Regolamentazione permessi legge 104

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Transcript Regolamentazione permessi legge 104

MINISTERO DELL’I STRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”
71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Sito web: www.scuolasangiovannibosco.altervista.org
Nuovo sito Web: www.icsangiovannibosco.gov.it
PEO: [email protected] – PEC: [email protected]
Ai docenti
(in particolare a coloro che fruiscono
dei benefici di cui all’art. 33 della L.104/1992)
Alla DSGA e al personale ATA
Albo RSU
SEDE-PLESSI
OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA:
precisazioni e regolamentazione – Congedo biennale. Disposizione di servizio.
(Rif. Circ. 19, Prot. n° 2697/A40, del 10/9/2016)
Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso
retribuito di cui all’oggetto, cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.
Si ricorda che i permessi di cui all’oggetto sono regolamentati dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola
siglato in data 27/11/2007, all’art. 15 comma 6 nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007.
In particolare, il comma 6 art. 15 CCNL 27/11/2001 recita testualmente:
“I permessi retribuiti di cui all’art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non
ricorrenti” (link a MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992)
Appare del tutto evidente che i docenti si soffermino spesso solo sull’avverbio “possibilmente”, essendo
reiterate e ricorrenti, per alcuni fruitori di tali benefici le “comunicazioni” di assenza per art. 33 L.104 nello
stesso giorno della settimana.
È, altresì, vero che la normativa prescrive che gli stessi vadano “concordati” con il dirigente, per agevolare la
riorganizzazione del servizio, con congruo anticipo: ciò implica che è necessario contemperare le esigenze
della scuola e i diritti degli alunni con il diritto a fruire di detti benefici, evitando disservizi, discontinuità,
disorientamento negli alunni.
La Circ. INPS, inoltre, così come prescrive che il soggetto disabile può scegliere la persona che all’interno
della famiglia deve prestargli/le assistenza, prevede anche sia una dichiarazione a firma congiunta
dell’assistito e dell’assistente, sia un PROGRAMMA DI ASSISTENZA da consegnare al dirigente all’inizio
di ogni mese, ovviamente modificabile con opportuni atti concordati, in caso di emergenza. Detto
programma è obbligatorio per coloro che fruiscono di tale beneficio per l’assistenza a disabili residenti in
posti da raggiungere in almeno 60 minuti.
Si può ben osservare, tuttavia, che l’emergenza è tale in quanto occasionale, non può essere ricorrente,
anche in caso di assistenza a un disabile.
È utile a questo proposito riflettere su quanto affermato nella Circolare INPS dove si sostiene che: “il
requisito dell’esclusività della stessa non si debba far coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di
assistenza pubblica o privata”(punto 5 della Circ. INPS).
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Analogamente, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 90/2007, coloro che
fruiscono di tali permessi per l’assistenza ad un parente o affine entro il terzo grado non convivente devono
poter dimostrare di dover usufruire di tale permesso per inderogabile assistenza.
Il programma di assistenza va presentato al momento del rinnovo annuale dei permessi o alla prima
richiesta; se nell’arco dell’anno sorgono delle variazioni significative (es: ricovero ospedaliero) chi fruisce dei
permessi deve avvisare immediatamente il datore di lavoro. Nel programma di assistenza bisogna
specificare i motivi della richiesta: le date delle visite mediche programmate, la sostituzione di un altro
parente nell’assistenza ecc.
Oltre al piano di programma di assistenza annuale viene richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi.
Testualmente citano le circolari INPS:
In caso di lontananza, “Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui si
dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se
l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile” (cfr circ. 17/7/2000 n° 133, 11/7/2003 n° 128 dell’INPS
e circ. 10/7/2000 n° 34 dell’INPDAP).
Ancora, la Circ. INPS 90 recita:
“….i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a lavoratori che – pur risiedendo o
lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di
gravità…….- omissis- offrano allo stesso un’assistenza sistematica e adeguata, stante impregiudicato il
potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo
all’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore”.
