11/1/2017 - studio ducoli

Download Report

Transcript 11/1/2017 - studio ducoli

11111
Mercoledì, 11 gennaio 2017
IL CASO DEL GIORNO
FISCO
Il processo non
retrocede in primo
grado per mancata
comunicazione di
udienza
La trasformazione di snc e sas in società
semplice non “ferma” il periodo d’imposta
/ Alfio CISSELLO
Con la risposta all’istanza di interpello n. 901-533/2016, la DRE Piemonte ha chiarito che, in caso di
trasformazione in società semplice
di una società di persone commerciale, non si verifica alcuna interruzione del periodo d’imposta. La società deve, quindi, dichiarare in modo unitario i redditi dell’intero arco
temporale che va dal 1° gennaio al 31
dicembre, ancorché nel corso
dell’anno sia intervenuta la trasformazione.
L’interpello riguarda una situazione
che si è verificata con estrema frequenza nel corso del 2016 per effetto del ricorso di molte società alle
agevolazioni per la trasformazione
in società semplice previste dall’art.
1 commi 115 e seguenti della L.
208/2015, e si origina dalla linea interpretativa secondo cui l’efficacia
delle operazioni agevolate è subordinata all’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli imponibili
assoggettati all’imposta sostitutiva e
dell’imposta stessa. A differenza di
Secondo la DRE Piemonte occorre, quindi, presentare un’unica dichiarazione per
tutto l’anno solare unitariamente considerato
/ Gianluca ODETTO e Stefano SPINA
Di norma, l’appello è un mezzo di impugnazione che comprende sia la fase rescindente (annullamento della
sentenza impugnata), sia la fase rescissoria (decisione nel merito della
pretesa e sostituzione della pronuncia).
Tuttavia, nelle tassative ipotesi delineate dall’art. 59 del DLgs. 546/92, il
giudice di appello dispone con sentenza la rimessione della lite in primo grado: trattasi del c.d. appello rescindente.
Bisogna d’altro canto rammentare
che, secondo la giurisprudenza, è
inammissibile il ricorso in appello
basato solo su motivi processuali
(Cass. 24 gennaio 2007 n. 1505), proprio per la ragione esposta: essendo
il giudizio di secondo grado sia rescindente sia rescissorio, se l’appellante si limita a sollevare vizi di rito,
il giudice, anche accogliendo detto
vizio, non potrebbe esaminare il merito della lite, non [...]
quanto previsto dalla modulistica per
le società di capitali, nel quadro RQ
del modello UNICO 2016 SP non è presente il prospetto per l’assegnazione e
la cessione di beni ai soci e la trasformazione in società semplice, nel quale inserire tali dati.
Nel caso oggetto dell’istanza si richiedeva, quindi, come “certificare” in sede di dichiarazione gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva da parte di una sas trasformatasi in società
semplice nel settembre del 2016: se,
infatti, la trasformazione interrompesse il periodo d’imposta, per dichiarare i redditi del periodo d’imposta
“ante trasformazione”, nel quale si genera la plusvalenza assoggettata ad
imposta sostitutiva, occorrerebbe utilizzare UNICO 2016 SP, con la conseguente impossibilità di utilizzare il
prospetto nel quale tali dati vanno inseriti.
Il parere reso dall’Agenzia delle Entrate parte da presupposti più ampi rispetto alla disciplina agevolativa in
commento, [...]
PAGINA 2
PAGINA 3
IN EVIDENZA
FISCO
Dalle nuove regole antiriciclaggio molti potenziali aggravi per i
La fattura generica non
prova l’inerenza
professionisti
Compenso prededucibile anche senza ammissione al concordato
Valore catastale dei terreni agricoli con fabbricati per le
assegnazioni
ALTRE NOTIZIE
/ DA PAGINA 8
/ Giovambattista PALUMBO
La C.T. Reg. Toscana, con la sentenza
n. 2085/29/16 del 30 novembre 2016,
ha chiarito le conseguenze, in termini accertativi, della mancata registrazione del contratto di locazione.
Nel caso di specie, a [...]
PAGINA 5
ancora
IL CASO DEL GIORNO
STUDIO DUCOLI
Il processo non retrocede in primo grado per mancata
comunicazione di udienza
Quindi l’appello basato solo su detto motivo è a forte rischio inammissibilità
/ Alfio CISSELLO
Di norma, l’appello è un mezzo di impugnazione che
comprende sia la fase rescindente (annullamento della sentenza impugnata), sia la fase rescissoria (decisione nel merito della pretesa e sostituzione della pronuncia).
Tuttavia, nelle tassative ipotesi delineate dall’art. 59
del DLgs. 546/92, il giudice di appello dispone con sentenza la rimessione della lite in primo grado: trattasi
del c.d. appello rescindente.
Bisogna d’altro canto rammentare che, secondo la giurisprudenza, è inammissibile il ricorso in appello basato solo su motivi processuali (Cass. 24 gennaio 2007 n.
1505), proprio per la ragione esposta: essendo il giudizio di secondo grado sia rescindente sia rescissorio, se
l’appellante si limita a sollevare vizi di rito, il giudice,
anche accogliendo detto vizio, non potrebbe esaminare il merito della lite, non essendo ciò stato sottoposto
alla sua cognizione (rammentiamo che, pure nel contenzioso tributario, vige il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Vi è un’unica ipotesi in cui è ammesso l’appello relativo a sole questioni processuali, e si tratta proprio
dell’appello rescindente, ovvero dell’appello che, in applicazione dell’art. 59 del DLgs. 546/92, ha come effetto
la rimessione della lite in primo grado.
