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FISCO E CONTABILITA’
Agenda fitta per i conti dei comuni
Molte le scadenze di inizio anno per i responsabili finanziari. Fabbisogni standard, conti degli
agenti contabili, monitoraggio del pareggio di bilancio, indicatore di tempestività dei pagamenti,
aggiornamento del prospetto sull'avanzo di amministrazione presunto, invio dei dati sulle
concessioni sono solo alcuni degli adempimenti che infittiscono l'agenda.
Siope
Quest'anno occorre poi adeguare i codici gestionali Siope alle nuove codifiche integrate con il
piano dei conti finanziario. L'avvio della nuova contabilità presuppone la chiusura dei conti
precedenti e dunque la regolarizzazione di tutte le movimentazioni di cassa sospese presso il
tesoriere e il calcolo del fondo cassa al 1° gennaio, avendo cura di tenere distinti i fondi liberi da
quelli vincolati. Entro il 21 i Comuni devono compilare il nuovo questionario unico dei fabbisogni
standard con i dati relativi alle funzioni generali, di polizia locale, di istruzione pubblica, del settore
sociale, del campo della viabilità e dei trasporti, della gestione del territorio e dell'ambiente. Il
questionario raccoglie i dati contabili e strutturali riferiti all'anno 2015 e riguarda tutti i Comuni, le
unioni dei Comuni e le comunità montane.
Monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica
Entro il 30 tutti i Comuni e le Province soggette al pareggio di bilancio devono poi inviare alla
Ragioneria generale dello Stato i dati del monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica relativi al
2016, solo tramite l'apposita applicazione web. Entro la stessa data il tesoriere, l'economo e gli
altri agenti contabili interni ed esterni devono rendere all'ente il conto della propria gestione
2016, che sarà poi sottoposto a parifica da parte del responsabile finanziario e approvato con il
rendiconto della gestione 2016. A fine mese va poi pubblicato l'indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2016 ed entro il giorno
successivo deve essere pubblicato il dato annuale.
Il risultato di amministrazione presunto
Nel caso in cui gli enti abbiano già applicato al bilancio di previsione 2017/2019 quota parte
dell'avanzo accantonato o vincolato occorre, sempre entro il 31 gennaio, approvare con delibera
di Giunta il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio precedente, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese
vincolate. Se l'aggiornamento del prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di
amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alla
variazione di bilancio che adegua l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. La mancata
approvazione dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione
presunto comporta la conseguenza di dover provvedere immediatamente alla variazione di
bilancio con la cancellazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Fondo pluriennale vincolato
L'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, che il milleproroghe (Dl 244/16) ha spostato
al 31 marzo 2017, deve essere effettuata dal Consiglio entro il 31 gennaio se si vuole beneficiare
della norma speciale (articolo 1, comma 467, legge di bilancio 2017) che consente di mantenere
nel 2017 le quote inutilizzate del Fondo pluriennale vincolato 2015. Le risorse accantonate nel
Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 per finanziare le spese contenute nei quadri
economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già
attivate, se non utilizzate possono infatti essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di
spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto
esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato
entro il gennaio 2017.
Concessioni di beni
Infine, entro il 31 gennaio va completata la comunicazione al dipartimento del Tesoro dei dati
relativi alle concessioni di beni rilasciate per il 2015 (art. 2, c. 222, legge 191/09). Il mancato
rispetto del termine per la comunicazione dei dati (da effettuare anche in caso negativo) comporta
la segnalazione alla Corte dei conti per il seguito di competenza.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/01/2017
Autori: Anna Guiducci
Patrizia Ruffini