Fermo restando quanto sopra esposto:
Il Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che usufruisce per il corrente anno
scolastico dei permessi previsti dalla L. 104/92 art. 33 e successive modificazioni e disciplinati
dall’art. 15 comma 6 del CCNL Comparto Scuola siglato in data 29/11/2007, sono tenuti a leggere con
particolare attenzione quanto riportato al paragrafo che segue:
1. L’handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal
medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di
sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del “cariotipo” da
allegare.
2. Genitori di disabili in situazione di gravità:
a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione
di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo
di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. (Quest’ultimo permesso
non è previsto nella scuola) I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici
autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori
adottivi o affidatari.
b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione
di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di
permesso mensile. Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia
diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a).
c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore,
hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili a condizione che siano conviventi con il figlio. In
assenza di convivenza va dimostrata l’esclusività e la continuità dell’assistenza, cioè non devono
essere presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.
3. Parenti o affini entro il 3° grado
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•
L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi,
oltre che ai genitori, ai coniugi, ai parenti ed affini fino al terzo grado di parentela che assistano in
via esclusiva e continuativa la persona con handicap grave, anche se non convivente.
•
Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti.
L’affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Pertanto, ad esempio,
chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini,
ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.
4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge
104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso
giornaliere. (quest’ultimo non previsto nella scuola)
Norme comuni
• Continuità: consiste nell’effettiva assistenza al soggetto con handicap per le sue necessità quotidiane. la
continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da
considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
“Pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del
soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza
quotidiana continuativa. ma viene richiesta una rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri
giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza”.
In caso di lontananza, “Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui
dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se
l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile” (cfr circ. 17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell’INPS
e circ. 10/07/2000 n° 34 dell’INPDAP).
• Esclusività: il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla
persona handicappata: la esclusività non è realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con
il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori
che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, oppure con soggetti non lavoratori in grado
di assisterlo. L’INPS elenca dettagliatamente le condizioni in cui è riconosciuta l’impossibilità di assistenza
da parte di familiari conviventi con il disabile:
Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con
deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell’INPS:
1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92,
qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di
impossibilità, per questi ultimi, di assistere l’handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti
ipotesi:
•
riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé,
una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in
qualsiasi modo denominate)
•
riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in
qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le
rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
•
età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
•
età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
•
infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario,
anch’essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della
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Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile
nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di
prestare assistenza.
3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari
non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni
previste, dei permessi per assistere tale figlio.
• Ricovero a tempo pieno in istituti specializzati: l’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i
permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.
• Cumulabilità dei permessi da un mese all’altro: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne
successivamente, dopo la fine del mese.
• Ferie e XIIIª mensilità: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005,
ha comunicato, in aderenza al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi
retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla
tredicesima mensilità.
• Part-time orizzontale: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente
previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all’orario svolto
contrattualmente).
• Part-time verticale: L’INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il
permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
L’INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a
quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente
proporzione:
x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici;
"c" a quello dei gg. lavorativi).
Quanto sopra espresso si conclude con la seguente disposizione di servizio:
• Modalità di fruizione dei permessi: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei
permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e
doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto
allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
Pertanto, non è consentito lasciare in segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per art. 33 legge
104/1992, se questa non sia stata prima vistata e autorizzata dal dirigente scolastico, con il quale il
permesso deve essere quindi concordato.
Il CCNL/Scuola 29/11/2007, all’art 15 comma 6 prevede che: “I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 …- omississ -… devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate
non ricorrenti”.
Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare all’inizio di ogni mese al D.S. le date in cui fruirà
dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l’organizzazione dei servizi e per
limitare le ricadute negative sulle classi derivanti dall’assenza.
Sono tenuti, invece a presentare programma di assistenza coloro che assistono un parente
residente in luogo lontano.
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Chi usa i permessi 104 non per assistere il disabile è licenziato
L'assistenza al disabile non può essere parziale
Spesso la Cassazione si è occupata dell’uso “distorto e/o parziale” che alcuni lavoratori fanno dei permessi
legge 104/92.
