leggi la notizia

Download Report

Transcript leggi la notizia

EDILIZIA E APPALTI
Esclusa dalla gara la società che assevera il piano economico-finanziario senza requisiti
Qualora venga resa asseverazione su un piano economico-finanziario, che deve essere contenuto
nell’offerta a pena d’esclusione, da una società priva dei requisiti prescritti dall’articolo 153,
comma 9, del Dlgs n. 163 del 2006 (il cui contenuto è omogeneamente riprodotto dal nuovo
codice appalti all’articolo 183, comma 9), la stazione appaltante deve escludere il concorrente, in
quanto l’offerta presentata è carente di un elemento essenziale. In tale circostanza non è infatti
ammesso il soccorso istruttorio, né è consentita un’integrazione o variazione migliorativa del
progetto o degli elementi costitutivi dell’offerta. Questo è quanto stabilito dal Tar per la Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza 14 dicembre 2016, n. 1277.
Il caso
La vicenda esaminata dal Tar Calabria trae origine da una gara bandita da un Comune, per
l’affidamento di un’opera in Project Financing, in cui la lex specialis prevedeva, a pena
d’esclusione, che l’offerta economica dovesse contenere un piano economico finanziario (Pef)
asseverato da uno dei soggetti previsti dall’articolo 153, comma 9, del codice dei contratti pubblici
all’epoca vigente (Dlgs n. 153 del 2006). La società, poi risultata vincitrice, procedeva quindi
all’asseverazione del Pef rivolgendosi ad un soggetto privo, però, dei requisiti prescritti dalla legge,
in quanto non iscritto all’albo tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. La stazione
appaltante dapprima disponeva l’esclusione della società aggiudicataria nonché l’annullamento
d’ufficio della determinazione di aggiudicazione provvisoria, in un secondo momento annullava
anche la successiva aggiudicazione definitiva.
I requisiti dell’offerta a pena d’esclusione
Nel caso in esame, l’offerta presentata dalla società, risultata aggiudicataria, era priva di uno dei
requisiti previsti a pena d’esclusione, non solo dalla lex specialis, ma anche dalla stessa legge. In
particolare l’asseverazione era stata resa da un soggetto privo delle caratteristiche prescritte dalla
legge. Di conseguenza non era stata garantita l’affidabilità del Pef, in quanto l’asseverazione era
stata resa da un soggetto non abilitato a ponderare circa la fattibilità e sostenibilità economica
della proposta. La società esclusa, come rilevato dal giudice amministrativo, non poteva sopperire
alle proprie mancanze neanche ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio. Infatti, come
sostenuto da consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto, nelle gare pubbliche è
inammissibile la presentazione di un’offerta carente di un elemento essenziale e dei relativi
allegati, né è consentita un’integrazione o variazione migliorativa del progetto o degli elementi
essenziali costitutivi dell’offerta, atteso che essa si tradurrebbe in un’indebita violazione della par
condicio dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930).
Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/01/2017
Autore: Esper Tedeschi