorio agricolo devono distare dal confine almeno due metri. E’ fatto divieto
danneggiare i fossi per lo scolo di acqua meteorica o sorgiva esistenti ed estirpare la piantumazione lungo di
essi. Le modifiche al loro tracciato potranno essere effettuate previa autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale a condizione che sia comunque garantito il normale e agevole deflusso delle acque meteoriche e
che sui cigli del nuovo tracciato venga ricostituita l’alberatura esistente oppure nei tipi indicati dalla L.R. 29
marzo 1994 n° 15.
Art. 61
TUTELA DEI CALANCHI
E’ fatto divieto di ogni attività edificatoria non ché di qualsiasi modificazione che alteri la morfologia dei
calanchi presenti nel territorio comunale, con esclusione degli indispensabili interventi di risanamento
idrogeologico assentiti dai competenti enti pubblici preposti al controllo e alla tutela.
Art. 62
TUTELA DEI BOSCHI
E’ fatto divieto di ogni attività edificatoria nonché di qualsiasi modificazione che alteri il sistema delle aree
boscate e presenti sul territorio comunale, individuati nella Carta di Uso del Suolo o di Progetto del P.R.G,
con esclusione degli indispensabili interventi di coltivazione e di prevenzione dagli incendi, assentiti dai
competenti uffici pubblici preposti a controllo, prevenzione e tutela.
Disposizioni Relative alle Opere Esterne di Fabbricati
e all’arredo Urbano
Art. 63
ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E AREE
Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono essere
progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica e
il decoro dell’ambiente.
Nelle nuove costruzioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e/o privati e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti ecc.) devono essere
realizzate con materiali e cura dei dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai
delle cucine o canalizzazione in genere.
Per i fabbricati ricadenti nel centro abitato, sia in caso di nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, le
tubazioni dell’acqua e del gas e di cavi telefonici ed elettrici non devono essere poste sulle pareti esterne se
non in appositi incassi e opportunamente rivestite, in modo tale da consentire una idonea soluzione
architettonica.
Oltre all’ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle aziende e del Comune stesso il
Responsabile del Servizio Urbanistico può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i
lavori d’ufficio a spese dell’interessato.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico può richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del
decoro cittadino e del buon ordine. In caso d rifiuto o inadempienza il Responsabile del Servizio Urbanistico
può provvedere d’autorità a spese dell’interessato.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.
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Oltre all’ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, della Aziende e del Comune stesso,
il Responsabile del Servizio Urbanistico può obbligare l’esecuzione della riparazione e della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle aree degradate.
Art. 64
TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI
In tutte le opere di ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria (così come
definite dall’art. 30 della L.R. 70/95) delle costruzioni comprese:
- nel centro antico;
- all’interno della fascia di tutela paesaggistica del centro antico avente una larghezza di metri 150 dal
limite della zona A del Piano Regolatore Generale;
- all’interno di aree tutelate aventi valore storico-ambientale archeologico o paesaggistico, prima di dare
luogo alla esecuzione di tinteggiature, intonaci colorati o rivestimenti esterni, gli interessati devono
eseguire campioni sul posto, onde consentire all’autorità di controllo la verifica della rispondenza ditali
elementi alle indicazioni contenute nella permesso di costruire e/o autorizzazione ovvero D.I.A. e lasciare
il campione approvato fino all’ultimazione delle tinteggiature o del rivestimento.
Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza, il Responsabile del Servizio
Urbanistico può ordinare l’applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti e in caso di inadempienza può
fare eseguire i lavori d’ufficio a spese dell’interessato.
Art. 65
ANTENNE RADIOTELEVISIVE
Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una
unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con
necessità di antenna è consigliabile la posa in opera di un’unica antenna centralizzata.
Sono vietate in ogni caso le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza devono
essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile in appositi incassi in
modo da consentire una idonea soluzione architettonica.
E’ comunque facoltà del Responsabile del Servizio Urbanistico richiedere in ogni momento, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l’installazione dell’impianto centralizzato di antenna
radiotelevisiva, con l’eliminazione delle singole antenne.
Art. 66
ELEMENTI AGGETTANTI E BALCONI SU SPAZIO PUBBLICO
norme generali
Nessun aggetto superiore a cm.10 può essere ammesso sotto la quota di m. 3,50 in qualsiasi
prospetto su pubblico passaggio; se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con apertura verso
l’esterno, questi devono essere opportunamente arretrati. Per elementi architettonici sporgenti inseriti
in facciate di pregio architettonico, di volta in volta l’Amministrazione può disporre diversamente
valutando attentamente i rischi, vantaggi e svantaggi che il caso comporta.
balconi
Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell’altezza effettiva di m. 4,00 dal marciapiede
rialzato semprechè tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre in. 1,50 e non superino
la larghezza del marciapiede rialzato.
Nel caso di marciapiede non rialzato l’altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve
essere di in. 4,50.
Nel caso di fabbricati contigui i balconi aperti o chiusi dovranno terminare a m. 2,00 dal confine di
proprietà.
Nel centro antico e per gli edifici di valore storico-ambientale, archeologico o paesaggistico valgono
le prescrizioni di cui al successivo art. 85.
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Art. 67
MEZZI PUBBLICITARI, CARTELLI E INSEGNE
definizioni dei mezzi pubblicitari sulle strade, spazi pubblici e spazi privati
Le definizioni di “mezzi pubblicitari” , “insegna” “sorgente luminosa” , “cartello”, “manifesto” e
“striscione, locandina e stendardo” “segno orizzontale reclamistico”, “impianto di pubblicità o
propaganda” e “altri mezzi pubblicitari” sono quelle indicate nell’art. 47 del Regolamento per
l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni).
autorizzazione
La esecuzione di spazi o aree per la realizzazione di insegne, emblemi commerciali e professionali,
iscrizioni, pitture, mezzi pubblicitari, ecc. è subordinata in tutto il territorio comunale ad
autorizzazione.
L’autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade e fuori dai
centri abitati può essere richiesta agli enti di competenza secondo le modalità definite dall’art. 53 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992 e
successive modificazioni).
Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le insegne, gli altri
mezzi pubblicitari e simili non sono mantenuti puliti e in buono stato o quando, per sopravvenute
necessità architettoniche, urbanistiche o di decoro, se ne renda necessaria la ti mozione.
Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di
quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d’uso anche non residenziali (commerciali, studi,
ambulatori, ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione dei mezzi
pubblicitari e insegne in maniera organica e unitaria.
Chiunque collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni
del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno da cui risultino le dimensioni e la
definizione dell’opera che si vuole realizzare, con la precisazione dei materiali e colori da impiegare,
nonché di ogni particolare costruttivo.
L’autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme architettonico di
particolare interesse o quando, tenuto conto della forma dei mezzi pubblicitari, insegne e cartelli e
simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e dei colori, sia riconosciuto ostarvi ragioni di
pubblico decoro e di architettura o si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.
Sui marciapiedi non è consentita l’installazione di supporti per la pubblicità ma solamente
indicazione relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, quali ad esempio pronto soccorso,
farmacia, fermata pubblici servizi, carabinieri e simili.