La questione affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9217, depositata il 6 maggio 2016, riguarda
il tempo dedicato all’assistenza del disabile grave per il quale il dipendente ha richiesto il permesso.
In particolare, un lavoratore, pur avendo richiesto alcuni permessi ex L. n. 104/1992, era stato visto recarsi
presso l’abitazione dell’assistita (cognata non convivente) affetta da grave disabilità per un numero di ore
inferiore a quello previsto. E per tale ragione era stato licenziato.
Il Tribunale di Lanciano aveva annullato il licenziamento, decisione poi ribaltata dalla Corte d’Appello, che
ha dichiarato legittimo il recesso.
L’Agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro di seguire gli spostamenti del lavoratore aveva
verificato che lo stesso si era recato presso l’abitazione dell’assistita un giorno per un totale di 4 ore e 15
minuti, un altro giorno per 3 ore e 25 minuti e un altro giorno mai.
Secondo la Corte d’appello, ricorreva, pertanto, la figura dell’abuso del diritto in relazione a permessi che
dovevano essere svolti in coerenza con la loro funzione, per oltre due terzi del tempo previsto; invece, il
lavoratore non aveva svolto alcuna attività assistenziale, ma anzi si era occupato di attività estranee
all’assistenza alla cognata disabile. Per questa ragione erano stati violati i principi di correttezza e buona
fede, tanto da far venire venir meno del vincolo fiduciario e giustificare, quindi, il licenziamento.
In pratica, l’assistenza per la quale il permesso fu richiesto non fu effettuata per l’orario dovuto in quanto il
ricorrente si occupò di altro, nonostante la richiesta di un permesso per assistenza presupponga che ci si
obblighi effettivamente a fornirla, senza che sia lecito occuparsi proprio in quelle ore di altre faccende.
Anche la Cassazione concorda con la decisione della Corte d’appello, evidenziando che “il comportamento
del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello
stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di
diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede,
privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed
integra nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore dei trattamento economico, un’indebita percezione
dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale”.
Nel caso in esame era stato accertato che l’assistenza non era stata fornita per due terzi del tempo dovuto
con grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che
sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo. Inoltre, le
motivazioni che avevano portato il lavoratore ad allontanarsi dalla casa della cognata non potevano essere
considerate né urgenti né indifferibili, per cui per la Cassazione il licenziamento è legittimo.
Ancora una volta linea dura della Cassazione contro gli abusi, da parte dei dipendenti, dei permessi
concessi dalla legge 104: chi dice di assistere il parente disabile e poi, invece, viene beccato a fare la
spesa, la gita fuoriporta o a passeggiare con gli amici, può essere licenziato in tronco, perché un
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comportamento del genere – benché purtroppo generalizzato ed entrato nel peggiore dei malcostumi italiani
– lede la fiducia del datore di lavoro e, quindi, giustifica il recesso dal rapporto di lavoro.
In passato la Suprema Corte aveva addirittura ritenuto legittimo il comportamento dell’azienda che mette
un investigatore privato alle calcagna del dipendente per scoprire se davvero questi stia a casa oppure se
ne vada in giro per altre faccende (leggi “Abuso dei permessi legge 104: sì investigatore”). Oggi gli stessi
giudici tornano sul tema con una nuova sentenza che, di certo, non piacerà a chi usa i permessi per scopi
personali. È indubbio – dice la Corte – che la condotta di chi sfrutta anche una sola ora dei “permessi della
104” non per assistere il parente ha, in sé, un disvalore sociale da condannare. In questo modo, infatti, si
scarica il costo del proprio ozio sulla collettività. Anche volendo ritenere che le residue ore del permesso
vengono utilizzate per assistere il parente, resta il fatto che una parte del permesso è stata utilizzata per
scopi diversi rispetto a quelli per cui è stato riconosciuto.