È però molto rischioso appellare domandando unicamente la rimessione della lite in primo grado, siccome
in molte fattispecie non è chiaro se la violazione della
legge processuale sia tale da rientrare nella casistica
indicata nell’art. 59 del DLgs. 546/92.
Solo quando si è certi della natura del vizio che si solleva, ci si può limitare al motivo di appello processuale:
un’ipotesi può essere quella del litisconsorzio necessario. In presenza di inosservanza del vincolo litisconsortile (pensiamo al classico caso delle società di persone), se il giudice di primo grado non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio
che non ha partecipato al processo (ad esempio perché non ha impugnato l’atto), il giudice di appello deve
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
rimettere la lite in primo grado, in modo che il contraddittorio venga rispettato.
La situazione rientra, per pacifica giurisprudenza, nella lettera b) dell’art. 59, “mancata costituzione del contraddittorio in primo grado”.
Tanto premesso, nelle fattispecie in cui è presente anche un minimo dubbio sulla portata del vizio processuale, è bene redigere l’appello sindacando la sentenza sotto altri profili.
I rischi maggiori si presentano quando l’appellante
chiede la rimessione della lite in primo grado per mancata comunicazione della data di udienza di primo
grado, in violazione dell’art. 31 del DLgs. 546/92.
È opportuno appellare anche il merito
Si veda la sentenza n. 27496 del 30 dicembre 2014, in
cui è stato affermato che, sebbene la mancata comunicazione della data di udienza sia un grave vizio che
rende nulla la sentenza, non si tratta di nullità che
causa la rimessione della lite in primo grado: vuoi perché le fattispecie dell’art. 59 sono oggetto di stretta interpretazione, vuoi perché il doppio grado di giurisdizione non è un principio di rango costituzionale, per
cui, in armonia con l’economia processuale, il giudice
riesamina per intero la lite.
Talvolta la giurisprudenza di merito adotta un diverso
criterio, rimettendo la lite in primo grado in presenza
di omessa comunicazione della data di udienza (Regionale di Roma n. 7072 del 2016).
Va però detto che, dal punto di vista effettivo, la prosecuzione del processo in primo grado avviene solo
quando passa in giudicato la sentenza che ha disposto
la rimessione, non, quindi, se essa viene impugnata in
Cassazione.
Ove la Suprema Corte fosse di diverso avviso (quindi
se venisse confermato l’orientamento indicato), l’appello potrebbe essere dichiarato inammissibile se basato solo su questo vizio, per le ragioni esposte.
/ 02
ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
La trasformazione di snc e sas in società semplice
non “ferma” il periodo d’imposta
Secondo la DRE Piemonte occorre, quindi, presentare un’unica dichiarazione per tutto l’anno solare
unitariamente considerato
/ Gianluca ODETTO e Stefano SPINA
Con la risposta all’istanza di interpello n. 901-533/2016,
la DRE Piemonte ha chiarito che, in caso di trasformazione in società semplice di una società di persone
commerciale, non si verifica alcuna interruzione del
periodo d’imposta. La società deve, quindi, dichiarare
in modo unitario i redditi dell’intero arco temporale
che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, ancorché nel corso dell’anno sia intervenuta la trasformazione.
L’interpello riguarda una situazione che si è verificata
con estrema frequenza nel corso del 2016 per effetto
del ricorso di molte società alle agevolazioni per la trasformazione in società semplice previste dall’art. 1
commi 115 e seguenti della L. 208/2015, e si origina dalla linea interpretativa secondo cui l’efficacia delle operazioni agevolate è subordinata all’indicazione nella
dichiarazione dei redditi degli imponibili assoggettati
all’imposta sostitutiva e dell’imposta stessa. A differenza di quanto previsto dalla modulistica per le società di capitali, nel quadro RQ del modello UNICO 2016
SP non è presente il prospetto per l’assegnazione e la
cessione di beni ai soci e la trasformazione in società
semplice, nel quale inserire tali dati.
Nel caso oggetto dell’istanza si richiedeva, quindi, come “certificare” in sede di dichiarazione gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva da parte di una sas
trasformatasi in società semplice nel settembre del
2016: se, infatti, la trasformazione interrompesse il periodo d’imposta, per dichiarare i redditi del periodo
d’imposta “ante trasformazione”, nel quale si genera la
plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva, occorrerebbe utilizzare UNICO 2016 SP, con la conseguente impossibilità di utilizzare il prospetto nel quale tali dati vanno inseriti.
Il parere reso dall’Agenzia delle Entrate parte da presupposti più ampi rispetto alla disciplina agevolativa
in commento, richiamando la formulazione testuale
dell’art. 5-bis comma 1 del DPR 322/98; secondo la predetta norma, gli obblighi di presentazione della dichiarazione del periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di effetto della trasformazione (da assolvere entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data) caratterizzano le sole situazioni di trasformazione di una società non soggetta all’IRES in
una società soggetta a tale imposta o viceversa.
Il caso della trasformazione di una sas in una società
semplice non rientrerebbe, invece, in questa casistica:
benché le due tipologie di società risultino strutturalmente diverse quanto a oggetto sociale e a tipologia di
redditi prodotti, non viene però meno il meccanismo
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
di imputazione per trasparenza degli stessi ai soci che
risultano tali al 31 dicembre, anche se tali redditi hanno natura di reddito d’impresa per nove mesi e di redditi fondiari per i rimanenti tre.
Trattasi, quindi, di una situazione diversa rispetto a
quella delle società di capitali che si trasformano in
società semplice: in queste situazioni, infatti, l’esercizio sociale si fraziona in due periodi d’imposta, ciascuno dei quali oggetto di autonoma dichiarazione con le
regole proprie di ciascuno dei soggetti interessati.