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, cartelli e insegne lungo le strade, dentro e fuori i centri
abitati, è regolato dall’art. 51 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo
285/92 e successive modificazioni).
Nelle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio
L’ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio
ricadenti all’esterno delle aree di tutela paesaggistica, è consentita nel rispetto di quanto disposto
nell’art.52 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo no 285 d 30 aprile
1992 e successive modificazioni).
Centri abitati e nell’area di tutela storico-paesaggistica
E’ vietata l’ installazione di mezzi pubblicitari, cartelli ed insegne, ad eccezione di quelle che
indicano le attività commerciali operanti nell’area di riferimento, nella seguente località:
- All’interno dell’Azzonamento “Centro Urbano” così come riportato nella Tav. F1.a della
Variante al P.R.G., nel tratto compreso tra il bivio Iconicella e il bivio Pozzo Nuovo”.
All’interno dei centri abitati e nell’area di tutela storico-paesaggistica, oltre alla segnaletica stradale,
sono consentiti:
• insegne per una superficie massima di tre metri quadrati; sono consentite quelle a bandiera di
sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm. 50 e comunque non
superiore a m. 1.20 e ad un’altezza non inferiore a m. 3,50 dal marciapiede. All’interno del
centro antico le insegne non possono avere superficie maggiore di un metro quadrato, può essere
realizzata con materiali idonei ad un corretto inserimento ambientale (di ceramica dipinta,
ottone, rame, ferro battuto, terracotta, pietra, legno, ecc.) e illuminata a luce riflessa; sono
ammesse insegne con lampioncino a luce di colore giallo; possono essere realizzate insegne
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•
•
•
•
•
aventi iscrizioni o simboli realizzati con tubi di vetro piegati al caldo fluorescenti al neon purché
diffondano luce chiara; si fa eccezione per l’insegne relative ai servizi di uso pubblico dai colori
regolamentari (farmacia, pronto soccorso, fermata pubblici servizi, carabinieri e simili, ecc.).
sorgenti luminose per l’illuminazione scenografica dei monumenti, degli edifici, degli spazi
pubblici.
cartelli della dimensione massima di un metro quadrato. All’interno del centro antico i cartelli
non possono avere superficie maggiore di mezzo metro quadrato, possono essere realizzati con
materiali idonei ad un corretto inserimento ambientale (di ceramica dipinta, ottone, rame, ferro
battuto, terracotta, pietra, legno, ferro dipinto, ecc.) e illuminata a luce riflessa; sono ammessi
cartelli di indicazione turistica aventi colori regolamentari; non sono ammessi colori violenti o
particolarmente accesi.
supporti per manifesti, locandine, purché stabili, opportunamente protetti ed abbiano carattere
di arredo urbano; all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica devono essere realizzati in
ferro battuto o altro materiale consono ad un corretto inserimento ambientale.
segni orizzontali reclamistici purché costituenti elementi di arredo urbano ed inseriti
armonicamente con il contesto.
impianti o pubblicità di servizio (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini,
panchine, orologi e simili) purché costituenti elementi di arredo urbano ed inseriti
armonicamente con il contesto.
E’ ammessa l’affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal
Responsabile del Servizio Urbanistico nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico ha facoltà di far rimuovere cartelli pubblicitari,
bacheche, vetrine, insegne luminose, tende, ringhiere, fioriere o alberature posti all’interno del
centro antico, quando essi contrastano con il decoro e le caratteristiche storico-ambientali e con i
dettami del presente Regolamento.
Art. 68
ELEMENTI AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO,
TENDE, VETRINE, MOSTRE, BACHECHE,
PERGOLE, GAZEBI, CHIOSCHI, MONUMENTI
autorizzazione
All’interno dei centri abitati, quando non nuocciano al libero transito di veicoli e persone il
Responsabile del Servizio Urbanistico può autorizzare l’apposizione su spazi pubblici o di uso
pubblico di elementi aggettanti, tende, di pergole e di gazebi, dietro corresponsione della relativa
tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso.
E’ comunque vietata la loro collocazione in strade e piazze ricadenti nel centro antico, salvo il caso
di locali pubblici o aperti al pubblico; detta autorizzazione si intende revocata nel momento in cui
detti locali di uso pubblico o aperti al pubblico cambiano la loro destinazione d’uso. Nel centro
antico sono comunque ammesse pergole e tende per la copertura dei terrazzi esistenti a condizione
che essi non siano posti ad un’altezza, rispetto al piano di calpestio del terrazzo, più di m.2,40 e
siano realizzati con struttura di legno lasciato nei colori naturali o di ferro battuto.
In tutto il territorio comunale la esecuzione di spazi o aree per la realizzazione di mostre, vetrine,
chioschi e bacheche, ecc. è subordinata ad autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio
Urbanistico.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico può autorizzare l’apposizione di monumenti, targhe e
lapidi commemorative di valore artistico in edifici, spazi e aree pubblici, semprechè essi siano di
chiaro significato culturale e inseriti armonicamente nel contesto storico, artistico, ambientale e
architettonico. Per tutte le autorizzazioni sopradescritte, gli interessati devono fare domanda
presentando un disegno da cui risultino le dimensioni e la definizione dell’opera che si vuole
realizzare, con la precisazione dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare
costruttivo. L’autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme
architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma degli elementi aggettanti,
ve trine, mostre, chioschi, bacheche, tende, pergole, gazebi e simili, nonché del materiale che si
vuole impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di
architettura o si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.
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Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando gli elementi aggettanti,
vetrine, mostre, chioschi bacheche, tende, pergole, gazebi e simili non sono mantenuti puliti e in
buono stato o quando, per sopravvenute necessità architettoniche, urbanistiche o di decoro, se ne
renda necessaria la rimozione.
Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di
quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d’uso non residenziali (commerciali, studi,
ambulatori, ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, vetrine,
bacheche e simili in maniera organica e unitaria.
vetrine, mostre, bacheche
Le mostre, vetrine, bacheche e simili non devono aggettare più di 10 cm dal filo esterno dell’edificio
se questo confina con un’area, una strada o marciapiede pubblici o di uso pubblico. All’interno del
centro antico le mostre, le bacheche e le vetrine devono essere realizzati con materiali idonei ad un
corretto inserimento nel contesto storico-ambientale e architettonico. E’ da preferire l’utilizzo di telai
di legno, profilato di bronzo e ferro; per le vetrine possono esse re previsti sportelloni di chiusura di
legno anche rinforzati da telai o fasciature di ferro battuto oppure cancelli di ferro battuto.
L’Amministrazione comunale può indicare il tipo, materiale e forma, nonché l’ubicazione, delle
bacheche a chi voglia apporle.
tende
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m.
2,20 dal piano di calpestio.
Sono vietate le appendici verticali anche di tela o le frange che scendono al di sotto dei sud detti m.
2,20.
Nelle aree ricadenti nel centro antico le tende dovranno essere realizzati con materiali (legno o altro
artisticamente congruente) idonei ad un corretto inserimento nel contesto storico, architettonico e
ambientale, sono da preferire stoffe dai colori chiari e anticati (bianco grezzo, rosato, ecc.).
chioschi
Chioschi ed edicole dovranno essere realizzate con l’obiettivo di ottenere strutture facilmente
rimovibili pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d’uso.
