Leggi lo Statuto - Karate Club 2000 VIGEVANO

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STATUTO
Art. 1 - Denominazione
1​.
E’ costituita un’Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e
dell’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, denominata “​Associazione Sportiva
Dilettantistica KARATE CLUB 2000​”, siglabile​ ​“​A.S.D. KARATE CLUB 2000​”.
Art. 2 - Oggetto sociale e scopo
1​.
L’“​Associazione Sportiva Dilettantistica KARATE CLUB 2000​” è apolitica e non ha
finalità di lucro. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
L’ “​Associazione Sportiva Dilettantistica KARATE CLUB 2000​” ha per oggetto l’esercizio e
la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive nelle sue forme esclusivamente
dilettantistiche, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo,
quale parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.
In via principale, il sodalizio si propone di:
a.
realizzare ogni iniziativa utile a propagandare ed a diffondere la disciplina del karate,
delle discipline ad esso connesse e delle arti marziali in generale, mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica, promozionale e ricreativa, con la gestione di
squadre, l’organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività sportiva in genere;
b.
sviluppare attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della
pratica della disciplina del karate dei propri soci e tesserati, ​nonché la formazione ed
aggiornamento dei propri tecnici, maestri ed istruttori;
c.
promuovere lo sport e, in particolare, la disciplina del karate, nei suoi diversi stili, quale
forma di espressione culturale di particolare rilevanza sociale, soprattutto in riferimento
alla formazione dei giovani;
1
d.
organizzare ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del
karate e delle discipline ad esso connesse​, anche attraverso la promozione di attività
formative nel settore suddetto.
L’Associazione opererà nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle
direttive del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e dei loro Organi, nonché degli Enti
di Promozione Sportiva.
2​.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro:
a.
intraprendere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature adibite alla pratica di discipline sportive e ricreative;
b.
instaurare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con enti pubblici e privati
per gestire strutture sportive, ricreative o aree attrezzate, ovvero organizzare specifici
corsi formativi ed attività sportive;
c.
organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e
manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale.
3​.
Nella propria sede principale o in eventuale sede secondaria, sussistendone i presupposti,
l’Associazione potrà svolgere attività sportiva e ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa
la gestione di un posto di ristoro.
4​.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di
quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse. A titolo esemplificativo, potrà concedere in uso, in locazione o ad altro
titolo, locali attrezzati per lo svolgimento di attività sportiva o ricreativa, ovvero prestare servizi
anche a non soci, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di settore.
5​.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.
2
6​.
Il presente statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti di
Federazioni Sportive o di Enti di Promozione Sportiva, in quanto contenenti disposizioni
specificatamente inerenti all’organizzazione o alla gestione delle associazioni ad esse affiliate.
In caso di riscontrata difformità, le disposizioni confliggenti con quelle delle norme e delle
direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei Regolamenti Federali o di Enti di Promozione Sportiva,
come sopra individuati, si avranno per non apposte.
Art. 3 - Sede
1.
L’Associazione ha sede in Mortara.
2.
E’ facoltà dell’Assemblea procedere allo spostamento della sede nell’ambito del
Comune di Mortara, senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto.
3.
L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed
all'estero, unità locali operative destinate allo svolgimento della pratica sportiva.
Art. 4 - Durata
1.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con
delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 5 - Soci
1.
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed
all’attività dell’Associazione stessa.
2.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà
essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
3.
L’ammissione a socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa
domanda, ma è sottoposta a ratifica della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione utile successiva alla presentazione della domanda; l’eventuale giudizio di non
3
ammissione deve sempre essere motivato e contro di esso è ammesso appello all’Assemblea
generale.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi
4.
neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso
o di esclusione dall’Associazione.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.
5.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto
1.
nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua
competenza.
I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione per tutta la
2.
durata della loro appartenenza alla stessa.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di
3.
riscossione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell’Associazione, al conseguimento e
4.
consolidamento dei suoi scopi statutari e di partecipare alle attività sociali.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle
5.
delibere prese dagli Organi sociali.
Art. 7 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni
1.
caso il diritto di recesso:
a.
dimissioni volontarie;
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b.
esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi
dalla scadenza del termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota
associativa;
c.
deplorazione, nel caso in cui il socio venga meno ad una condotta conforme ai principi
di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
d.
radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento
del sodalizio;
e.
scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto;
f.
decesso del socio.
I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) e c) del precedente comma 1, sono tenuti
2.
all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del sodalizio, né in caso di morte, di
3.
recesso o di esclusione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a
titolo di versamento nel fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, nè
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
Art. 8 – Tesserati
Sono tesserati coloro che, attraverso l'affiliazione dell’Associazione ad una Federazione
1.
Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva, secondo le direttive contenute nei
regolamenti organici e negli statuti dei suddetti enti, entrano a far parte dell’ordinamento
sportivo. Possono essere tesserati:
a)
gli atleti,
b)
gli insegnanti tecnici,
c)
i dirigenti dell’associazione,
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d)
i soci dell’associazione.
Art. 9 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
a)
l’Assemblea dei soci,
b)
il Consiglio Direttivo,
c)
il Collegio dei Revisori (se nominato).
Art. 10 - Assemblea - costituzione
1.
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti
all'Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
2.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario
e comunque non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, ed inoltre
quando se ne ravvisa la necessità.
3.
