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PERSONALE

Il carattere delle norme per il personale della legge di bilancio 2017

La Legge di Bilancio del 2017 detta numerose ed importanti disposizioni per il personale dipendente dei Comuni. Le principali sono lo stanziamento di risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l'ampliamento limitato, ed a partire del 2018, delle capacità assunzionali, il prolungamento della validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato; l'aumento delle giornate di congedo di cui devono necessariamente fruire i padri subito dopo la nascita di bambini. Per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni statali, nonché per le assunzioni di personale da parte di tali enti, vengono stanziati 1920,8 milioni di euro per il 2017 e 2633 mln dal 2018; tali somme si aggiungono ai 300 milioni previsti dalla Legge n. 208/2015, la c.d. Legge di Stabilità del 2016, per i rinnovi contrattuali. Con tali somme si dovrebbe garantire a regime, cioè nel 2018, un aumento medio di 80 euro mensili, come previsto dalla intesa stipulata tra il Governo e le organizzazioni sindacali lo scorso 30 novembre: occorre comunque chiarire la quota destinata al finanziamento degli aumenti contrattuali e quella destinata alle assunzioni. La norma stabilisce inoltre, riprendendo le indicazioni dettate dalla citata Legge di Stabilità 2016, che il tetto degli incrementi per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche non statali sarà stabilito con uno specifico DPCM. Ricordiamo che gli oneri per questi incrementi sono esclusi dalla spesa del personale utile per la determinazione del suo tetto (in questa direzione il comma 557 della Legge n. 296/2006). Mancano indicazioni legislative sulla ripartizione tra il finanziamento degli aumenti al trattamento economico fondamentale (quindi disciplinati dai contratti nazionali) e quelle destinate ad incrementi del salario accessorio (quindi disciplinate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa). In assenza di nuove disposizioni sono confermate le capacità assunzionali 2017 previste dalla normativa vigente; per i Comuni, gli altri enti locali e le Regioni esse sono le seguenti: - Enti che non erano soggetti al patto di stabilità (cioè, Comuni fino a 1.000 abitanti, Unioni di Comuni e superstiti comunità montane); sostituzione integrale del turn over ovvero spesa non superiore ai risparmi delle cessazioni; - Comuni fino a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati: 75% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente. Ricordiamo che tale rapporto per il triennio 2014/2016 è così fissato dal Decreto del Ministero Interno n. 24/7/2014: 1/123 per i Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti ; 1/137 per quelli da 2.000 a 2.999 abitanti ; 1/143 per quelli da 3.000 a 4.999 abitanti ; 1/151 per quelli da 5.000 a 9.999 abitanti; - Restanti Comuni che erano assoggettati al patto di stabilità e Regioni: 25% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente - Province e città metropolitane: divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Occorre ricordare che nel 2017 potranno essere utilizzate anche le capacità assunzionali del triennio precedente per le quote non utilizzate. Tali capacità assunzionali sono le seguenti: 1) anno 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013, ovvero 80% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

2) anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014, ovvero 100% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 3) anno 2016, 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015, ovvero 100% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, ovvero 75% nei Comuni fino a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati. Ricordiamo che gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità possono utilizzare le cessazioni che non sono state usate per dare corso a nuove assunzioni intervenute dalla entrata in vigore delle nuove regole, cioè dal 2007. La legge di bilancio 2017 prevede invece un ampliamento delle capacità assunzionali del 2018, anno in cui si applicheranno le seguenti regole: 4) Enti che non erano assoggettati al patto di stabilità (Comuni fino a 1.000 abitanti, Unioni di Comuni e comunità montane): sostituzione dei cessati o utilizzazione del 100% dei risparmi di spesa del personale cessato; 5) Comuni e Regioni: 25% dei risparmi di spesa del personale cessato; 6) Comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestai e che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio "lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo", 75% della spesa del personale cessato; 7) Province e città metropolitane: divieto di assunzioni a tempo indeterminato. Rispetto alla disciplina precedentemente in vigore si ricorda che la deroga al 75% di tali risparmi non è più limitata ai soli Comuni fino a 10.000 abitanti, anche se è stata introdotta la condizione ulteriore della non utilizzazione di spazi finanziari. Si deve ricordare che i rapporti tra dipendenti e popolazione sono attualmente fissati per il triennio 2014/2016 dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2014, per cui nel prossimo 2017 è atteso un nuovo decreto. I rapporti attualmente in vigore sono per i Comuni i seguenti: fino a 499 abitanti 1/78 Da 500 a 999 abitanti 1/103 Da 1.000 a 1.999 abitanti Da 2.000 a 2.999 abitanti Da 3.000 a 4.999 abitanti Da 5.000 a 9.999 abitanti Da 10.000 a 19.999 abitanti Da 20.000 a 59.999 abitanti Da 60.000 a 99.999 abitanti Da 100.000 a 249.999 abitanti 1/123 1/137 1/143 1/151 1/145 1/133 1/117 1/107 Da 250.000 a 499.999 abitanti 1/79 Oltre 500.000 abitanti 1/75 Vi sono molte richieste riguardanti la possibilità che, con uno specifico provvedimento di legge, le capacità assunzionali degli enti locali possano essere aumentate già dal 2017. Il comma 368 dispone la proroga per tutto l'anno 2017 della validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato in vigore alla data del 1° settembre 2013, cioè il giorno di

entrata in vigore del D.L. n. 101/2013. Ricordiamo che, negli enti che avevano vincoli alle assunzioni, sulla base delle previsioni dell'articolo 1 comma 4 D.L. del 216/2011, dell'articolo 1 comma 388 della Legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 19 giugno 2013, le graduatorie di cui è stata prorogata la validità sono quelle "approvate successivamente al 30 settembre 2003". Il comma 354 proroga per l'anno 2017 il vincolo per i padri lavoratori di godere di almeno 2 giorni di congedo entro i primi 5 mesi di vita del bambino. Dal prossimo anno 2018 i giorni di congedo di cui il padre deve necessariamente godere entro i primi 5 mesi di vita del bambino raddoppieranno rispetto al 2016 e diventeranno di conseguenza almeno quattro. Ricordiamo che la disposizione è stata introdotta in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015 dall'articolo 4, comma 24, della Legge n. 92/2012. Tale disposizione ha previsto che il padre potesse usufruire nell'arco temporale di applicazione della disposizione (anni 2013/2015) di altre due giornate che si calcolano in riduzione dal congedo di maternità. Il vincolo a godere di congedo da parte del padre è stato prolungato, con aumento a due, per il 2016 dalla Legge n. 208/2015 (articolo 1 comma 205.; inoltre, queste giornate possono essere fruite anche in modo non continuativo. Esse sono disciplinate dal Decreto del Ministero del Lavoro 22 dicembre 2012, "Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo". Per cui tali congedi possono essere goduti anche durante il congedo di maternità ed anche contemporaneamente alla astensione della madre; il padre ha diritto ad una indennità erogata dall'Inps pari al 100% del trattamento economico in godimento. Ricordiamo, infine, che di norma si deve dare un preavviso di almeno 15 giorni.

Fonte: Personale enti locali del 22/12/2016 Autore: Arturo Bianco