Sono ammessi solo sistemi di fondazione costituiti da semplice soletta superficiale in conglomerato
cementizio armato.
I locali di vendita e laboratorio, dovranno avere altezza media interna non inferiore a ml. 2,70 e
comunque altezza minima non inferiore a ml. 2,00 ;
L’ altezza massima ammessa sia per i chioschi che per le edicole è di ml. 3,20, considerata all’
estradosso del colmo delle coperture inclinate, così pure all’ estradosso delle coperture piane,
misurata dal piano esterno di calpestio a quota più bassa;
Chioschi ed edicole possono essere installati con carattere di temporaneità connessa all’uso e
superficie non superiore a mq. 20,00;
Per l’ubicazione di chioschi, edicole o altre installazioni a carattere provvisorio, fuori dai centri
abitati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli
articoli 16, commi 2 e 20, del Codice della Strada (D.L. 285/92). All’interno del centro antico i
chioschi devono essere realizzati con materiali idonei ad un corretto inserimento nel contesto storico,
architettonico e ambientale (sono da preferire strutture di ferro battuto, legno o profilati anticati
colore bronzo, verderame, ecc).
L’ubicazione dei chioschi, edicole o altre istallazioni a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati
non è consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni. Nei centri abitati l’occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre istallazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una
zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2 D.L.
285/92 e successive modificazioni. Nelle zone ricadenti nel centro antico, ovvero quando sussistano
particolari caratteristiche geometriche della strada il Comune, limitatamente alle occupazioni già
esistenti, può autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle suddette disposizioni.
monumenti
All’interno del centro antico per la realizzazione di monumenti sono da preferire materiali idonei ad
un corretto inserimento nel contesto storico, architettonico e ambientale.
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Art. 69
NUMERI CIVICI, CASSETTE POSTALI, ELEMENTI DI ARREDO URBANO
numeri civici
I numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari
possono fare opposizione.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di soste nere le
spese di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Nel caso di demolizioni di immobili o recinzioni che non devono essere ricostruite o di soppressione
di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Responsabile del Servizio Urbanistico i
numeri civici degli ingressi che vengono soppressi.
Negli edifici ricadenti all’interno del centro antico i numeri civici dovranno essere realizzati con
materiali idonei per un corretto inserimento nel contesto storico, architettonico e ambientale (ad
esempio mattonelle anticate di ceramica bianca con scritta blu).
elementi di arredo urbano
Gli elementi di arredo urbano, posti nel centro antico, in adiacenza di edifici di importanza storica o
architettonica, ovvero nelle aree di interesse storico o ambientale, dovranno essere realizzati con
materiali idonei per un corretto inserimento nel contesto storico, architettonico e ambientale. Tali
manufatti dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al D.P.R. 384/78 (Regolamento in materia
di barriere architettoniche e trasporti pubblici).
cassonetti rifiuti
I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui
all’art.25 DL. 285/92 (Codice della Strada) devono essere collocati in genere fuori della carreggiata
delle strade in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. Nell’area di tutela storicopaesaggistica, in adiacenza di edifici di importanza storica o architettonica, ovvero nelle aree di
interesse storico o ambientale, dovranno essere realizzati con materiali idonei per un corretto
inserimento nel contesto storico, architettonico e ambientale.
cassette postali
Tutti i complessi di abitazione, individuale o collettiva, di tipo industriale o artigianale e gli uffici
devono essere dotati all’ingresso o in prossimità di esso di cassette per il recapito della
corrispondenza. Negli edifici ricadenti all’interno del centro antico, le cassette devono essere di ferro
battuto, ottone o rame o metallo similare.
Art. 70
ZONE VERDI, PARCHI E ALBERATURE
Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale e le alberature esistenti, devono essere
conservati, curati e mantenuti con l’obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle
medesime in caso di deperimento.
Qualsiasi rimozione o sostituzione di piante di alto fusto in dette aree deve essere autorizzata dal
Responsabile del Servizio Urbanistico. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici,
possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti. Nel
centro abitato sono consentite piantumazioni esclusivamente con i tipi vegetali stabiliti nella L.R. n° 15 del
19 marzo 1994. Nelle zone interne e prossime al centro antico sono da preferire i tipi vegetali sempreverdi
(tra cui lecci, ecc.) indicati dalla predetta legge.
Art. 71
FOSSI, CONDOTTE E CANALI ARTIFICIALI PROSSIMI ALLE STRADE
E’ vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di
scarico (art. 15 del D.L. 285/92).
Le condotte delle acque ed i canali artificiali possono essere costruiti in prossimità delle strade in rispetto
degli art. 32 e 33 del D.L. 285/92. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
nell’aprire canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere
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inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni e in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. Tali
disposizioni non si applicano ai manufatti esistenti. (Art. 24 D.P.R. 6/10/96).
Art. 72
PUBBLICITA’, SEGNALETICA E TABELLE STRADALI
pubblicità
Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali
e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico-artistico, è vietato collocare cartelli e altri
mezzi pubblicitari salvo quelli di indicazione turistica. La collocazione dei cartelli o altri mezzi
pubblicitari lungo le strade è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada
(art.23 D.L. 285/92 e successive modificazioni). Il Comune può rilasciare le autorizzazioni per le
strade ricadenti all’interno del centro abitato, secondo il disposto dell’art. 23 D.L. 285/92 e
successive modificazioni.
segnaletica e tabelle stradali
Le tabelle stradali sono collocati dal Comune a ridosso dei muri esterni degli edifici senza che i
proprietari possono fare opposizione.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le
spese di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Lo stesso dicasi di altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse che il Comune si
riserva di collocare o di far collocare previo avviso agli interessati, a ridosso dei muri dei fabbricati e
delle costruzioni di qualsiasi natura. Le caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi
dovranno rispondere ai disposti degli art. 49 e 50 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della
strada; altresì la loro ubicazione lungo le strade e nelle fasce di pertinenza stradale dovrà avvenire in
rispetto dell’art. 51 del predetto regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada nel testo in
vigore.
Art. 73
MANUTENZIONE DELLE RIPE, SIEPI E SCARPATE PROSSIME ALLE STRADE
ripe
siepi
Ai sensi del RD. 8,12.1933 n° 1740, i proprietari frontisti devono mantenere le ripe dei fondi laterali
alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano
viabile da parte di cespugli o vegetazione, in rispetto dell’art. 31 del D.L. 285/92; hanno altresì
l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami
delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne
comprometta comunque la leggibilità della distanza e dall’angolature necessarie. In caso di
inadempienza 1’ Amministrazione Comunale potrà provvedere d’ufficio all’esecuzione delle opere
necessarie, e con rivalsa in danno nei con fronti dei proprietari dei fondi stessi e si applicheranno le
sanzioni secondo quanto disposto nell’art.29 del D.L 285/92. I fabbricati nei muri e opere di
sostegno fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere
l’incolumità pubblica e da non arre care danno alle strade ed alle relative percorrenze.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle
strade siepi o piantagioni vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m.
sul terreno non può essere inferiore a 1 m.; per altezze superiori la distanza non può essere inferiore
a 3 m.