Benefici per le operazioni agevolate del 2016
Tornando ai riflessi della risposta all’interpello sulla disciplina agevolativa, nel caso della trasformazione in
società semplice di una società di capitali è la dichiarazione del periodo ante trasformazione, redatta con il
modello UNICO 2016 SC, a contenere il prospetto del
quadro RQ con i dati degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva; occorre poi presentare una seconda
dichiarazione per il periodo post trasformazione, con
la modulistica delle società di persone, senza il prospetto.
Viceversa, se a trasformarsi in società semplice nel
corso del 2016 è stata una snc o una sas, occorre presentare un’unica dichiarazione, entro il termine ordinario del 30 settembre 2017, recante sia i quadri del
reddito d’impresa (sino alla data della trasformazione),
sia i quadri degli altri redditi prodotti dalla società dopo la trasformazione. Il modello da utilizzare sarà il
modello “Redditi 2017 SP” (l’ex modello “UNICO” con la
nuova denominazione), e ciò risolve alla radice il problema della mancanza del prospetto.
Il nuovo modello, del quale l’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato le prime bozze, contiene infatti nel quadro
RQ il prospetto per le operazioni agevolate, fatto che
supera le problematiche che caratterizzano altre situazioni (ad esempio, i casi di scioglimento di società di
persone nel 2016 senza formale liquidazione, nei quali
l’adozione di UNICO 2016 è obbligatoria); il nuovo prospetto è, anzi, più analitico, prevedendo non più solo
un campo riepilogativo dove indicare la base imponibile dell’imposta sostitutiva (che, soprattutto in caso di
adozione del valore catastale, è spesso negativa), ma
due campi in cui indicare da una parte il valore normale e dall’altra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni,
fatto che garantisce anche le situazioni in cui dalla
trasformazione non emerge materia imponibile assoggettata all’imposta dell’8%.
/ 03
ancora
PROFESSIONI
STUDIO DUCOLI
Dalle nuove regole antiriciclaggio molti potenziali
aggravi per i professionisti
Lo schema di DLgs. attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, se non viene modificato, potrebbe
creare nuove incombenze e l’aumento delle sanzioni
/ Luciano DE ANGELIS
La bozza di articolato, pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia per la
prevista “consultazione”, finalizzata al recepimento
della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva
2015/849/UE), qualora non adeguatamente modificata
nella sua stesura definitiva, potrebbe creare molteplici
difficoltà non solo ai dottori commercialisti ed esperti
contabili, ma in generale a tutto il comparto professionale.
Tali problematicità riguarderebbero, da un lato, le procedure a cui gli stessi sono chiamati introducendo
nuove incombenze, di non irrilevante impatto, rispetto
alle attuali e, dall’altro, rinnovando il sistema sanzionatorio, con un prospettato innalzamento delle sanzioni amministrative per certi aspetti davvero ai limiti
della concreta sostenibilità. Molte di tali problematiche sono state peraltro evidenziate al MEF da un documento congiunto emesso dal CNDCEC di concerto con
il Consiglio nazionale del Notariato e con quello Forense.
Andando con ordine, in primis verrebbero inseriti nuovi obblighi antiriciclaggio inerenti all’adeguata verifica e alla connessa analisi del rischio non solo nei confronti del cliente, ma anche dei titolari effettivi, che, in
alcuni casi, possono essere più di uno, con rilevantissimo innalzamento degli obblighi da espletare nelle singole situazioni.
A ciò si aggiunga che, in ottica soggettiva, la bozza di
articolato chiamerebbe ad assolvere gli obblighi antiriciclaggio anche i curatori fallimentari e i commissari
giudiziali, ad oggi esclusi, obblighi che, si badi, non riguarderebbero solo il fallito, ma, si legge nell’art. 3, anche “le parti in causa”, previsione questa che potrebbe
estendere in maniera estremamente rilevante gli obblighi di adeguata verifica dei professionisti operanti
in detti ruoli.
Obblighi anche per curatori fallimentari e commissari
giudiziali
Ma le nuove incombenze per operatori contabili e sindaci di società potrebbero non finire qui. Come rilevato nelle osservazioni sulla bozza del testo modificativo inviate al Mef dagli anzidetti Consigli nazionali,
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
l’esonero ai fini dell’adeguata verifica non è più previsto (si veda “Adeguata verifica antiriciclaggio a tutto
campo” del 30 novembre 2016) né per lo svolgimento
della mera attività di redazione e/o di trasmissione
della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in
materia di amministrazione del personale, né per le attività degli organi di controllo privi della revisione legale dei conti (collegi sindacali, consigli di sorveglianza, organismi di vigilanza ex art. 6 del DLgs. 231/2001
ecc.). Tali mancati esoneri comporterebbero, ovviamente, una ulteriore rilevante estensione degli obblighi per la lotta al riciclaggio e per l’intercettazione del
finanziamento al terrorismo.
Alcune criticità rilevano anche sul piano sanzionatorio. A riguardo si segnala, in particolare, che talune
sanzioni basate su “percentuali” rispetto all’illecito si
trasformano in sanzioni con minimo di 3.000 euro, il
che renderebbe estremamente più oneroso il ricorso
all’oblazione (si pensi all’1% sui contanti, oggi raddoppiabile sulla base del parere MEF n. 281178 dell’agosto
2010, rispetto al doppio di una sanzione minima pari a
3.000 euro).