Licenziamento disciplinare
In questi casi, è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che non adempie alle finalità
assistenziali previste dalla legge. Chiedere un giorno di permesso retribuito per dedicarsi a “qualcosa che
nulla ha a che vedere con l’assistenza” costituisce un “odioso abuso del diritto”. Una locuzione molto forte,
quella usata dalla Cassazione, che ben fa intendere l’orientamento severo ormai assunto dalla
giurisprudenza sul tema. Non ci sono scappatoie insomma.
Il costo della svogliataggine del singolo ricade sulla collettività
Chi abusa dei permessi della 104 fa ricadere i costi della propria pigrizia sulla collettività. I permessi, infatti,
sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene rimborsato dall’Inps del relativo onere
anche ai fini contributivi. Inoltre, tale comportamento costringe il datore di lavoro ad organizzare
diversamente, ad ogni permesso, il lavoro in azienda e i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire,
ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa.
La Cassazione giustifica il licenziamento del dipendente perchè il suo illecito è “particolarmente odioso e
grave”, rompe il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in quanto si tratta di una condotta che pone in
dubbio la futura correttezza dell’adempimento: essa, infatti, è sintomatica di un certo atteggiamento del
lavoratore agli obblighi assunti, della sua propensione all’assenteismo e dell’assenza di senso del dovere.
Congedo straordinario biennale (art. 42 D.Lgs. n. 151/2001)
La presenza in famiglia di un anziano non autosufficiente o di una persona disabile grave richiede un
impegno di cura non indifferente, particolarmente gravoso se il familiare svolge un’attività lavorativa. Ecco
perché nel tempo sono state introdotte delle agevolazioni volte a rendere più agevole la vita del lavoratore
che si trova a destreggiarsi tra impegni di cura familiari e lavoro esterno.
Infatti, oltre ai permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92 (3 giorni al mese) vi è la possibilità di
usufruire di due anni di congedo retribuito. Lo prevede una normativa del 2000, la L.388 (articolo 80,
comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dal D.Lgs. 119/2011),
che ha visto nel tempo modifiche e chiarimenti, per effetto di successivi interventi legislativi, sentenze
(Sentenza n. 203/2013 Corte Costituzionale) e circolari INPS (Circolare 15 novembre 2013, n. 159).
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È possibile, quindi, richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni per assistere il
disabile, come prevede l’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, usufruibili anche in maniera frazionata. Fra un periodo
e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa di servizio.
Beneficiari e condizioni
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare
o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma.
La platea dei beneficiari, definita ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 119/2011, prevede il seguente ordine di
priorità:
coniuge,
genitori,
figli,
fratelli e sorelle. Rimane ferma la condizione dell’assenza di
ricovero con le eccezioni che vedremo in seguito.
Il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona gravemente disabile.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Da far rilevare
che non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile.
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del «padre e della madre» (nel testo
è usata la formula congiuntiva “e”, non quella disgiuntiva “o”), anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi.
Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o
delle sorelle conviventi.
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il
diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.
Nella sostanza parenti e affini fino al terzo grado possono fruire dei congedi solo se gli altri parenti più
prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch’essi invalidi.
L’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge e tale
ordine non è derogabile.
Pertanto, per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla
fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo.
Condizioni:
a) Il familiare da assistere deve essere in possesso del certificato di handicap grave (articolo 3,
comma 3 della Legge 104/1992). Non basta che sia stata riconosciuta l’invalidità totale con
diritto all’indennità di accompagnamento. Non è, invece, più necessario che il requisito vi sia da
almeno 5 anni (come previsto prima della L. 350/2003). Non sono ammesse, a parte per i grandi
invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali, ad esempio, il
certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.
b) Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituto (salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta assistenza).e non deve prestare attività
lavorativa nel periodo in cui viene richiesto il congedo.
c) L’effettiva convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
Durata e modalità di fruizione
Per quanto concerne la durata massima di due anni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
chiarito che i periodi di congedo richiesti “rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e
documentati motivi familiari.
Durante il suddetto congedo i beneficiari non potranno svolgere alcun tipo di attività lavorativa, e
dovranno, al rientro in servizio, produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
tale circostanza.