Art. 74
APERTURA DI PASSI CARRABILI E DI ACCESSI PRIVATI,
USCITE DALLE AUTORIMESSE E RAMPE
La definizione di “accessi” e le modalità per la loro realizzazioni sono quelle indicate negli art. 44, 45 e 46
del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive modificazioni).
L’apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggetti a
pubblico transito interne ed esterne all’abitato, è soggetto ad autorizzazioni del Responsabile del Servizio
45
Urbanistico, sempre subordinatamente al nulla osta dell’Ente proprietario della strada (V. art. 3, D.P.R.
384/78 e D. Legislativo n° 360 del 10.09.1993).
Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni tombini senza alterare la sezione
della strada ed il suo piano viabile. Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato
nelle fognature o nei fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile. Le uscite dalle autorimesse,
pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate, se il Responsabile del Servizio
Urbanistico, sentito gli organi tecnici, lo ritiene necessario.
In ogni caso tra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve
intercorrere una distanza minima di almeno 10 ml., misurata fra gli stipiti più vicini.
Deve essere assicurata una buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi
opportunamente disposti.
Se l’uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, tra l’inizio della livelletta inclinata ed il filo dello
spazio pubblico di transito deve essere previsto un tratto piano, pari almeno a metri 3,00 di lunghezza. Sono
ammesse deroghe in rispetto degli art. 35 e 36 del D.P.R. n° 610/1996.
Art. 75
RECINZIONI A RIDOSSO DI STRADE E NEL CENTRO ABITATO
Le aree fronteggianti vie e piazze aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate e poste
alle distanze, rispetto alle strade, stabilite dal vigente Piano Regolatore Generale o dal Codice della Strada
nel suo testo in vigore.
Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonate all’ambiente e non devono impedire o comunque
disturbare la visibilità alla circolazione.
Sui muri di sostegno esistenti, anche all’esterno dei centri abitati, è consentita la posa in opera di una
recinzione metallica di un’altezza massima di metri uno e venti.
All’interno del centro antico, le aree di proprietà privata o pubblica possono essere delimitate da recinzioni
dell’altezza massima di cm. 120, fatti ovviamente salvi i diritti di terzi per quanto concerne distanze, servitù
e quant’altro stabilito dalle vigenti normative; in questo caso è tassativamente vietato l’impiego di reti
metalliche e di alluminio in qualsiasi aspetto; mentre è consentito l’uso di mattoni a faccia vista o di “ferro
battuto” nei caso si voglia realizzare recinzioni su muri di sostegno esistenti possono essere utilizzati
elementi di ferro battuto o muratura di mattoni. L’eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà
essere arretrato rispetto alla recinzione per lo spazio sufficiente per consentire la sosta, fuori della
carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. (art. 46 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Strada (D.Leg.vo 285/1992 e successive modificazioni).
Art. 76
ALBERATURE STRADALI
Le strade potranno essere piantumate a condizione che gli alberi siano dei tipi vegetali indicati nella L.R.
29.03.1994 n° 15.
Fuori dai centri abitati la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla
strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a
completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. Deroghe sono consentite per le
alberature esistenti in rispetto dell’art. 24 del D.P.R. n° 610/1996.
Negli ampliamenti delle sedi stradali e per la tutela della pubblica incolumità, l’alberatura esistente deve
essere espiantata e reimpiantata, ovvero sostituita con altra di tipo consentito, in nuovi spazi ricavati ai lati
della viabilità.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico potrà autorizzare l’espianto delle alberature esistenti nelle strade o
spazi pubblici, per motivi di comprovata necessità o di pubblico decoro previo loro reimpianto o sostituzione
con le essenze arboree di cui alla citata normativa.
Art. 77
PERTINEZE STRADALI E STAZIONI CARBURANTI
pertinenze
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La localizzazione e realizzazione delle pertinenze delle strade sono regolate dall’art. 60 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive modificazioni).
stazioni carburanti e aree di servizio
La realizzazione delle stazioni carburanti deve avvenire in rispetto del Piano Carburanti Comunale
redatto ai sensi del vigente D.Lgs. 11.2.1998 n° 32 e della L.R. 16.2.2005 n° 10.
Art. 78
PARCHEGGI, SOSTA AUTO-CARAVAN – CAMPEGGIO
Parcheggi
La realizzazione di aree di servizio destinate a parcheggio deve avvenire in rispetto dell’art. 62
del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive
modificazioni).
I campeggi, sosta autocaravan
I campeggi e le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan devono essere
dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride
raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan.
Dovranno osservarsi le disposizioni di cui alla vigente L.R. n° 16/2003 “Disciplina delle
strutture ricettive all’aria aperta”.
Art. 79
PARCHEGGI A SERVIZIO DI EDIFICI
Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni devono essere riservati spazi per parcheggi in misura richiesta
dalla normativa dello strumento urbanistico e non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione (art. 2,
comma 2°, Legge 122/89) e successive modificazioni.
Spazi per parcheggio devono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all’accesso degli
autoveicoli.
I proprietari di immobili possono, ai sensi dell’art. 9 della succitata Legge 122/89, realizzare nel sottosuolo
degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati o anche nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne ai fabbricati (art.17, comma 90 della L. 15/05/1997 n° 127) parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Norme Particolari
Art. 80
TETTI-GIARDINO E “GIARDINI D’INVERNO”
E’ consentita la realizzazione di coperture piane destinate a tetti-giardino purché tale sistemazione assicuri la
continuità degli spazi a verde quando esista la possibilità, e vi sia un riporto di terreno vegetale per uno
spessore di almeno 40 centimetri, escluso lo strato di filtraggio e ne sia riconosciuta l’opportunità. Per
favorire il diffondersi di tecnologie atte al risparmio energetico, a ridosso degli edifici è consentita la
realizzazione di “giardini d’inverno”a condizione che siano completamente trasparenti, siano rispondenti a
tutte le norme relative al rispetto delle distanze tra edifici, strade e confini valide per gli edifici stabilite nel
presente Regolamento, che gli stessi abbiano un’altezza utile (netta o inedia) interna massima di mt. 2,40 e
abbiano le caratteristiche degli interventi di bio-edilizia.
47
Art. 81
EDIFICI COSTRUITI CON MURATURE TRADIZIONALI
Allo scopo di favorire la diffusione della bio-edilizia nella costruzione di nuovi edifici o la conservazione di
quelli esistenti aventi strutture murarie, sono consentiti i seguenti tipi di muratura:
• muratura portante di mattoni pieni;
• muratura portante di pietrame;
• altro tipo rispondente ai requisiti prescritti per la bio-edilizia.
Art. 82
EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI
Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati
per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci,
impianti sportivi, ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento a quelle previste
nelle leggi particolari relative.
Qualità Architettonica del
Costruire
Art. 83
REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI
Al Responsabile del Servizio Urbanistico è demandato il controllo della qualità formale e compositiva degli
interventi edilizi nonché del loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale.