In termini assoluti, poi, spicca il minimo sanzionatorio
relativo agli adempimenti connessi ad operazioni sospette. Anche ai fini della mancata segnalazione di
operazione sospetta (art. 58), infatti, la sanzione amministrativa passerebbe dall’1% al 40% dell’importo
dell’operazione ad una da 30.000 euro a 300.000 euro.
In pratica, per la mancata segnalazione di una operazione sospetta di 10.000 euro il minimo edittale salirebbe da 100 euro a 30.000 euro!
Infine, l’art. 56 prevede l’applicazione della sanzione
amministrativa (da 3.000 a 80.000 euro) per i destinatari della normativa che “omettono di procedere
all’adeguata verifica rafforzata del cliente”.
La mancata specificazione nelle disposizioni di quando si debba “oggettivamente” provvedere a rafforzare
l’adeguata verifica (al di là di alcune ipotesi specifiche,
l’art. 24 lo richiede in presenza di un elevato rischio di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo senza definirne i dettami) renderebbe applicabile la sanzione a
situazioni “indeterminate”, il che contrasta col principio di tassatività del sistema sanzionatorio, applicabile anche in ambito amministrativo.
/ 04
ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
La fattura generica non prova l’inerenza
Per la C.T. Reg. Toscana non è deducibile il canone di locazione in mancanza di un contratto registrato
/ Giovambattista PALUMBO
La C.T. Reg. Toscana, con la sentenza n. 2085/29/16 del
30 novembre 2016, ha chiarito le conseguenze, in termini accertativi, della mancata registrazione del contratto di locazione.
Nel caso di specie, a seguito di una verifica fiscale
svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società (che si occupava di produzione e installazione di
carpenteria metallica), era emerso che la contribuente
aveva indicato tra i documenti di spesa per l’anno 2009
il costo di una locazione, riguardante un immobile di
una società immobiliare.
Mancava però un contratto di locazione regolarmente
stipulato e registrato.
L’Agenzia delle Entrate riteneva allora tali costi non
inerenti all’attività della società. Il ricorso presentato
avverso i conseguenti accertamenti veniva accolto
dalla C.T. Prov., la quale annullava la pretesa tributaria,
anche considerato che risultavano agli atti le fatture di
pagamento della locatrice e l’inerenza del rapporto poteva evincersi dall’attività svolta dalla ricorrente, che
era necessitata ad avvalersi di imprese terze per il
montaggio di carpenteria, con conseguente messa a
disposizione dei locali per l’alloggio del personale.
Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva quindi appello, rilevando, tra le altre, che:
- la società contribuente non aveva mai stipulato e registrato alcun contratto di locazione e il pagamento
delle fatture era avvenuto solo in base ad asseriti e non
dimostrati accordi verbali;
- l’immobile locato era classificato catastalmente a fini abitativi e quindi non poteva essere strumentale
all’attività dell’impresa;
- il rappresentante della società ricorrente era anche
rappresentante legale della società proprietaria
dell’immobile locato;
- l’asserita locazione non riguardava i dipendenti della
società, ma altri soggetti, non trovando quindi applicazione l’art. 95 comma 2 del TUIR, che riconosce la deducibilità dei canoni di locazione solo se destinati ai
dipendenti dell’impresa, o come stabile alloggio o per
trasferta temporanea.
Secondo la C.T. Reg. l’appello era fondato, non risultando provate le condizioni necessarie per ritenere inerente la spesa per il canone di locazione dell’immobile
in questione, sia ai fini della deducibilità del costo che
ai fini della detraibilità dell’IVA.
Infatti, sottolinea il giudice di appello:
- le fatture, sulla base delle quali la C.T. Prov. aveva ritenuto di riconoscere la deducibilità del costo, non ri-
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
portavano specificatamente chi utilizzasse l’immobile,
non fornendo dunque l’inerenza della spesa;
- le fatture per lavori di montaggio svolti da ditte polacche e siciliane attestavano solo che tali ditte avevano svolto la propria attività a favore della società ricorrente, ma non dimostravano che la stessa si fosse accollata anche le spese di alloggio dei dipendenti delle
ditte in questione;
- il fatto che la società producesse le bollette della luce
relative all’immobile era irrilevante, dato che le stesse
utenze erano intestate alla società proprietaria dell’immobile.
I documenti contabili prodotti, a differenza di quanto
ritenuto dalla C.T. Prov., non erano dunque idonei a dimostrare l’inerenza del costo. Costo che neppure rientrava nella disciplina di cui all’art. 95 comma 2 del
TUIR, dato che l’immobile non era destinato ai dipendenti dell’impresa richiedente la deducibilità.
Sul concetto di inerenza possiamo comunque richiamare anche precedenti della Cassazione (sentenza n.
11353 del 31 maggio 2016), secondo cui, in relazione a
beni o servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, è
sempre necessaria una correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata, nel senso che essi
devono inerire all’impresa, anche se si tratti di beni
non strumentali in senso proprio, purché risultino in
concreto destinati alla finalità della produzione o dello
scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa.
La fattura è idonea a dimostrare l’esistenza di una
spesa
La valutazione della strumentalità di un costo rispetto
all’attività imprenditoriale va quindi effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene in
correlazione con gli scopi dell’impresa, non già in termini puramente astratti. Vero è però che la fattura è
uno strumento idoneo a dimostrare l’esistenza, ma
non l’inerenza, di una spesa.
Come infatti riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Cassazione, nel quadro dei generali principi
che governano l’onere della prova (art. 2697 c.c.), in
ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata e al contribuente dimostrare l’esistenza
dei fatti che danno luogo a oneri e/o a costi deducibili
e l’inerenza degli stessi all’attività professionale o
d’impresa (cfr. Cass. n. 16423 del 18 giugno 2008).