Il congedo, come già per i permessi di cui all’art. 33 c.3, della legge 104/92 non può essere riconosciuto a
più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (referente unico). Nel caso, invece, di assistenza a
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figli con handicap grave, i genitori, anche adottivi, hanno entrambi i predetti diritti, da usufruire
alternativamente; negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale
o delle due ore di riposo giornaliero retribuito.
Il congedo biennale, come da normativa, è concesso entro 60 giorni dalla richiesta.
È ovvio che ciò non vuol dire che il dirigente debba aspettare 60 g prima di accordarlo, potrebbe farlo fin da
subito, ma è comunque un termine disposto dalla normativa.
Infatti, tutti i decreti di permesso/congedi devono essere vistati dal DS prima che abbiano validità. Come
accade in molte scuole, ciò può avvenire anche per le vie brevi (in particolari casi, come il congedo
biennale o altri permessi, il DS, dopo aver valutato la documentazione, dà comunicazione al personale
interessato (docente o ATA) che il permesso è accordato. Poi emette il decreto).
Per ciò che riguarda la fruizione del congedo senza aspettare il relativo decreto, la sentenza del Consiglio di
Stato del 12 aprile 1978, n. 739 ha ritenuto legittimo il licenziamento di un impiegato di segreteria non di
ruolo che, in seguito a una domanda di aspettativa per famiglia, si era assentato arbitrariamente dal servizio.
Già nel 1974 con sentenza del 12 novembre, n. 787 lo stesso Consiglio aveva affermato che il personale
interessato non può allontanarsi dal servizio senza la preventiva autorizzazione dell’organo competente,
ossia senza attendere l’esito della richiesta di concessione; in caso contrario viene considerato assente
arbitrario e per tale comportamento, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Pertanto, da un lato il dipendente dovrebbe aspettare il relativo decreto di concessione, dall’altra la scuola
deve accelerare tali operazioni nel momento in cui si tratta di particolari congedi e, soprattutto, se la
documentazione presentata a supporto della richiesta è conforme alla normativa di riferimento.
Normativa
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•
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•
•
Art. 4, comma 2, comma 4 bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall’art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000
Art. 42, comma 5, art. 43 comma 2 e art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007)
Nota prot. 25/I/0004347 del 5 marzo 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011
Sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203
Circolare INPS n. 159 del 15 novembre 2013
Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014.
Si allegano i modelli di autocertificazione e ulteriori informazioni in merito.
Manfredonia,10/1/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - LEGGE 104/1992
Al Dirigente Scolastico
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il ______________ a _______________________________________________ (Prov. _________)
residente a _____________________ (Prov.___) in Via/Piazza ____________________________ n°____,
in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di _______________________________________,
CHIEDE
di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni in qualità di:
o
o
o
o
genitore della persona disabile di età inferiore a tre anni;
genitore della persona disabile di età superiore a tre anni;
parente, affine o coniuge di una persona con disabilità;
disabile lavoratore richiedente i permessi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONI e DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445)
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
a. che l’ASL - ___/___di _____________________________________, nella seduta del _____/____/_____,
ha riconosciuto la gravità dell’handicap (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), di:
Cognome e Nome _____________________________________ Grado di parentela¹__________________
(data adozione/affido) ____________________data e luogo di nascita_____________________ Residente
a _________________________, in Via/Piazza ______________________________ come risulta dalla
certificazione che si allega.
b. che la famiglia anagrafica della persona per la quale vengono richiesti i permessi è così costituita:
Cognome e Nome
Luogo
Rapporto di parentela
e data di
nascita
o
(se lavoratore)
Dati del datore di lavoro
di assistere in via continuativa ed esclusiva la persona sopra indicata;
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o
che la persona per la quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata a tempo pieno presso
istituti specializzati.
o
che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto portatore di handicap;
oppure
o
che l’altro genitore beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente con il
sottoscritto, nel limite massimo di 3 giorni complessivi tra i due genitori (si allega dichiarazione di
responsabilità dell’altro genitore);
o
di essere convivente con il soggetto portatore di handicap all’indirizzo sopra specificato;
oppure
o
di non essere convivente con il soggetto portatore di handicap, ma di svolgere con continuità l’assistenza
allo stesso per le necessità quotidiane, non essendovi parenti e/o affini entro il 3° grado conviventi con la
persona sopra indicata e non lavoratori, che possano fornirgli assistenza;
¹Indicare se: figlio/a (in caso di adozione/affidamento, indicare la data del provvedimento);
Parente o affine entro il 3° grado (specificare se: padre, nuora, ecc.).