Detti interventi dovranno pertanto:
2. tendere a ricomporre tessuti urbanistici disgregati mediante operazioni che possano migliorare la
qualità dello spazio esterno fruibile;
3. tendere a riqualificare l’aspetto architettonico compromesso degli interventi susseguitisi nel tempo,
ovvero rimuovendo superfetazioni che alterino l’aspetto estetico ed il decoro delle facciate degli
edifici;
4. migliorare qualità percettiva dell’ambiente costruito mediante impiego di modelli e tecnologie
consone al contesto locale, con la scelta di tipologie idonee quali:
a) edifici aggregati lungo le arterie dei centri storici;
b) edifici di pregio artistico nelle localizzazione prospicienti gli spazi pubblici;
c) edifici mono o plurifamiliari, autonomi o a schiera nelle zone di completamento adiacenti i
centri edificati;
d) edifici a blocco nelle zone rurali.
L’impiego consigliato per l’uso dei materiali e tecnologie e del cui impiego è fatto obbligo per gli edifici
ricadenti nelle condizioni dei punti a) e b) di cui al comma precedente, è quello definito nel successivo art.
85.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico potrà concedere deroghe ai sistemi costruttivi di cui all’art. 85 e dai
modelli tipologici sopra indicati, qualora gli interventi proposti si distingueranno per il particolare pregio
architettonico e formale dell’opera che dovrà essere esaurientemente dimostrato nella relazione tecnica
illustrativa allegato al progetto ed a mezzo di elaborati grafici ed eventualmente con modelli solidi che
consentano una idonea valutazione dell’impatto sul tessuto urbano e/o territoriale.
Art. 84
OPERE E MATERIALI DI FINITURA
Le prescrizioni generali riguardano:
48
coperture; b) manti di copertura; c) canali e discendenti di gronda; d) intonaci esterni e rivestimenti; e)
tinteggiature; f) infissi esterni; g) cornicioni; h) elementi architettonici, decorativi, lapidi commemorative ed
edicole sacre; i) balconi.
a) - Coperture
Nel caso di rifacimento della copertura nei fabbricati del centro antico, in quelli di valore storico
e/o architettonico la sola consentita è quella a tetto, con una o più falde.
Per i fabbricati delle zone di completamento sono consentite le coperture piane, a terrazzo, e anche
lastrici solari inclinati.
b) - Manti di copertura
Per i fabbricati ricadenti all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica e per gli edifici di
valore storico e/o architettonico è prescritta la conservazione del manto di coppi in cotto esistenti
di valore storico e l’eventuale realizzazione di nuovi manti con coppi di colore giallo o similare
con l’esclusione di qualsiasi altro tipo (marsigliesi ed altri tipi piani). Nei fabbricati fuori dell’area
di tutela storico-paesaggistica sono ammesse tegole di diverso tipo, ad esclusione di coperture in
ardesia e di tipo “canadese”.
Tale prescrizione si applica anche a sostituzioni parziali o totali di manti di coperture susseguenti
ad interventi di ordinaria manutenzione.
c) - Canali e discendenti di gronda
Nel centro antico, e per gli edifici di valore storico e/o architettonico è prescritto l’uso di canali di
gronda e discendenti di lamiera di rame o lamiera zincata (o comunque in metallo) verniciata di
color rame ossidato, e con terminali in ghisa. Nei fabbricati fuori del centro antico sono ammessi
discendenti anche in materiale plastico o comunque diversi dai tipi prescritti.
Tale prescrizione si applica anche a sostituzioni parziali o totali di canali e/o discendenti di gronda
susseguenti ad interventi di ordinaria manutenzione.
d) - Intonaci esterni e rivestimenti
Nei fabbricati del centro antico o in quelli di valore storico, artistico o ambientale, anche se
ricadenti in altre zone, qualora non sia possibile il recupero delle antiche facciate in muratura a
cortina o del vecchio intonaco, la realizzazione del nuovo intonaco o delle cortine, va eseguito, se
possibile con le antiche tecniche in uso prima dell’industrializzazione. E’ consentito l’uso di calce
idrata e, se necessario di malta bastarda. E’ anche ammesso l’uso di intonaci composti di calce,
cemento bianco, graniglia di marmo e polvere di marmo, colorati opportunamente, secondo quanto
disposto per le tinteggiature. Alle stesse prescrizioni sono assoggettati i nuovi fabbricati
realizzabili entro il perimetro del centro antico. Negli altri fabbricati esistenti o da realizzare fuori
dal centro antico è consentito l’uso totale o parziale del quarzo plastico o anche il rivestimento con
lastre di pietre, di marmo, intonaco con malta cementizia.
e) - Tinteggiature
Nelle zone ricadenti all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica dovranno essere eseguite
tinteggiature a calce con opportuno fissaggio a tinteggiatura ultimata o tinteggiatura a tempera o
similari.
Per la scelta dei colori è d’obbligo la presentazione o formazione di una campionatura che dovrà
ricevere l’approvazione dell’Ufficio tecnico nei modi stabiliti dall’art. 63 del presente
regolamento.
La realizzazione delle gamme di tinteggiature caratteristiche dell’ambiente urbano dovrà avvenire,
per i fabbricati ricadenti all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica, secondo le seguenti
indicazioni:
• sono tassativamente esclusi, se violenti e decisi, i colori come il giallo, il verde, l’arancio, i
colori ottenuti dalle tinte basi del rosso, del blu ecc.
• non è consentito trattare le superfici esterne delle abitazioni antiche come se fossero
costruzioni moderne: sono cioè vietate le partiture delle superfici con linee marcapiano di
pinte in contrasto di colore, nonché l’evidenziazione di velette di finestre e simili tranne i
casi in cui tale soluzione sia compatibile con l’aspetto compositivo dell’edificio;
• sono consentiti i colori tenui derivanti dalle miscele di toni base delle terre bruciate (ocra,
terra gialla di Siena, terra bruciata di Siena, rosso mattone, rosa mattone, bianco gesso,
49
•
celeste, arancio chiaro, ecc.), oppure quelli storicamente determinati attraverso analisi e
studi stratigrafici degli strati pittorici esistenti.
Per i nuovi fabbricati e nelle ristrutturazioni o lavori di manutenzione di quelli esistenti,
fuori dell’area di tutela storico-paesaggistica è consentita la tinteggiatura di idropitture
lavabili, al quarzo plastico, granigliati plastici o con altro materiale.
f) - Infissi esterni
Per i fabbricati del centro antico e per quelli di valore storico artistico o ambientale anche se
ricadenti in altre zone, gli infissi dovranno essere del tipo tradizionale, in legno, con persiane
anch’esse in legno anche se scorrevoli; quelli di ingresso alle abitazioni ed alle cantine- magazzini
e delle autorimesse dovranno essere pure in legno o con esso rivestiti, verniciato o al naturale sulla
parte in vista dalla strada, di colore noce chiaro o scuro, oppure rovere o tinte similari.
Ove l’armonia del prospetto lo richieda, è ammessa la colorazione in verde scuro, marrone testa di
moro, grigio cenere delle persiane o delle porte di ingresso.
Tale prescrizione si applica anche a sostituzioni parziali o totali di infissi susseguenti ad interventi
di ordinaria manutenzione.