/ 05
ancora
IMPRESA
STUDIO DUCOLI
Compenso prededucibile anche senza ammissione al
concordato
La mancata apertura della procedura non qualifica il pagamento come un atto di straordinaria
amministrazione
/ Michele BANA
Le prestazioni del redattore o coadiutore del piano in
corso di predisposizione, del legale estensore del ricorso, dell’attestatore e dello stimatore titolato integrano
attività almeno astrattamente collocabili in relazione
alla procedura di concordato preventivo instauranda o,
dopo il deposito del ricorso con riserva (art. 161 comma 6 del RD 267/42), pendente: non è, pertanto, sufficiente – ai fini di una loro qualificazione come atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui al successivo comma 7 – che il loro costo sia stato assolto direttamente dal debitore, né la datazione del pagamento (a
concordato pendente).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 280 di ieri, accogliendo il ricorso di una società avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento della stessa e il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata nel
termine fissato dal tribunale a seguito di domanda “in
bianco”.
Non è stato, pertanto, ritenuto condivisibile il diniego
di procedibilità che il giudice di merito aveva pronunciato a causa dei pagamenti – nei confronti di alcuni
professionisti incaricati di curare la stesura della proposta concordataria – effettuati dalla preponente durante i termini accordati dal tribunale per il deposito
del piano, ritenendo che tali crediti avrebbero potuto
assumere rango prededucibile (art. 111 L. fall.) soltanto
a seguito dell’intervenuta ammissione alla procedura:
con l’effetto che, a parere della Corte d’Appello, la debitrice aveva posto in essere atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal tribunale ai sensi
dell’art. 161 comma 7 L. fall., tali da determinare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 173 L. fall.
per la non ammissione della stessa alla procedura di
concordato preventivo.
Questa decisione è stata cassata dalla Suprema Corte,
secondo cui non può affermarsi un’interdipendenza
assoluta tra crediti prededucibili e ammissione al concordato, almeno nel senso che unicamente il decreto
di cui all’art. 163 L. fall. trasformerebbe tutti (e solo) i
crediti maturati in capo all’imprenditore, prima o dopo
la sua domanda, in pretese assistite dalla prededucibilità.
In tale sede, è stato altresì precisato che rientrano tra
gli atti di straordinaria amministrazione le spese e gli
impegni propri di un’attività non corrente dell’impresa,
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
né intrinsecamente coerenti con un complessivo allestimento delle operazioni necessarie all’instaurazione
o all’ordinata evoluzione della procedura concorsuale.
Sono, invece, esclusi, non necessitando di alcuna autorizzazione giudiziale, gli atti enunciativamente richiesti dalla legge e ragionevolmente propri di una prassi
attinente all’obbligatorio complessivo corredo della domanda di apertura della procedura, competendo all’organo concorsuale – che ne invochi l’eccedentarietà rispetto a tale scopo – dimostrarne, anche solo per
un’eventuale parte, superfluità ovvero casualità di assunzione quanto al profilo debitorio che ne sia scaturito oltre che l’intento frodatorio.
È stato, inoltre, ribadito l’orientamento della pronuncia
n. 22450/2015, secondo cui il credito del professionista,
che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per
la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti
“in funzione” della procedura, e come tale – a norma
dell’art. 111 comma 2 L. fall. – deve essere soddisfatto
in prededuzione nel successivo fallimento: ai fini di tale collocazione, non è, quindi, necessario che venga accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
Credito del professionista tra quelli sorti “in funzione”
della procedura
Tale orientamento è supportato anche dall’esclusione
dall’azione revocatoria del compenso del professionista, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. g) L. fall.: in senso conforme, si consideri anche l’abrogazione del comma 4 dell’art. 182-quater L. fall., che riconosceva la prededuzione al solo credito dell’attestatore (Cass. n.
19013/2014).
La sentenza n. 280/2017 ha, infine, ricordato che il pagamento non autorizzato di un debito scaduto, eseguito in data successiva al deposito della domanda di
concordato preventivo con riserva, non comporta, in
via automatica, l’inammissibilità della proposta: è, invece, indispensabile valutare se tale atto costituisca un
atto di straordinaria amministrazione e, in ogni caso,
se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le
possibilità di adempimento della proposta concordataria (tra le altre, Cass. n. 3324/2016).
/ 06
ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Valore catastale dei terreni agricoli con fabbricati per
le assegnazioni
La sostitutiva va determinata considerando solo tale valore, sempreché il fabbricato rurale sia
strumentalmente funzionale alle necessità del fondo
/ Antonio PICCOLO
La legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), con i commi
565 e 566 dell’art. 1, ha riaperto i termini per le assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci, oltre che
per le trasformazioni in società semplice e l’estromissione dal patrimonio dell’impresa individuale dei beni
immobili strumentali, così come stabilito nei commi
115-121 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità
2016).
La disciplina applicabile alle operazioni poste in essere dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017, dunque, è
quella delineata dalla legge di stabilità 2016, mentre
slittano al 30 novembre 2017 (acconto) e al 18 giugno
2018 (saldo), essendo sabato il giorno 16, i termini entro cui effettuare i versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute.
Una fattispecie particolare, ma frequente, è la determinazione dell’imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli sui quali insistono fabbricati rurali.
Il comma 117 del citato art. 1 della L. n. 208/2015 ha stabilito fra l’altro che, ai fini della determinazione della
base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta con riferimento alle assegnazioni/cessioni ai soci di beni
immobili, il valore normale può essere determinato, su
richiesta della società, in misura pari a quello derivante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i
criteri e le modalità previsti dal primo periodo del
comma 4 dell’art. 52 del DPR n. 131/1986 (TUR).
