Cass. civ., sez. I, sent. 12 gennaio 2017, n. 608, Pres. A

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Cass. civ., sez. I, sent. 12 gennaio 2017, n. 608, Pres. A. Nappi, Est. M Ferro.
Dichiarazione di fallimento - Sequestro antimafia ex d.lgs. 159 del 2011 ––
Compatibilità delle due misure.
Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione si è espressa favorevolmente in merito alla
compatibilità tra il sequestro preventivo, disciplinato dal d.lgs. 159 del 2011 (c.d. Codice
antimafia), e la dichiarazione di fallimento. La sentenza di appello aveva invece negato tale
possibilità sulla base del rilievo secondo cui la natura reale della misura di prevenzione sarebbe di
impedimento alla procedura liquidativa del fallimento, allorché tutti i beni della società siano stati
sottoposti a sequestro.
La Corte di Cassazione,nel discostarsi dalla sentenza di merito, haespresso il principio secondo cui
le due misure si fondano su presupposti applicativi, soggettivi e temporali differenti, con la
conseguenza che la natura cautelare e provvisoria della misura preventiva patrimoniale non
costituisce un limite impeditivo assoluto all’instaurazione della procedura fallimentare.
Tale conclusione infatti si deduce da un precedente della stessa Corte, secondo cui l’insussistenza
di massa attiva da ripartire tra i creditori non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento (Cass.
1739/2014) e, soprattutto, dalla lettura del Codice antimafia. A tal proposito, l’art. 63, co. 6,
prevede espressamente la chiusura (e non la revoca) del fallimento ex art. 119 l.fall., qualora nella
massa attiva sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro; analogamente
dispone l’art. 64, co. 7, in caso di sequestro o confisca sopravvenuti al fallimento. Inoltre i co. 1 e
4 dell’art. 63 regolamentano l’instaurazione della dichiarazione di fallimento e la sorte dei beni già
oggetti della misura di prevenzione o anche della confisca. Infine, l’art. 64, co. 1, prevede la
separazione dei beni sequestrati e la loro consegna all’amministratore giudiziario.