Per gli infissi ricadenti nei cortili interni o sulle facciate prospicienti aree private e non visibili
dalle strade ritenute principali, ad esclusione delle persiane, sportelloni o altro tipo di oscuramento,
si potranno usare anche infissi in metallo a colorazione anticata.
E’ ammesso nel centro antico l’uso di cancelli, di grate, parapetti e ringhiere di protezione in “ferro
di battuto” su facciate incidenti le vie pubbliche per una sporgenza massima di centimetri 10 dai
balconi, davanzali o parapetti ad esclusione degli esistenti di valore storico- artistico che potranno
essere ripristinati nelle dimensioni attuali. Per questi è fatto obbligo di presentazione da parte del
richiedente di elaborati progettuali corredati di rappresentazione dei particolari costruttivi e
decorativi in scala grafica minima di 1:10 dai quali si possa evincere il livello artistico di tale
scelta. In base a quanto sopra la esprimerà il parere di opportunità volto all’approvazione e
diniego dell’uso ditali tecniche e materiali.
Per i negozi del centro antico sono ammesse vetrine di ferro verniciato e/o bronzo o metallo
opportunamente di colore bronzato, testa di moro o grigio verde e pertanto con assoluta esclusione
della anodizzazione a colore naturale e di laminati plastici. Nei locali pubblici o aperti al pubblico
sono ammessi sportelloni di legno, eventualmente rinforzati con armatura di ferro battuto o grate
di ferro battuto.
Per i fabbricati di nuova costruzione, nelle ristrutturazioni e nei lavori di manutenzione, se
ricadenti in zone fuori dal centro antico, è consentita la posa in opera di infissi esterni in plastica in
profilato in alluminio o di qualsiasi altro tipo purché non contrastino con il decoro del l’ambiente e
di facciata, e costituiscano una valida soluzione architettonica dell’insieme.
In caso di realizzazione di bucature esterne ai fabbricati o nei muri di cinta per l’alloggiamento di
contatori e simili (per gas, energia elettrica, ecc.) è obbligatorio chiudere le stesse mediante
sportelli di rame o ferro battuto non sporgenti.
g) - Cornicioni
Nel centro antico e per gli edifici di importanza storica e/o architettonica, in caso di nuova
realizzazione dei cornicioni del tetto, è fatto obbligo dell’uso di materiali e tecnologie consoni agli
elementi architettonici preesistenti delle facciate degli edifici e di sporgenza rispetto al piano
verticale di facciata pari ad (1/10) un decimo della larghezza stradale su cui incidono e comunque
non superiore a centimetri 30 e posti ad un’altezza non inferiore a metri 3,50.
In caso di ristrutturazione dei cornicioni esistenti e quando essi siano privi di valore storicoarchitettonico è fatto obbligo ridurre la sporgenza degli stessi al valore sopra indicato.
Negli edifici esistenti di importanza storica e/o architettonica, è fatto obbligo del rispetto delle
dimensioni, del tipo e dei materiali presenti nel cornicione preesistente.
h) - Elementi architettonici, decorativi, lapidi commemorative ed edicole sacre
E’ consentito apporre lapidi o elementi decorativi scultorei nelle facciate degli edifici previa
autorizzazione a condizione che gli stessi siano esteticamente armonizzati con l’aspetto
architettonico delle facciate.
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Nel centro antico o per gli edifici di importanza storica e/o architettonica è fatto obbligo
conservare e tutelare le iscrizioni, le targhe, gli elementi scultorei, lapidei o laterizi, nonché le
lapidi commemorative esistenti posti sugli edifici.
i) - Balconi
Nel centro antico e per gli edifici di importanza storico e/o architettonico, ambientale,
archeologico o paesaggistico non è ammessa la costruzione di nuovi balconi salvo nei casi stabiliti
dal Piano di Recupero l’altezza minima sul piano stradale del nuovo balcone deve essere di m.
4,50. salvo quanto indicato nel Piano di recupero. Con gli adattamenti dei balconi esistenti ovvero
con la costruzione di nuovi balconi, non si possono ottenere balconi aventi una larghezza superiore
a cm 70 ed una lunghezza superiore a cm 220.
PARTE IV
Garanzia della Pubblica Incolumità
Art. 85
MISURE GENERALI DI TUTELA
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al D.Lgs. n° 81/2008;
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'
esecuzione dell'
opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'
articolo 15 del D.Lgs. n° 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'
ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'
entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'
allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'
adeguamento, in funzione dell'
evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'
interno o in prossimità del cantiere.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'
allegato XIII del D.Lgs. n° 81/2008;
b) predispongono l'
accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'
accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'
evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'
articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n° 81/2008;
51
2. L'
accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'
articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'
articolo 17 comma 1,
lettera a), all'
articolo 18, comma 1, lettera z), e all'
articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. n° 81/2008;
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'
impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'
applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Il datore di lavoro dell'
impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n° 81/2008;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'
esecuzione
Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al
punto 1 dell'
allegato XVIII del D.Lgs. n° 81/2008.
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche
idonee ad impedire l'
accesso agli estranei alle lavorazioni.
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con l'
adozione di misure o cautele adeguate.
Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'
arte, proporzionate ed
idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per
eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'
allegato XIX del D.Lgs. n° 81/2008;
Art. 86
DEMOLIZIONI
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'
inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento
necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Ordine delle demolizioni
52
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la
sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di
servizio indipendenti dall'
opera in demolizione.
2. E'vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'
alto, ma deve essere trasportato oppure
convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'
imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a
terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta.
Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti.
2. L'
accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'
alto
Art. 87
RESPONSABILITÀ DEGLI ESECUTORI DI OPERA
D.Lgs. n° 81/2008
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'
opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'
esecuzione del progetto e nell'
organizzazione delle operazioni di cantiere,
si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'
articolo 15 del D.Lgs. n° 81/2008. Al fine di
permettere la pianificazione dell'
esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
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2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'
opera, valuta i documenti di
cui all'
articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n° 81/2008.
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l'
impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'
affidamento
dell'
incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'
affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l'
esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 98 del D.Lgs. n°
81/2008.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'
affidamento dei lavori a un'
unica
impresa, l'
esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 98 del D.Lgs.
n° 81/2008, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'
esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'
esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 98 del D.Lgs. n° 81/2008, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'
unica impresa:
a) verifica l'
idoneità tecnico-professionale dell'
impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'
allegato XVII del D.Lgs.
n° 81/2008. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'
allegato XVII del D.Lgs. n° 81/2008;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'
organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'
Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'
Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarità contributiva e dell'
autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'
amministrazione competente, prima dell'
inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere a) e b). L'
obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di
lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'
appalto. In assenza del
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'
impresa esecutrice dei lavori,
l'
efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'
articolo 100 del D.Lgs. n° 81/2008 o del
fascicolo di cui all'
articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all'
articolo 99, quando prevista, è sospesa l'
efficacia del titolo abilitativo. L'
organo di vigilanza comunica
l'
inadempienza all'
amministrazione concedente.