Con particolare riferimento ai trasferimenti di diritti
reali sui terreni, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare
n. 37 del 16 settembre 2016 (§ 11), ha opportunamente
rimarcato la precisazione ministeriale, contenuta nella circolare n. 50 del 20 marzo 2000, secondo la quale il
sistema automatico di valutazione di cui al predetto
art. 52 del TUR, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreché tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
requisiti di costruzioni rurali previsti dall’art. 9, commi
3 e 3-bis del DL n. 557/1993 (conv. L. 133/1994).
Sul punto è appena il caso di ricordare che la precedente C.M. n. 96/T del 9 aprile 1998 aveva già chiarito
che le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività
agricola saranno censite come unità a destinazione
abitativa ovvero come unità funzionali ad attività produttiva agricola: le prime saranno classate nella categoria ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei
quadri di qualificazione vigenti, mentre le altre saranno censite nella categoria speciale D/10, purché le caratteristiche di destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio immobiliare siano tali
da non consentire, senza radicali trasformazioni, una
destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state originariamente costruite.
Autonoma rilevanza del fabbricato se mancano i
requisiti della ruralità
In buona sostanza, la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un elemento indicativo della
potenzialità reddituale autonoma dell’edificio, mentre
il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche
della redditività delle costruzioni asservite.
Pertanto, il fabbricato assumerà autonoma rilevanza
fiscale soltanto nel caso in cui vengano a mancare i
requisiti della ruralità di cui al citato art. 9 del DL n.
557/1993 (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 207
del 6 agosto 2009).
Tale principio trova applicazione anche ai fini del calcolo dell’odierna imposta sostitutiva dovuta, ai sensi
del comma 117 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, nelle ipotesi di cessione/assegnazione ai soci dei terreni agricoli con sovrastanti fabbricati rurali. La relativa imposta sostitutiva dovrà quindi essere determinata in considerazione del solo valore catastale dei terreni agricoli, sempreché il fabbricato rurale sovrastante sia strumentalmente funzionale alle necessità del fondo e sia
trasferito unitamente al fondo stesso.
/ 07
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
STUDIO DUCOLI
Autenticità del distacco transnazionale da valutare
nel complesso
L’INL riepiloga la disciplina ex DLgs. 136/2016, fornendo chiarimenti e istruzioni al proprio corpo
ispettivo
/ Luca MAMONE
Con la circolare n. 1/2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è nuovamente intervenuto con riferimento
alla nuova disciplina del distacco transnazionale dettata dal DLgs. 136/2016 (si veda “Comunicazione preventiva anche per distacchi in Italia ante 26 dicembre”
del 27 dicembre 2016), fornendo indicazioni operative
al proprio corpo ispettivo.
Un primo chiarimento di rilievo riguarda il trasporto
su strada, puntualizzando che la disciplina del DLgs.
136/2016 si applica sempre, con riferimento ai lavoratori interessati, laddove il vettore operi in violazione della regolamentazione comunitaria relativa al cabotaggio di merci o di persone (c.d. cabotaggio irregolare),
come nel caso vengano effettuati più di tre viaggi nel
Paese di destinazione nell’arco di un periodo di sette
giorni.
Viceversa, tale disciplina non trova applicazione per i
servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito sul territorio italiano, senza
attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, poiché in tal caso manca il presupposto della
prestazione transnazionale di servizi in favore di un
destinatario operante in Italia.
Inoltre, l’INL raccomanda ai propri ispettori di valutare
sempre con attenzione le attività di trasporto internazionale la cui origine o destinazione sia l’Italia, in
quanto possono essere svolte da lavoratori mobili che
spesso si trovano a operare sul territorio di diversi Stati membri anche solo per periodi molto brevi e tali da
non giustificare l’imposizione di oneri atti a limitare il
principio di libera prestazione di servizi.
Un altro aspetto importante riguarda l’autenticità del
distacco, ricordando come l’art. 3 del DLgs. 136/2016 individui specifici elementi “sintomatici” in base ai quali
è possibile accertare se l’impresa distaccante svolge
attività diverse da quelle di mera gestione o amministrazione del personale (ad esempio, il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello dove sono distaccati,
l’ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di riferimento, ecc.), nonché se il lavoratore è effettivamente distaccato (modalità di svolgimento dell’attività, temporaneità dell’attività in Italia, data di inizio
del distacco, eccetera).
L’INL spiega che tali elementi devono essere valutati
complessivamente e che occorre verificare la sussistenza di un legame organico tra lavoratore e impresa
distaccante per tutto il periodo del distacco, inteso
quale potere di quest’ultima di determinare la natura
del lavoro svolto.
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
Se il distacco non risulta autentico, il lavoratore verrà
considerato – fin dall’inizio dello “pseudo-distacco” –
come dipendente sul territorio italiano del soggetto distaccatario, con integrale applicazione degli istituti e
delle tutele in materia di lavoro e previdenza previsti
dalla normativa interna.
Sul piano sanzionatorio, il distaccante e il distaccatario saranno poi puniti con una sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro, nel limite massimo complessivo di
50.000 euro, mentre è previsto l’arresto fino a 18 mesi e
l’aumento dell’ammenda di 50 euro fino a un sestuplo
se vi è l’impiego di minori.
Un altro tema di interesse trattato nella circolare riguarda la responsabilità solidale negli appalti, somministrazione e trasporto, quale speciale garanzia per i
diritti retributivi e contributivi dei lavoratori distaccati.