Di norma l’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o,
comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
Art. 11 - Convocazione e procedure Assembleari
1.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, oppure dal
Collegio dei Revisori, se nominato. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del
Comune di Mortara.
2.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta mediante
comunicazione ai soci ed a ogni membro degli organismi che reggono l’Associazione,
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in
seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
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3.
Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione
almeno dieci giorni prima dell’adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso
posta ordinaria, posta elettronica, sito internet dell’associazione, o ogni altro mezzo ritenuto
opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati. La convocazione dell’assemblea elettiva
deve avvenire almeno venti giorni prima dell’adunanza, secondo le modalità di cui al comma
precedente.
4.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esprimere il proprio voto, tutti i soci
maggiori di età che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ogni socio
ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega. I tesserati non soci possono
intervenire all’assemblea, ma non possono esercitare il diritto di voto.
5.
Per le elezioni alle cariche sociali l’Assemblea decide a maggioranza relativa. In caso di
parità di voti ottenuti, viene eletto il più anziano di età. La commissione verifica poteri e
scrutinio per le votazioni sono nominate dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le
regole per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.
6.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima
convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima
convocazione siano presenti i due terzi dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei
soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.
7
L’Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell’Associazione oppure da
10.
persona proposta dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea provvederà alla nomina
di un Segretario; il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario possono anche non essere soci,
purché consenziente l’Assemblea.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali
11.
devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori,
qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima
diffusione.
Art. 12 - Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea oltre a provvedere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario,
1.
provvede:
a.
alla nomina, tra i propri soci maggiorenni, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio
dei Revisori, nel caso fosse previsto;
b.
delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c.
approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione;
d.
delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia
consentito dalla legge.
L’Assemblea straordinaria delibera:
2.
a.
le modifiche del presente Statuto;
b.
le designazioni e le sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di
questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
c.
lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
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d.
la trasformazione dell’Associazione in società sportiva dilettantistica. In tal caso le
maggioranze previste sono quelle di cui all’articolo 20. In caso di trasformazione
potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo
collegiale, da definirsi da parte dell’assemblea ordinaria dei soci allo scopo di assicurare
la massima partecipazione degli associati.
I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non
3.
possono modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre
1.
e non oltre i sette membri, come verrà determinato dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo
dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi membri
possono essere rieletti.
Art. 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere
1.
e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la
sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
2.
a.
fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le
responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b.
decide
sugli
investimenti
patrimoniali
e
sulle
modalità
di
finanziamento
dell’associazione;
c.
stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
d.
delibera sull’ammissione dei soci;
e.
decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i
terzi;
9
f.
approva i progetti del rendiconto economico e finanziario, predispone il prospetto
economico preventivo da presentare all’Assemblea dei soci;
g.
stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h.
fissa le date delle assemblee;
i.
redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’associazione da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei soci;
j.
conferisce e revoca procure.
Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo
1.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni e che non ricoprano la stessa carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione o disciplina
associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente
capo ad un ente di promozione sportiva.
2.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l’intera
durata del Consiglio, ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri consiglieri.
3.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa
del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.
4.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri
presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte
almeno la metà dei consiglieri.
6.
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di
fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può
attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.
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In caso di dimissioni o di morte di uno o più consiglieri prima della scadenza del
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mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri
così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria la quale provvederà alla
loro ratifica o sostituzione. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di consiglieri si riduca a
meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 16 - Patrimonio Sociale
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1.
a.
quote annuali di associazione;
b.
proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
c.
contributi di enti pubblici o privati;
d.
contributi volontari di privati, soci o non soci;
e.
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
f.
avanzi netti di gestione;
g.
versamenti effettuati da soci a fondo perduto o infruttiferi di interessi.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
2.
a.
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b.
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 17 - Esercizio sociale - Avanzi di gestione
1.
L’esercizio finanziario coincide di norma con l’anno solare, dal giorno uno gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno.
2.
L’Assemblea ordinaria dei soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza
dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio sociale, adattandolo ai programmi
e alle attività sociali.
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Entro il trentuno marzo il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e
3.
finanziario consuntivo dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre
all’Assemblea.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la
4.
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio
5.
Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali
avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far
fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
6.
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 18 - Collegio dei Revisori
Qualora venga ritenuto opportuno dall’Assemblea verrà costituito un Collegio di
1.
Revisori per il controllo della gestione.
Esso sarà composto da tre membri effettivi più due supplenti, anche non soci, che
2.
durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la
sostituzione dei membri.
Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società.
3.
Art. 19 - Libri sociali
L’Associazione, oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge, dovrà tenere i
1.
seguenti libri e registri:
a.
libro verbali delle Assemblee;
b.
libro verbali del Consiglio Direttivo;
c.
libro dei Soci;
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d.
libro dei Revisori (se nominati).
Art. 20 - Scioglimento
1.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in
seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre
quarti dei soci aventi diritto a voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto.
2.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibera, sentita l’autorità
preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio
dell’Associazione.
3.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni che
perseguano finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 21 - Clausola compromissoria
1.
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi,
saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole
previste dalla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
2.
In assenza di tale adesione, tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e
tra i soci medesimi, saranno devolute all' esclusiva competenza di un collegio arbitrale
composto di tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai due di parte. In caso di
disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa
verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio. Le parti dovranno
nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della
richiesta di arbitrato.
Art. 22 – Norme di rinvio
1.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle
disposizioni del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.
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