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11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a
permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'
articolo 92, comma 2 del D.Lgs. n°
81/2008.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'
opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'
articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'
allegato XV del D.Lgs. n° 81/2008;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'
allegato XVI del D.Lgs. n° 81/2008, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'
allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera
a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'
atto di eventuali lavori successivi
sull'
opera.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'
opera, il coordinatore per l'
esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'
applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'
articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'
idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'
articolo 100 del D.Lgs. n° 81/2008, assicurandone la
coerenza con quest'
ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'
articolo 100 e il
fascicolo di cui all'
articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'
evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'
attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano
di cui all'
articolo 100 del D.Lgs. n° 81/2008, e propone la sospensione dei lavori, l'
allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o
il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'
esecuzione da'comunicazione dell'
inadempienza alla azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'
articolo 90, comma 5 del D.Lgs. n° 81/2008, il coordinatore per l'
esecuzione, oltre a
svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'
articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'
adempimento degli obblighi limitatamente
all'
incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'
incarico al responsabile dei
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lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99 del D.Lgs. n° 81/2008.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'
esecuzione, non esonera il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'
adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n° 81/2008.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'
inizio dei lavori, trasmette all'
azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'
allegato XII del D.Lgs. n° 81/2008, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'
articolo 90, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'
obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d'
opera;
c) cantieri in cui opera un'
unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'
organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'
articolo 51 del D.Lgs. n°
81/2008 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 88
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
D.Lgs. n° 81/2008
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'
opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'
allegato XI del D.Lgs. n°
81/2008, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'
allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria sull'
organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'
opera lo richieda, una
tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'
indicazione della
stima dei costi della sicurezza sono definiti all'
allegato XV del D.Lgs. n° 81/2008.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel
piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'
inizio dei lavori.
5. L'
impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'
esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria
per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
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Art. 89
RIMOZIONE DELLE RECINZIONI DI CANTIERE SU SUOLO PUBBLICO
Dopo il compimento dei lavori il costruttore dovrà provvedere alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni
posti per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro
e non oltre trenta giorni.
In caso di inadempienza il dirigente può ordinarne l’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario e salve le
sanzioni previste dalle norme vigenti.
Si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 81/2008.
Art. 90
CANNE FUMARIE
Sia all’interno, come all’esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette
in apposita canna fumaria che sporga oltre il tetto o il terrazzo di copertura . E’ vietato dare sfogo al fumo di
camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condotte alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni, se non
adeguatamente ed armonicamente inserite in apposite strutture murarie con paramento (a cortina o altro)
identico a quello su cui poggiano.
Ove, per i caratteri dell’edificio e del contesto, sia opportuno è possibile ridurre al minimo le dimensioni del
manufatto (canna fumaria o comignolo), può essere ammessa la realizzazione dei nuovi comignoli e delle
nuove canne fumarie utilizzando condotte in metallo e, solo per le zone A come definite dal PRG vigente,
con paramento esterno in rame.
I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto di copertura e almeno un metro dal parapetto pieno del
terrazzo di copertura. Essi, comunque, dovranno essere realizzati in modo da non arrecare danno o
pregiudizio alla proprietà di terzi e nel rispetto del disposto del Regolamento di Polizia Urbana vigente.
Art. 91
TUTELA ANTINCENDIO
Nella realizzazione di edifici di uso pubblico o aperti al pubblico devono osservarsi tutte le disposizioni di
legge vi in merito alla prevenzione antincendio e di tutela della pubblica incolumità.
PARTE
V
Permessi di costruire - Particolari
Disciplina delle Autorizzazioni
Art. 92
RINVIO A LEGGI PARTICOLARI
Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di
materiali infiammabili ecc. sono soggetti anche a nonne e prescrizioni tecniche degli Enti preposti che qui si
intendono richiamate.
Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi,
case di cure, industrie, impianti sportivi, ecc., che sottostanno a speciali regolamentazioni previste da leggi
particolari.
Art. 93
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI O SUOLO PUBBLICO
L’occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione
specifica del Responsabile del Servizio Urbanistico, il quale può accordarla quando ritenga l’occupazione
stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.
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E’ vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per
piantarvi i pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per
qualsivoglia altro motivo senza specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio Urbanistico, in cui
siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico può concedere l’occupazione del suolo o del sottosuolo stradale
con grate, cunicoli o con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche ecc.
il cui progetto deve però, rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente regolamento.
Il richiedente in tal caso è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele
perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia di in alcun modo intralciato o reso
pericoloso il pubblico transito.
Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse ed il
Responsabile del Servizio Urbanistico può prescrivere la costituzione di un deposito presso la tesoreria
comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non
rimborsate dagli interessati. Nel caso di necessità di occupazione del suolo pubblico per l’allestimento di
cantieri edili, chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, isole spartitraffico, passi carrai e per la
collocazione di distributori di carburanti e relativi serbatoi valgono le disposizioni contenuti nel vigente
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico vigente.
Art. 94
INSTALLAZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI STRUTTURE TRASFERIBILI, PRECARIE E GONFIABILI
L’installazione e lo spostamento su aree pubbliche o private di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati
per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar, ecc.) nonché destinate a ricovero di
automezzi ed attrezzi, a magazzino, ecc. è soggetta a D.I.A. La durata massima della loro installazione è di
12 mesi. Nei casi di durata superiore a 12 mesi è obbligatorio chiedere il permesso di costruire.
Art. 95
ESPOSIZIONE A CIELO LIBERO DI VEICOLI MERCI IN GENERE
L’esposizione a cielo libero, anche su aree private. di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo
che permanente, deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Urbanistico che può condizionarla
all’osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione ed a tutela della
incolumità pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta se l’esposizione avviene nei giorni e nei luoghi
stabiliti per le fiere ed i mercati.
PARTE
VI
Disposizioni Finali e Transitorie
Art. 96
DIVIETO DI ALLACCIO A PUBBLICI ESERCIZI
E’ vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l’esecuzione
di opere prive di permesso di costruire o D.I.A.
Art. 97
MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI
Nei fabbricati esistenti, in caso di ristrutturazione edilizia, risanamento igienico ed edilizio, e restauro
architettonico, devono essere apportate le migliorie igieniche che risulteranno indispensabili. Tali migliorie
comprendono tra l’altro l’eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni incluse nel
58
centro antico, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui
ai precedenti articoli.
Il medico funzionario della A.S.L. competente può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità
di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.
Art. 98
ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI
Gli edifici, che non rispondano alle prescrizioni del presente Regolamento, in tutto o in parte, devono,
qualora sia possibile, in caso di opere di manutenzione, ristrutturazione o restauro, adeguarsi alle norme
urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico, per motivi di pubblico interesse, può ordinare la demolizione di
costruzioni e la rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle
norme che vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell’indennità spettante ai
proprietari a termine di legge.
La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine,
grondaie tettoie, imposte di porte o di finestre aperte all’esterno, ecc deve comunque essere ordinata, ove non
sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di opere di manutenzione, ristrutturazione e restauro
degli edifici o delle parte in questione.
Art. 99
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione dei competenti organi provinciali e dopo
l’avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune.