L’INL ricorda l’applicabilità del regime ex art. 29 comma 2 del DLgs. n. 276/2003, secondo cui il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido
con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi maturati
nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Ancora, la circ. n. 1/2017 esamina l’applicabilità della
diffida accertativa ex art. 12 del DLgs. 124/2004, tenendo conto di oggettivi aspetti problematici, come la possibilità che il distaccante non abbia beni aggredibili sul
territorio italiano e la difficoltà di attivazione di procedure internazionali. In ogni caso, l’Ispettorato raccomanda di notificare il provvedimento al distaccante
anche attraverso il referente individuato dall’art. 10 del
DLgs. 136/2016, domiciliato in Italia e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Inoltre, la diffida può
essere comunicata anche al distaccatario stabilito in
Italia, in qualità di obbligato solidale, nei confronti del
quale non avrà comunque efficacia di titolo esecutivo,
stante la formulazione letterale dell’art. 12 del DLgs.
124/2004.
Infine, circ. n. 1/2017 riepiloga la disciplina degli adempimenti amministrativi ex art. 10 del DLgs. 136/2016,
quali l’obbligo di effettuare le comunicazioni di distacco, nonché di conservare la relativa documentazione e
designare un referente domiciliato in Italia per il ricevimento e l’invio dei documenti e così via.
In relazione a ciò, viene ricordato l’impianto sanzionatorio applicabile in caso di violazioni, che prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie il cui importo può variare, a seconda dei casi, da 150 a 6.000 euro, per un importo massimo complessivo di 150.000 euro.
/ 08
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
STUDIO DUCOLI
Dal CNDCEC più attenzione sull’area lavoro
Il Consigliere uscente Jacono annuncia “nuovi investimenti” nel settore. Intanto, nasce un nuovo
sindacato dedicato a questo ambito
/ Savino GALLO
Affermare la “pari dignità” di tutte le categorie professionali che si occupano dell’area giuslavoristica. Tale
obiettivo, che ha provato a perseguire il Consiglio nazionale uscente, creando una specifica area di delega
dedicata alla materia, è nei programmi anche di quello
che si insedierà nei prossimi giorni, con a capo Massimo Miani. A confermarlo è Vito Jacono, Consigliere
delegato dell’attuale CNDCEC e membro, in qualità di
candidato supplente, della squadra che appena due
giorni fa è risultata vittoriosa alle elezioni nazionali di
categoria.
D’altronde, i commercialisti che si occupano di lavoro
sono quasi 21 mila (20.824, secondo i dati ufficiali
INPS) e necessitano di “essere tutelati” dinanzi alle disparità di trattamento subite anche per via legislativa.
Basti pensare, giusto per restare alla recente attualità,
all’invio telematico delle dimissioni volontarie da parte dei lavoratori dipendenti, che potrà essere effettuato, stando ai chiarimenti del Ministero del Lavoro, solo
dai consulenti del lavoro e non anche dalle altre due
categorie abilitate (ai sensi della L. 12/79) ad occuparsi
di questo specifico ambito (si veda “Dimissioni telematiche precluse ai commercialisti” del 3 gennaio).
“Da un certo punto di vista – spiega Jacono –, io sono
contrario al provvedimento che affida le dimissioni on
line ai professionisti. Si parla tanto di semplificazioni
e mi sembra un po’ un controsenso fare una battaglia
per portarsi a casa le dimissioni on line. I dipendenti
hanno i loro organismi di riferimento, come sindacati,
patronati o associazioni di categoria e non dovrebbero
essere i professionisti a intermediare sulle dimissioni.
Dal momento, però, che si è deciso di seguire questa
strada, non si può affidare questo compito solo ai consulenti del lavoro, escludendo le altre due categorie
professionali (commercialisti e avvocati, ndr) abilitate”.
Non si tratta, quindi, di “guardare al proprio orticello”,
ma di “offrire pari opportunità” a tutti i professionisti
abilitati.
Il prossimo Consiglio nazionale, sulla falsariga di
quanto fatto fino ad oggi da quello uscente, si batterà
proprio per questo: “Nei mesi scorsi – continua Jacono
– abbiamo aperto un dialogo con le istituzioni, riu-
Eutekne.Info / Mercoledì, 11 gennaio 2017
scendo ad accreditarci quali interlocutori qualificati. Ci
manca il passaggio successivo, quello che porterà a
una reale parificazione con tutti i soggetti che si occupano della materia, intensificando la nostra presenza
anche nei tavoli istituzionali, forse un po’ tralasciata
negli anni precedenti”.
A dimostrazione del crescente interesse dei membri
della categoria sulla tematica giuslavoristica, nei mesi
scorsi è stato creato anche un nuovo sindacato, l’ANCAL (Associazione nazionale commercialisti area lavoro) specificamente dedicato a questo ambito di attività.
A guidarlo è Gian Piero Gogliettino, il cui obiettivo è
quello di “dare voce ai 21 mila commercialisti che operano nel settore”, che “non avvertono una reale tutela
professionale nel quotidiano esercizio della loro attività specialistica”.
Certo, in un momento storico in cui tanti rappresentanti di categoria avvertono l’esigenza di combattere la
dispersione sindacale e ridurre il numero, già elevato,
di associazioni, un’iniziativa del genere sembrerebbe
in controtendenza.
Gogliettino, però, pare avere le idee chiare: “Noi non
siamo l’ottava sigla sindacale di categoria – spiega a
Eutekne.info –, ma la prima. Saremmo l’ottava se fossimo uguali agli altri, ma noi offriamo una rappresentanza sindacale diversa, specialistica, provando a rappresentare quei tanti colleghi che, occupandosi di questa materia, si sentono quasi come figli di un dio minore”.
