Allegato parte integrante ALLEGATO A DISPOSIZIONI PER L

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Transcript Allegato parte integrante ALLEGATO A DISPOSIZIONI PER L

Allegato parte integrante
ALLEGATO A
DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO DA PARTE
DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALLA RETE PROVINCIALE DEI SERVIZI PER IL
LAVORO
A) PRESA IN CARICO DEL LAVORATORE
Entro il termine massimo di 30 giorni dall'assegnazione, il lavoratore al quale è stato assegnato
un titolo di acquisto da parte del Centro per l'impiego è tenuto a consegnare al Soggetto
accreditato presso cui intende usufruire del servizio, il codice identificativo del titolo (codice di
attivazione), unitamente al proprio codice fiscale.
La consegna può avvenire on-line attraverso il sito di Trentino Lavoro http://www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/Trentinolavoro - oppure presentandosi personalmente.
Dopo la consegna del titolo di acquisto, lo stesso risulta “attivato” e non potrà essere utilizzato
presso altri soggetti accreditati.
Il Soggetto accreditato è tenuto a prendere in carico tutti i lavoratori in possesso di un titolo di
acquisto che ne facciano richiesta.
Il Soggetto accreditato che ritira il titolo di acquisto procede alla presa in carico del lavoratore e
concorda con lo stesso il calendario delle attività, in modo tale da rispettare modalità e termini,
così come previsti nelle presenti disposizioni.
B) EROGAZIONE DEL SERVIZIO
I servizi devono essere erogati rispettando gli standard previsti dal Repertorio degli standard dei
servizi per il lavoro (Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 607/2014). Per
ogni servizio specialistico sono individuate finalità, attività, modalità di svolgimento, durata
minima e massima e output. Ogni servizio prevede competenze professionali specifiche da parte
degli operatori che lo erogano.
Per l'erogazione di ogni servizio devono essere rispettati i termini indicati alla successiva lettera
C).
I contatti e gli accordi con il lavoratore devono essere tracciabili e documentabili.
Deve essere tenuto un registro delle presenze del lavoratore, firmato dallo stesso e controfirmato
dall'operatore, da compilare in occasione di ogni colloquio/incontro con il lavoratore.
Alla fine del percorso, al lavoratore è rilasciata un'attestazione riportante il tipo di servizio
usufruito, il periodo di svolgimento e un report che sintetizza il percorso svolto e, in particolare:
- numero ore per ciascun servizio erogato;
- contenuti delle attività specifiche realizzate (come da Allegato 1 alla Deliberazione della
Giunta provinciale 607/2014);
- obiettivi a breve, medio e lungo termine individuati dal lavoratore;
- eventuali criticità emerse.
C) TEMPI DI EROGAZIONE
Per l'erogazione di ogni servizio per il lavoro è previsto un periodo di tempo massimo, a partire
dalla data di ritiro del titolo di acquisto da parte del Soggetto accreditato, entro il quale il
servizio deve essere erogato:
• 2Ba Consulenza professionale: 1 mese
• 2Bb Bilancio di competenze: 2 mesi
• 2Ca Coaching: 2 mesi
• 2Cb Tutorato personalizzato: 6 mesi
• 2Cc Tirocinio: 2 mesi (più il periodo di durata del tirocinio)
• 2Cd Laboratorio: 4 mesi
• 2Ce Inserimento lavorativo: 6 mesi
D) MANCATA O PARZIALE EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio per il lavoro si considera usufruito correttamente se svolto entro i termini indicati alla
lettera C). Se, per motivi imputabili al lavoratore, non sono erogate nei tempi stabiliti almeno
l'80% delle ore minime previste per lo specifico servizio, il lavoratore può presentare idonea
giustificazione al Centro per l'impiego entro 5 giorni dalla scadenza dei termini per la fruizione
del servizio stesso. Il Centro per l'impiego, se ritenuta ammissibile la giustificazione, concede al
lavoratore ulteriori 15 giorni di tempo per la fruizione del servizio.
Giustificazioni ammissibili:
1. certificato medico per malattia propria
2. certificato medico per malattia figlio di età inferiore a 3 anni
3. certificato medico che attesti la necessità di assistenza continua nei confronti di familiari
4. causa di forza maggiore
5. attività lavorativa
Eventuali rifiuti di presa in carico o interruzioni del percorso imputabili al Soggetto accreditato
dovranno essere giustificati dallo stesso presentando all'Agenzia del lavoro una comunicazione,
nella quale dettaglierà le difficoltà riscontrate con il lavoratore e motiverà il rifiuto o
l'interruzione. La nota va inviata via pec all'Agenzia del lavoro entro 10 giorni dalla mancata
presa in carico o dall'interruzione del percorso.
E) RENDICONTAZIONE
Ai fini della rendicontazione, il Soggetto accreditato deve:
1. dichiarare le ore di attività realizzate tramite SPIL e sulla base del registro delle
presenze;
2. presentare la fatturazione dei servizi la cui erogazione risulta conclusa entro 60 giorni
dalla conclusione.
Per quanto riguarda i servizi remunerati a processo, sono rendicontabili le ore effettivamente
svolte, a patto che sia stato erogato almeno l'80% delle ore minime previste per lo specifico
servizio, come previsto alla lettera D). Non sono rendicontabili più ore del massimo previsto per
lo specifico servizio.
Per quanto riguarda il servizio remunerato a risultato, la fatturazione avviene al raggiungimento
dell'obiettivo occupazionale come previsto dall'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta
provinciale 607/2014. L'importo potrà essere richiesto trascorsi almeno 6 mesi continuativi di
lavoro, comprese eventuali proroghe del contratto iniziale. Nel caso di dimissioni volontarie del
lavoratore prima di sei mesi, il servizio potrà comunque essere fatturato. L’inserimento
lavorativo potrà essere fatturato solo a condizione che il datore di lavoro presso il quale è
avvenuto l’inserimento sia stato individuato dal Soggetto accreditato.
Alla fattura elettronica deve essere allegato:
1. il Registro delle presenze in formato elettronico, compilato in ogni sua parte,
debitamente firmato dal lavoratore e dal formatore/orientatore, il timbro e la firma del
legale rappresentante del Soggetto accreditato a piè di pagina. Il Soggetto accreditato
può dotarsi di un registro con firme elettroniche (grafometrica, ecc.), purché presenti i
contenuti del fac-simile cartaceo;
2. la dichiarazione resa dal legale rappresentante del Soggetto accreditato, rilasciata come
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non avere ricevuto altre agevolazioni
finanziarie pubbliche o compensi privati, per la realizzazione dell’intervento finanziato;
3. la dichiarazione del Soggetto accreditato (o la registrazione nel gestionale dei titoli
d’acquisto SPIL) con la quale lo stesso attesta i colloqui di preselezione fissati al
lavoratore e i dati relativi al datore di lavoro che lo ha assunto.
Qualora il Soggetto accreditato risulti impossibilitato a presentare la documentazione nei termini
sopra indicati, questi possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni su motivata richiesta
presentata entro la predetta scadenza.
F) UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE LAVORO
Esclusivamente al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività oggetto delle presenti
disposizioni, l’Agenzia del lavoro consente l’accesso del Soggetto accreditato a SPIL per
l’acquisizione dei dati strettamente necessari. Le informazioni saranno rese disponibili al
Soggetto accreditato limitatamente al periodo di presa in carico del lavoratore.
Il Soggetto accreditato accede a SPIL secondo le indicazioni fornite da Agenzia del lavoro.
E’ fatto obbligo al Soggetto accreditato di aggiornare tempestivamente SPIL con tutte le
informazioni di propria competenza.