PARTE
VII
Art. 100
DEFINIZIONI TECNICO - ESPLICATIVE
Ai fini di una corretta interpretazione, sono elencate le sottostanti definizioni:
AREA DI TUTELA STORICO-PAESAGGISTICA
Si definisce “Area di tutela storico-paesaggistica”l’insieme di spazi, aree ed edifici ricadenti
nelle seguenti parti del territorio comunale:
- centro antico;
- area di tutela del centro antico;
- aree aventi valore storico-ambientale, archeologico o paesaggistiche tutelate ai sensi della legislazione
vigente in materia individuate nella carta di uso del suolo del P.R.G. vigente;
- edifici di valore storico-ambientale, architettonico, artistico e archeologico individuati nella carta di
uso del suolo del P.R.G. vigente.
AREA DI TUTELA DEL CENTRO ANTICO
Si definisce la “area di tutela del centro antico” la fascia di territorio comunale (comprendente edifici,
spazi e viabilità) avente una larghezza di metri centocinquanta (150) dal limite del zona A del Piano
Regolatore Generale.
AREE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE, ARCHEOLOGICO O PAESAGGISTICHE
Si definiscono “aree di interesse storico-ambientale, archeologico o paesaggistiche” quelle aree aventi
valore storico-ambientale, archeologico o paesaggistico. Tra esse sono incluse:
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• le aree vincolate ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39;
• le fasce di rispetto fluviale di m. l50 stabilite dalla L. 431/1985, (i corsi d’acqua vincolati sono i
seguenti: Foro, Alento, Valige, Focaro e Serrepenne)
• le fasce di tutela fluviale di mt. 50 entro cui è interdetta qualsiasi edificazione;
• l’intera area del Tratturo L’Aquila-Foggia compresa nel territorio di Bucchianico;
• le aree dei calanchi;
• le aree vincolate dagli strumenti urbanistici vigenti.
AREA PEDONALE
Ai sensi D.L. 285/1992, art. 3, si definisce “are pedonale”la zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di
persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
BANCHINA, CONFINE STRADALE, CUNETTA, MARCIAPIEDE
Ai sensi D.L. 285/1992 si definiscono:
• “Banchina” la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra il
marciapiede, lo spartitraffico, l’arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata
nei rilevati;
• “confine stradale” limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce
di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso
di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
• “cunetta” manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente o anche trasversalmente all’andamento della strada;
• “marciapiede” parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta
destinata ai pedoni.
BIOEDILIZIA
Attività edilizia che mira ad ottenere la qualità delle costruzioni, il miglioramento della loro funzionalità,
sicurezza, rispettose dell’ambiente e della salubrità, attraverso la progettazione ecologica che dovrà
mettere in buona relazione i materiali con le tecniche costruttive per portare allo sfruttamento delle
migliori potenzialità. Questo tipo di edilizia prevede lo studio del terreno per verificare la presenza di
alterazioni geologiche o perturbazioni magnetiche, e per orientare l’edificio in rapporto al magnetismo
terrestre e al percorso del sole. Rispetta il contesto e l’ambiente, prevede il riciclo dei materiali (ad
esempio dell’ acqua), individua fonti energetiche alternative (ai sensi della L. 308 del 29 maggio 1982) e
mira a soddisfare le esigenze di chi vivrà gli edifici. Tende inoltre a recuperare la “naturalità” del terreno
estendendo le superfici verdi, le zone in selciato o in terra battuta; eventualmente sfrutta i tetti e pareti
per impiantare zone verdi dove vengono coltivate piante commestibili e non soltanto ornamentali.
CARREGGIATA
Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed.
in genere, è pavimentata e delineata da strisce di margine.
CENTRO ABITATO E
CENTRO EDIFICATO
Ai sensi D.L. 285/1992 si definisce “centro abitato” l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da esse di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
Ai sensi della legge 865/71 il “centro edificato” è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal
perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interchiusi ed è
compreso nel “centro abitato”, così come sopra descritto.
Ai sensi dell’art.15, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, è definito Centro Urbano:
- il territorio corrispondente alle zone classificate come A, B, D ed F (D.M. LL.PP.
02.04.1968) del Piano Regolatore Comunale vigente, e, comunque, il territorio
integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;
- il territorio ricompresso all’interno dei Piani Attuativi adottati e/o approvati alla data di
adozione del suddetto P.T.C.P.
CENTRO ANTICO
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Si definisce “centro antico” l’area di sedime dell’antico nucleo storico di Bucchianico, comprendente
l’insieme di spazi ed edifici aventi valore storico, monumentale, ambientale, archeologico e storicourbanistico nonché architettonico (edifici, spazi verdi, viabilità. complessi monumentali, alberature, ecc.)
EDIFICI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE
Sono edifici di valore storico-ambientale, monumentale, artistico, architettonico e archeologico, oltre che
a quelli ricadenti all’interno del centro antico, i seguenti:
• edifici vincolati ai sensi della legislazione vigente in materia;
• gli edifici rurali aventi murature di argilla cruda impastata con paglia; tutti gli edifici vincolati dagli
strumenti urbanistici vigenti.
FASCE DI PERTINENZA E DI RISPETTO STRADALI
Ai sensi D.L. 285/1992 e successive modificazioni si definiscono:
• “fascia di pertinenza” la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte
della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada
• “fascia di rispetto” la striscia di terreno, esterno al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e
simili. Fuori dai centri abitati si rispetta quanto disposto nell’art. 27 del Regolamento per
l’esecuzione del Codice della Strada.
GIARDINO D’INVERNO
Spazio delimitato da pareti e tetto trasparenti idonee al passaggio della luce solare, in cui possono essere
coltivate o ricoverate specie vegetali, che è posto a ridosso e in comunicazione con gli edifici aventi
destinazione di tipo A.
PARCHEGGIO, PIÀZZOLA DI SOSTA
Ai sensi D.L. 285/1992 si definiscono:
• “parcheggio”l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o
non dei veicoli;
• “piazzola di sosta” la parte della strada, di lunghezza limitata adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli.
PASSO CARRABILE
Ai sensi D.L. 285/1992 si definisce “passo carrabile” l’accesso ad un’area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli.
PERTINENZE DEGLI EDIFICI
Sono opere costituenti pertinenze:
- una terrazza se è al servizio o all’ornamento di un edificio perché non sia parte di una copertura
piana di un vano sottostante;
- un pozzo o una presa d’acqua per l’irrigazione del fondo (Consiglio 30.07.1950 n° 2784)
- giardini in cui le piante floreali ed ornamentali, prevalenti su quelle fruttifere, adempiono, per
volontà del proprietario alla funzione di rendere più elegante e più attraente un edificio destinato ad
abitazione (Cons. 25.02.1956 n°563);
- una piscina di una casa unifamiliare qualunque siano le dimensioni;
- tutti gli altri manufatti individuati come “pertinenze” dalle leggi vigenti;
- recinzioni e altri manufatti di piccole dimensioni posti a servizio di edifici o impianti.
PERTINENZE DELLE STRADE
Si definiscono pertinenze delle strade tutte le parti della strada destinate in modo permanente al servizio
o all’arredo di essa, così come indicato nell’art. 24 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.
VOLUMI TECNICI
Si definiscono volumi tecnici quei locali destinati a contenere impianti essenziali per l’uso della
Costruzione (locali per impianti termici, idrici, gas).-
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