In realtà, negli ultimi mesi, qualche intervento su questo ambito da parte di altre sigle sindacali c’è stato, ma,
secondo Gogliettino, si è trattato di “due o tre uscite
estemporanee. È una questione di metodo: noi crediamo nelle specializzazioni e lanciamo questo paradigma anche nell’attività sindacale. E, in questo senso, ci
sentiamo degli antesignani anche rispetto a ciò che le
altre sigle sindacali si troveranno a fare in futuro. Perché non si può rappresentare tutti in ogni ambito di attività. In chiave prospettica, ognuno dovrà rappresentare istanze specifiche, soprattutto se si tratta di ambiti così tecnici come quello dell’attività giuslavoristica”.
/ 09
ECONOMIA & SOCIETÀ
STUDIO DUCOLI
L’inflazione spinge al rialzo i tassi
Anche se è prematuro decretare l’inizio di una fase inflattiva in Europa, in questo inizio di 2017 si
registra un rialzo dei tassi sia “core”, sia periferici
/ Stefano PIGNATELLI
Un inizio 2017 ben diverso rispetto a quello 2016, dove
la bassa inflazione e il calo del petrolio diedero l’avvio
a una profonda correzione dei mercati azionari e a un
calo dei tassi “core” con il settore bancario nell’occhio
del ciclone.
Per ora i mercati sono in attesa di capire qualcosa in
più della “Trump era”.
L’inflazione sembrerebbe rialzare la testa in Europa
(1,1% la flash; dato tendenziale) e in particolare in Germania (1,7%): questo è risultato il principale market
mover nelle ultime due settimane. Tuttavia, è anche
vero che era ampiamente scontato un rialzo dell’inflazione tendenziale europea a inizio anno, vuoi anche
solo per effetto di un confronto statistico con l’anno
precedente (nei prossimi mesi dovrebbe salire verso
l’1,5%).
A ben vedere l’inflazione Ue di dicembre all’1,1% tendenziale, che corrisponderebbe allo 0,6% mensile, cioè
il doppio di quella registrata in media negli ultimi 5 anni sul mese di dicembre, è in larga misura dovuta al
rialzo del prezzo della componente energia. La dinamica della “core”, al netto di alimentare fresco ed energia, è rimasta quasi stabile allo 0,9%.
Questo per dire che in Europa è decisamente prematuro decretare l’inizio di una fase inflattiva e vedere l’inflazione come un problema, pensando che possa influenzare la politica monetaria della Bce. A tal riguardo sarà molto interessante la lettura delle previsioni
sull’inflazione che la Bce fornirà a marzo. Gli acquisti
QE dovrebbero quindi continuare come annunciato fino a fine 2017: potrebbe eventualmente essere rivisto
leggermente al ribasso l’importo anche se per alcuni
Paesi, in particolare l’Italia, l’anno in corso è decisamente impegnativo sul fronte delle emissioni (260 mld
di titoli a medio lungo termine) e la mancanza del sostegno Bce potrebbe contribuire a creare tensioni.
Ben diversa l’analisi sull’inflazione americana, su cui
si confermano pressioni salariali in un mercato del lavoro vicino alla piena occupazione (segui tassi, spread,
costo del funding ecc. su www.aritma.eu).
Rispetto alla seduta pre-natalizia registriamo un rial-
zo dei tassi europei sia “core” (Bund 10 allo 0,3%), sia
periferici (Btp 10 1,9%) e un significativo ribasso di
quelli americani soprattutto a medio lungo termine
(Bond Usa 10 2,4%).
Non sono mancate oscillazioni anche molto ampie: basti pensare che il rendimento Bund 10 è sceso a 0,16%
di minimo nella prima seduta 2017, seduta in cui il Btp
10 toccò l’1,72% per poi salire al 2% e presentarsi oggi
all’1,9%. Le ampie oscillazioni sono in una certa misura
indice di incertezza da parte degli operatori pronti a
sfruttare, come tipicamente avviene a inizio anno,
ogni segnale per prendere posizione e cercare di anticipare la tendenza 2017.
Sui tassi europei i dati sull’inflazione allontanano la
possibilità di assistere a nuove tornate ribassiste anche nel caso di qualche delusione sulla crescita: probabile una fase laterale tra 0,20 e 0,40% per il Bund 10 in
attesa di conferme che possano far rivedere al rialzo
questa fascia e renderla più coerente con l’andamento
storico dei tassi reali (media ultimi 20 anni: 2%; ultimi
10 anni: 0,7%; ultimi 5 anni 0,1%).
Mercati in attesa di capire qualcosa in più della
“Trump era”
I tassi Usa, nonostante un’inflazione che punta verso
l’alto per via di spinte strutturali, sono scesi a livello di
rendimenti a medio lungo termine per via di un risultato decisamente positivo per le aste a 7 anni. Al di là
del movimento delle ultime sedute 2016 e delle prime
2017, sui tassi Usa permane la spinta al rialzo, anche se
molto dipenderà da quanto inizierà a fare Trump dopo
il suo insediamento del 20 gennaio (oggi prima conferenza stampa in qualità di presidente).
Il 2016 sarà probabilmente ricordato dalle imprese come l’anno dei minimi storici sia sul fronte degli spread
che degli Irs: i primi influenzati dalle abbondanti iniezioni di liquidità a 48 mesi a tasso zero della Bce alle
banche (Tltro2), i secondi schiacciati dai Bund tedeschi scesi in territorio negativo sin quasi alla scadenza decennale per effetto del QE della Bce.
Direttore Editoriale: Michela DAMASCO
EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL’8 FEBBRAIO 2010
Copyright 2017 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO