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Gli effetti della definizione agevolata del
contenzioso tributario sul giudizio di opposizione ad avviso di addebito
di R. Cocola - 13 gennaio 2017
A seguito dell’accertamento di un maggior reddito effettuato dall’Agenzia delle Entrate nei
confronti del titolare di un’attività commerciale, l’INPS notificava a quest’ultimo un avviso
di addebito avente ad oggetto i contributi da versare sulla differenza tra il reddito dichiarato
e quello risultante dall’accertamento.
Il contribuente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale del Lavoro di Venezia, sostenendo che la pretesa contributiva dell’INPS fosse venuta meno per effetto della sopravvenuta definizione del contenzioso tributario ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n.
98, conv. in l. 15 luglio 2011 n. 111.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava l’avviso di addebito. L’INPS proponeva
quindi appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l’integrale riforma.
La C.d.A. di Venezia, con sentenza del 30 giugno 2016, nell’accogliere parzialmente
l’appello dell’Istituto, ha tentato di ricomporre a unità i vari orientamenti formatisi in giurisprudenza di merito sulla questione in esame.
L’operazione esegetica della Corte territoriale parte dal presupposto che «la normativa, come da molti evidenziato, non è un esempio di chiarezza». Il legislatore infatti, dopo aver introdotto un meccanismo che consente al contribuente di definire il contenzioso tributario
mediante pagamento di una somma forfettaria calcolata in base al valore della lite (art. 39,
d.l. n. 98/2011) ha omesso di specificare cosa accada alla pretesa contributiva INPS connessa all’originario accertamento di maggior reddito dell’Agenzia delle Entrate. Tale dimenticanza ha generato un contenzioso previdenziale tanto rilevante nelle dimensioni quanto incerto negli esiti: sono ben quattro, infatti, gli indirizzi emersi in giurisprudenza, che il Collegio qui ricostruisce (e demolisce) uno a uno. Rinviando alla lettura della pronuncia in
commento per la disamina delle varie opzioni ermeneutiche e dei relativi richiami giurisprudenziali, è sufficiente in questa sede esporre l’originale soluzione proposta dalla Corte veneziana.
Secondo i Giudici d’Appello, per colmare la lacuna normativa è necessario applicare l’art.
12 delle Preleggi, che, in via residuale, impone il ricorso al criterio dei principi generali
dell’ordinamento giuridico qualora un dubbio interpretativo non possa essere altrimenti risolto. Nella fattispecie, il principio generale risolutivo viene individuato nella «corrispondenza della base imponibile reddituale contributiva con quella fiscale». Si giunge così alla
soluzione per cui, in caso di definizione agevolata del contenzioso tributario, deve considerarsi come accertato ai fini previdenziali il maggior reddito – la base imponibile fiscale, per
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l’appunto – da determinarsi a ritroso in relazione all’importo pagato per la definizione della
lite.
Una conclusione, questa, che si colloca in un punto intermedio tra quelle antitetiche sostenute in giudizio dall’INPS, secondo cui l’accertamento originario sopravvive in toto all’estinzione della lite tributaria, e dal contribuente, secondo cui invece tale accertamento
viene meno ai fini contributivi.
Non si può, ad ogni modo, che condividere il disappunto della Corte veneziana di fronte alle
lacune della normativa applicabile, fonte di inevitabili incertezze per gli operatori del diritto.
Nel silenzio del legislatore non resta che monitorare gli sviluppi dell’acceso dibattito giurisprudenziale, che non sembra destinato ad esaurirsi in tempi brevi se con la circ n. 140 del 2
agosto 2016 l’INPS ha ribadito che «in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti
fiscali pendenti» l’Istituto «procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di
contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato». Per il momento,
dunque, l’Ente non è intenzionato a fare marcia indietro.
Non rimane, allora, che attendere la pronuncia della Suprema Corte affinché, nell’esercizio
della sua funzione nomofilattica, porti chiarezza sul punto.
Riccardo Cocola, avvocato in Milano
Visualizza i documenti: App. Venezia, 30 giugno 2016; Circolare INPS n. 140 del 2 agosto
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