Solo per coloro che richiedono i permessi per assistere un parente/affine entro il 3° grado:
o
che i seguenti parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con la persona sopra indicata, non
possono fornire assistenza, ancorché non lavoratori, per i motivi indicati a fianco di ciascun
nominativo:
Cognome e Nome
Motivo per cui non può prestare assistenza
(INDICARE: n°/lett. corrispondente ad una o più motivazioni
sottoelencate)
Elenco delle motivazioni che, IN MODO ESCLUSIVO, impediscono di fornire assistenza alla persona
handicappata
(individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell’INPS):
1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92,
qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di
impossibilità, per questi ultimi, di assistere l’handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti
ipotesi:
a)
riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé,
una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi
modo denominate)
b) riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in
qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite
INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai ⅔;
c) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
10
d) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
e) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario,
anch’essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della
Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile
nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di
prestare assistenza.
3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari
non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni
previste, dei permessi per assistere tale figlio.
Solo per coloro che richiedono i permessi in qualità di disabile lavoratore:
o
di voler fruire dei permessi secondo le seguenti modalità:
tre giorni al mese;
due ore al giorno dalle ore ________ alle ore ________;
di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto
comunicato/autocertificato con la presente dichiarazione, consapevole che le amministrazioni
possono effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 - T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R.
28/12/2000, n° 445.
o
o
o
Data ________________________
Il/la Dichiarante _________________________________
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, a seguito del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
(Spazio riservato all’ufficio)********************************************
ISTITUTO COMPRENSIVO “IC S.G.BOSCO”
MANFREDONIA (FG)
VISTA l’istanza di cui sopra e la documentazione allegata, si autorizza/non si autorizza la fruizione dei
benefici previsti dalla Legge 104/92, art. 33 e successive modificazioni.
Motivi eventuale diniego:
___________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________
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RICHIESTA DEL CONGEDO BIENNALE
AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 151/2001 E DEL D.LGS. 119/2011
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC SG. Bosco
Manfredonia
Oggetto: richiesta congedo biennale per assistenza persona in situazione di handicap
_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________________
____/_____
a _________________________________
prov .
(____)
nat_ il ____/
in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica , in qualità di ____________________________________
con contratto di lavoro
a tempo indeterminato
COMUNICA
che
il/la
proprio/a
_________________________________________________________
nat_
a
____________________________________ il ________________ è portatore di handicap che necessità
di assistenza permanente, continuativa e globale, ai sensi della legge n° 104/1992.
Consapevole delle sanzioni di legge per le dichiarazioni mendaci ,
DICHIARA
che da parte del proprio coniuge Sig.________________________________________ non vi è
contemporaneità di fruizione del congedo.
Che in precedenza non ha fruito del congedo ovvero di aver fruito dei seguenti periodi nell’ambito dello
stesso o di altro precedente rapporto di lavoro:
dal _________ al _________; dal _________ al _________;
dal _________ al _________;
dal _________ al _________; dal _________ al _________;
dal _________ al _________;
CHIEDE
Pertanto, ai sensi dell’art. 80 della legge n° 338 del 23/12/2000, di usufruire di un periodo di congedo dal
_________________ al __________________.
Si allega:
Copia fotostatica autenticata del certificato attestante l’handicap rilasciato dalla competente
commissione medica legge 104/1992 operante presso l’ASL
Certificato di nascita del bambino (o autocertificazione)
Autodichiarazione rilasciata dal coniuge di non aver fruito del congedo ovvero attestante i periodi
di congedo fruiti.
Manfredonia, ___/____/______
Firma
_____________________________
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